TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI



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TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI Disposizioni generali in materia di espropriazione immobiliare Modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento delle procedure di VENDITA CON INCANTO e SENZA INCANTO. - A - DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO. (MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E ALTRE DISPOSIZIONI) 1) nel caso di vendita senza incanto, la domanda (o modulo) in bollo contenente l offerta di acquisto dovrà essere presentate in busta chiusa presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Sassari entro le ore 10 del giorno antecedente non festivo della data fissata per l esame e per la vendita. Sull esterno della busta dovranno essere annotati, a cura del cancelliere ricevente, esclusivamente i seguenti dati: il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell esecuzione, la data dell udienza fissata per l esame delle offerte. Nessuna altra indicazione, né nome delle parti, né il bene per cui è stata fatta l offerta, né il numero della procedura, del lotto, o altro, deve essere apposta sulla busta; La busta può essere depositata in Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Sassari anche da persona diversa dall offerente. 2) L offerente che è impossibilitato a partecipare personalmente all asta deve farsi rappresentare da altra persona espressamente incaricata con procura notarile. 3) salvo quanto previsto dall art. 571 c.p.c., l offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita; Formulazione della domanda di acquisto o apposito modulo 4) La domanda di partecipazione dovrà contenere: a. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, indirizzo pec e/o indirizzo e-mail (facoltativo) ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l immobile (non sarà possibile intestare l immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l offerta). In caso di offerta presentata per conto e nome di una società, dovrà essere prodotto (all udienza) certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all offerente in udienza. Nell ipotesi di persona coniugata in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge Per l escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge partecipi all asta e renda la dichiarazione prevista dall art. 179 del codice civile. Se l offerente è minorenne, l offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; il richiedente dovrà dichiarare residenza ed eleggere domicilio nel Comune di Sassari ai sensi dell art. 582 c.p.c.; in mancanza, le notificazioni e comunicazioni saranno effettuate presso la Cancelleria; b. i dati identificativi del bene per il quale l offerta è proposta; c. l indicazione del prezzo offerto che dovrà essere superiore al prezzo minimo indicato nell ordinanza di vendita, a pena di inefficacia; d. l espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; e. dichiarazione di eventuali agevolazioni fiscali. Documentazione interna alla busta chiusa di presentazione

5) all offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità dell offerente, nonché un assegno circolare (pinzato alla domanda) non trasferibile intestato a TRIBUNALE DI SASSARI per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di decadenza per mancato saldo prezzo. Disposizioni sulle offerte 6) in caso di unica offerta con un prezzo superiore al prezzo base maggiorato del 20%, la stessa sarà senz altro accolta, in assenza di ulteriori offerte (art. 572 comma 2) 7) in caso di unica offerta con un prezzo inferiore al prezzo base maggiorato del 20%, si procederà ad aggiudicazione all unico offerente oppure, in caso di dissenso del creditore procedente o di valutazione di opportunità del Giudice, ad incanto. 8) In caso di pluralità di offerte: si procederà alla gara sull offerta più alta con aggiudicazione in favore del maggior offerente (anche in mancanza di adesioni alla gara; nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, l immobile sarà aggiudicato all offerente che per primo avrà depositato la busta). Le offerte in aumento sull offerta più alta non potranno essere inferiori a: 1.000,00 per gli immobili valutati fino a 50.000,00; e 2.000,00 per gli immobili di valore superiore a 50.000,00. Allorché sia trascorso 1 munito dall ultima offerta senza che ne segua un altra maggiore, l immobile verrà aggiudicato all ultimo offerente. 9) Esclusivamente nel caso in cui non siano proposte offerte d acquisto entro il termine stabilito nell ordinanza di vendita o le stesse siano inefficaci ai sensi dell art. 571 c.p.c. oppure qualora si verifichi una delle circostanze previste dall art. 572 comma 3 c.p.c. o la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione, nella medesima data fissata per la vendita senza incanto, alle ore 10.00, si svolgerà udienza per la vendita con incanto. Adempimenti saldo prezzo, post-aggiudicazione 10) L aggiudicatario dovrà depositare in Cancelleria il residuo prezzo, detratto l importo di cauzione già versato; il termine per il deposito è di 90 giorni dall aggiudicazione: il predetto termine è improrogabile. 11) in caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell offerta, l aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l incameramento della cauzione. 12) l aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all acquisto del bene. I relativi importi saranno comunicati successivamente all aggiudicazione dall IVG di Sassari o dalla Cancelleria ed i relativi pagamenti dovranno essere effettuati mediante mod. F23 sia per le imposte di registrazione del Decreto di Trasferimento sia per le imposte di trascrizione dello stesso. 13) ove l immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646,richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell art. 38 del Decreto Legislativo 10 settembre 1993 n. 385, l aggiudicatario dovrà versare direttamente all istituto mutuante, ai sensi dell art. 41 del Decreto Legislativo, nel termine indicato nell offerta, la parte del prezzo corrispondente al credito dell Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura, nonché depositare l eventuale residuo con le modalità già indicate; nei giorni immediatamente successivi al pagamento, l aggiudicatario dovrà depositare in Cancelleria l originale della quietanza rilasciata dall Istituto di credito. 14) qualora l aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull immobile acquistato, dovrà informare la Cancelleria entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo; le somme dovranno essere erogate direttamente dall istituto di credito mutuante con le modalità indicate dalla Cancelleria. Unitamente all assegno, il medesimo istituto di credito dovrà anche consegnare alla Cancelleria l atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, la Cancelleria presenterà al Conservatore anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall art. 585 ultimo comma c.p.c. la Cancelleria, nel predisporre il decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell Esecuzione, inserirà la seguente dizione rilevato che il pagamento da parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di **** da parte di **** a fronte di contratto di mutuo a rogito **** del **** rep. *** e che le parti mutuante e mutuarla hanno espresso il consenso all iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall art. 585 c.p.c. è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all iscrizione dell ipoteca di cui all allegata nota. 15) In caso di revoca dell aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura. Qualora si renda necessaria la sottoscrizione del decreto di

trasferimento contestuale alla stipula del contratto di finanziamento, l aggiudicatario dovrà fare richiesta di fissazione di apposito appuntamento (a pena di decadenza dal diritto di accedere a questa forma particolare di emissione del decreto) nell istanza di partecipazione. L appuntamento sarà fissato (compatibilmente con le esigenze d ufficio) tra il quarantesimo e il sessantesimo giorno successivo all aggiudicazione e non sarà prorogabile per nessun motivo, fatta eccezione per particolari esigenze dell ufficio, anche se fissato in data anteriore alla scadenza del termine per il saldo del prezzo; - B - DISCIPLINA DELLA VENDITA CON INCANTO. (MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E ALTRE DISPOSIZIONI) 1) ogni offerente, per poter essere ammesso all incanto, dovrà depositare presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Sassari entro le ore 10.00 del giorno antecedente non festivo della data fissata per il loro esame e per la vendita, la domanda (o modulo) di partecipazione corredata di un assegno circolare non trasferibile intestato al TRIBUNALE DI SASSARI di importo pari al 10% del prezzo base d asta a titolo di cauzione; l offerta può essere depositata in Cancelleria anche da persona diversa dall offerente. 2) L offerente che è impossibilitato a partecipare personalmente all asta deve farsi rappresentare da altra persona espressamente incaricata con procura notarile. Formulazione della domanda di acquisto o apposito modulo 3) la domanda di partecipazione dovrà contenere: Disposizioni sulle offerte a. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, indirizzo pec e/o indirizzo e-mail (facoltativo) ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l immobile (non sarà possibile intestare l immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l offerta). In caso di offerta presentata per conto e nome di una società, dovrà essere prodotto (all udienza) certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all offerente in udienza. Nell ipotesi di persona coniugata in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge Per l escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge partecipi all asta e renda la dichiarazione prevista dall art. 179 del codice civile. Se l offerente è minorenne, l offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; il richiedente dovrà dichiarare residenza ed eleggere domicilio nel Comune di Sassari ai sensi dell art. 582 c.p.c.; in mancanza, le notificazioni e comunicazioni saranno effettuate presso la Cancelleria; a. i dati identificativi del bene per il quale l offerta è proposta; b. l espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; c. dichiarazione di eventuali agevolazioni fiscali. 4) La vendita all incanto dei cespiti pignorati è disciplinata dalle condizioni sopra indicate (ivi compreso il prezzo base per le offerte in aumento), salvo che per le seguenti particolarità: - ogni offerente, tranne il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà depositare entro il termine indicato nell ordinanza di vendita (medesimo della vendita senza incanto) la domanda come sopra indicata; - le offerte in aumento sul prezzo base non potranno essere inferiori a: 1.000,00 per gli immobili valutati fino a 50.000,00; e 2.000,00 per gli immobili di valore superiore a 50.000,00. Allorché sia trascorso 1 munito dall ultima offerta senza che ne segua un altra maggiore, l immobile verrà aggiudicato all ultimo offerente; - se l offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione verrà immediatamente restituita dopo la chiusura dell incanto, salvo che lo stesso abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione verrà restituita solo nella misura dei 9/10 dell intero e la restante parte verrà trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall esecuzione; - l aggiudicatario dovrà depositare in Cancelleria il residuo prezzo, detratto l importo per cauzione già versato; il termine per il deposito è di 60 giorni dall aggiudicazione definitiva; il predetto termine è improrogabile;

5) ad incanto avvenuto potranno essere presentate eventuali offerte ai sensi dell art. 584 c.p.c., da ritenersi ammissibili se: - presentate entro 10 giorni dall aggiudicazione; - superiori di almeno 1/5 rispetto al prezzo raggiunto all asta; - accompagnate da cauzione pari al 20% del prezzo base d asta. 6) Le offerte presentate ai sensi dell art. 584 c.p.c. sono irrevocabili sino alla data di udienza che sarà fissata e, comunque, per almeno 120 giorni. Devono essere depositate (non in busta chiusa) presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Sassari, unitamente al deposito di assegno circolare non trasferibile intestato al TRIBUNALE DI SASSARI per l importo della cauzione come sopra determinata. 7) Verificata l ammissibilità delle offerte, sarà indetta dal Giudice dell Esecuzione una gara alla quale potranno partecipare, oltre gli offerenti in aumento ex art. 584 c.p.c. e l aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine che sarà fissato, avranno integrato la cauzione nella misura di cui all art. 584 comma 2 c.p.c. 8) Se nessuno degli offerenti in aumento parteciperà alla gara così indetta, l aggiudicazione diverrà definitiva e sarà pronunciata a carico degli offerenti, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo sarà trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall esecuzione. Adempimenti saldo prezzo, post-aggiudicazione 9) salvo quanto disposto nel successivo punto, l importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato, entro il termine di sessanta giorni dall aggiudicazione, mediante deposito presso la Cancelleria. 10) ove l immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646,richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell art. 38 del Decreto Legislativo 10 settembre 1993 n. 385, l aggiudicatario dovrà versare direttamente all istituto mutuante, ai sensi dell art. 41 del Decreto Legislativo, nel termine indicato nell offerta, la parte del prezzo corrispondente al credito dell Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura, nonché depositare l eventuale residuo con le modalità già indicate; nei giorni immediatamente successivi al pagamento, l aggiudicatario dovrà depositare in Cancelleria l originale della quietanza rilasciata dall Istituto di credito; 11) qualora l aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l istituto di credito mutuante. Entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall istituto di credito mutuante con le modalità indicate dalla Cancelleria. Unitamente all assegno, il medesimo istituto di credito dovrà anche consegnare alla Cancelleria l atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, la Cancelleria presenterà al Conservatore anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall art. 585 ultimo comma c.p.c. la Cancelleria, nel predisporre il decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell Esecuzione, inserirà la seguente dizione rilevato che il pagamento da parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di **** da parte di **** a fronte di contratto di muto a rogito **** del **** rep. *** e che le parti mutuante e mutuarla hanno espresso il consenso all iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall art. 585 c.p.c. è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all iscrizione dell ipoteca di cui all allegata nota. 12) In caso di revoca dell aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura. Qualora si renda necessaria la sottoscrizione del decreto di trasferimento contestuale alla stipula del contratto di finanziamento, l aggiudicatario dovrà fare richiesta di fissazione di apposito appuntamento (a pena di decadenza dal diritto di accedere a questa forma particolare di emissione del decreto) nell istanza di partecipazione. L appuntamento sarà fissato (compatibilmente con le esigenze d ufficio) tra il quarantesimo e il sessantesimo giorno successivo all aggiudicazione e non sarà prorogabile per nessun motivo, fatta eccezione per particolari esigenze dell ufficio, anche se fissato in data anteriore alla scadenza del termine per il saldo del prezzo;

DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE SULLE VENDITE IMMOBILIARI 1) Chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all anno in corso e a quello precedente (art. 63 disp. att. c.c.) 2) L aggiudicatario che non usufruisca di mutuo con le banche convenzionate deve consegnare all IVG di Sassari la documentazione necessaria all emissione del Decreto di Trasferimento, precisamente: - Copia documenti di identità e codice fiscale; - Copia verbale saldo prezzo (rilasciato dalla Cancelleria). - Visura Camerale aggiornata (solo in caso di persona giuridica); - Visura Ipotecaria con note dell immobile aggiornata, da richiedere con i dati catastali dell immobile e dell esecutato (rilasciata dalla Conservatoria) - Visura Catastale immobile acquistato aggiornata (rilasciata dal Catasto); - N 1 marca da bollo: 8,26; - Eventuali agevolazioni fiscali (agevolaz. 1 casa agevol. Coldiretti, o altro); - Dichiarazione semplice stato civile e patrimoniale (comunione dei beni o separazione) dell aggiudicatario. - Eventuale richiesta di anticipazione spese cancellazione ipoteche. La documentazione sopra elencata potrà essere acquisita senza l obbligo di rivolgersi a legali, agenzie, professionisti o società terze. 3) Si precisa che, trattandosi di trasferimento forzato, è esclusa la garanzia relativa alle certificazioni energetiche/impianti. 4) Gli immobili pignorati sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta); quanto alle indicazioni della normativa relativa alle regolarità urbanistica degli immobili si richiamano nel presente avviso le indicazioni e gli accertamenti operati dall esperto (in ogni caso, l aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 17, 5 comma e 40, 6 comma, della Legge 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni). La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo). La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell anno in corso e dell anno precedente non pagate dal debitore per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; 5) La partecipazione alle vendite e/o compilazione delle domande di offerta agli incanti non necessita l obbligo di rivolgersi a legali, agenzie, professionisti o società terze. DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA DI VENDITA Della vendita dovrà essere data pubblica notizia mediante: 1. affissione dell avviso di vendita per almeno tre giorni consecutivi all albo di questo Tribunale (a cura della Cancelleria)

2. pubblicazione sul quotidiano LA NUOVA SARDEGNA (in forma riassuntiva/commerciale) e L OCCASIONE (in forma integrale/legale) in un termine non superiore a centoventi e non inferiore a quarantacinque giorni prima della data fissata per la vendita senza incanto, dell ordinanza di vendita per estratto. 3. Pubblicazione dell ordinanza di vendita e dell elaborato peritale, purgate dei dati sensibili, sui siti internet: Siti internet del custode giudiziario IVG www.ivgsassari.com www.astagiudiziairia.com www.sassari.astagiudiziairia.com Siti internet convenzionati con il Tribunale di Sassari www.tribunale.sassari.it www.astegiudiziarie.it 4. Eventuale cartello con la scritta VENDESI affisso nel portone dell immobile. 5. Eventuale affissione di 10 manifesti nei Comuni ove si trova il bene di maggior pregio entro 20 giorni prima dell udienza di vendita. 6. Ulteriori pubblicità potranno essere eseguite a cura e spese dei creditori interessati senza oneri per la procedura esecutiva nel rispetto della riservatezza e della dignità delle parti. Tutte le pubblicazioni sopra elencate, tranne il punto 1, sono curate dall I.V.G. di Sassari. BANCHE CONVENZIONATE CON IL TRIBUNALE DI SASSARI PER L EMISSIONE DEI MUTUI IPOTECARI SULLE VENDITE IMMOBILIARI. - Banco di Sardegna Spa - Unicredit Banca Spa - Monte dei Paschi di Siena Spa - Banca Carige Spa - Credito Emiliano Spa - Deutsche Bank. CUSTODE GIUDIZIARIO NOMINATO DAL GIUDICE NELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI DEL TRIBUNALE DI SASSARI Il Giudice dell Esecuzione, ai sensi dell art. 559 c.p.c., può nominare con apposita ordinanza custode giudiziario nelle procedure esecutive: L Istituto Vendite Giudiziarie del circondario del Tribunale di Sassari Nuoro con sede operativa in: Comune di Sassari, Z.I. Predda Niedda Sud, strada 43, n 5 07100 Tel. 079/260228 Fax 079/2677311 Email: ivg.sassari@gmail.com Pec: giustizia.ivgsassari@pec.it Orari uffici: ore 9,00 13,00 e 15,00 19,00 dal lunedi al venerdi. Sabato e Domenica chiuso. Il gestore dell I.V.G. di Sassari è la società La 3F S.n.c. di Fresi Giovanni Maria & C. Sede legale in Comune di Tempio Pausania, Via Palau, 21 07029 P.I.: 01092330909. DISPOSIZIONI SULLE LIBERAZIONI DEGLI IMMOBILI VENDUTI 1. Qualora l immobile venga aggiudicato e sia stato nominato custode giudiziario l I.V.G. di Sassari, il Giudice dispone quanto segue per la liberazione e consegna del bene venduto: - Il Giudice, ai sensi dell art. 560 terzo comma c.p.c., deve ordinare, con apposita ordinanza, la liberazione dell immobile (se non ancora avvenuta) al più tardi al momento dell aggiudicazione: - L occupante è tenuto a liberare l immobile entro 30 giorni dall aggiudicazione consegnando le chiavi all IVG, se nominato; - L ordinanza di liberazione costituisce titolo esecutivo ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell interesse dell aggiudicatario e dell assegnatario se questi non lo esentano;

- in caso di esenzione l acquirente provveda alla liberazione a proprie cure e spese. Sassari lì, 10 febbraio 2014 IL GIUDICE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI (Dott. Luca Buffoni)