N. 56 Reg. Delib. Data 29-11-2013 COMUNE DI PALO DEL COLLE PROVINCIA DI BARI COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO D'IMPOSTA 2013 - CONFERMA L anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 09:30 con seguito in Palo del Colle, nella sala consiliare del Palazzo Comunale in Via Umberto I, 56, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in sessione Ordinaria, in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto, risultano presenti o assenti i Consiglieri come appresso indicati: CONTE Domenico P ANSANI Tommaso P TERLIZZESE Nicola P DAGOSTINO Vito P CUTRONE Nunzio P TRENTADUE Vincenzo P CASSANO Emanuele P ANTONACCI Pietro A. P AMENDOLARA Antonio P TURSELLINO Giovanni P LUBISCO Vito P GUERRA Rocco P DEL VECCHIO Mario P DE GIOSA Antonio P PRIORE Antonio P CUTRONE Nicola P DELLA GUARDIA Rocco P Presenti: 17 Assenti: 0 Presiede il Consigliere CUTRONE Nicola in qualità di Presidente. Assiste il Segretario Generale, Avv. MIGNOZZI Alfredo.
IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che l art.13 c.1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, ha anticipato in via sperimentale la vigenza dell Imposta Municipale Propria (I.M.U.) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, a decorrere dall anno 2012 e fino al 2014; VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 in quanto compatibili con l art.13 del citato D.L. n. 201/2011; VISTO il D.Lgs. n. 504/1992 istitutivo dell ICI per quanto ancora vigente e richiamato nel citato D.L. n. 201/2011; VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 marzo 1997, n.446 riguardante la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali; CONSIDERATO quanto disposto in materia di I.M.U. dall art.13 del D.L. n. 201/2011, ed in particolare ai commi sotto indicati: - il comma 4 lett.d) stabilisce i moltiplicatori per i fabbricati catastalmente censiti nel gruppo D nella misura di 60 per l anno 2012 e 65 per l anno 2013; - il comma 6 fissa l aliquota di base nella misura del 7,6 per mille stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a tre punti percentuali; - il comma 7 dispone l aliquota ridotta per l abitazione principale e le relative pertinenze nella misura del 4,00 per mille, modificabile dai Comuni fino a due punti percentuali in aumento o in diminuzione; - il comma 8 dispone che l aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9 c.3 bis del D.L. 557/1993 è ridotta al 2,00 per mille, ulteriormente riducibile dai Comuni fino al 1,00 per mille; - il comma 10 dispone che dall imposta dovuta per l abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza dell imposta dovuta, euro 200,00 (euro duecento/00) rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di euro 50,00 (euro cinquanta/00) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l importo massimo della maggiore detrazione per i figli non può essere superiore ad euro 400,00 (euro quattrocento/00); CONSIDERATO, inoltre, quanto disposto sempre in materia di I.M.U. dalla legge n. 228 del 24 dicembre 2012, in particolare all art.1 comma 380 di seguito riportato: - lettera a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell art.13 del D.L. n. 201/2011 fissata nella misura dello 0,38 per cento a carico di tutti gli immobili che non fossero abitazione principale e/o relativa pertinenza; - lettera f) è riservato allo Stato il gettito dell imposta municipale propria di cui all art.13 del citato D. L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6 primo periodo del citato articolo 13; - lettera g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6 del citato art.13 del D.L. n. 201/2011, relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; DATO ATTO che il D.L. 102/2013 ha disposto: all art. 1: Per l'anno 2013 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 ; all art. 2, c.1 : Per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ; DATO ATTO, altresì, che le aliquote IMU devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell art.52 del D.Lgs. 446/1997, e che la stessa deliberazione dovrà essere inviata telematicamente mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell Economia e delle Finanze come stabilito dal comma 13 bis dell art.13 del D.L. n. 201/2011; PRESO ATTO dell art. 8 del D.L. 102/2013 che al c. 2 prevede: Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune. VISTO il Regolamento Comunale per l applicazione dell I.M.U., approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30/12/2012; VISTO l art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; VISTO l art. 8 c.1 del D.L. 102/2013 che ha ulteriormente differito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell art. 1 della Legge 24/12/2012 n. 228; RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si sono approvate le aliquote e le detrazioni dell IMU per l anno 2012, come di seguito specificato: abitazione principale e relative pertinenze di cui all art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,49% aliquota di base di cui all art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (escluse aree fabbricabili): 0,86%; aliquota aree fabbricabili: 0,76% aliquota fabbricati rurali strumentali: 0,2% detrazione per l abitazione principale di cui all art. 13, comma 10, del D. L. 201/2011, euro 200,00. VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 88 del 18/07/2013 (Aliquote Imposta Municipale Propria Anno d imposta 2013 Conferma), immediatamente eseguibile, con la quale è stato deliberato di non
proporre al Consiglio Comunale variazioni relative alle aliquote e detrazioni dell Imposta Municipale Propria e, quindi confermare, per l anno d imposta 2013, le seguenti aliquote e detrazioni I.M.U. già in vigore nel corso del 2012 (deliberazione di consiglio comunale n. 32 del 30/10/2012), rinviando, per quanto non disciplinato, al vigente Regolamento Comunale I.M.U.: abitazione principale e relative pertinenze di cui all art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,49% aliquota di base di cui all art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (escluse aree fabbricabili): 0,86%; aliquota aree fabbricabili: 0,76% aliquota fabbricati rurali strumentali: 0,2% detrazione per l abitazione principale di cui all art. 13, comma 10, del D. L. 201/2011, euro 200,00. CONSIDERATO che l amministrazione non ritiene di prevedere alcuna variazione di tali aliquote e detrazioni per l anno 2013 e quindi ritiene di confermare le aliquote e detrazioni approvate per l anno 2012; VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; VISTO lo Statuto Comunale; VISTO il Regolamento di contabilità Comunale; ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio tributi e dal responsabile del servizio finanziario resi ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; DELIBERA 1) di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportare e trascritte; 2) di non apportare nessuna variazione alle aliquote e detrazioni dell Imposta Municipale Propria e, quindi confermare, per l anno d imposta 2013, le seguenti aliquote e detrazioni I.M.U. già in vigore nel corso del 2012 (deliberazione di consiglio comunale n. 32 del 30/10/2012), rinviando, per quanto non disciplinato, al vigente Regolamento Comunale I.M.U.: abitazione principale e relative pertinenze di cui all art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,49%; aliquota di base di cui all art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (escluse aree fabbricabili): 0,86%; aliquota aree fabbricabili: 0,76%; aliquota fabbricati rurali strumentali: 0,2%; detrazione per l abitazione principale di cui all art. 13, comma 10, del D. L. 201/2011, euro 200,00.
3) di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 4) Con successiva votazione all unanimità, stante l urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n 267 del 18 agosto 2000.
IL PRESIDENTE F.to CUTRONE Nicola IL SEGRETARIO GENERALE F.to Avv. MIGNOZZI Alfredo. PUBBLICAZIONE Pubblicato all Albo Pretorio del Comune di Palo del Colle il consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n. 267/2000. e vi rimarrà per 15 giorni N. Reg. Pubbl. IL SEGRETARIO GENERALE Il messo comunale F.to Avv. MIGNOZZI Alfredo. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA' Il segretario generale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione: è stata affissa all' albo pretorio comunale, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al ; è divenuta esecutiva il giorno 29-11-2013 perchè: poichè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000; Palo del Colle, li 29-11-2013 IL SEGRETARIO GENERALE F.to Avv. MIGNOZZI Alfredo. Per copia conforme all originale ad uso amministrativo. Palo del Colle, li IL SEGRETARIO GENERALE Avv. MIGNOZZI Alfredo.