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CIRCOLARE Padova, 19 luglio 2009 Spettabili CLIENTI LORO SEDI Scheda di trasporto Dal 19 luglio 2009 è obbligatoria la "scheda di trasporto da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attivita', a cura del vettore Dal 19 Luglio 2009 tutti i trasporti affidati in conto terzi dovranno essere accompagnati dalla Scheda di Trasporto. Restano esclusi i trasporti effettuati in conto proprio. L'obiettivo del provvedimento e' quello di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale, favorire le verifiche sul corretto esercizio della attivita' di autotrasporto merci in conto terzi; costituisce inoltre idonea documentazione ai fini dell'accertamento delle corresponsabilita' del committente, vettore, caricatore e proprietario della merce per le violazioni del Codice della Strada commesse dal conducente. Di seguito riassumiamo i punti principali. Soggetti Obbligati Compilazione a cura del committente o da soggetto da esso delegato Conservazione a cura del vettore a bordo del mezzo per tutta la durata del trasporto Soggetti coinvolti vettore: l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e' parte di un contratto di trasporto di merci su strada; committente: l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale e' stipulato il contratto di trasporto con il vettore; caricatore: l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto; proprietario della merce: l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore. Contenuto minimo obbligatorio Dati anagrafici e fiscali del:

vettore ( compreso il Numero di Iscrizione Albo Autotrasportatori ) committente caricatore proprietario della merce Dati merce trasportata tipologia quantita' / peso luogo di carico merce luogo di scarico merce luogo e data di compilazione dati del compilatore ( di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente ) eventuali dichiarazioni, osservazioni varie, istruzioni firma Documenti equipollenti (Purche' integrati, dove necessita, di tutti i dati previsti dalla scheda di trasporto e dalla dicitura: "DOCUMENTO VALIDO AI SENSI DEL D.M. 30-6-2009 n. 554 Pubblicato in G.U. N 153 del 4-7-2009 " ) D.D.T. ( DPR 14/08/1996 n. 472 ) Copia del contratto in forma scritta di cui all'art. 6 del D.Lvo 21/11/2005 n. 286 Lettera di vettura internazionale CMR Documenti doganali Documento di cabotaggio ( D.M. 3/04/2009) Documento di accompagnamento di prodotti assoggettati ad accisa ( D.Lvo 26/10/95 n.504) Ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto. Esonero alla compilazione Trasporti di collettame eseguiti mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, se accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato. I veicoli che effettuano trasporti in conto proprio; I veicoli indicati all'art. 30 Legge 6 /6/ 1974 n. 298 ( forze armate, trasporto salme, mezzi d'opera, ecc...) Modalita' di compilazione Compilazione di una scheda per ogni veicolo; In caso di piu' luoghi di scarico: - una unica scheda recante l'indicazione dei diversi luoghi oggetto di scarico; - piu' schede di trasporto quanti sono i luoghi di scarico;

Sanzioni Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 a 1.800 euro. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro. All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equipollente. In caso di mancata esibizione dei documenti entro il termine di 15 giorni successivi all'accertamento della violazione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione di una ulteriore sanzione a carico del committente, ai sensi del comma 4 dell'art. 7-bis del D.Lvo 286/2005, notificando il relativo verbale entro i 90 giorni successivi alla scadenza del predetto termine. Inoltre si applica al conducente o al vettore a cui era stato intimato di esibire il documento, le sanzioni previste dall'art. 180 comma 8 del C.d.S. Entrata in vigore: 19 luglio 2009 In questa prima fase di applicazione della nuova normativa, sono pervenuti numerosi quesiti tendenti ad ottenere ulteriori precisazioni soprattutto per quanto riguarda le modalità di compilazione della scheda. Riportiamo le risposte alle domande piu' frequenti. Utilizzo di copie delle schede di trasporto La scheda di trasporto deve essere portata a bordo del veicolo in originale. Tuttavia, poiché questo documento assume, nell' ambito del trasporto di cose in conto terzi, la valenza giuridica di una scrittura privata, si ritiene siano ad esso applicabili le disposizioni dell'art. 2719 CC che dispone che, nei rapporti tra privati, le copie fotografiche, i fax e le riproduzioni informatiche di un documento, valgono come l originale a meno non vengano disconosciute da chi si sostiene abbia sottoscritto l'originale del documento. Per questo motivo, in occasione di un controllo stradale, il documento può essere esibito anche in copia, non autenticata, realizzata sia direttamente dal documento cartaceo originale che della stampa di un documento trasmesso al vettore per via fax o per via telematica. Occorre peraltro precisare che, quando il documento originale sia redatto e spedito al vettore interamente con modalità elettroniche, devono essere rispettate le disposizioni relative ai documenti digitali di cui al decreto legislativo 7.3.2005, n. 82 (codice dell amministrazione digitale) e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa). In occasione del controllo stradale, per certificare l'avvenuta esibizione della copia del documento ed impedire, successivamente, la manipolazione del suo contenuto, sulla stessa gli organi di controllo apporranno le annotazioni sulla scheda di trasporto della data e ora del controllo e le generalità di chi lo ha effettuato, sottoscrivendo tale annotazione a conferma dell'esibizione del documento. Documenti in caso di trasporto di cose a carico completo dirette a destinatari diversi Allo scopo di tenere in adeguata considerazione le esigenze operative che sono state rappresentate per operazioni di trasporto più complesse, si precisa che, sulla scheda di trasporto relativa al trasporto di cose a carico completo, caricate in un unico luogo sullo stesso veicolo e spedite da un unico mittente, e dirette a

diversi destinatari o che devono essere scaricate in luoghi diversi, l'indicazione delle cose trasportate e dei relativi luoghi di carico o scarico, può essere effettuata anche attraverso un generico riferimento, per relationem, ai documenti che, nell'ambito della prassi commerciale, accompagnano le merci dal luogo di raccolta a quello di destinazione (ad esempio: bolle di consegna, ecc). In tali casi, perciò, fermo restando il restante contenuto della scheda di trasporto o degli eventuali documenti equipollenti o sostitutivi, la verifica delle cose trasportate e del rispetto delle disposizioni dei luoghi di carico e scarico è compiuta dagli organi di controllo attraverso i predetti documenti commerciali che, a tutti gli effetti, accompagnano ed integrano il contenuto dei documenti di trasporto. Indicazioni dei soggetti della filiera attraverso l' impiego di codici convenzionali. Quando lo impongono esigenze di tutela della riservatezza commerciale dei soggetti coinvolti nella filiera di trasporto, diversi dal committente, la scheda di trasporto o altro documento sostitutivo o equipollente, può essere compilata indicando le generalità di questi soggetti e le altre informazioni che li riguardano (quali ad esempio, luoghi di carico o scarico della merce) in modo codificato. Tuttavia, allo scopo di consentire un immediato controllo da parte delle Forze di Polizia dell'effettiva identità di tali soggetti, nonché delle informazioni che li riguardano, a bordo del veicolo utilizzato per il trasporto deve essere sempre presente un documento integrativo, sottoscritto da chi è tenuto alla compilazione della scheda, contenente l'immediata decodifica dei predetti codici convenzionali. Contratti stipulati in forma scritta Nel caso in cui la copia del contratto esibita all'atto del controllo contenga tutti gli elementi essenziali di cui alle vigenti disposizioni e rechi comunque la data di sottoscrizione, ancorché non qualificabile come data certa secondo le modalità individuate dalla circolare del 17.7.2009, l' agente accertatore provvederà alla certificazione della stessa mediante apposita annotazione sulla scheda di trasporto della data e ora del controllo e le generalità di chi lo ha effettuato, sottoscrivendo tale annotazione a conferma dell'esibizione del documento. Impiego di sub-vettori Quando, per l'esecuzione del trasporto, un vettore a cui è stato affidato dal committente l'incarico si avvale di altri vettori, con cui ha stipulato altri contratti di trasporto (sub-vettori), il vettore stesso assume, rispetto alla porzione di trasporto affidata al sub-vettore, la veste di committente. Quest' ultimo deve, perciò, redigere una nuova scheda di trasporto, essendo impossibile la modifica o l'integrazione di quella redatta dall'originario committente per la prima operazione di trasporto. Utilizzo di consorzi di imprese di trasporto Quando incaricato del trasporto sia un consorzio di imprese di autotrasporto, iscritto nell'apposita sezione speciale dell'albo degli autotrasportatori, che, per effettuare le relative operazioni, si avvale di un.impresa consorziata, il consorzio medesimo è tenuto ad indicare sulla scheda di trasporto, nel campo Osservazioni varie, il nominativo dell'impresa consorziata che materialmente effettua il trasporto ed il relativo numero di iscrizione all'albo degli autotrasportatori. Analoghe considerazioni valgono per le società cooperative di autotrasportatori. Conservazione della scheda di trasporto La scheda di trasporto esaurisce la sua funzione con il completamento del trasporto a cui si riferisce. La vigente normativa, infatti, non prevede che essa sia conservata dopo il trasporto. Quando vengono utilizzati documenti sostitutivi od equivalenti, restano salvi gli obblighi di conservazione previsti dalle disposizioni che ne disciplinano la compilazione e la tenuta. Documenti per il trasporto internazionale di cose I vettori stranieri impegnati in trasporti internazionali sul territorio italiano, sono tenuti a compilare e conservare i documenti che, secondo le norme comunitarie o internazionali che regolano il trasporto, devono essere presenti a bordo del veicolo. Per questi vettori, in caso di mancanza dei predetti documenti, si

applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo 286/2005. Ciò posto, si precisa che i vettori - italiani e stranieri- che effettuano un trasporto internazionale di cose in conto terzi, non sono tenuti a compilare la scheda di trasporto, in quanto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1, del decreto legislativo 286/2005, tale obbligo grava solo in capo a chi effettua il trasporto in ambito nazionale. E' specificato che la normativa si applica alla attivita' di autotrasporto merci in conto terzi effettuata dagli autotrasportatori stranieri che operano in ambito nazionale quando si sviluppa: a livello internazionale ( es. un trasporto tra l'italia e un altro Paese straniero e viceversa, oppure un trasporto il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovino in due diversi Paesi stranieri nel corso del quale l'italia sia solo attraversata, senza che avvengano operazioni di carico o scarico merce sul suolo nazionale. In territorio italiano durante una attivita' di cabotaggio stradale. (cioe' un trasporto che ha inizio e termine in territorio italiano ). Annotazioni degli organi di controllo sulla scheda di trasporto In occasione di controlli stradali in materia di autotrasporto, gli organi di controllo avranno cura di annotare sulla scheda di trasporto la data e l'ora del controllo e le generalità di chi lo ha effettuato, sottoscrivendo tale annotazione a conferma dell'esibizione del documento. Ciò, infatti, potrà consentire di limitare eventuali operazioni di manomissione o sostituzione della scheda, garantendo la correttezza del trasporto e delle indicazioni in essa contenute. Documenti equipollenti. Trasporti esenti (collettame) In ordine ai documenti equipollenti, di cui all'art. 3 del D.M. 554/2009, nonché in merito ai trasporti a collettame, esentati dalla compilazione della scheda di trasporto, si fa riserva di fornire ulteriori precisazioni degli approfondimenti tecnico-giuridici in corso sulle diverse fattispecie non appena saranno disponibili.