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Regolamento comunale attuativo dell indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

REGOLAMENTO COMUNALE ATTUATIVO DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE. (I.S.E.E.) Art.1 Oggetto e finalità 1- Il presente regolamento disciplina i criteri di valutazione della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di coloro che richiedono al Comune prestazioni e/o servizi sociali agevolati, con l intento di attivare un sistema di valutazione della capacità economica del nucleo famigliare utilizzando criteri che diano la certezza di parità di trattamento. 2- L ISEE valuta, in maniera standardizzata e uniforme, la capacità economica del nucleo famigliare, che intende accedere a prestazioni sociali agevolate. Art.2 Ambito di applicazione 1- Rientrano nel campo di applicazione delle agevolazioni le seguenti prestazioni: - Assistenza domiciliare - Assistenza in struttura residenziale - Assistenza in struttura semiresidenziale - Telesoccorso - Somministrazione pasti agli anziani - Asilo nido - Trasporto handicappati ed anziani - Trasporto scolastico - Mensa scolastica - Ogni altra prestazione o servizio socio-assistenziale, a richiesta individuale, erogabili direttamente o mediante quote contributive da parte del Comune. Art.3 Composizione del nucleo famigliare ai fini della richiesta dei servizi 1- La composizione del nucleo famigliare ai fini della richiesta dei servizi di cui all art.2 è quella prevista dall art.1bis del DPCM 4.4.2001, n.242. 2- Il Consiglio Comunale può determinare una diversa composizione del nucleo famigliare precisandone la motivazione. Art.4 Criteri di calcolo della situazione economica equivalente 1- Ai fini dell accesso alle prestazioni agevolate si determina l indicatore della situazione economica equivalente dell intero nucleo famigliare di riferimento quale risulta alla data di presentazione della domanda. A tal fine si applica quanto previsto dagli artt.2, 3, 4 e 5 del DPCM 4.4.01 n.242. La definizione dell indice della situazione economica patrimoniale del nucleo famigliare è fissata nella percentuale del 20% per tutti i servizi oggetto del presente regolamento.

Art.5 Variazione della situazione economica 1- I redditi considerati sono quelli riferiti all anno precedente. 2- Le variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10% rispetto all ultima dichiarazione presentata, comportano l aggiornamento della situazione reddituale con l obbligo di presentazione di dichiarazione sostitutiva entro 60 giorni dal verificarsi dell evento. 3- Il mancato adempimento dell obbligo previsto al precedente comma comporta la revoca dei benefici concessi con il conseguente eventuale recupero delle somme così dovute comprensive degli interessi legali. 4- Sulla base della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 sarà rilasciata nuova attestazione provvisoria con validità di 12 mesi con effetto dalla data di verifica dell evento. Art.6 Dichiarazione sostitutiva e attestazione provvisoria 1- Le richieste di prestazioni di cui all art.2 avvengono a domanda con la contestuale presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di cui all art.6 del DPCM 4.4.2001, redatta ai sensi delle disposizioni legislative e resa su modello fornito dal Comune. 2- Il Comune rilascia ai richiedenti di cui al precedente comma l attestazione conforme al modellotipo approvato con apposito decreto ministeriale. La validità della attestazione, così come della dichiarazione sostitutiva, è di 12 mesi dalla data del rilascio, ove non sia diversamente indicato sulla stessa. Art.7 - Riferimenti legislativi 1- Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono correlate alla seguente normativa: - D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ; - DPCM 7 maggio 1999 n.221 Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate; - DPCM 21 luglio 1999 n.305 Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata ; - D.Lgs. 3maggio 2000 n.130 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 maggio 1998 n. 109 in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate ; - DPCM 4 aprile 2001 n.242 Regolamento concernente modifiche al DPCM 7 maggio 1999 n.221 in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate di individuazione del nucleo famigliare per casi particolari ; - DPCM 18 MAGGIO 2001 Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell attestato, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell art.4, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109, come modificato dal D.Lgs: 3 maggio 2000 n.130.

Art.8 Controlli 1- Il Comune controlla la veridicità della situazione famigliare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del Ministero delle Finanze; a tal fine può stipulare con lo stesso Ministero apposite convenzioni. 2- Il Comune provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati e può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. 3- I controlli di cui ai commi precedenti sono effettuati dal servizio competente con le modalità approvate dalla Giunta Comunale. 4- Nel caso di riscontrata non veridicità dei dati dichiarati, l Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere il servizio mentre procederà d ufficio alla denuncia della fattispecie di reato all Autorità Giudiziaria ed all addebito delle maggiori somme dovute per il periodo pregresso, comprensive di interessi al tasso legale, con decorrenza dal momento di erogazione della prestazione agevolata richiesta. Art.9 - Determinazione del valore ISEE per l accesso alle prestazioni agevolate 1- Il valore dell indicatore della situazione economica equivalente per l accesso alle prestazioni agevolate di cui all art.2 viene stabilito dalla Giunta Comunale per le singole prestazioni. 2- La Giunta nella determinazione dell indicatore dovrà valutare le situazione di chi già usufruisce di prestazioni agevolate. Art. 10 Riservatezza e trattamento dei dati personali 1- L acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l ammissione, a pena di esclusione dal servizio richiesto e/o della conseguente applicazione della tariffa massima. 2- I dati acquisiti sono pertanto soggetti alla normativa prevista per la riservatezza dei dati riservati ed al trattamento dei dati sensibili. Art.11 Reciprocità 1- Il Comune di S. Benedetto Po si fa promotore nei confronti dei Comuni limitrofi ed in particolare quelli facenti parte del Distretto Socio-Sanitario,affinché vengano adottati valori di ISEE similari. Art.12 Applicazione e decorrenza 1- Il presente regolamento troverà la sua piena applicazione a seguito di apposite delibere della Giunta Comunale che determineranno per ogni servizio l importo ISEE entro il quale poter usufruire delle agevolazioni così come previsto dal precedente art.9. 2- Fino alla adozioni di tali deliberazioni verranno erogati i servizi con i criteri in atto. Art.13 Disposizioni di rinvio 1- Il presente regolamento sostituisce quelli attualmente in atto presso il Comune per le parti in contrasto con le disposizioni approvate con il seguente atto. ******************************************************************************** N.B.: allegati al presente regolamento ci sono moduli ritirabili presso il servizio socio-assistenziale dell ente.