CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE



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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 574 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BASSO, SPERANZA, MARIASTELLA BIANCHI, BONAFÈ, BORGHI, BRAGA, CARBONE, CAROCCI, CARRESCIA, CHAOUKI, FIORIO, GIACOBBE, LODOLINI, MANZI, MARCHETTI, MARIANI, MOSCA, NICOLETTI, PASTORINO, RAMPI, ROSATO, TULLO, VAZIO Modifiche all articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e altre disposizioni in materia di divieto della pubblicità dei giochi con vincita in denaro e disciplina dell autorizzazione all esercizio dei medesimi Presentata il 27 marzo 2013 ONOREVOLI COLLEGHI! L industria del gioco non conosce crisi. Al contrario, all aggravarsi della crisi economica e sociale, aumenta senza sosta anche il giro d affari legato al gioco. La parte degli italiani più colpita da questo fenomeno è soprattutto quella delle fasce di popolazione più povere. I più recenti dati forniti dall Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato mostrano per il comparto dei giochi una raccolta di 62 miliardi e 355 milioni di euro nel periodo da gennaio a ottobre del 2012, con una previsione annuale di circa 85 miliardi di euro, quasi il 4 per cento del PIL nazionale, che arriva a coprire il 12 per cento della spesa delle famiglie italiane. In Italia esistono 400.000 apparecchi da intrattenimento (slot-machine) e 6.181 locali o agenzie autorizzati, frequentati da 15 milioni di giocatori abituali, tra cui 3 milioni di giocatori soggetti al rischio del gioco patologico e circa 800.000 giocatori già patologici. Il solo costo sanitario annuale per curare le persone dipendenti dal

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 574 gioco patologico ammonta a 5-6 miliardi di euro, mentre il gettito erariale generato ammonta a 8 miliardi di euro. Dal 2003 a oggi la raccolta è aumentata di oltre il 500 per cento, passando da 15,5 a oltre 80 miliardi di euro. In un solo anno, dal 2011 al 2012, l incremento è stato del 13 per cento. A far la parte del leone nel settore dei giochi sono gli apparecchi elettronici, con una percentuale del 55 per cento della raccolta totale. Dal gioco per via telematica, la cui regolamentazione è molto carente, proviene oltre il 16 per cento della raccolta. Di fronte a questi numeri, che nascondono migliaia di drammi familiari e umani, bisogna passare da un approccio politico che incoraggia il gioco, consentendone la pubblicità e allargando le possibilità di farvi ricorso, ad un diverso e più maturo atteggiamento, che ne riconosca i gravi pericoli e gli altissimi costi sociali. È tempo di considerare la dipendenza dal gioco, alla stregua della dipendenza dal tabacco o dell alcool, come un comportamento socialmente dannoso, il cui abuso porta alla ludopatia, vera e propria malattia riconosciuta a livello internazionale dall Organizzazione mondiale della sanità. L atteggiamento del legislatore deve indirizzarsi senza esitazione verso una regolamentazione disincentivante. Si notino i due termini: «regolamentazione», perché il proibizionismo farebbe scivolare l intero settore nelle mani della criminalità organizzata; «disincentivante», perché ci si deve impegnare ad intraprendere e sostenere politiche informative e deterrenti, che rendano edotti i cittadini sui gravi rischi connessi all abuso dei giochi con vincita in denaro. Le regioni e gli enti locali, che sopportano il peso maggiore delle ricadute sociosanitarie negative del gioco, sono da tempo impegnati in azioni volte a contrastare il fenomeno, attraverso gli strumenti loro consentiti dalla legge. A tal fine è stato recentemente redatto il Manifesto dei sindaci per la legalità e contro il gioco d azzardo, sottoscritto dai rappresentanti di oltre centoquaranta comuni, un numero in continuo aumento, con il quale le amministrazioni firmatarie hanno chiesto a tutte le istituzioni della Repubblica di esercitare fino in fondo le proprie rispettive competenze per contrastare la diffusione del gioco d azzardo. Anche a livello regionale sono state adottate diverse iniziative di carattere legislativo e amministrativo. Nel 2012, a titolo di esempio, il Consiglio regionale della Liguria ha approvato una proposta di legge alle Camere l atto Camera n. 5202 della XVI legislatura volta a introdurre il divieto di pubblicità dei giochi con vincite in denaro, nonché una legge regionale recante restrizioni all apertura di nuove sale da gioco e all installazione delle apparecchiature elettroniche per il gioco lecito (legge regionale della regione Liguria 30 aprile 2012, n. 17). A questi e ad altri provvedimenti, adottati anche grazie al convinto sostegno di importanti realtà della società civile quali le associazioni Terre di Mezzo e Libera, si ispira la presente proposta di legge, frutto della consapevolezza che, di fronte a un fenomeno di rilievo nazionale, le singole risposte regionali e locali non possono da sole essere sufficienti e devono perciò venire inserite in una più ampia e armoniosa cornice legislativa, che è compito del Parlamento adottare. In particolare l articolo 1 della presente proposta di legge è dedicato alla definizione di «gioco». Gli articoli 2 e 3 modificano le disposizioni dell articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (cosiddetto «decreto Balduzzi»), realizzando un deciso passo avanti rispetto alla prima regolamentazione da esso introdotta. Le norme qui proposte introducono infatti il divieto di qualsiasi tipo di pubblicità per i giochi che prevedono vincite in denaro. Sono inoltre confermate le norme sull obbligatorietà delle formule di avvertimento in schedine e tagliandi dei giochi, ma si specifica che tali formule debbono coprire almeno il 20 per cento della superficie complessiva, in conformità a quanto già è previsto per i tabacchi.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 574 L articolo 4 individua nel sindaco l autorità competente per l autorizzazione all esercizio dei giochi, previo parere del questore e fatte salve le competenze previste dagli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di pubblici esercizi e di licenze per i concessionari del gioco. L articolo 5 prevede limitazioni al rilascio delle autorizzazioni per l apertura di sale da gioco e punti di raccolta delle scommesse nonché all installazione degli apparecchi per il gioco lecito previsti dall articolo 110 del medesimo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La materia del gioco è complessa ed estesa. Essa meriterebbe una nuova organica disciplina, che affrontasse anche la prevenzione e la cura della ludopatia, l incremento di risorse per farvi fronte, la disciplina del regime concessorio e fiscale del comparto dei giochi, le sanzioni amministrative e penali in materia, gli strumenti per il contrasto della criminalità organizzata e del riciclaggio. Su tali aspetti, nella XVI legislatura era già stato avviato presso il Senato della Repubblica un proficuo lavoro, da cui sarebbe ora opportuno trarre profitto. In attesa che tale complessivo intervento di riordino possa completarsi e tenuto conto dell urgenza di contrastare la diffusione del gioco, la presente proposta di legge introduce norme di facile e immediata applicazione e di grande impatto sulla vita quotidiana di milioni di cittadini.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 574 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Definizione). 1. Ai fini della presente legge, per «giochi» si intendono tutti i giochi che prevedono vincite in denaro e rispetto ai quali l Agenzia delle dogane e dei monopoli svolge attività di regolazione e controllo. ART. 2. (Divieto di propaganda pubblicitaria). 1. Il comma 4 dell articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sostituito dal seguente: «4. È vietata la propaganda pubblicitaria, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, dei giochi che prevedono vincite in denaro. Sia il committente del messaggio pubblicitario sia il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da centomila a cinquecentomila euro». ART. 3. (Formule di avvertimento). 1. I commi 5 e 5-bis dell articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono sostituiti dai seguenti: «5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative pro-

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 574 babilità di vincita, devono essere riportate sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi, in modo da coprire almeno il 20 per cento della superficie. Qualora la probabilità di vincita non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari. Qualora l entità dei dati da riportare relativamente alle probabilità di vincita sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono indicare la possibilità di consultare note informative sulle probabilità di vincita, pubblicate nei siti istituzionali dell Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché nei punti di vendita in cui è esercitata come attività principale l offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresì comparire ed essere chiaramente leggibili all atto dell accesso ai siti internet destinati all offerta di giochi con vincite in denaro. Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all ingresso e all interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e di organizzazioni del settore privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone affette da malattie correlate al gioco d azzardo patologico (GAP).

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 574 5-bis. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti entrambi con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da centomila a cinquecentomila euro. L inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma pari a cinquantamila euro, irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni commesse nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l offerta di scommesse, la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare del punto di vendita, se diverso dal concessionario. Per le attività di contestazione degli illeciti nonché di irrogazione delle sanzioni è competente l Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5-ter. Il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca segnala agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del tema del gioco responsabile affinché gli istituti stessi, nell ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all abuso o all errata percezione del medesimo». ART. 4. (Autorità competente per l autorizzazione all esercizio del gioco lecito). 1. L apertura di sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l installazione degli apparecchi

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 574 idonei per il gioco lecito di cui all articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono soggetti all autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio, rilasciata previo parere del questore. Resta ferma l applicazione delle disposizioni degli articoli 86 e 88 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni. ART. 5. (Limitazioni all autorizzazione dell esercizio del gioco lecito). 1. L autorizzazione di cui all articolo 4 non è concessa qualora il locale o l esercizio per cui è richiesta sia ubicato entro un raggio di 300 metri, misurati secondo la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani ovvero da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette. L autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere rinnovata alla scadenza. Per le autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni decorre dalla medesima data di entrata in vigore. 2. Le regioni e i comuni possono stabilire altri luoghi sensibili in relazione ai quali può essere negata l autorizzazione di cui all articolo 4, tenendo conto dell impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l inquinamento acustico o il disturbo della quiete pubblica. 3. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all apertura o all esercizio di sale da gioco. ART. 6. (Disposizioni sull efficacia). 1. Le disposizioni dei commi 4, 5, 5-bis e 5-ter dell articolo 7 del decreto-legge 13

Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 574 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come sostituiti dagli articoli 2 e 3 della presente legge, acquistano efficacia dal 1 o gennaio 2014. A decorrere dalla medesima data sono abrogati i commi 4-bis e 6 del citato articolo 7. Fino al 31 dicembre 2013, continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi 4, 4-bis, 5, 5-bis e 6 del medesimo articolo 7, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. 1,00 *17PDL0001890* *17PDL0001890*