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Il/La sottoscritto/a (cognome e nome).. - comune di nascita.. - stato estero di nascita.. - comune di residenza.. - indirizzo (via e n.civico)..

Riservato all Ufficio: Numero domanda: Data di presentazione:

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COMUNE DI MEOLO (PROVINCIA DI VENEZIA) REGOLAMENTO GENERALE PER L EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE I.S.E.E. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31.03.2003

ART. 1 Oggetto e riferimenti 1. Il presente Regolamento disciplina l applicazione delle norme inerenti l Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Meolo. 2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono correlate alle norme della Legge n. 449/1997 (art. 59 comma 52), del Decreto Legislativo n. 109/1998, del D.Lgs. n. 130 del 3.5.2000 e successive modificazioni ed integrazioni. ART. 2 Ambito di applicazione Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai seguenti servizi: servizio di Assistenza Domiciliare; servizio di turismo sociale per la terza età; accoglienza di anziani e disabili presso strutture protette; servizio igiene ambientale; altri servizi analoghi che in futuro potrebbero determinarsi non destinati alla generalità dei cittadini. L ISEE non verrà applicato per servizi le cui tariffe siano già agevolate in regime universalistico o tariffe già definite da disposizioni legislative specifiche. L applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di leggi inerenti funzioni attribuite o compiti dello stesso ente locale. ART. 3 Adeguamento dei Regolamenti vigenti I regolamenti attualmente in vigore nel Comune di Meolo in merito ai servizi di cui all art. 2, comma 1, del presente Regolamento Generale saranno riformulati, dopo un analisi sulle caratteristiche dei potenziali beneficiari, attraverso la definizione di soglie di accesso e/o fasce graduali di contribuzione sulla base di quanto previsto dalle indicazioni contenute negli articoli successivi. I Regolamenti del Comune inerenti l accesso ai servizi sociali o l erogazione di prestazioni sociali agevolate dovranno comunque definire in modo esplicito le condizioni che costituiscono eccezione all applicazione dell ISEE. ART. 4 Determinazione del nucleo familiare di riferimento Ai fini del presente Regolamento ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. 1. La determinazione del nucleo familiare di riferimento per l applicazione dell ISEE è effettuata tenendo conto del richiedente la prestazione agevolata, dei componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell art. 4 del D.P.R. 30.5.1989 n. 223 e dei soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. 2. Il Comune fisserà i requisiti per ciascuna prestazione e prevederà criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. 3. Per particolari prestazioni potrà essere assunta come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta tra i soggetti di cui all art. 2 del Decreto 130/2000.

In riferimento agli artt. 5 e 6 in caso di disparità tra il contenuto dei presenti e la legge o in ogni caso di dubbio interpretativo prevale la legge. ART. 5 Indicatore della Situazione Economica Equivalente 1. La valutazione della situazione economica equivalente del nucleo familiare richiedente è determinata facendo riferimento ai dati del nucleo familiare di appartenenza, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 130/2000, e quale risulta dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, e da quanto stabilito al precedente art. 4) 2. L Indicatore della situazione economica equivalente ISEE è determinato da tre fattori: Il reddito del nucleo familiare; Il patrimonio mobiliare ed immobiliare; La composizione del nucleo familiare. Questi tre elementi si combinano tra loro nella seguente formula: (Reddito + Patrimonio) : Nucleo familiare = ISEE 3. Il Reddito Il Reddito è dato dalla somma dei redditi e del rendimento delle attività finanziarie (patrimonio mobiliare) di ogni componente il nucleo familiare. Alla sua formazione concorrono le seguenti entrate: - reddito complessivo ai fini IRPEF: si prende in considerazione quanto risulta in sede di dichiarazione di redditi o, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; - redditi delle attività finanziarie: sono determinati applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, facendo riferimento ad apposita circolare del Ministero delle Finanze. Dal totale dei redditi si detrae il canone annuo di affitto dell abitazione principale del nucleo familiare, fino ad un ammontare massimo di 5.164,57. 4. Il Patrimonio Il patrimonio è dato dalla somma del patrimonio mobiliare ed immobiliare di ogni componente il nucleo familiare ed è valutato facendo riferimento alla situazione al 31 dicembre dell anno precedente a quello di presentazione della domanda. Non sono prese in considerazione le componenti patrimoniali che sono impiegate direttamente nelle attività di impresa individuale, di lavoro autonomo e di impresa agricola. 4 A. Il patrimonio mobiliare Il patrimonio mobiliare è costituito dalla somma dei valori mobiliari in senso stretto. Dal valore complessivo del patrimonio mobiliare si toglie, fino a concorrenza, una franchigia pari 15.493,71. Il patrimonio mobiliare comprende l importo complessivo dei depositi bancari, dei titoli di stato, delle obbligazioni, dei fondi di investimento e delle partecipazioni finanziarie. Il valore del patrimonio mobiliare è calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni a società non quotate e altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolari del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, ai sensi del Decreto Legislativo di cui all art. 59, comma 51 della Legge n. 449 del 27.12.1997. 4 B. Il patrimonio immobiliare

Il patrimonio immobiliare è costituito dalla somma dei valori di tutti gli immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili ed edifici) come definito ai fini ICI e posseduti al 31 dicembre dell anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione, il valore catastale dei fabbricati e terreni edificabili intestati a persone fisiche diverse da imprese, così come è stato definito ai fini dell Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), indipendentemente dal periodo di possesso e dal periodo di imposta considerato. Per I terreni agricoli, non destinati all uso di impresa e pertanto non direttamente coltivati o non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale, viene considerato il valore imponibile ai fini ICI. Dal valore complessivo del patrimonio immobiliare si toglie: - l eventuale capitale residuo del mutuo contratto per l acquisto degli immobili posseduti dai componenti del nucleo familiare; - per il nucleo familiare residente in casa propria, dal valore immobiliare complessivo, in alternativa al residuo mutuo contratto per l acquisto dell abitazione principale, si detrae, se più favorevole e fino a concorrenza del valore della casa di abitazione, una franchigia di 51.645,71. 5. Il patrimonio da aggiungere al reddito sarà pari al 20% dell importo risultante dalla somma dei valori patrimoniali (mobiliare e immobiliare) come sopra definiti. La somma di Reddito + Patrimonio equivale all indicatore della situazione economica (ISE), che dovrà essere riparametrato in base alla composizione del nucleo familiare in modo da ottenere l Indicatore della Situazione Economica Equivalente, come definito al successivo art. 6. ART. 6 Calcolo della Situazione Economica Equivalente 1. A seconda del numero e della tipologia dei componenti del nucleo familiare si determina il coefficiente della scala di equivalenza che cerca di misurare le condizioni sociali del nucleo. Il parametro detto scala di equivalenza si determina applicando i parametri come definiti nella seguente tabella: Scala di equivalenza: NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE PARAMETRO un componente 1,00 Due componenti 1,57 tre componenti 2,04 Quattro componenti 2,46 Cinque componenti 2,85

- per ogni ulteriore componente + 0,35 - in caso di presenza nel nucleo di figli minori + 0,20 e un solo genitore - per ogni componente con handicap psicofisico ex art. 3, comma 3 Legge n. 104/1992 + 0,50 o con invalidità superiore al 66% - per i nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o d impresa + 0,20 Una volta individuato il parametro sociale, per determinare l ISEE del nucleo familiare si divide la somma del reddito e del patrimonio del nucleo per il parametro della scala di equivalenza. ART. 7 Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni comunali agevolate 1. Per ogni servizio o prestazione, la Giunta Comunale determina annualmente la soglia entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni, le fasce di contribuzione dell utenza e le modalità di compartecipazione alle spese del servizio. ART. 8 Modalità attuative 1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare al Comune una Dichiarazione Sostitutiva Unica, a norma del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 del Testo Unico sulla semplificazione, concernente le informazioni per il calcolo dell indicatore della situazione economica equivalente (D.P.C.M. 18.5.2001). 2. Il richiedente dichiara altresì di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione delle prestazioni, possono essere eseguiti controlli diretti, volti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ed effettuati presso istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio oltre che presso i medesimi uffici comunali e della pubblica amministrazione in genere. 3. Il richiedente deve esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della Legge n. 675 del 31.12.1996 e successive modificazioni, nonché del Decreto Legislativo n. 135 dell 11.5.1999 e ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 30.12.2000 e precedenti che individua gli adempimenti di competenza dell Amministrazione Comunale. 4. La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno. 5. Il richiedente, in sede di dichiarazione, si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati. 6. Gli effetti delle variazioni decorrono dal mese successivo a quello della dichiarazione di variazione. 7. Le prestazioni o i servizi agevolati sono riservati esclusivamente ai richiedenti, la cui situazione economica rientri nella soglia determinata nei regolamenti specifici.

8. Le prestazioni sociali agevolate di cui al comma precedente verranno assicurati compatibilmente con le risorse economiche e gli equilibri di bilancio interno all Ente. ART. 9 Assistenza alla compilazione 1. Per l assistenza alla compilazione della dichiarazione per l ISEE il Comune potrà avvalersi di soggetti esterni, integrando servizi specifici resi dalle strutture dell Amministrazione Comunale. La Giunta e i responsabili di servizio, ciascuno per le proprie competenze, adottano tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l assistenza ai cittadini per la compilazione delle dichiarazioni ISEE, nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni, (per esempio CAAF, ordini professionali, associazioni ecc ). 2. Qualora l assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica venga prestata direttamente dal personale del Comune di Meolo sarà cura dello stesso personale trasmettere l attestazione ISEE alla Banca Dati istituita presso l INPS, tramite un tracciato standard con procedure informatiche fornito dall INPS stesso. La procedura suddetta determinerà il calcolo dell ISEE e sulla base di questo verrà rilasciata l attestazione ai rispettivi richiedenti. L attestazione ISEE potrà essere usata per il periodo di validità da ogni componente del nucleo, per l accesso alle prestazioni sociali agevolate. 3. Qualora l assistenza alla compilazione venga effettuata da soggetti esterni, sarà cura degli stessi soggetti trasmettere l attestazione ISEE alla Banca Dati istituita presso l INPS, tramite un tracciato standard con procedure informatiche fornito dall INPS stesso. ART. 10 Controlli 1. Ai fini dell effettuazione dei controlli sul contenuto delle dichiarazioni rese, si richiamano le linee guida approvate dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 70 in data 18.05.2000, sia con riferimento ai controlli puntuali che su quelli a campione. 2. Spetta ai Responsabili di Servizio la determinazione della percentuale di dichiarazioni da sottoporre a controllo a campione; in ogni caso le dichiarazioni sottoposte a controllo non possono essere inferiori al 10% delle istanze. Resta fermo l obbligo del controllo in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla veridicità della dichiarazione resa. 3. Il Comune potrà stipulare convenzioni o protocolli d intesa con organi di controllo per l effettuazione dei controlli stessi. 4. I controlli sulle dichiarazioni ISEE possono essere effettuati anche tramite scambio dei dati ed informazioni con altre pubbliche amministrazioni. 5. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire la persona mendace, il competente settore del Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi. La persona mendace è tenuta a rifondere all Amministrazione Comunale i benefici economici di cui abbia nel frattempo indebitamente usufruito. La revoca del beneficio viene effettuata con atto del Responsabile del Servizio che ha concesso i benefici di cui trattasi.

ART. 11 Competenze Le agevolazioni saranno concesse con Determinazione del Responsabile del Servizio a cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme regolamentari specifiche del servizio stesso. ART. 12 Norme integrative Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione trovano immediata applicazione anche ai fini dell accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente Regolamento, si applicano le normative sopraordinate per quanto immediatamente applicabili. ART. 13 Pubblicità del Regolamento Copia del presente Regolamento, ai sensi dell art. 22 della Legge n. 241 del 7.4.1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico, affinché ne possa prendere visione e conoscenza in qualsiasi momento. ART. 14 Decorrenza Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.