LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N.14

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1 LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N.14 INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L UTILIZZO DELL EDILIZIA SOSTENIBILE - PIANO CASA -

2 ART. 2 INTERVENTI EDILIZI 1 In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali provinciali e regionali in contiguità al fabbricato esistente. Ampliamento volume del 20% per edifici residenziali Ampliamento superficie coperta del 20% per altri usi 2 dove l ampliamento non risulti possibile oppure comprometta l armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale. La valutazione relativa alla compromissione dell armonia estetica dell immobile esistente appare assai discrezionale e potrebbe indurre l ente a giudicare la situazione di fatto in maniera divergente rispetto al privato, con le conseguenti contestazioni ed eventuali strascichi giudiziari. Gli interventi premiali non possono comportare modifica delle destinazioni d uso degli edifici, tranne nell ipotesi degli ampliamenti realizzati mediante l utilizzo di un corpo edilizio contiguo già esistente.

3 ART. 2 INTERVENTI EDILIZI 3 In caso di edifici composti da più unità immobiliari (condomini) l ampliamento potrà essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, ma compatibilmente con la disciplina sostanziale che regola il condominio negli edifici, e fermo restando il limite complessivo di cubatura incrementabile. 4 Case a schiera l ampliamento è ammesso qualora esso venga realizzato in maniera uniforme e con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera. Nel caso di case a schiera la garanzia dell unitarietà dell intervento potrebbe venir meno. In questo caso appare quanto mai difficile sanzionare la difformità

4 ART. 2 INTERVENTI EDILIZI Edifici ammessi Percentuale Tipologia Ampliamenti staccati Ampliamenti edifici non ancora realizzati Deroga agli strumenti urbanistici Titolo abilitativo Intervento dei comuni Termine Prima casa Altri interventi (usi diversi e seconde case) AMPLIAMENTI Destinazione d uso residenziale e non residenziale Fino al 20% per residenziale ed altri usi Fino al 30% con energia rinnovabile (almeno 3 Kwh) Unifamiliari, bifamiliari, case a schiera e condomini, capannoni, ecc. Ammessi Ammessi purché l istanza sia stata presentata entro il 31/03/2009 Ammessa Dia Si, entro il 30/10/2009 oppure commissario regionale Presentazione delle istanze edilizie entro l 11 luglio 2011 Interventi ammessi dall 11 luglio 2009 Solo dopo il 30 ottobre 2009 Per le attività improprie è vietato l ampliamento in quanto sono consentiti gli incrementi solamente su aree che abbiano una destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d uso dell edificio da ampliare. Le agevolazioni, tranne che per la prima casa, sono subordinate all effettiva esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, ovvero al loro adeguamento in regione del maggior carico urbanistico.

5 ART. 3 INTERVENTI PER FAVORIRE IL RINNOVAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 1 La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati ANTERIORMENTE AL 1989 mediante tecniche costruttive di cui alla L.R. 9 marzo 2007 Ampliamento volume del 40% per edifici residenziali Ampliamento superficie coperta del 40% per altri usi L applicazione di tali agevolazioni vanno subordinate alla gradazione dei volumi stabilita dalla Delibera di Giunta Regionale n 2499 del 4 agosto La percentuale può essere elevata al 50% nel caso l intervento comporti una: ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse; modifica dell area di sedime e delle sagome degli edifici. Da attuare attraverso un piano attuativo ai sensi della LR 11/04

6 ART. 3 INTERVENTI PER FAVORIRE IL RINNOVAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Edifici ammessi Tipologia Bonus cubature Condizioni Realizzazioni in corso Deroga agli strumenti urbanistici Titolo abilitativo Intervento dei comuni Termine Prima casa Altri interventi DEMOLIZIONE - RICOSTRUZIONE Destinazione d uso residenziale e non, realizzati prima del 1989 Unifamiliari, bifamiliari, case a schiera, condomini, capannoni, ecc. 40% del volume su residenziale e 40% della superficie su non residenziale 50% con ricomposizione volumetrica e piano attuativo Uso di tecniche di edilizia sostenibile Ammessi gli edifici già demoliti o in demolizione, purché la ricostruzione non sia cominciata all 11 luglio 2009 Ammessa Dia, salvo piano attuativo Si, entro il 30/10/2009 oppure commissario regionale Presentazione delle istanze edilizie entro l 11 luglio 2011 Interventi ammessi dall 11 luglio 2009 Solo dopo il 30 ottobre 2009 Per volume iniziale si intende quello esistente alla data del (Delibera di Giunta Regionale n 2499 del 4 agosto 2009). Edificio esistente ante 1989 Volume iniziale soggetto al 40% Ampliamento anni 90

7 ART. 3 INTERVENTI PER FAVORIRE IL RINNOVAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE GRADAZIONE DEGLI AMPLIAMENTI Come stabilito dai commi 2 e 3 dell articolo in oggetto, con deliberazione di giunta n del 4 agosto 2009 la Regione ha provveduto ad integrare le linee guida di cui all art. 2 della L.R. n 4/2007, prevedendo la graduazione delle volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell intervento. Sono stati individuati 19 criteri che rappresentano tutte le 7 aree tematiche delle linee guida vigenti. Qualità ambientale esterna Consumo di risorse Carichi ambientali Qualità ambiente interno la volumetria dovrà scaturire da un calcolo abbastanza complesso derivante dall individuazione di pesi ponderali assunti sulla base dello schema qui di fianco riportato le valutazioni sul peso sono discrezionali e di difficile applicazione; è opportuna una chiarificazione da parte della Regione Qualità del servizio Qualità della gestione Trasporti

8 ART. 3 INTERVENTI PER FAVORIRE IL RINNOVAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE GRADAZIONE DEGLI AMPLIAMENTI Il sistema di valutazione, sia per gli edifici a destinazione residenziale, sia per quelli a destinazione d uso diversa, prevede l attribuzione di un punteggio massimo di 5 punti, ottenibile mediante opportuna pesature dei punteggi, compresi tra -1 e 5, conseguiti per ciascun criterio illustrato nella slide precedente. -1 punti prestazione inferiore allo standard e alla pratica corrente 0 punti 1 a 5 punti prestazione minima accettabile progressivi miglioramenti nelle prestazioni fino al punteggio 5 riferibile ad una prestazione considerevolmente avanzata rispetto alla pratica corrente La quantificazione di tali aumenti sarà graduata in funzione della qualità energetica ed ambientale dell intervento, espressa dal punteggio conseguito; il calcolo sarà effettuato attraverso interpolazione lineare, considerando percentuali approssimate a numeri interi e partendo da un valore pari allo 20% dell ampliamento consentito nel caso in cui il punteggio complessivo corrisponda a 1 fino ad un massimo del 40% di ampliamento (sia relativo al volume che alla superficie coperta) nel caso di punteggio uguale o superiore a 4. per -1 n <1 per 1 n 4 per n >4 ampliamento pari a 0% ampliamento calcolato per interplolazione lineare utilizzando la seguente equazione y=20/3x+40/3 ampliamento pari a 40% Nel caso di immobile ricostruito con le modalità dell edilizia sostenibile e ricompreso in un piano attuativo, il Comune può (su quali basi?) consentire un ulteriore aumento volumetrico del 10% del volume iniziale (Delibera di Giunta Regionale n 2499 del 4 agosto 2009).

9 ART. 9 AMBITO DI APPLICAZIONE La legge della Regione Veneto individua una serie di limitazioni alla concreta applicazione del piano casa, vietando: - gli interventi premiali in esame sugli edifici che ricadono all' interno dei centri storici; Nel caso in cui la perimetrazione del centro storico non corrisponda alla perimetrazione da P.R.G.? Perimetrazione da Atlante dei Centri Storici Zona urbana Perimetrazione da Atlante dei Centri Storici Perimetrazione da P.R.G. - gli interventi premiali sugli edifici vincolati quali beni culturali ai sensi del Codice Urbani Dlgs 42/2004 (sono viceversa, ammessi gli incentivi in esame sui fabbricato ricadenti in zona soggetta a vincolo paesaggistico, purché col parere positivo dell'ente preposto); Nel caso gli interventi ricadano in ambiti S.I.C. o Z.P.S.? - gli interventi premiali nelle aree di inedificabilità assoluta previste dall' articolo 33 della prima legge sul condono edilizio 47/1985 o su quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo;

10 ART. 9 AMBITO DI APPLICAZIONE - gli interventi premiali sugli immobili oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali, che non ammettono gli interventi edilizi di ristrutturazione e ampliamento; - gli interventi premiali sui fabbricati «anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione». - gli interventi premiali sugli immobili a destinazione commerciale, «qualora siano volti a eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento e apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali»; - gli interventi premiali sui fabbricati ricadenti in zone ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l'edificazione ai sensi del Tu ambientale Dlgs 152/2006. Per specifiche norme di tutela da aprte degli strumenti urbanistici e territoriali si possono intendere le norme del P.R.G., P.A.T. o P.I.? In relazione ai fabbricati abusivi, si può desumere che è vietata l applicazione del piano casa solamente sugli abusi più rilevanti astrattamente assoggettabili a ordinanza di rimessione in pristino, con la conseguenza che dovrebbe invece giudicarsi ammissibile intervenire su immobili che presentino delle irregolarità più limitate, assoggettabili a mera sanzione pecuniaria.

11 DISPOSIZIONI GENERALI DISTANZE LEGALI E obbligatorio rispettare le distanze minime stabilite dalla disciplina statale, in quanto non possono essere derogate da disposizioni di legge regionale, per il semplice motivo che la materia è sottratta alla competenza delle regioni Lotto A Lotto B 10 m tra pareti finestrate Nel caso il lotto B sia inedificato, il proprietario del lotto A può costruire fino al confine, andando di fatto a limitare il diritto edificatorio del proprietario del lotto B? Lotto A Lotto B Nel caso di sopraelevazioni tra edifici in cui non è rispettata la distanza tra pareti finestrate? 10 m tra pareti finestrate Distanza > 10 m tra pareti finestrate Distanza < 10 m tra pareti finestrate

12 DISPOSIZIONI GENERALI DISTANZE LEGALI - Codice della strada Art. 28 del Regolamento del codice della strada Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A; b) 20 m per le strade di tipo D. 2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. 3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A; b) 20 m per le strade di tipo D ed E; c) 10 m per le strade di tipo F. 4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: a) m 3 per le strade di tipo A; b) m 2 per le strade di tipo D. 5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. All interno dei centri urbani sono permessi ampliamenti che pregiudicano la sicurezza stradale?

13 ART. 5 INTERVENTI PER FAVORIRE L INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI La nuova legge prevede la possibilità di realizzare, in deroga alle previsioni volumetriche dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, interventi di realizzazione di pensiline e tettoie su abitazioni esistenti alla data del 11/07/09, per l installazione di impianti solari di tipo termico o fotovoltaico. Tutti gli interventi soggetti a vincolo paesaggistico, screening di VIA o valutazione d incidenza devono preventivamente acquisire le eventuali autorizzazioni o pareri. - Possono essere realizzate anche in zona agricola e sono sottoposte a DIA - La superficie di pensilina o tettoia non computabile ai fini del conteggio volumetrico corrisponde a quella impiegata dall impianto, comunque non maggiore di 60mq; - Potenza impianto non superiore a 6 kw per unità abitativa; - Altezza media massima di 3,5 m dal piano campagna e 2,5 dal piano pavimento; - Per le distanze e la qualità esteriore si fa riferimento alle NTA o regolamento edilizio di ciascun comune.

14 GRAZIE PER L ATTENZIONE GRAZIE PER L ATTENZIONE - Arch. Dino De Zan- - Arch. Dino De Zan -

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