Interventi di recupero dei fabbricati in fascia di rispetto stradale
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1 ORVIETO, Interventi di recupero dei fabbricati in fascia di rispetto stradale
2 LA LEGGE REGIONALE 01/2015 Art Interventi edificatori consentiti nelle fasce di rispetto delle strade e delle ferrovie [1] Gli edifici esistenti a destinazione residenziale, produttivi e per servizi alla data del 13 novembre 1997, ubicati nelle fasce di rispetto delle strade e delle ferrovie, possono essere oggetto degli interventi previsti dalla vigente normativa regionale per le zone agricole, comunque nel rispetto delle norme del codice della strada e relativo regolamento attuativo, nonché delle norme in materia di ferrovie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica , n ( ) IL CODICE DELLA STRADA E RELATIVO REGOLAMENTO DLgs n. 285/92 - art. 16. Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato: a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade; b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo e materiale a distanze misurate dal confine stradale inferiori a quelle indicate nel regolamento per ciascun tipo di strada; c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni. Il regolamento determina le varie distanze dal confine stradale in relazione alla tipologia dei divieti indicati. DPR n. 495/92 - art. 26 (Art. 16 Cod. Str.). Fasce di rispetto fuori dai centri abitati La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 60 m per le strade di tipo A; b) 40 m per le strade di tipo B; c) 30 m per le strade di tipo C; d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice; e) 10 m per le "strade vicinali" di tipo F. (...)
3 Art Interventi edificatori consentiti nelle fasce di rispetto delle strade e delle ferrovie ( ) [2] Gli interventi di ampliamento di edifici da effettuare ai sensi del comma 1 sono consentiti nel lato opposto a quello fronteggiante la strada, fatta salva la possibilità di sopraelevare gli stessi edifici per esclusivi motivi igienicosanitari o di adeguamento alla normativa antisismica. [3] Sono consentiti interventi anche di parziale demolizione e ricostruzione di edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradali e ferroviarie, con ricostruzione anche in sito diverso, purché, in tali casi, la ricostruzione, comprensiva dell'eventuale ampliamento da realizzare ai sensi del comma 1, avvenga ad una distanza dalla strada maggiore di quella esistente e sempreché conforme alle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento. Nel caso di ricostruzione conseguente a demolizioni integrali di edifici, la ricostruzione avviene in arretramento sul limite esterno della fascia di rispetto stradale interessata con le modalità previste all'art. 7, comma 3 delle norme regolamentari Titolo I, Capo. Nei casi in cui le condizioni orografiche o relative a proprietà fondiarie non lo consentano, l'edificio può essere ricostruito sul limite esterno della fascia di rispetto relativa al lato opposto della sede stradale, come previsto dallo stesso art. 7, comma 3, secondo periodo delle norme regolamentari Titolo I, Capo I. Negli stessi casi, l'edificio può essere, altresì, traslato per una distanza non superiore a cento metri lineari lungo il limite esterno della fascia di rispetto stradale. In caso di interventi ricadenti nelle fasce di rispetto ferroviario, la ricostruzione deve avvenire con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica , n [4] Il rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi relativi agli ampliamenti e alle ristrutturazioni di edifici con o senza mutamento di destinazione d'uso all'interno delle fasce di rispetto stradali e ferroviarie, nonché per la realizzazione di nuovi edifici all'interno delle fasce di rispetto ferroviarie, è subordinato a un preventivo atto registrato e trascritto, con il quale il proprietario rinuncia a qualsiasi indennizzo delle opere da realizzare, in caso di espropriazione, per l'ampliamento delle sedi viarie o ferroviarie. Gli ampliamenti degli edifici esistenti nelle fasce di rispetto ferroviario non possono essere previsti in avanzamento rispetto all'infrastruttura ferroviaria. É fatto salvo quanto previsto dal decreto ministeriale (Determinazione, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, della legge , n. 17, della distanza minima da osservarsi nella costruzione di edifici o manufatti nei confronti delle officine e degli impianti dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nei quali si svolgono particolari lavorazioni) in materia di distanze da impianti ferroviari.
4 LA LEGGE REGIONALE 01/2015 Art Interventi edificatori consentiti nelle fasce di rispetto delle strade e delle ferrovie ( ) [2] Gli interventi di ampliamento di edifici da effettuare ai sensi del comma 1 sono consentiti nel lato opposto a quello fronteggiante la strada, fatta salva la possibilità di sopraelevare gli stessi edifici per esclusivi motivi igienico-sanitari o di adeguamento alla normativa antisismica. [3] Sono consentiti interventi anche di parziale demolizione e ricostruzione di edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradali e ferroviarie, con ricostruzione anche in sito diverso, purché, in tali casi, la ricostruzione, comprensiva dell'eventuale ampliamento da realizzare ai sensi del comma 1, avvenga ad una distanza dalla strada maggiore di quella esistente e sempreché conforme alle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento. Nel caso di ricostruzione conseguente a demolizioni integrali di edifici, la ricostruzione avviene in arretramento sul limite esterno della fascia di rispetto stradale interessata con le modalità previste all'art. 7, comma 3 delle norme regolamentari Titolo I, Capo I. Nei casi in cui le condizioni orografiche o relative a proprietà fondiarie non lo consentano, l'edificio può essere ricostruito sul limite esterno della fascia di rispetto relativa al lato opposto della sede stradale, come previsto dallo stesso art. 7, comma 3, secondo periodo delle norme regolamentari Titolo I, Capo I. Negli stessi casi, l'edificio può essere, altresì, traslato per una distanza non superiore a cento metri lineari lungo il limite esterno della fascia di rispetto stradale. In caso di interventi ricadenti nelle fasce di rispetto ferroviario, la ricostruzione deve avvenire con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica , n IL REGOLAMENTO REGIONALE 02/2015 Art. 7. Area di sedime - As [1] Si definisce area di sedime l'area, misurata in metri quadrati, ottenuta dalla proiezione sul piano orizzontale delle murature e delle strutture portanti esterne della costruzione sovrastante il piano di campagna e delle parti di costruzioni entroterra non ricoperte superiormente da terreno vegetale di idoneo spessore come previsto all'art. 8, comma 2, lettera b). ( ) [3] Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia.. l'area di sedime di un edificio esistente può essere modificata. a condizione che la variazione mantenga un punto di contatto con l'area di sedime esistente.. Tra gli interventi di ristrutturazione di cui sopra rientra la delocalizzazione degli edifici determinata da norme speciali, anche qualora la nuova area di sedime non mantenga alcun punto di contatto con la precedente area.
5 L art. 105 della LR 01/2015 (ex art. 90 LR 27/2000) è una norma speciale, che eccede quella generale (art. 91 LR 01/2015 ex art. 35 LR 11/2005), individuando gli interventi ammissibili in coerenza ma in subordine al codice della strada e relativo regolamento (COMUNQUE SOVRAORDINATI) Non senza contraddizioni e/o difficoltà interpretative.
6 ORVIETO, IL CASO
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8 E POSSIBILE RISTRUTTURARE CON AMPLIAMENTO IL FABBRICATO DOVE SI TROVA, CIOE RIMANENDO ALL INTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE?
9 E.. SE SI RISTRUTTURA (ANCHE SENZA AMPLIAMENTO) PREVEDENDO LA DEMOLIZIONE INTEGRALE E RICOSTRUZIONE (art. 7 comma 1 lett. d LR 01/2015) E POSSIBILE LASCIARE IL FABBRICATO DOVE SI TROVA? (CIOE ALL INTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE)
10 OPPURE SI DEVE SPOSTARE IN AREA DI PROPRIETA ESTERNA A QUELLA DI RISPETTO STRADALE? E POSSIBILE DELOCALIZZARE IL FABRICATO DALL ALTRA PARTE DELLA STRADA? E. QUANTO CI SI PUO ALLONTANARE DAL SEDIME / POSIZIONE ATTUALE?
11 IL CASO DI RECUPERO DELL ESISTENTE IN FASCIA DI RISPETTO PUO ESSERE ESEGUITO SENZA DEMOLIZIONE INTEGRALE E SENZA AMPLIAMENTO, OVUNQUE UBICATO SE INTERNO ALLA DISTANZA DI RISPETTO DI CODICE, PREVIO COMUNQUE N.O. DELL ENTE CHE TUTELA LA STRADA 1
12 IN CASO DI DEMOLIZIONE INTEGRALE SI DEVE DELOCALIZZARE IL FABBRICATO, E DELL EVENTUALE AMPLIAMENTO E DELLE OPERE PERTINENZIALI EV.TE CONNESSE, IN AREA ESTERNA ALLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE. L ENTITA E LE POSSIBILITA DELLO SPOSTAMENTO SONO DEFINITE DAL C. 3 ART. 105 LR 01/
13 SE NON SI POSSIEDE SUFFICIENTE AREA DI PROPRIETA ESTERNA ALLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE, O SE ESISTONO VINCOLI PARTICOLARI, OSTATIVI ALLA COSTRUZIONE NELL AREA ESTERNA, SI POTRANNO ESEGUIRE ESCLUSIVAMENTE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO ESISTENTE SENZA AMPLIAMENTO (dalla lettura delle norme nazionali e regionali comparate), CON ESCLUSIONE DELLA DEMOLIZIONE INTEGRALE E RICOSTRUZIONE (ALL INTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO).
14 I LIMITI AGLI INTERVENTI NEI FABBRICATI IN FASCIA STRADALE NON VALGONO SOLO PER IL FABBRICATO MA SI APPLICANO ANCHE ALLE EVENTUALI OPERE PERTINENZIALI CONNESSE (RECINZIONI, PAVIMENTAZIONI, ecc )
15 GRAZIE PER L ATTENZIONE
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