TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

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TESTI COORDINATI E AGGIORNATI Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell economia». AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. TITOLO I MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA Capo I MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE Art. 1. Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 1. Al fine di migliorare l efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a: a) assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche tramite: 1) l aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell accantonamento a titolo di coefficiente di rischio; 2) l incremento, sull intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all 80 per cento dell ammontare dell operazione fi nanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, fermi restando gli ulteriori limiti nonché i requisiti e le procedure previsti dai medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009; 3) la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche ; 4) misure volte a garantire l effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell intervento; b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all acquisizione della garanzia da parte del Fondo. b -bis ) prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. 2. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di cui all articolo 13 del decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato 31 maggio 1999, n. 248, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell economia e delle finanze. 3. (soppresso). 4. Al comma 3, ultimo periodo, dell articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «all 80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento». 5. All articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: «nonché alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106» sono soppresse. 95

h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazionei di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all inizio dell erogazione; h -bis ) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate; i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell art. 41; l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative. 2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati. 3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni - Si riporta il testo del comma 1 dell articolo 13 del decreto del recante norme per l assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d imposta e dai professiodecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere all obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 4 e dell 8 per mille dell IRPEF: a) entro il mese di aprile dell anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d imposta, che intende prestare l assistenza fiscale; b) entro il mese di maggio dell anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF- dipendenti, unitamente alla docu- - Si riporta il testo del comma 4 dell articolo 34 del decreto legificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistedei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei redditi indicati all Art. 49, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell Art. 32, svolgono le attività di cui alle lettere da c) a f) contrasto all evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e fi ficazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 230. - Si riporta il testo dell articolo 19 del già citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: 1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5. 2. La banca rilascia al contribuente un attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell ordine di pagamento, nonché l impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione. 3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell Art. 17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versamento successivo. 4. Per l omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi. 5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all Art. 13 del regolamento concernente l istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nonché le penalità per l inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolsvolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell ammontare complessivo dei versamenti tacitamente rinnovata. 6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, la delega di pagatermini in esso fissati. All Ente poste italiane si applicano le disposizioni Art. 52. Disposizioni per la riscossione mediante ruolo 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il comma 1 -quater è inserito il seguente: «1 -quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1 -bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di diffi re aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario; b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.»; 2) al comma 3, alinea, le parole «di due rate consecutive» sono sostituite dalle seguenti «, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive»; b) all articolo 52: 1) al comma 2 -bis le parole: «e 79,» sono sostituite dalle seguenti: «, 79 e 80, comma 2, lettera b),»; 2) dopo il comma 2 -bis, sono aggiunti i seguenti: «2 -ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 2 -bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all articolo 80, comma 2, lettera b). 292

2 -quater. Se la vendita di cui al comma 2 -ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 2 -bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81.»; c) all articolo 53, comma 1, le parole «centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «duecento»; d) all articolo 62: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I beni di cui all articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.»; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1 -bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto ni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.»; e) all articolo 72 -bis, comma 1, lettera a) la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «sessanta»; f) all articolo 72 -ter dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2 -bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.»; g) all articolo 76, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell articolo 499 del codice di procedura civile, l agente della riscossione: a) non dà corso all espropriazione se l unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente; a -bis ) non dà corso all espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» e individuato con decreto del Ministero dell economia e delle finanze d intesa con l Agenzia delle entrate e con l Istituto nazionale di statistica; b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), to complessivo del credito per cui procede supera centostata iscritta l ipoteca di cui all articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall iscrizione senza che il debito sia stato estinto.»; h) all articolo 77, comma 1 -bis, dopo le parole «comma 1,» sono inserite le seguenti: «anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all espropriazione di cui all articolo 76, commi 1 e 2,»; i) all articolo 78, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2 -bis. Se, per effetto delle nomine previste sere effettuato nella data indicata nell avviso di vendita, l agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo.»; l) all articolo 80: 1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1 -bis. Entro il termine di cui al comma 1, l avviso di vendita è pubblicato sul sito internet dell agente della riscossione.»; 2) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale; b) la vendita al valore stimato con l ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l agente della riscossioche riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e può assegnare ad esso la funzione di custode del bene.»; 3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2 -bis Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo dall esecuzione del pignoramento stesso.»; m) all articolo 85, comma 1, le parole: «minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede» sono sostituite dalle seguenti: «prezzo base del terzo incanto»; m -bis ) all articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all attività di impresa o della professione». 2. All articolo 10, comma 13 -quinquies del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre». 3. Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in 293

vigore della legge di conversione del presente decretolegge sono stabilite le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1 lettera a). 3 -bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce alle Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una puntuale valutazione della loro efficacia, con particolare riferimento: all introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dalla presente legge: concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. 1 -bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. 1 -ter commi 1 e 1 -bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno 1 -quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l agente della rimancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione. 1 -quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1 -bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario; b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma. 3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive : a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) 4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell atto - Si riporta il testo dell articolo 52 del citato Decreto del Presidente 1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessità di autorizzazione dell autorità giudiziaria. 2. L incanto è tenuto e verbalizzato dall ufficiale della riscossione. 2 -bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68, 79 e 80, comma 2, lettera b), con il consenso dell agente della riscossione, il quale interviene nell atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all incasso. 2 -ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 2 -bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all articolo 80, comma 2, lettera b). 2 -quater. Se la vendita di cui al comma 2 -ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 2 -bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81. - Si riporta il testo dell articolo 53 del citato Decreto del Presidente ficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione) 1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi duecento giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto. 2. Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci - Si riporta il testo dell articolo 62 del citato Decreto del Presidente 1. I beni di cui all articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. 1 -bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto. 2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi siano affi - Si riporta il testo dell articolo 72 -bis del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come modificato dalla presente legge: -bis (Pignoramento dei crediti verso terzi) 1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall articolo 72 -ter del presente decreto l atto di pidella citazione di cui all articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme. 1 -bis denti dell agente della riscossione procedente non abilitati all esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all annotazione di cui all articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 2. Nel caso di inottemperanza all ordine di pagamento, si applica- 294

- Si riporta il testo dell articolo 72 -ter del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come modificato dalla presente legge: -ter (Limiti di pignorabilità) 1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro. 2. Resta ferma la misura di cui all articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro. 2 -bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo - Si riporta il testo dell articolo 76 del citato Decreto del Presidente 1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell articolo 499 del codice di procedura civile, l agente della riscossione: a) non dà corso all espropriazione se l unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente; a -bis ) non dà corso all espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti beni essenziali e individuato con decreto del Ministero dell economia e delle finanze d intesa con l Agenzia delle entrate e con l Istituto nazionale di statistica; b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all espropriazione immobiliare se l importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l ipoteca di cui all articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall iscrizione senza che il debito sia stato estinto. 2. Il concessionario non procede all espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è - Si riporta il testo dell articolo 77 del citato Decreto del Presidente 1. Decorso inutilmente il termine di cui all articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell importo complessivo del credito per cui si procede. 1 -bis. L agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la al comma 1 anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all espropriazione di cui all art. 76, commi 1 e 2, purché l importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro. 2. Se l importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell articolo 79, il concessionario, prima di procedere all esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all espropriazione. 2 -bis. L agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell immobile una comunicazione preventiva contenente l avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di tren- - Si riporta il testo dell articolo 78 del citato Decreto del Presidente 1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente: a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede; b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini; c) l indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; d) il giorno, l ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni; e) l importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione già maturate; f) il prezzo base dell incanto; g) la misura minima dell aumento da apportare alle offerte; h) l avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell aggiudicatario; i) l ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti; l) il termine di versamento del prezzo di cui all articolo 82, comma 1; m) l ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all espropriazione e i frutti di essi. 2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l avviso di vendita è notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notifi 2 -bis. Se, per effetto delle nomine previste dall articolo 80, comma 2, il primo incanto non può essere effettuato nella data indicata nell avviso di vendita, l agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo. - Si riporta il testo dell articolo 80 del citato Decreto del Presidente ficazione dell avviso di vendita) 1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell esecuzione e all albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili. 1 -bis. Entro il termine di cui al comma 1, l avviso di vendita è pubblicato sul sito internet dell agente della riscossione. 2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell agente della riscossione, il giudice può disporre: a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale; b) la vendita al valore stimato con l ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l agente della riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e può assegnare ad esso la funzione di custode del bene. 2 -bis Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non può essere effettuato entro duecento giorni dall esecuzione del pignoramento stesso. - Si riporta il testo dell articolo 85 del citato Decreto del Presidente 1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell esecuzione l assegnazione dell immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto, depositando nella cancelleria del giudice dell esecuzione gli atti del procedimento. 2. Il giudice dell esecuzione dispone l assegnazione, secondo la procedura prevista dall articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale è stata disposta l asse- 3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se an- 295

Supplemento ordinario n. 63/L alla GA ZZETTA UFFICIA L E Serie generale - n. 194 - Si riporta il testo dell articolo 86 del citato Decreto del Presidente 1. Decorso inutilmente il termine di cui all articolo 50, comma 1, il coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza. 2. La procedura di iscrizione del fermo dei beni mobili registrati è avviata dall agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all attività di impresa o della professione. 3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e - Si riporta il testo del comma 13-quinques dell articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla presente legge: -quinquies. Il decreto di cui all articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 13 -quater del presente articolo, nonché il decreto di cui al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma 13 -quater, sono adottati entro il 30 settembre Art. 53. Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate 1. Il comma 2 -ter dell articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è sostituito dal seguente: «2 -ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all articolo 7, comma 2, lettera gg -ter ), del decretolegge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all articolo 3, commi 24, 25 e 25 -bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.». Riferimenti normativi: --Si riporta il testo dell articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti tercome modificato dalla presente legge: fiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali) - 1. All articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) b) e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate in proporzione alle spese, desunte dal SIOPE, sostenute nel 2011 per l acquisto di beni e servizi, con l esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili fi 2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni: a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito eb istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento; b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l anno 2013; c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011; d) non trova applicazione il comma 13 -bis del citato articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d Aosta, nonché nelle province autonome di Trento e di olzano. Per le predette regioni e province autonome non si applica inoltre la lettera c) del presente comma; e) alla lettera c) del comma 380 dell articolo 1 della legge 24 dif) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c) ; g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 2 -bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l applicazione di una tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 dell articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2 -ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all articolo 7, comma 2, lettera gg -ter ), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all articolo 3, commi 24, 25 e 25 -bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013. 3. All articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) a) il comma 4 è sostituito dal seguente: operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all articolo 1117 del codice civile b) di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 296