REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

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REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE Delibera di approvazione e successive modifiche: D.C.C. n. 38 del 30/06/1999 D.C.C. n. 44 del 10/08/1999 (determinazioni. In merito alle osservazioni del Co.Re.Co.) D.C.C. n. 72 DEL 26/10/2010 (modifica art. 7) D.C.C. n. 61 dell 8/10/2015 (modifica art. 5-6-8-13-14) 1

CAPO I LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA ART. 1 Limiti del Regolamento Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale. ART. 2 Oggetto del servizio di polizia rurale Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l applicazione della legge e dei regolamenti dello Stato e del Comune nell interesse generale della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne. ART. 3 Disimpegno del servizio di polizia rurale Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli Ufficiali e agenti di Polizia Municipale. ART. 4 Ordinanze del Sindaco Al Sindaco, oltre ai poteri straordinari che, ai sensi dell art. 38 della legge n. 142/90, sono demandati in materia di edilizia, polizia locale e igiene; per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell art. 378 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F e del vigente Codice della strada. Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l intimazione e le sanzioni a carico degli inadempimenti. 2

CAPO II FOSSI E CANALI PRIVATI DISTANZE ALBERI RAMI PROTESI E RADICI SPIGOLATURE ART. 5 Divieto di impedire il libero deflusso delle acque Tutti i proprietari, conduttori, affittuari, mezzadri, possessori, ecc., dei fondi e terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale dei deflusso delle acque e l esecuzione di qualunque altra opera, tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade. L accertamento della responsabilità di allagamenti ruscellamenti sulla sede stradale, e/o piccole frane, che abbiano causato anche solo un potenziale pericolo/intralcio alla circolazione stradale, (eccetto quelli verificatosi in conseguenza di eventi naturali eccezionali ), saranno considerati come violazione per mancata esecuzione delle opere previste dal presente regolamento. Al fine del presente regolamento si considerano eventi naturali eccezionali quelli per i quali sia stato dichiarato dall autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale. Sanzioni: in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicheranno ai contravventori le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.lgs n. 285 del 30/04/1992) e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495). Per quanto non previsto dal Codice della strada sarà applicata la sanzione amministrativa da 50,00 a 500,00 euro. 3

ART. 6 Spurgo di fossi e canali I proprietari, conduttori, affittuari, mezzadri, possessori, ecc., dei fondi in Peveragno. I gestori, consorzi irrigui, e utenti titolari dei diritti d acqua e tutti coloro che hanno comunque diritto di condurre acque nei fossi di torrenti, rii, rogge, canali d irrigazione, canali adduttori, canali scolmatori ed altri corsi d acqua posti a lato di strade pubbliche sul territorio Comunale di Peveragno, devono provvedere per le rispettive competenze e a proprie spese ed entro i seguenti periodi: Per il periodo primaverile Per il periodo autunnale entro il 30 aprile entro il 30 novembre A pulire e fare manutenzione dei fossi, dei cigli, dei canali di scolo, dei tratti tombinati in prossimità dei passi carri di proprietà e delle altre pertinenze idrauliche (sponde, argini, ecc.) che si affacciano sulle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico. I lavori andranno eseguiti nel rispetto delle seguenti indicazioni: 1) Manutenzione delle relative ripe, sia a valle che a monte delle strade, realizzando ove occorrono opere di sostegno o di contenimento; 2) Pulire e mantenere puliti i fossi e le loro sponde per consentire il libero scorrimento delle acque, mediante taglio della vegetazione, rimozione di eventuali ostacoli, scavo ed approfondimento; 3) Mantenere puliti i cavalca fossi e/o ponticelli di attraversamento degli stessi per consentire il libero scorrimento delle acque, rimuovendo rifiuti o altro materiale che possano comprometterne l efficienza, sostituendo ed adeguando gli stessi in caso di sezioni non idonee alla sezione del relativo fosso previa verifica dell Ufficio comunale e/o del consorzio irriguo competente; 4) Pulire i fossi privati costituenti la rete superficiale di sgrondo delle acque, evitando che la stessa defluisca sulle strade comunali o vicinali, attraverso interventi di allargamento o di aumento della profondità o creando nuovi fossi di scolo con decorso trasversale alla pendenza del terreno e con inclinazione tale che le acque 4

non creino erosioni o collocando, laddove sia necessario in base alla pendenza della strada privata, apposite griglie di raccolta delle acque in modo da convogliarla negli appositi canali o fossi di scolo; 5) Impedire che materiale proveniente da terreni e/o strade private, come ghiaia, sabbia o terra, possa invadere il sedime delle strade comunali o vicinali; 6) Provvedere alla corretta manutenzione di tutti i canali irrigui, provvedendo altresì alla manutenzione delle opere di scolo degli sfioratori di troppo pieno, e comunque evitando le esondazioni incontrollate delle acque dagli stessi in caso di precipitazioni atmosferiche. 7) Provvedere alla corretta manutenzione di tutti i canali di scolo delle acque irrigue adeguando sezioni, attraversamenti, tombamenti, fino al recettore finale della rete idrografica principale. 8) Rimozione tempestiva delle frane ed effettuazione di tutti quei lavori idonei ad evitare il manifestarsi delle medesime. 9) Dovrà in qualsiasi caso essere impedito allagamenti / esondazione di acqua su strade pubbliche che possano essere causa di danneggiamento della strada e/o pericolo per la circolazione. L accertamento della responsabilità di allagamenti ruscellamenti sulla sede stradale e/o piccole frane, che abbiano causato anche solo un potenziale pericolo/intralcio alla circolazione stradale, (eccetto quelli verificatosi in conseguenza di eventi naturali eccezionali ), saranno considerati come violazione per mancata esecuzione delle opere previste dal presente regolamento. Al fine del presente regolamento si considerano eventi naturali eccezionali quelli per i quali sia stato dichiarato dall autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale. Sanzioni: in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicheranno ai contravventori le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.lgs n. 285 del 30/04/1992) e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495). Per 5

quanto non previsto dal Codice della strada sarà applicata la sanzione amministrativa da 50,00 a 500,00 euro. ART. 7 Distanze per fossi, canali ed alberi Per lo scavo di fossi o canali presso il confine valgono le norme del codice civile ed in ogni caso si deve osservare una distanza minima di 50 cm qualunque sia la profondità del fosso. La distanza verrà misurata come previsto dall art. 891 del C.C. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza, dal ciglio stesso, di cui sopra va misurata dal punto d inizio della scarpata ovvero dalla base dell opera di sostegno. Per quanto attiene alla distanza degli alberi dal ciglio delle strade e dalle linee di confine tra proprietà private, viene stabilito quanto segue: - alberi di alto fusto: (Pioppi, Betulle, Larici, Abeti e Conifere in genere, Querce, Frassini, Olmi, Castagno alto, Aceri, noce da legname, cedro ed assimilabili) dovranno essere posti ad almeno 15 metri dal confine. Sono, invece, consentiti a distanza di metri cinque dal confine, se allevati con altezza in fronda non superiore a metri 10 le seguenti essenze: - Tiglio, ontano, platano, acero, salice piangente, magnolia, maggiociondolo, ginkgo biloba, nespolo, caco, faggio, lilla, liriodendro, agrifoglio alto, tasso, araucaria, albizzia, castagno da frutto, fico, nocciolo, gelso ed altre se mantenute di altezza inferiore a metri 10. Qualora si intenda far superare i dieci metri di altezza, le suddette essenze dovranno essere poste a metri otto dal confine. Potranno essere poste a distanza minima di metri tre dal confine le piante la cui altezza in fronda non superi i metri 6 e quindi: 6

- Piante da frutta in genere, meli, peri, susini, drupacee e pomecee, actinidia, noccioli da frutto; - Piante ornamentali, agrifoglio, hibisco, eriche, abete argentato di bassa altezza, pini o simili con forma di allevamento detta strisciante, camelia, cornaceo o cornus, cipressi da siepe, alloro ed altri; purché mantenuti ad altezza inferiore di 6 m. A distanza minima di 1,5 metri dal confine potranno essere poste piante di altezza massima di m. 2 quali: - Lamponi, vite, more, piccoli frutti Per le siepi, piante ornamentali, rosai rampicanti in genere, erica, forsizia, ecc alte fino a 2 metri, dovrà essere rispettata la distanza minima dal confine di metri uno. Per quanto riguarda le distanze da rispettare per la messa a dimora di alberi nelle zone boschive, si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile: - tre metri per gli alberi di alto fusto, - un metro e mezzo per gli alberi non di alto fusto, - mezzo metro per viti, arbusti, ecc. Le distanze di cui al presente articolo, limitatamente ai salici, ontani, gelsi, vengono meno se la divisione della proprietà è costituita da torrente o corso d acqua demaniale il cui alveo o sedime effettivo non sia inferiore a metri 2,00 indicato sulla mappa catastale. In ogni caso dovranno essere rispettate le distanze stabilite dai vari regolamenti dei consorzi irrigui, od in mancanza di questi dagli art. del codice civile. La messa a dimora di piante nei centri abitati, nelle frazioni, nei nuclei rurali e case sparse, deve essere realizzata in modo che la distanza dal tronco dell albero al perimetro del fabbricato sul fondo confinante non risulti inferiore alla massima altezza che s intende fare raggiungere a ciascuna essenza. 7

ART. 8 Recisioni di rami protesi e radici I proprietari di tutti i fondi adiacenti alle strade Provinciali Comunali o vicinali, gli affittuari, i frontisti e comunque coloro che siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi, e chiunque abbia un diritto reale di godimento sui terreni adiacenti le strade provinciali, comunali e le aree pubbliche: Sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale. In particolare devono provvedere a proprie spese ad effettuare i lavori necessari atti a: - Impedire che la crescita della vegetazione sui fondi possa ostacolare la visibilità (della strada e della segnaletica) e la percorribilità delle strade Comunali, Provinciali e delle aree pubbliche. - Tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati in modo che non restringano o danneggino le strade stesse e di tagliare i rami e gli alberi che si protendono oltre il ciglio delle strade suddette. - Dovrà in ogni caso essere impedito che in caso di eventi atmosferici (es: pioggia e vento e durante la stagione invernale durante le precipitazioni nevose) la caduta di rami o alberi sulle strade, possa causare pericolo alla circolazione nonché intralcio ai mezzi adibiti allo sgombero della neve; Tali operazioni dovranno essere effettuate ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi. In ogni caso vista la particolare conformazione del territorio Peveragnese, soprattutto per quanto riguarda le aree montane, si ritiene 8

indispensabile che i soggetti obbligati eseguano la manutenzione straordinaria prima dell avvio della stagione invernale e comunque entro il 30 novembre di ogni anno; Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell ente proprietario ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. (Nuovo Codice Della Strada) e articolo n. 21 del D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm (Regolamento d esecuzione) per l esecuzione dei lavori ingombrando la sede stradale. Se del caso prima dell inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con l Ufficio di Polizia Municipale di questo comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale. L accertamento di caduta di rami o alberi sulle strade, che abbiano causato anche solo un potenziale pericolo/intralcio alla circolazione stradale, (eccetto quelli verificatesi in conseguenza di eventi naturali eccezionali ), saranno considerati come violazione per mancata esecuzione delle opere previste dal presente regolamento; N.B.: Al fine del presente regolamento si considerano eventi naturali eccezionali quelli per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale. In caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicheranno ai contravventori le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.lgs n. 285 del 30/04/1992) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495). Per tutto quanto non previsto dal Codice della strada sarà applicata la sanzione amministrativa da 50,00 a 500,00 euro. 9

ART. 9 Aratura dei terreni I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade e devono lasciare uno spazio libero di almeno 50 cm. Dal ciglio stradale. Devono, inoltre, formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezza glia per volgere l aratro o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle ripe ed ai fossi. Sanzione amministrativa da euro 25,82 a euro 103,29. CAPO III RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA ALTRUI ART. 10 Accensione di fuochi Nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbi, nel pieno rispetto della vigente normativa regionale. ART. 11 Spandimento di liquami Lo spandimento delle deiezioni zootecniche liquide dovrà essere effettuato a non meno di 50 metri da case adibite ad abitazioni, di proprietà altrui (non, cioè, del proprietario dell Azienda che effettua lo spargimento e/o non da essi occupate) e dai fabbricati adibiti a 10

qualsiasi altra attività, anche se agricola, fatta eccezione per i soli fabbricati isolati adibiti a stalla. E vietato lo spandimento dei liquami nei giorni festivi. Nell ambito della distanza compresa tra i 50 e i 300 metri dalle abitazioni è consentito lo spandimento, a condizione che il materiale sia coperto o interrato entro 24 ore dall effettuazione della predetta operazione e, comunque, non oltre il giorno successivo. Limitatamente al periodo Dicembre Marzo è consentito lo spandimento, a condizione che sul terreno non ci sia ristagno di acqua gelata o presenza di neve. Soltanto nei campi coltivati a foraggio e per tutto l anno, è consentito lo spandimento, senza interramento, nel rispetto della distanza minima di 50 metri dalle abitazioni. Oltre i 300 metri dalle abitazioni può essere effettuato lo spandimento anche in deroga all orario di cui in seguito, fermo restando l obbligo della pausa dalle ore 12 alle ore 14,00 senza il diretto e tempestivo interramento, a condizione che vengano rispettati i quantitativi previsti dalla normativa vigente in materia (500 KG di azoto/ha per anno in almeno due epoche diverse) comunque, ogni singola applicazione non può superare i 240 mc di liquame/ha e a condizione che non si crei, in nessun modo, il benché minimo ristagno di liquame. Lo spandimento dei liquami può essere realizzato sul terreno mediante distribuzione superficiale, per aspersione o fertirrigazione e nel terreno, mediante distribuzione per iniezione o tempestivo interramento. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa espresso riferimento alle vigenti leggi in materia, nonché ai regolamenti regionali e provinciali. ORARIO: Da rispettare nei limiti di 300 metri di distanza dalle abitazioni. E ammesso lo spandimento del liquame nei seguenti orari suddivisi nel periodo estivo (cioè dal 01.04 al 31.09 ed invernale cioè dal 1 ottobre al 31 marzo) 11

Periodo estivo Mattino dalle ore 5,00 alle ore 9,00 Sera dalle ore 19,00 alle ore 24,00 Periodo invernale Mattino dalle ore 7,00 alle ore 12,00 Pomeriggio/Sera dalle ore 16,00 alle ore 20,00 Lo spandimento non potrà essere effettuato a ruscellamento, né per scorrimento, ma bensì solo col sistema a spruzzo. Per le distanze di spandimento dalle opere di captazione di acqua potabile si fa espresso riferimento a quanto previsto dalle specifiche leggi in materia. Non è consentito lo smaltimento di deiezioni contenenti sostanze tossiche accumulabili e che, comunque, comportino pericoli per la falde acquifere. Il trasporto dovrà avvenire esclusiva menti in botte chiuse. I suddetti limiti non sono operanti per le concimazioni dei fondi con deiezioni solide derivanti dagli allevamenti zootecnici. SANZIONI La sanzione per l inosservanza di quanto stabilito dal presente articolo è fissata da euro 129,11 a euro 516,45. In caso di recidività nel corso dello stesso anno, la sanzione massima può essere raddoppiata. ART. 12 Alveari Gli alveari dovranno essere posti a distanza minima di metri 10,00 dai confini di proprietà e strade e di m. 20,00 dalle abitazioni, se misurati dal lato volo, intendendo per tale il lato da cui le api accedono all alveare. Dagli altri lati (retro e lato alveare) dovranno essere 12

rispettate la distanze pari alla metà delle suddette. In ogni caso dovranno essere rispettate le leggi in materia. CAPO IV SANZIONI ART. 13 Accertamen ccertamento to delle Violazioni e Sanzioni Per le violazioni del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24/11/1981 n. 689. ART. 14 Rimessa in ripristino istino ed esecuzione d Ufficio Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Comune, senza pregiudizio dell' eventuale azione penale, può ordinare la rimessa in ripristino e disporre l esecuzione d Ufficio ai sensi di Legge. L esecuzione d ufficio è a spesa degli interessati. Relativamente a quanto previsto dal presente Regolamento: all art. 5 Divieto di impedire il libero deflusso delle acque all art. 6 Spurgo di fossi e canali all art. 8 Recisioni di rami protesi e radici 13

Accertata l inadempienza e: Sulle strade di competenza Comunale, il Comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, a norma dell'art. 70 comma 2 del regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, in tal caso: Oltre a provvedere all applicazione delle dovute sanzioni pecuniarie, l Amministrazione Comunale (l Ufficio Tecnico) provvederà, con apposito atto ad ingiungere l esecuzione delle opere necessarie ed in caso di inottemperanza, vi provvederà d ufficio addebitando successivamente le spese al contravventore. Sulle strade di competenza Provinciale rovinciale, a seguito dell accertamento della mancata esecuzione dei lavori richiesti, il Comune richiederà ai Competenti Uffici dell Ente Provinciale (Ufficio Viabilità e Ufficio Espropri), previo accertamento della proprietà dei fondi, di provvedere ad ingiungere ai proprietari/conduttori l esecuzione dei lavori. CAPO V DISPOSIZIONI FINALI ART. 15 Entrata in vigore del Regolamento Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1 gennaio 2000 e, da tale data, s intendono abrogate tutte le norme e consuetudini relative alle materie contemplate nel nuovo Regolamento o in contrasto con lo stesso. 14