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CITTÀ DI RECCO PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE COMUNALI. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 21/12/2006.

Art 1. Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l applicazione dell ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) quale criterio unificato per la valutazione della situazione economica di coloro che chiedono di accedere a prestazioni o servizi sociali o assistenziali o contributi economici o agevolazioni tributarie o tariffarie, ai sensi del D. Lgs. 109/98, del D.P.C.M. 221/99 e successive integrazioni e modificazioni, del D. Lgs. 130/2000, dell art. 25 della Legge 328/2000 e del D.P.C.M. 242/2001, salvo i casi in cui la legge stabilisca, per prestazioni specifiche, diverse modalità di valutazione economica 1. 2. L Amministrazione Comunale può stabilire accanto all'indicatore della Situazione Economica Equivalente, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari ai sensi dell art. 2 del D.P.C.M. 242/2001. Art. 2 Ambito di applicazione Le disposizioni del presente regolamento si possono essere applicate, nel rispetto del principio che ogni persona gode di pari dignità e nell ottemperanza della legge che prevede l applicazione dell'isee, a quei servizi non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, nonché a tutti gli interventi di cui alla L. 328/00. I servizi/le prestazioni di cui al comma 1 possono essere estesi o parimenti ridotti in funzione del fatto che l Amministrazione Comunale, annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione (nella relazione di previsione e programmatica), intenda estendere/ridurre gli ambiti di applicazione di prestazioni agevolate; l applicazione del regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale. L accesso ai servizi/prestazioni erogate dall Ente non è subordinato alle condizioni economiche dei soggetti richiedenti in accordo con gli articoli 2 e 3 della Costituzione. Coloro che accedono al servizio/prestazione, possono richiedere una tariffa agevolata, ove sia previsto, in base all ISEE. L accesso ai contributi economici può invece essere determinato da una soglia ISEE definita dall Ente, salvo i casi in cui una norma sovraordinata non ne specifichi l entità. Sono escluse dall applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, prevede la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente. Sono esclusi, altresì, i servizi/prestazioni per le quali l Amministrazione non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi/agevolazioni tariffarie non collegati nella misura a determinate situazioni economiche e le integrazioni economiche assimilabili ai trattamenti previdenziali di cui all art. 1 del D.Lgs. 109/98 (vedi art. 1, comma 1, nota 1 del presente regolamento). Art. 3 Prestazioni urgenti 1. In caso di comprovata urgenza, salva l azione di rivalsa all esito degli accertamenti da compiersi ai sensi del successivo comma 2, la prestazione sociale viene erogata tempestivamente e temporaneamente a prescindere dalla valutazione, secondo le 1 Restano escluse dall applicazione dell ISEE: l integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l assegno sociale e la pensione sociale e ogni altra prestazione previdenziale, nonchè la pensione e l assegno di invalidità civile e le indennità di accompagnamento

disposizioni del presente regolamento, sia che il costo della prestazione sia a carico del cittadino o sia a carico dell ente erogatore. 2. L utente, salvo i casi di estrema urgenza, deve, prima di usufruire della prestazione, sottoscrivere un impegno a concorrere all eventuale pagamento del servizio erogato nella misura successivamente stabilita conformemente alla verifica di cui al comma 3. 3. Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, deve provvedere successivamente a verificare la situazione economica dell utente e del suo nucleo familiare, secondo quanto disposto dal presente regolamento, al fine di verificare se l utente era tenuto, e in quale misura, al pagamento del servizio. Art. 4 Modalità di presentazione della domanda 1. La dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata dal dichiarante all'inps, al CAF o all Ufficio comunale competente al fine di ottenere il calcolo della propria situazione economica e la relativa attestazione ISEE. 2. Il richiedente deve dichiarare di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96, D. Lgs 135/99, D.P.R. 318/99 e delle vigenti norme in materia e che è consapevole della responsabilità penale in caso di atti falsi o dichiarazioni mendaci ai sensi dell art. 76 del D.P.R. 445/2000 e della responsabilità civile derivante dall art. 2043c.c. 3. L utente deve altresì dichiarare di essere a conoscenza che nel caso della corresponsione del servizio, prestazione o contributo o agevolazione, possono essere eseguiti controlli mirati a verificare la veridicità delle informazioni fornite, secondo l art 71 del D.P.R. 445/2000 e delle norme di legge vigenti in materia come specificato nella dichiarazione sostituiva unica, di cui al successivo art. 11. 4. Il Comune s'impegna a fornire specifico materiale esplicativo per una corretta autocompilazione delle domande. 5. Il rifiuto di presentare la dichiarazione sostitutiva unica da parte dell utente o del suo tutore non consente l accesso alla prestazione sociale agevolata. 6. La dichiarazione sostitutiva ha validità annuale dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. 7. La dichiarazione sostitutiva unica, munita dell attestazione, potrà essere utilizzata nel periodo di validità annuale da ogni componente il nucleo familiare per l accesso alle prestazioni agevolate. 8. L ufficio comunale competente trasmette i dati della dichiarazione sostitutiva unica e dell attestazione al sistema informativo dell I.N.P.S., che provvede a calcolare l I.S.E. e l I.S.E.E. rendendo disponibile il calcolo degli indicatori agli enti erogatori, nonché al dichiarante nelle forme e con le modalità prescritte dalle vigenti normative. Art. 5 Modifica della domanda 1. Nel caso in cui dovessero intervenire modifiche relative alla composizione del nucleo familiare e ai dati reddituali e patrimoniali della situazione economica, l utente che ha presentato domanda è tenuto a presentare una nuova dichiarazione con i nuovi dati. 2. L utente sarà edotto del fatto che deve presentare la nuova domanda entro 30 giorni dalle intervenute modifiche salvo incorrere nella revoca del beneficio concesso e nella responsabilità civile ex art. 2043 c.c. per condotta omissiva contraria ad un obbligo giuridico e nell applicazione delle sanzioni e delle pene previste dalla legge. 3. Qualora la dichiarazione sostitutiva non faccia riferimento ai redditi percepiti nell anno precedente, il responsabile del procedimento può richiedere la presentazione di una

dichiarazione aggiornata che sostituisca quella precedente. (L'anno di riferimento dei redditi è da indicare nel modulo). 4. Nel caso in cui l utente si avvalga della facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. 5. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell indicatore della situazione economica equivalente precedentemente definito, resta ferma da parte dell ente competente alla disciplina delle prestazioni la possibilità di stabilire la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l ISEE risulta modificato. Art. 6 Criteri per la determinazione della situazione economica L ISEE è dato dalla somma dell indicatore della situazione reddituale e dell indicatore della situazione patrimoniale divisa per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare così come definito all art. 2 c. 2 del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/00 e dall art. 1 bis del D.P.C.M. 221/99 così come modificato dal D.P.C.M. 242/01. I.S.E.E.= Indicatore della Situazione + Reddituale Indicatore della situazione patrimoniale x 20% Scala di equivalenza Art. 7 Nucleo familiare 1. La valutazione della situazione economica, secondo l indicatore di cui all art. 1, tiene conto dei redditi e del patrimonio mobiliare ed immobiliare del richiedente e dei componenti del nucleo familiare, alla data di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica. 2. Ai fini della determinazione dell ISEE ciascun soggetto può appartenere a un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n. 223/89 e successive modifiche ed integrazioni (il nucleo familiare è costituito da un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune ). 3. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare: a. della persona della cui famiglia anagrafica fa parte; b. se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli art. 433 e seguenti del codice civile, secondo l ordine ivi previsto. 4. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico

5. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi: a. Quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l omologazione della separazione consensuale ai sensi dell articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell articolo 126 del codice civile; b. Quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all articolo 708 c.p.c.; c. Quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d. Quando si è verificato uno dei casi di cui all articolo 3 della legge n. 898 del 1 dicembre 1970 e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e. Quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. 6. nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante. 7. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell articolo 5 del D.P.R. n. 223/1989, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se dalla medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore. Art. 8 Scala di equivalenza Con riferimento al numero di componenti il nucleo familiare si applicano i parametri desunti dalla seguente scala di equivalenza prevista dal D. Lgs. 109/98 e così modificata dal D. Lgs. 130/00 e dal D.P.C.M. n. 242/01: Scala di equivalenza Numero dei componenti Parametro 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 - Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;

- maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore; - maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all art. 3, comma 3, della L. 104 del 5 febbraio 1992, o di invalidità superiore al 66%; - maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori (o l unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell anno in cui sono stati prodotti i redditi di riferimento. Art. 9 Determinazione dell indicatore della situazione reddituale 1. La situazione reddituale dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando: a. Il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; b. Il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati. 2. Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi della registrazione del contratto di locazione registrato. 3. Ai fini dell applicazione della presente determinazione: a. l abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti; b. se i componenti del nucleo, in virtù dell applicazione dei criteri di cui all articolo 7 del presente regolamento, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota. Art. 10 Definizione dell indicatore della situazione patrimoniale L indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali: 1. Patrimonio immobiliare: Il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all articolo 6 del D.P.C.M. n. 221/99 così modificata dal D.P.C.M. n.242/01, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l ammontare dell eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l acquisto dell immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di 51.645,69.

2. Patrimonio mobiliare: ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. a. depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi alla data del 31 dicembre dell anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. b. titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di al punto a). c. azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a). d. partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a). e. partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva ovvero in caso di esonero dall obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali. f. Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.lgs. n. 415/96, per le quli va assunto il valore delle consistenze risultanti dall ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a). g. Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitatile il diritto di riscatto. h. Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e). Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della tabella 1 del D.Lgs. del 31 marzo 1998 n. 108. Art. 11 Controlli 1. Il Comune attiva i controlli formali sulle autodichiarazioni seguendo le seguenti linee guida: a) si individuano due tipologie di verifica a seconda del procedimento, del contenuto dell autodichiarazione e del provvedimento finale conseguente: - controlli a campione su un numero determinato di autodichiarazioni, da attivarsi periodicamente;

- controlli su singole dichiarazioni, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti b) l attività di controllo sulle autodichiarazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qual volta sia evidente la buona fede dell interessato, dando priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso; c) i controlli possono essere effettuati in via diretta, mediante collegamento informatico o per controllo personale, per dati in possesso di altre amministrazioni certificanti oppure per dati contenuti in banche dati/archivi di altri servizi del Comune. Sia le altre amministrazioni, come gli altri servizi del Comune, sono tenuti a fornire le informazioni richieste, rispondendo della correttezza e dell aggiornamento. d) in alternativa, verranno effettuati controlli indiretti, che comportano l attivazione dell Amministrazione certificante, affinché raffronti i dati contenuti nei propri archivi con quelli autodichiarati. Ai fini della tempestività delle verifiche, gli scambi di informazioni possono avvenire tramite fax o posta elettronica con dovuto riguardo alle norme sulla riservatezza. Ai fini della validità dei controlli non è necessaria l acquisizione di documenti o atti in originale in quanto è sufficiente la conferma scritta della veridicità delle dichiarazioni; e) l attività di controllo a campione sarà condotta sul 10% delle istanze pervenute, fatta salva la possibilità da parte del responsabile del procedimento di incrementare tale percentuale; f) la scelta delle istanze da sottoporre a controllo sarà effettuata mediante sorteggio g) rientrano nella definizione del campione anche i controlli eseguiti nei casi in cui insorga un ragionevole dubbio sulla veridicità della dichiarazione, cioè: - se le affermazioni del dichiarante sono contraddittorie, inattendibili o lacunose - in relazione al comportamento di fatto tenuto dal dichiarante - in relazione a notizie a conoscenza dell addetto all accoglimento dell istanza o del responsabile di procedimento (anche per verificare le segnalazioni di contro interessati, purché presentate in forma non anonima); h) i responsabili di procedimento possono attivarsi presso altri servizi dell ente per effettuare verifiche congiunte sulle dichiarazioni rilasciate da un medesimo soggetto nell ambito di istanze diverse. Questo al fine di attivare più controlli sullo stesso dichiarante. 2. Per le funzioni di controllo il responsabile del settore competente, per accelerare i tempi, potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta all interessato in uno spirito di reciproca collaborazione 3. qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica) il competente settore comunale adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi 4. i controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza, cui il Comune si rapporta per l ottemperanza dell art. 4 comma 8 del D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. 130/00. Art. 12 Modalità applicativa La determinazione delle soglie ISEE sotto le quali sono concesse le agevolazioni tariffarie, i contributi economici o i benefici, nonché la loro misura sono determinati con gli appositi regolamenti relativi ad ogni singolo servizio, in cui potranno essere previsti criteri di selezione dei beneficiari ulteriori rispetto all ISEE (esempio: pluriutenze; esistenza di figli al di fuori del nucleo; redditi esenti; riduzioni per fruizioni parziali del servizio; variazioni economiche non rilevanti ai fini della dichiarazione ISEE quali: perdita/modificazione peggiorativa del lavoro; agevolazioni per tipologie di utenza: servizi educativi e scolastici per minori in affidamento etero-familiare, ecc.)

Art. 13 Pubblicità Fatte salve le norme vigenti in materia di pubblicità e di accesso agli atti amministrativi, ogni ufficio comunale per l accesso ai cui servizi sia richiesta l attestazione ISEE, è tenuto a conservare copia del presente regolamento a disposizione del pubblico perchè ne prenda visione. Art. 14 Vigenza Il presente regolamento entrerà in vigore compatibilmente con le necessità dei servizi ai quali sarà applicato. Art. 15 Norma di chiusura Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia e i parametri allegati alle norme stesse. 2 2 Tutte le disposizioni integrative, sostitutive e correttive emanate successivamente all entrata in vigore del presente atto normativo comunale trovano immediata applicazione con conseguente abrogazione delle norme regolamentari contrastanti.