Incontro informativo. Le novità ADR 2011



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ISO 9001 : 2000 Certificato n. 97039 Settore Territorio, Ambiente, Energia Incontro informativo Le novità ADR 2011 Presentazione Francesca Belinghieri Federchimica Documentazione di viaggio Autotrasporto Milano, 26 gennaio 2011

Documentazione di viaggio Autotrasporto Francesca Belinghieri Federchimica Milano, 26 gennaio 2011

Documentazione di viaggio Autotrasporto Scheda di trasporto Evoluzione normativa autotrasporto D. Lgs. 21 novembre 2005, n.286 L. 4 agosto 2010, n. 127

SCHEDA DI TRASPORTO D.M. 30 giugno 2009 Approvazione della scheda di trasporto. (GU n. 153 del 4-7-2009 )

Punti Critici Dopo la pubblicazione del D.M. 30 giugno 2009, 3 Circolari Ministeriali hanno chiarito i punti più critici - 17 luglio 2009-7 agosto 2009-3 dicembre 2009 Talvolta una circolare successiva smentisce la precedente.

1 Circolare - Modello e contenuto della scheda di trasporto (v. D.M. 30 giugno 2009) - Documenti equipollenti Modalità per l attribuzione della data certa (INTEGRATO), tra gli elementi vincolanti del contratto di trasporto in forma scritta, il quale costituisce alternativa alla scheda di trasporto ; i documenti, di cui all art. 3 del D.M. n. 554/2009, che possono considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto, devono contenere tutti i dati e le indicazioni riportate sul modello della stessa; nei trasporti internazionali la scheda di trasporto non deve essere compilata né tenuta a bordo del veicolo ma la norma si considera soddisfatta dalla presenza dei documenti che obbligatoriamente accompagnano il trasporto intermodale delle merci quali ad es. la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio di cui al D.M. 3 aprile 2009, ecc. (MODIFICATO); -Modalità di compilazione della scheda di trasporto o dei documenti equipollenti Le variazioni lungo il percorso nella sezione Osservazioni varie del conducente o del vettore -Trasporti esenti dall obbligo della scheda di trasporto Conto proprio; i trasporti a collettame per più partite di piccola entità, commissionate da più mittenti e trasportate da un unico vettore, prevedeno una soglia di peso inferiore a 5 t che deve intendersi applicabile a ogni singola partita; - Sanzioni per violazione delle disposizioni dell art. 7-bis del D.Lgs. 286/2005 Mancata o incompleta compilazione della scheda; mancanza del documento a bordo del veicolo.fermo amministrativo del veicolo revocato con consegna del documento entro 15 giorni.

2 Circolare - Utilizzo di copie delle schede di trasporto; Durante un controllo può anche non essere esibito l originale, ma una copia. Organi di controllo apporranno annotazioni per evitare successive manipolazioni - Documenti in caso di trasporto di cose a carico completo dirette a destinatari diversi; Si può rimandare alle bolle per indicazione delle merci e dei luoghi di carico/scarico -Indicazioni dei soggetti delle filiere attraverso l impiego di codici convenzionali; Per riservatezza generalità sotto forma di codice ( a bordo documento integrativo del compilatore) -Contratti stipulati in forma scritta; La data di sottoscrizione sul contratto scritto viene accertata come certa dagli organi di controllo mediante apposita annotazione. - Impiego di sub-vettori; Il vettore che usufruisce di un subvettore diventa committente e deve redigere una nuova scheda di trasporto (ANNULLATA) - Utilizzo di Consorzi di Imprese di Trasporto; Nelle Osservazioni varie occorre indicare le generalità dell Impresa consorziata -Conservazione della scheda di trasporto; Esaurisce la sua funzione con il completamento del trasporto a cui si riferisce -Documenti per il trasporto internazionale di cose; Disposizione vigente solo sul territorio nazionale per vettori sia italiani, sia stranieri -Annotazioni degli Organi di controllo sulla scheda di trasporto; Data, ora e generalità del controllore con sottoscrizione -Documenti equipollenti. Trasporti esenti (collettame). Da approfondire

3 Circolare - Compilazione della scheda di trasporto e relativa delega; Luogo di compilazione è il luogo in cui si trova il committente Generalità del compilatore possono essere rappresentate anche da timbro aziendale Altri soggetti (Anche caricatore e proprietario della merce), ad eccezione del vettore, possono compilare la scheda se il committente ha affidato loro l incarico - Proprietario della merce; E colui che ha la proprietà della merce oggetto dell attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore - Tipologia e quantità / peso della merce trasportata; Rispondenza con la bolla. Anche in via approssimativa, se non è consentita esatta identificazione -Impiego di subvettori. Il vettore deve riportare le generalità del subvettore nella sezione Eventuali dichiarazioni

3 Circolare Documenti equipollenti alla scheda di trasporto, se non presente contratto in forma scritta: - CMR; - Bolla (ex-fiscale) solo se contiene tutti gli elementi previsti dal D.M. 30 giugno 2009; - Documento Amministrativo di Accompagnamento (D.A.A.) circolazione merce soggetta ad accisa in regime di sospensione di cui al Regolamento CEE 2719/92, Decreto Ministero finanze 25.3.96, n. 210 ss.mm, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504; - Documento di Accompagnamento Semplificato (D.A.S.) circolazione merce soggetta a regime di accisa assolta, di cui al Regolamento CEE 2719/92, DM Finanze 25.3.96, n. 210 ss. mm., d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504; - Documento Amministrativo Unico (D.A.U.), di cui al Regolamento CEE 2913/92 (codice doganale comunitario) e Regolamento CEE 2454/93 e ss.mm.; - Documento accompagnatorio per prodotti vitivinicoli sfusi (DOCO), di cui al Regolamento CE/2001/84, DPR 6 ottobre 1978, n. 627, DM Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 19 dicembre 1994, n. 768; - Bolla di accompagnamento beni viaggianti (XAB) per vinacce e fecce, di cui al DPR 6 ottobre 1978, n. 627; -Documento di cabotaggio di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 3 aprile 2009; continua

3 Circolare Documenti equipollenti alla scheda di trasporto, se non presente contratto in forma scritta: -Formulario Identificazione Rifiuti, di cui al Decreto Ministero Ambiente 1 aprile 1998, n. 145, attuativo del d.lgs. 22/97 abrogato dal d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152; - Documento di trasporto, di cui alla sez. 5.4.1 dell ADR 2009 (Direttiva 2008/68/CE); - Multimodal dangerous goods form, di cui alla sez. 5.4.4 dell ADR 2009 (Direttiva 2008/68/CE); -Documento di accompagnamento al macello di cui al DM Salute 11 febbraio 2003; -Dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali vivi di cui al DPR 30 aprile 1996, n. 317 e ss. mm.; -Distinta latte, di cui DM Politiche Agricole e Forestali 31 luglio 2003, attuativo della L. 30 maggio 2003, n. 119; - Certificato di trasferimento risone, utilizzato per tutti gli acquisti di risone dalle aziende agricole italiane, di cui al RDL 11 agosto 1933, n. 1083; - Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati di categoria 1, 2, 3 conforme al Regolamento CE/1774/2002.

AUTOTRASPORTO La disciplina dell autotrasporto negli ultimi anni ha subito sostanziali modifiche con numerosi provvedimenti normativi, tra cui: - D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 (abolizione tariffe a forcella; responsabilità condivisa); - D.Lgs. 22 dicembre 2008 n. 214 (istituzione scheda di trasporto; nuovi elementi nel contratto di trasporto scritto); -Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge con modificazioni con L. 6 agosto 2008 n. 133 (reintroduzione tariffe minime per contratti verbali con costi gasolio e costi esercizio); -Decreto Legge 23 ottobre 2008 n. 162 convertito in legge con L. 22 dicembre 2008 n. 201 (reintroduzione tariffe minime per contratti verbali con costi gasolio e costi esercizio); -Decreto Legge 6 luglio 2010 n. 103 convertito in legge con L. 4 agosto 2010, n. 127 (introduzione costi minimi di sicurezza; responsabilità).

D.Lgs. 21 novembre 2005, n.286 Principali novità introdotte: Libera contrattazione dei prezzi di trasporto, mediante l abolizione del precedente sistema obbligatorio delle tariffe a forcella e la determinazione in forma autonoma del corrispettivo dovuto al trasporto pattuito; Previsione, di regola, della forma scritta per i contratti di trasporto, al fine di favorire la trasparenza e la correttezza dei rapporti fra i Contraenti. In assenza di un contratto scritto o meglio, in assenza dell indicazione del prezzo, in caso di controversie si applicheranno le tariffe d uso stabilite dalla Consulta per mezzo di un apposito Osservatorio e raccolte nei bollettini predisposti dalle Camere di Commercio; Limite di risarcibilità del Vettore per perdita o avaria della merce trasportata, non imputabile a dolo o colpa grave di quest ultimo, ad euro 1 per kg di peso lordo di merce per tutti i trasporti nazionali; Sistema di responsabilità condivisa di: - Vettore; Committente; Caricatore; Proprietario delle merci per violazioni alle disposizioni sulla circolazione stradale e sulla sicurezza sociale, rispondendo ciascuno per la propria parte di responsabilità. In particolare, in presenza di contratto non scritto, l onere della prova non è più a carico del Vettore, ma del Committente per il quale pertanto è molto più conveniente stipulare contratti in forma scritta; Previsione di accordi volontari per settori merceologici, redatti in forma scritta, delle Associazioni di categoria dei Vettori e dei Committenti.

D.Lgs. 21 novembre 2005, n.286 RESPONSABILITA CONDIVISA La responsabilizzazione dei soggetti che operano sul mercato nel rispetto delle regole in materia di circolazione stradale e sicurezza sociale è stato uno degli elementi di maggiore importanza nel processo di riassetto del settore che sottintende una severa azione di contrasto: ai Committenti, che affidano la merce ad Operatori non in regola; ai Vettori nazionali, che esercitano la professione senza autorizzazione; ai vettori stranieri, che non sono in possesso di titolo idoneo alla prestazione del servizio.

D.Lgs. 21 novembre 2005, n.286 GARANZIE DEL CONTRATTO SCRITTO Certezza tariffaria Esonero di responsabilità nelle violazioni del Codice della Strada In assenza di contratto scritto, la responsabilità del Committente può essere esclusa solo se questi dimostra di avere comunque impartito al Vettore istruzioni positive compatibili con il Codice della Strada. E consigliabile inserire anche nei contratti scritti disposizioni del seguente tenore: Il Vettore è obbligato ad effettuare il servizio di cui al presente contratto nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza stradale e sociale. Esonero della responsabilità in caso di danni a terzi L eventuale responsabilità del Committente, in assenza di un contratto scritto, potrebbe portare non solo al semplice pagamento di una sanzione, ma anche al coinvolgimento del Committente stesso nell eventuale azione di risarcimento promossa da terzi. E interesse delle Imprese di trasporto, di spedizione, di logistica stipulare con contratti scritti i propri rapporti con i subvettori.

D.Lgs. 21 novembre 2005, n.286 Ai fini dell accertamento della responsabilità sono rilevanti le violazioni inerenti ad esempio : -Sagoma limite; -Massa limite; -Limiti di velocità; -Sistemazione del carico sui veicoli; -Tempi di guida. Pur restando confermato il concetto di responsabilità condivisa, è assegnata in modo specifico al caricatore la responsabilità circa la violazione delle norme sulla massa limite e sulla sistemazione del carico sui veicoli.

L. 4 agosto 2010, n. 127 - Costi minimi: Al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la regolarita' del mercato dell' autotrasporto di merci per conto di terzi, nel contratto di trasporto, stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti. Tali costi minimi sono individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore...tali accordi possono altresi' prevedere contratti di trasporto di merci su strada di durata o quantita' garantite, per i quali e' possibile derogare alle disposizioni di cui al presente comma.. nonché

L. 4 agosto 2010, n. 127 -Scheda di trasporto: Con decreto del.. e' stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, comprensive del numero di iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, nei casi indicati dal decreto stesso,. nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell'esenzione nonché i documenti di trasporto... da considerare equipollenti alla scheda di trasporto. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente. e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 a 120 euro. All'atto dell'accertamento della violazione, e' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verra' restituito al conducente,.. solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta o altra documentazione equivalente.. Le sanzioni si applicano anche a chiunque circoli alla guida di veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali o di cabotaggio, qualora non rechi a bordo i documenti equipollenti.

L. 4 agosto 2010, n. 127 Responsabilità: Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta. gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione. dei limiti di velocita'. o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo. verificano la compatibilita' delle istruzioni scritte fornite al vettore.. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente. In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresi' applicate al vettore e al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme.

L. 4 agosto 2010, n. 127 Responsabilità (Procedura di accertamento della responsabilita') L'accertamento della responsabilita puo' essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima, da parte delle autorita' competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la scheda di trasporto ed i documenti considerati ad essa equivalenti o equipollenti, ai sensi dell'articolo 7-bis. In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all'atto del controllo, e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l'esistenza, l'autorita' competente, entro quindici giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, la presentazione, entro trenta giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto in forma scritta. Entro i trenta giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l'autorita' competente qualora da tale esame emerga la responsabilita' dei soggetti applica le sanzioni ivi previste. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato";

L. 4 agosto 2010, n. 127 Prescrizione contenzioso In caso di corrispettivo di importo in fattura inferiore ai costi minimi, l azione del vettore nei confronti del Mittente si prescrive entro il termine di 1 anno decorrente dal giorno del completamento della prestazione, salvo diverse pattuizioni fondate su Accordi volontari. Responsabilità solidale tra filiera e sub-vettore Il Sub-vettore ha la possibilità di agire in giudizio, per il mancato pagamento della prestazione, o in caso di corrispettivo in fattura di importo inferiore ai costi minimi stabiliti, nei confronti di tutti gli attori della filiera. Questo meccanismo scatta dal 12 agosto 2011 (1 anno dopo l entrata in vigore della L. n. 127/2010). Tempi di pagamento Pagamento entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura. Il termine non è derogabile per volontà delle Parti, ma solo mediante Accordi di settore.

L. 4 agosto 2010, n. 127 Tempi di carico e scarico Tempi di attesa al carico e allo scarico non superiori a 2 ore. Superati i tempi è dovuto al Vettore un indennizzo per ogni ora o frazione di ora di ritardo. L indennizzo è pagato al Vettore dal Committente che a sua volta ha diritto di rivalsa nei confronti del titolare del luogo di carico e scarico. Le modalità applicative, con particolare riguardo alla definizione della decorrenza dei tempi di franchigia in relazione alle diverse tipologie dei luoghi di carico e scarico nonché alla modalità del cadenzamento dell accesso dei veicoli a tali luoghi, saranno definite con decreto dirigenziale dal Ministero Infrastrutture e Trasporti. Gestione del pallet Se Committente e Destinatario della merce si sono accordati per la riconsegna dei pallet, il Vettore ha diritto a un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita e non risponde del rifiuto di restituzione da parte del Destinatario. L esercizio dell attività di commercio dei pallet è subordinato a licenza rilasciata dalla Questura competente per territorio. Il titolare della licenza è tenuto a indicare giornalmente su registro vidimato dalla Questura quantità e tipologia della movimentazione dei pallet ceduti e acquistati nonché i dati significativi dei Soggetti cedenti e cessionari.