REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO

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REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO Art. 1 SOGGETTI ED AREA DI APPLICAZIONE Il presente disciplinare s applica a tutti i dipendenti del Comune di Greccio appartenenti alle categorie A, B,C, D del nuovo ordinamento professionale del personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o part-time e a tempo determinato. Art. 2 FONTI NORMATIVE Le sanzioni disciplinari ed il procedimento per l applicazione delle stesse nei confronti del personale sono stabiliti dagli artt. 55 e seguenti del D.Lgs n. 165/2001, così come da ultimo modificate dal D.Lgs. 150/09, dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni Enti Locali e dalle norme del presente regolamento. Le disposizioni dell art.55 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative) del D.Lgs 165/01, così come da ultimo modificate dal D,Lgs 150/09 e di quelli seguenti, fino all art.55 octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. Rimane ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile; ai rapporti di lavoro si applica l articolo 2106 del codice civile. Art. 3 DOVERI DEL DIPENDENTE 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. 2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l Amministrazione e i cittadini. In tale specifico contesto, tenuto conto dell esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente regolamento, le disposizioni per l esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall Amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; b) rispettare il segreto d ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241; c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d ufficio; d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell amministrazione nonché attuare le disposizioni dell amministrazione in ordine al D.P.R. 445/2000 in tema di auto certificazione; e) rispettare l orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l autorizzazione dei soggetti abilitati a rilasciarla;

f) durante l orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona; g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico in periodo di malattia od infortunio; h) eseguire le disposizioni inerenti l espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l ordine quando l atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; i) vigilare sul corretto espletamento dell attività del personale sotto-ordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità; l) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; m) non valersi di quanto è di proprietà dell Amministrazione per ragioni che non siano di servizio; n) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa; o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l accesso ai locali dell Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico; p) comunicare all Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse; q) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento; r) astenersi dal partecipare all adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri. Art.4 SANZIONI DISCIPLINARI 1. Fatto salvo quanto introdotto dal Capo V dei D.Lgs 150/09 la tipologia delle infrazioni e le relative sanzioni sono stabilite dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Il dipendente che viola i doveri di ufficio è soggetto, secondo la gravità dell infrazione, previo procedimento disciplinare, all applicazione delle seguenti sanzioni: SANZIONI MENO GRAVI rimprovero verbale rimprovero scritto (censura) multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni. SANZIONI PIU GRAVI sospensione dal lavoro e dalla retribuzione superiore ai dieci giorni. licenziamento con preavviso licenziamento senza preavviso 2. Le sanzioni saranno applicate secondo le prescrizioni contenute nel CCNL Regioni Enti Locali vigente.

Art. 5 FATTISPECIE DI SANZIONI INTRODOTTE CON D. LGS. 150/2009. 1. Si applica il licenziamento disciplinare con preavviso nei seguenti casi: a) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall amministrazione; b) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall amministrazione per motivate esigenze di servizio; c) valutazione di insufficiente rendimento riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, dovuta alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione. 2. Si applica il licenziamento senza preavviso per: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; b) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; c) reiterazione nell ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell onore e della dignità personale altrui; d) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l estinzione, comunque denominata, del r apporto di lavoro. 3. Si applica la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi per: a) condotte pregiudizievoli per aver provocato la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa. 4. Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni per: a) coloro che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti. 5. Si applica la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di tre mesi e della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione per: a) mancato esercizio o la decadenza dell azione disciplinare, dovuti all omissione o al ritardo da parte del dirigente, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull insussistenza dell illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento. b) ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo. 6. Si applica il collocamento in disponibilità: a) in tutti i casi in cui il lavoratore cagiona grave danno al normale funzionamento dell ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall amministrazione ai sensi

delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti. Art. 6 Forme e termini dei procedimento 1. Per le infrazioni di minor gravità per cui è prevista la sanzione dei rimprovero verbale, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni contrattuali che prevedono che la sanzione possa essere irrogata senza la preventiva contestazione di addebito. La sanzione deve comunque essere formalizzata attraverso un verbale sottoscritto dal dipendente,. 2. Per le infrazioni per le quali è prevista l irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale e fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, il procedimento disciplinare, si svolge secondo le seguenti disposizioni:. Il Responsabile del settore facente funzioni dirigenziali in cui il dipendente lavora, anche posizione dì comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari,di cui all art. 2, superiori al rimprovero verbale, entro e non oltre venti giorni contesta per iscritto l addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni; entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l esercizio della sua difesa; dopo l espletamento dell eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. 3. La violazione dei termini stabiliti nel presente articolo fermo quanto stabilito dall art. 5 4. comma 5 lettera a) comporta, per l amministrazione, la decadenza dall azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall esercizio dei diritto dì difesa. 5. Se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui ai commi i e 2, il Responsabile del Settore trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia dei fatto, all Ufficio Competente per i Procedimenti disciplinari dandone contestuale comunicazione all interessato. 6. Ogni comunicazione al dipendente, nell ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente disponga di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. II dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori dei procedimento. È esclusa l applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presénte articolo.

Art. 7 COMPETENZE DEI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1. L ufficio competente ad irrogare le sanzioni di cui all art. 4, fino alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni, secondo le forme e i termini di cui all art. 6, è il Responsabile del Settore in cui lavora il dipendente 2. Per i responsabili di Settore, l ufficio competente ad irrogare le sanzioni di cui agli artt. 4 e 5, fino alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni, secondo le forme e i termini di cui all art. 6, è il Segretario Comunale. Al termine dei procedimento di competenza del Responsabile del Settore lo stesso provvede al trasferimento di tutti gli atti istruttori al I Settore, per l inserimento e la registrazione degli stessi nel fascicolo cartaceo ed informatico del dipendente. Art.8 COMPETENZE DELL UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 1. L ufficio competente per i procedimenti disciplinari, è individuato nel Servizio Gestione del Personale ed è composto dal Segretario Comunale. 2. L ufficio è competente in tutti i casi in cui la sanzione da applicare sia superiore a quella della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni o nei casi in cui il responsabile di servizio non abbia la qualifica dirigenziale. L Ufficio procede, su segnalazione dei singoli responsabili di settore, come indicato nell art. 6, alla contestazione dell addebito al dipendente, alla convocazione per il contraddittorio a sua difesa, all istruttoria e alla conclusione dei procedimento, con applicazione di termini pari al doppio di quelli stabiliti all art. 6. Il termine per la contestazione dell addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi dell art. 6 ovvero dalla data nella quale l ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell infrazione, mentre la decorrenza dei termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile del settore in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente articolo comporta,per l amministrazione, la decadenza dall azione disciplinare ovvero per il dipendente dall esercizio del diritto di difesa. 3. L Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, oltre alle competenze proprie per le infrazioni con sanzioni superiori alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni, fornisce un supporto tecnico e giuridico alle strutture dell Ente, affiancando, se richiesto, i singoli responsabili del settore nell espletamento delle procedure di loro competenza. Art. 9 RISERVATEZZA DEGLI ATTI Per tutti gli atti formali, in partenza o in arrivo, inerenti ai procedimenti disciplinari si utilizza un protocollo generale riservato, garantendo la massima discrezione.

Art.10 SOSPENSIONE CAUTELARE La sospensione cautelare dall impiego in corso di procedimento disciplinare e in caso di pendenza dì un procedimento penale è disciplinata dai contratti nazionali collettivi di lavoro del comparto Regioni Enti Locali vigenti nel tempo. La sospensione è disposta dal Segretario comunale se trattasi dì personale responsabile di area facente funzioni dirigenziali e dal Responsabile del settore per i procedimenti disciplinari in tutti gli altri casi. Art. 11 IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI Le controversie relative ai procedimenti disciplinari sono devolute al Giudice Ordinario, ai sensi dell art. 63 dei D.lgs. 165/01, previo esperimento dei tentativo di Conciliazione previsto dall art. 66 del D.Lgs 165/01 davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro. Art. 12 RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE 1. Nel caso di commissioni in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale, l Ente, per il tramite dei responsabili dì settore inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all articolo 55-bis del D.Lgs 165/01, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per ie infrazioni di maggiore gravità, di cui all articolo 55-bis, comma 1, dei D.Lgs 165/01 secondo periodo, l ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all esito dell istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti dei dipendente. 2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l irrogazione di una sanzione e, successivamente, ìl procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro ii termine di decadenza di sei mesi dall irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l atto conclusivo in relazione all esito del giudizio penale. 3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all esito dei giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni

dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell addebito da parte dell autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell articolo 653, commi i ed 1-bis, dei codice di procedura penale. Art. 13 NORME TRANSITORIE E FINALI 1. Dall entrata in vigore delle clausole di diritto privato dei presente disciplinare reso esecutivo con formale delibera di Giunta - ai sensi dell art. 72 commi 3,4,5 dei D.Lgs. n.165/2001- sono abrogate tutte le sanzioni disciplinari incompatibili con le disposizioni del decreto citato. Art. 14 ENTRATA IN VIGORE Le clausole dei presente disciplinare entrano in vigore il giorno dopo la pubblicazione della delibera di Giunta che le rende esecutive e dalla stessa data cessano di produrre effetti le disposizioni precedenti.