Bollettino Ufficiale n. 12/I-II del 19/03/2013 / Amtsblatt Nr. 12/I-II vom 19/03/2013 31



Documenti analoghi
REGIONE VENETO - Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 3 AGOSTO 2001 REGIONE VENETO

Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI

COMUNE DI GONNOSNO PROVINCIA DI ORISTANO PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2013/2015

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni della Regione)

Legge Regionale 13 novembre 2009 n. 40 Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale ( B. U. REGIONE BASILICATA N. 51 bis del 16 novembre 2009)

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;

Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani.

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 08 AGOSTO 2014

TESTO DI LEGGE APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA NELLA SEDUTA DEL 6 MARZO 2007

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

IL CONSIGLIO REGIONALE. Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

STATUTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI. Art. 1. Natura giuridica

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/10/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Supplemento n.

Sistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione Puglia. Art. 1 Finalità.

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 1 Finalità. Art. 2 Apprendistato.

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE

Date di vigenza che interessano il documento:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. promulga

d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale;

D.M. 21 maggio 2001, n. 308 Requisiti strutture a ciclo residenziale Preambolo, Art.1, Art.2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art.

ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Finalità)

SALUTE SUL LAVORO E BENESSERE ORGANIZZATIVO: OBBLIGHI ED OPPORTUNITÀ PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. IL RUOLO DEI CUG

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione

"Paolo Baffi" Centre on International Markets, Money and Regulation

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori

ACCORDO DI COOPERAZIONE

Deliberazione legislativa n. 87/ Art. 1 Finalità

Consiglio Regionale della Toscana

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

Norme relative alla costituzione della Commissione regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna.

ENBIC Ente Nazionale Bilaterale Confederale ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE E UNICA CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI

2. La Regione, altresì, riconosce e valorizza il ruolo di rilevanza sociale delle associazioni regionali di tutela delle categorie dei disabili.

1. La disciplina di cui al presente regolamento si informa ai seguenti principi generali: - 1 -

Regione Friuli - Venezia Giulia. Legge regionale del 22 aprile 2004, n. 13

promulga Art. 1. (Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75)

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA n. 16 del 9 dicembre 2010)

DECRETI PRESIDENZIALI

Protocollo di intesa. tra. L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) REGIONE LAZIO.

Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia

Gli Organismi Paritetici dal D.lgs 626/94 al Dlgs 81/08

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

COMUNE DI GIOVINAZZO

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

REGIONE ABRUZZO IL CONSIGLIO REGIONALE. Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. Promulga. la seguente legge: Art. 1.

Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n.

Protocollo di intesa tra il Comune di Rimini e le Associazioni e Organizzazioni non Governative per

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

Art. 1 1 Educazione sanitaria motoria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive


LEGGE REGIONALE N. 23 DEL REGIONE MOLISE ISTITUZIONE DEL SERVIZIO REGIONALE DI VIGILANZA AMBIENTALE VOLONTARIA.

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE

CONVENZIONE DI COOPERAZIONE TRA PREMESSO

A.C ed abb. (Nuovo testo unificato - Approvato dal Senato A.S. 344)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D ITALIA

Giunta Regionale della Campania

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

Erice è. con i diversamente abili: un percorso che continua PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PER I SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI

Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL REGIONE CAMPANIA

INFORMATIVA SULL APPLICAZIONE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE A FAVORE DEGLI ORGANI SOCIALI E DEL PERSONALE NELL ESERCIZIO 2015

Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) Associazione Direttori di Albergo (di seguito denominato ADA)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 69/ 23 DEL

Art. 1. Finalità ed obiettivi

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA

IL COMUNE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI (legge regionale 2/2003) Funzioni di programmazione

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2012, n. 24. Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

L'Istituto nazionale di statistica (di seguito denominato ISTAT) con sede in Roma, Via Cesare Balbo, n. 16, C.F , rappresentato da

Legge Regionale 23 Novembre 2006, n. 20. Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza. (BUR N. 34 del 9 dicembre 2006)

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50

Legge Provinciale Bolzano 19/1/1976 n.6. B.U.R. 10/2/1976 n.6 ORDINAMENTO DELL' ISTITUTO PROVINCIALE ASSISTENZA ALL' INFANZIA

COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.)

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Titolo XII. Il Sistema di valutazione, misurazione e trasparenza della Performance Merito e Premi

MINISTERO DELLA SALUTE. DECRETO 16 dicembre 2010 Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali.

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

L.R. 24 dicembre 2004, n. 30. Disciplina delle associazioni di promozione sociale. (B.U. 29 dicembre 2004, n. 12)

IPOTESI DI SEQUENZA CONTRATTUALE PER IL PERSONALE ATA PREVISTA DALL ART. 62 DEL CCNL 29/11/2007 DEL COMPARTO SCUOLA

Transcript:

Bollettino Ufficiale n. 12/I-II del 19/03/2013 / Amtsblatt Nr. 12/I-II vom 19/03/2013 31 83642 Leggi - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento LEGGE PROVINCIALE del 14 marzo 2013, n. 2 Prevenzione e contrasto del mobbing e promozione del benessere organizzativo sul luogo di lavoro e modificazioni della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, in materia di pari opportunità INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2 - Coordinamento provinciale antimobbing Art. 3 - Funzioni del coordinamento provinciale antimobbing Art. 4 - Interventi di prima informazione e assistenza Art. 5 - Interventi in materia di formazione e aggiornamento Art. 6 - Interventi della Provincia nell'ambito lavorativo pubblico Art. 7 - Informazioni sull'attuazione della legge Art. 8 - Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2012 Art. 9 - Disposizione finanziaria IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga la seguente legge: Art. 1 Finalità 1. La Provincia autonoma di Trento, nel rispetto della normativa statale e dell'unione europea, promuove azioni per la prevenzione e il contrasto del mobbing, volte a favorire il benessere organizzativo e a preservare l'integrità psico-fisica e relazionale della persona sul luogo di lavoro. 2. In particolare la Provincia, con le misure previste da questa legge, contrasta l'insorgenza e la diffusione di ogni forma reiterata e vessatoria di violenza morale o psichica nell'ambito del contesto lavorativo attuata dal datore di lavoro o da altro personale nei confronti di un lavoratore, idonea a comprometterne la salute, la professionalità o la dignità. 3. Per i fini del comma 1 la Provincia attua, in collaborazione con le parti sociali, con il coordinamento provinciale antimobbing previsto dall'articolo 2 e con le strutture sanitarie e socio-sanitarie, azioni di prevenzione, formazione, sostegno, informazione, studio e assistenza. 4. Per le informazioni e i documenti formati in attuazione di questa legge è garantita l'osservanza della riservatezza, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Art. 2 Coordinamento provinciale antimobbing 1. Per l'attuazione degli obiettivi stabiliti dall'articolo 1 e al fine di promuovere azioni e un confronto coordinato tra i soggetti coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto del mobbing, la Provincia istituisce il coordinamento provinciale antimobbing.

Bollettino Ufficiale n. 12/I-II del 19/03/2013 / Amtsblatt Nr. 12/I-II vom 19/03/2013 32 2. Il coordinamento è composto da: a) i dirigenti delle strutture provinciali competenti in materia di lavoro e sanità nonché il dirigente dell'agenzia del lavoro o loro delegati; b) il presidente del comitato in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro previsto dall'articolo 51 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute), o suo delegato; c) un medico del lavoro e uno psicologo con specifiche competenze nelle problematiche previste da questa legge individuati dall'azienda provinciale per i servizi sanitari; d) il responsabile dell'unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro o suo delegato; e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale; f) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro; g) la consigliera di parità nel lavoro; h) un rappresentante dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), qualora l'istituto abbia espresso la propria disponibilità a partecipare al coordinamento. 3. La Giunta provinciale all'atto della nomina del coordinamento individua la struttura provinciale competente per l'attività di segreteria. Il coordinamento sceglie il presidente tra i componenti indicati nel comma 2, lettera a), e stabilisce le proprie regole di funzionamento. 4. Ai lavori del coordinamento possono partecipare, su richiesta del presidente, in relazione ai temi trattati nelle singole riunioni e in aggiunta ai componenti, funzionari della Provincia o di altre amministrazioni pubbliche esperti nelle questioni trattate o soggetti esterni. 5. I componenti del coordinamento restano in carica per la durata della legislatura. A essi non compete alcun compenso o rimborso spesa. Art. 3 Funzioni del coordinamento provinciale antimobbing 1. Il coordinamento provinciale antimobbing svolge i seguenti compiti: a) monitoraggio del mobbing nei luoghi di lavoro anche attraverso il raccordo operativo con l'osservatorio per la salute previsto dall'articolo 14 della legge provinciale sulla tutela della salute, con le strutture provinciali interessate, con istituzioni, enti pubblici e privati, nonché con associazioni impegnate nella prevenzione e nel contrasto del mobbing e nel sostegno e nell'assistenza delle vittime; b) monitoraggio delle azioni sul mobbing promosse dai comitati unici di garanzia della Provincia, dei relativi enti pubblici strumentali e degli enti locali previsti dall'articolo 17 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini); c) formulazione di proposte alla Giunta provinciale in ordine agli interventi finalizzati all'attuazione di questa legge, evidenziando le criticità organizzative e gestionali che possono favorire l'insorgere e lo sviluppo del mobbing; d) valutazione dei servizi esistenti in ambito provinciale per contrastare il mobbing; e) promozione di studi, iniziative di sensibilizzazione e di informazione, in particolare con riferimento alla predisposizione e all'aggiornamento dei materiali informativi divulgati secondo quanto previsto dall'articolo 4. 2. Per favorire il benessere organizzativo, anche attraverso l'eliminazione di disfunzioni organizzative e informative, il coordinamento promuove la diffusione di buone prassi, di regolamentazioni interne e codici di condotta, coinvolgendo direttamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori e gli organismi rappresentativi dei datori di lavoro. 3. Il coordinamento assicura la costante informativa sulle proprie attività alla Giunta provinciale e le trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta.

Bollettino Ufficiale n. 12/I-II del 19/03/2013 / Amtsblatt Nr. 12/I-II vom 19/03/2013 33 Art. 4 Interventi di prima informazione e assistenza 1. La Provincia assicura, attraverso il proprio sito istituzionale internet, la diffusione delle informazioni per la prevenzione e il contrasto del mobbing e per l'orientamento del lavoratore presso le competenti strutture pubbliche e private. 2. I punti unici di accesso per l'integrazione socio-sanitaria previsti dall'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute distribuiscono il materiale informativo e svolgono attività di primo ascolto e orientamento sulle misure previste da questa legge. 3. Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa di rispettivo riferimento, la consigliera di parità nel lavoro e l'azienda provinciale per i servizi sanitari svolgono le funzioni di consulenza, accertamento e assistenza a favore dei lavoratori che lamentano il mobbing. Art. 5 Interventi in materia di formazione e aggiornamento 1. La Provincia promuove iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento multidisciplinare e interprofessionale degli operatori che a vario titolo sono impegnati nella prevenzione e contrasto del mobbing, nonché nel sostegno e nell'assistenza alle vittime della conflittualità sul lavoro. 2. Per i fini del comma 1 la Provincia realizza e promuove, anche per il tramite dell'agenzia del lavoro, corsi di formazione e aggiornamento per prevenire, riconoscere e contrastare comportamenti che compromettono il benessere organizzativo e che provocano disagio negli ambienti di lavoro. 3. I corsi sono rivolti, in particolare: a) ai soggetti che operano nei servizi preposti alla tutela e sicurezza del lavoro e alla tutela della salute; b) agli operatori delle associazioni sindacali dei lavoratori e degli organismi rappresentativi dei datori di lavoro; c) ai responsabili della gestione del personale nel settore pubblico e privato. Art. 6 Interventi della Provincia nell'ambito lavorativo pubblico 1. La Provincia adotta, anche attraverso specifiche direttive all'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, misure finalizzate a favorire il benessere organizzativo e a contrastare il mobbing nell'ambito lavorativo pubblico. 2. La Provincia formula direttive ai propri enti strumentali, alle società da essa partecipate e controllate, nonché alle fondazioni da essa istituite volte all'adozione, nel rispetto della relativa autonomia gestionale e organizzativa, di analoghe regole organizzative in funzione della salvaguardia della salute fisica e psichica, nonché della dignità e della personalità delle lavoratrici e dei lavoratori. Art. 7 Informazioni sull'attuazione della legge 1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge.

Bollettino Ufficiale n. 12/I-II del 19/03/2013 / Amtsblatt Nr. 12/I-II vom 19/03/2013 34 Art. 8 Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2012 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2012 è inserito il seguente: "3 bis. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sulle pari opportunità"." 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 13 del 2012 è inserito il seguente: "3 bis. La consigliera svolge inoltre attività di supporto, consulenza, anche promuovendo procedure di conciliazione, a favore delle parti datoriali e delle/dei lavoratrici/ori in relazione a ogni forma di discriminazione legata al mobbing, al fine di favorire l'attuazione di quanto previsto dalla legge provinciale in materia di mobbing." Art. 9 Disposizione finanziaria 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 di questa legge, con riferimento ai corsi di formazione e aggiornamento realizzati per il tramite dell'agenzia del lavoro, vi provvede l'agenzia con il proprio bilancio, mentre con riferimento ai corsi rivolti al personale provinciale, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sulle unità previsionali di base 15.20.140 (Oneri di gestione e formazione del personale) e 15.20.210 (Indennità al personale e altre spese generali in conto capitale), a seguito di riduzione di spese disposte per i fini dell'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 14 marzo 2013 IL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA f.f. ALBERTO PACHER

Bollettino Ufficiale n. 12/I-II del 19/03/2013 / Amtsblatt Nr. 12/I-II vom 19/03/2013 35 NOTE ESPLICATIVE Avvertenza Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca.it.asp). Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate. Nota all'articolo 2 - L'articolo 51 della legge provinciale sulla tutela della salute - e cioè della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento) - dispone: "Art. 51 Comitato in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 1. Il comitato previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), è costituito con deliberazione della Giunta provinciale, che ne integra eventualmente la composizione e ne disciplina le modalità di funzionamento." Nota all'articolo 3 - L'articolo 14 della legge provinciale sulla tutela della salute dispone: "Art. 14 Osservatorio per la salute e comitato scientifico 1. Presso il dipartimento provinciale competente è istituito l'osservatorio per la salute, organo di supporto tecnico-scientifico della Giunta provinciale con compiti di rilevamento e verifica della qualità ed efficienza del servizio sanitario provinciale. L'osservatorio, anche avvalendosi della collaborazione dell'università o di altri istituti scientifici, definisce criteri e indicatori di valutazione dei risultati del servizio sanitario provinciale. Inoltre svolge funzioni di supporto del consiglio per la salute per l'analisi delle condizioni di salute della popolazione e dell'offerta sanitaria locale. 2. In particolare l'osservatorio, con l'ausilio di un comitato scientifico, svolge le seguenti attività: a) monitoraggio dello stato di salute della popolazione; b) valutazione dei risultati di salute conseguiti; c) rilevazione e verifica delle prestazioni erogate dal servizio sanitario provinciale; d) valutazione delle prestazioni e dei risultati gestionali dell'azienda provinciale per i servizi sanitari nonché della loro rispondenza agli obiettivi fissati dalla Giunta provinciale; e) analisi e valutazione del fabbisogno del servizio sanitario provinciale negli ambiti della formazione, ricerca e informazione; f) proposta e valutazione degli investimenti tecnologici di impatto rilevante. 3. Il comitato scientifico esprime parere in ordine ai criteri da adottare in sede di valutazione del servizio sanitario provinciale e verifica l'attività complessiva svolta dall'osservatorio, fornendo indicazioni utili ai fini della programmazione sanitaria. Redige annualmente una relazione sull'andamento generale del servizio sanitario provinciale. 4. Il comitato scientifico è costituito da quattro componenti di comprovata competenza nelle materie delle scienze mediche, sociali, infermieristiche, dell'economia e organizzazione socio-sanitaria e dell'epidemiologia, nominati dalla Giunta provinciale, di cui due designati dal Consiglio provinciale, uno dei quali indicato dalle minoranze. I componenti del comitato restano in carica per la durata della legislatura e non possono svolgere alcuna attività, a qualsiasi titolo, a favore delle strutture operanti nell'ambito del servizio sanitario provinciale. 5. La Giunta provinciale disciplina con propria deliberazione la composizione e il funzionamento dell'osservatorio. La Giunta provinciale dispone in ordine all'istituzione e alla tenuta di registri per particolari categorie di soggetti e patologie."

Bollettino Ufficiale n. 12/I-II del 19/03/2013 / Amtsblatt Nr. 12/I-II vom 19/03/2013 36 - L'articolo 17 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, dispone: "Art. 17 Comitato unico di garanzia 1. Ai sensi della vigente normativa nazionale la Provincia, gli enti locali e i propri enti pubblici strumentali costituiscono al proprio interno il comitato unico di garanzia che sostituisce i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi o da altre disposizioni. 2. Il comitato unico di garanzia è formato da una/un componente designata/o da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, in modo da assicurare per quanto possibile l'equilibrio tra i generi. La/il presidente è scelta/o tra i rappresentanti dell'amministrazione. 3. Il comitato unico di garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica all'interno dell'amministrazione presso la quale è costituito, con la finalità di garantire un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto del principio di pari opportunità e di contrastare qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica sulle/sui lavoratrici/ori. 4. La Giunta provinciale adotta con propria deliberazione le linee guida sulle modalità di funzionamento del proprio comitato unico di garanzia e di quelli dei propri enti pubblici strumentali. La predetta deliberazione può anche prevedere che il comitato unico di garanzia sia costituito dagli enti locali in forma associata. 5. Alle/ai componenti del comitato non spetta alcun compenso o rimborso spesa. 6. Fino alla prima costituzione dei comitati unici di garanzia, per le funzioni a essi demandate continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni in materia." Nota all'articolo 4 - L'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute dispone: "Art. 21 Integrazione socio-sanitaria 1. La Provincia, assieme ai comuni e alle comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, e secondo i principi stabiliti dalla legge provinciale sulle politiche sociali e dall'articolo 3 septies del decreto legislativo n. 502 del 1992, promuove l'integrazione socio-sanitaria dei servizi finalizzati a soddisfare i bisogni di salute della persona che necessitano dell'erogazione congiunta di prestazioni sanitarie e di azioni di protezione sociale, allo scopo di garantire la continuità curativa e assistenziale nelle aree materno-infantile, anziani, disabilità, salute mentale e dipendenze. 2. La Giunta provinciale adotta in ogni distretto sanitario moduli organizzativi integrati con i servizi sociali, diretti all'orientamento e alla presa in carico del cittadino, attraverso l'istituzione di punti unici provinciali di accesso. I punti unici garantiscono all'utente e alla sua famiglia il principio della libertà di scelta in ordine all'individuazione dell'ente erogatore dei servizi, fatta salva la coerenza con le scelte terapeutiche e assistenziali nonché la compatibilità con le esigenze organizzative delle strutture coinvolte. Alla costituzione dei punti unici si provvede con deliberazione della Giunta provinciale, che individua inoltre distinti percorsi terapeutici e di sostegno volti a soddisfare il bisogno socio-sanitario a seconda che abbia natura sanitaria a rilievo sociale, sociale a rilievo sanitario o a elevata integrazione sanitaria. L'accesso ai servizi a elevata integrazione sanitaria avviene per mezzo delle unità valutative multidisciplinari, che accertano lo stato di bisogno nelle aree indicate nel comma 1 e definiscono il progetto individualizzato d'intervento. In prima applicazione la deliberazione attuativa è adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. 3. Per le finalità indicate nei commi 1 e 2 la Giunta provinciale: a) definisce la composizione e le competenze delle unità valutative multidisciplinari, compresi i criteri e le modalità di accertamento dello stato di bisogno e del grado di non autosufficienza, nonché le caratteristiche del progetto individualizzato d'intervento; b) determina le modalità di partecipazione alle unità valutative multidisciplinari della persona interessata o di chi ne ha la rappresentanza legale, prevedendo la facoltà di farsi affiancare da una persona di sua fiducia; c) determina le caratteristiche e le modalità di erogazione degli interventi integrati, con particolare riferimento all'assistenza domiciliare integrata e alle cure palliative; d) ripartisce annualmente il fondo per l'assistenza integrata; e) definisce percorsi di formazione comuni per le professioni nell'area socio-sanitaria e promuove l'organizzazione dei corsi previsti dall'articolo 3 octies del decreto legislativo n. 502 del 1992;

Bollettino Ufficiale n. 12/I-II del 19/03/2013 / Amtsblatt Nr. 12/I-II vom 19/03/2013 37 f) promuove corsi di formazione a favore di coloro che si occupano dell'assistenza alle persone anziane onde dotarli delle necessarie competenze in materia di igiene ed educazione sanitaria, di somministrazione di farmaci e per ogni altro aspetto assistenziale. 4. I comuni e le comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006 organizzano i servizi e le attività di loro competenza in conformità alle disposizioni di quest'articolo e in coerenza con gli atti di programmazione della Provincia. Presso ciascuna comunità è costituito un comitato di coordinamento per l'integrazione sociosanitaria, con il compito di individuare le modalità organizzative e operative per l'attuazione a livello locale delle finalità e degli strumenti di integrazione socio-sanitaria, con particolare riferimento all'attivazione dei punti unici di accesso. Ciascuna comunità disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato. 5. Il comitato di coordinamento per l'integrazione socio-sanitaria è composto da: a) il presidente della comunità o da un suo delegato, che svolge le funzioni di presidente; b) il direttore del distretto sanitario nel cui ambito territoriale è compresa la comunità; c) un medico di medicina generale o un pediatra di libera scelta convenzionato con il servizio sanitario provinciale, designato dai medesimi medici operanti nel territorio della comunità; d) il responsabile dei servizi sociali della comunità; e) un rappresentante degli enti affidatari di servizi socio-sanitari operanti nel territorio della comunità; f) un responsabile degli enti gestori delle residenze sanitarie assistenziali situate nel territorio della comunità; g) un farmacista convenzionato con il servizio sanitario provinciale, designato dai farmacisti operanti nel territorio della comunità. 6. Per l'autorizzazione, l'accreditamento e l'affidamento dei servizi socio-sanitari si applica la legge provinciale sulle politiche sociali, fatti salvi i requisiti specifici previsti in ambito sanitario." Nota all'articolo 8 - Gli articoli 1 e 16 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono: "Art. 1 Principi 1. La Provincia promuove la parità di trattamento e opportunità tra donne e uomini, riconoscendo che ogni discriminazione basata sull'appartenenza di sesso rappresenta una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutte le sfere della società. 2. In conformità ai principi contenuti negli articoli 2 e 3 del trattato sull'unione europea, negli articoli 8 e 19 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, nell'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea e negli articoli 3, 51 e 117, settimo comma, della Costituzione, la Provincia, con le misure previste da questa legge, interviene in particolare sui modelli culturali e sociali di genere attraverso la sistematica analisi e riflessione della situazione in essere e attraverso la promozione di un processo di cambiamento orientato al raggiungimento della parità di trattamento e delle pari opportunità. 3. La Provincia promuove la piena attuazione dei principi della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), firmata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132. 3 bis. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sulle pari opportunità". Art. 16 Consigliera di parità nel lavoro 1. La consigliera di parità nel lavoro è nominata dalla Giunta provinciale entro centoventi giorni dalla data del decreto di attribuzione delle deleghe assessorili, previo esperimento di procedura selettiva per titoli ed esami secondo criteri individuati con deliberazione della Giunta provinciale tra persone in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente nonché di specifica competenza ed esperienza in materia di pari opportunità di genere e di diritto e mercato del lavoro maturate per almeno cinque anni complessivi. A seguito dell'esperimento di detta procedura selettiva la Giunta provinciale nomina anche la/il viceconsigliera/e, di seguito denominata la viceconsigliera, che sostituisce la consigliera nei casi di assenza o impedimento. 2. La consigliera e la viceconsigliera possono essere nominate per un massimo di tre volte, restano in carica per la durata della legislatura e si avvalgono del supporto tecnico e di segreteria della struttura provinciale competente in materia di pari opportunità.

Bollettino Ufficiale n. 12/I-II del 19/03/2013 / Amtsblatt Nr. 12/I-II vom 19/03/2013 38 3. La consigliera svolge attività per il rispetto del principio di non discriminazione e la promozione di pari opportunità di genere nell'ambito del lavoro. In particolare spetta alla consigliera: a) individuare le situazioni di squilibrio di genere nel lavoro; b) svolgere consulenza per le/i lavoratrici/ori nonché per le parti datoriali; c) promuovere progetti di azioni positive, anche indicando le possibili fonti di finanziamento; d) predisporre una relazione accompagnatoria al documento degli interventi di politica del lavoro proposto dalla commissione provinciale per l'impiego, istituita dall'articolo 5 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro), alla Giunta provinciale, che dia conto anche della sua coerenza rispetto agli indirizzi comunitari e nazionali in materia di pari opportunità; e) promuovere la realizzazione delle pari opportunità nelle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative; f) collaborare con la struttura provinciale competente in materia di lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni; g) promuovere la diffusione della conoscenza e lo scambio di buone prassi nonché svolgere attività di informazione e formazione culturale in tema di pari opportunità e di non discriminazione di genere; h) partecipare in qualità di componente alla commissione provinciale per l'impiego; i) partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'agenzia del lavoro; j) esercitare la facoltà di agire in giudizio secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia. 3 bis. La consigliera svolge inoltre attività di supporto, consulenza, anche promuovendo procedure di conciliazione, a favore delle parti datoriali e delle/i lavoratrici/ori in relazione a ogni forma di discriminazione legata al mobbing, al fine di favorire l'attuazione di quanto previsto dalla legge provinciale in materia di mobbing. 4. La consigliera si avvale dell'osservatorio del mercato del lavoro istituito dall'articolo 3 della legge provinciale sul lavoro per l'acquisizione nei luoghi di lavoro di informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione di rapporto di lavoro, e ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta. In caso di mancata collaborazione da parte dei datori di lavoro le informazioni sono richieste dalla struttura provinciale competente in materia di vigilanza sul lavoro. 5. Ogni anno la consigliera trasmette alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente entro il 31 marzo e una proposta di programma di spese per l'anno successivo per le attività e le iniziative previste per l'attuazione di questo articolo entro il 30 settembre. 6. Ai sensi della vigente normativa nazionale, nell'esercizio delle funzioni attribuite, la consigliera è pubblico ufficiale e ha l'obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza. 7. In relazione all'attività svolta, la consigliera ha diritto a una indennità annua lorda e al rimborso delle spese, non superiore alla retribuzione fondamentale lorda annuale spettante al personale con qualifica di direttore di ufficio con retribuzione di posizione di seconda fascia. La Giunta provinciale stabilisce criteri e modalità per la corresponsione dell'indennità e dei rimborsi spese per la consigliera nonché le modalità per la sostituzione prevista dal comma 1. Nei periodi di sostituzione l'indennità è corrisposta alla viceconsigliera." Nota all'articolo 9 - L'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispone: "Art. 35 Società per la formazione permanente del personale 1. Per la realizzazione di programmi di attività di formazione rivolta ai dipendenti della Provincia, dei rispettivi enti funzionali, delle società o consorzi dalla stessa controllati, anche in relazione ai fabbisogni formativi connessi al reclutamento di nuovo personale, nonché per altre attività formative e di divulgazione, la Provincia è autorizzata a partecipare fino all'importo di 350.000 euro ad una società di capitali consortile i cui soci siano enti pubblici, consorzi o società cooperative formati esclusivamente da enti pubblici. 2. La società svolge in particolare le seguenti attività: a) attua iniziative di progettazione, gestione, valutazione e certificazione di attività formative, anche di carattere tecnico o addestrativo, per il personale della Provincia, degli enti dipendenti dalla stessa, delle società o consorzi dalla stessa controllati; b) realizza iniziative formative finalizzate alla preparazione degli aspiranti ai concorsi o ad altre forme di assunzione previste dagli ordinamenti degli enti, società o consorzi interessati di cui alla lettera a); c) promuove forme di collaborazione e di coordinamento fra i diversi soggetti della formazione e dell'aggiornamento, che le consentano di rapportarsi a realtà analoghe a livello nazionale e internazionale anche attraverso la creazione di accordi; in tale ambito promuove, altresì, specifiche intese e accordi di programma con il Con-

Bollettino Ufficiale n. 12/I-II del 19/03/2013 / Amtsblatt Nr. 12/I-II vom 19/03/2013 39 sorzio dei comuni trentini; d) attua i programmi di attività definiti dagli enti soci, anche congiuntamente, sulla base di accordi quadro o d'indirizzo concordati tra i medesimi. 3. La partecipazione della Provincia alla società è autorizzata alla condizione che la partecipazione medesima avvenga in misura non inferiore al 51 per cento del capitale sociale. Entro sei mesi dall'acquisto delle quote, la Provincia promuove le modificazioni statutarie volte a prevedere: a) la partecipazione della Provincia in misura non inferiore al 51 per cento del capitale sociale, anche in caso di aumento dello stesso; b) la nomina da parte della Provincia della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile; c) l'eventuale concorso dei soci al sostegno delle attività, di specifici progetti e del funzionamento della società attraverso contributi annuali o con la messa a disposizione gratuita di beni, sedi, attrezzature e servizi anche tecnologici o informatici. 3 bis. La Provincia, inoltre, è autorizzata a concedere alla società finanziamenti per attività di alta formazione relativa ad assi strategici del programma di sviluppo provinciale, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. 4. Nel caso in cui la Provincia partecipi alla costituzione della società, le previsioni di cui al comma 3 devono essere contenute nell'atto costitutivo e nello statuto." LAVORI PREPARATORI - Testo unificato dei seguenti disegni di legge: disegno di legge 23 dicembre 2011, n. 272, d'iniziativa dei consiglieri Sara Ferrari, Andrea Rudari, Mattia Civico, Margherita Cogo, Michele Nardelli e Luca Zeni (Partito democratico del Trentino), concernente "Misure per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro"; disegno di legge 23 gennaio 2012, n. 276, d'iniziativa del consigliere Caterina Dominici (Partito autonomista trentino tirolese), concernente "Prevenzione e contrasto del fenomeno del mobbing e tutela delle lavoratrici e dei lavoratori vittime di molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro"; disegno di legge 15 febbraio 2012, n. 283, d'iniziativa dei consiglieri Salvatore Panetta, Giorgio Lunelli, Renzo Anderle, Gianfranco Zanon e Marco Depaoli (Unione per il Trentino), concernente "Misure di sostegno per lo studio, l'informazione e la prevenzione delle molestie morali e psicofisiche in ambiente di lavoro. Modifiche alla legge provinciale sul lavoro e alla legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna)". - Assegnati alla seconda commissione permanente rispettivamente il 2 gennaio 2012, il 6 febbraio 2012 e il 29 febbraio 2012. - Parere favorevole della seconda commissione permanente espresso il 21 gennaio 2013, sul testo unificato con il titolo "Prevenzione e contrasto del mobbing e promozione del benessere organizzativo sul luogo di lavoro e modificazioni della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, in materia di pari opportunità". - Approvato dal consiglio provinciale il 7 marzo 2013.