Rimborsi per versamenti in eccedenza

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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 58 20.02.2015 Rimborsi per versamenti in eccedenza Categoria: Versamenti Sottocategoria: D imposta L art. 15, D.Lgs n. 175/2014 introduce, a decorrere dal 1 gennaio 2015, l obbligo di orizzontale Mod. F24 dei crediti 730 e delle eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive. In precedenza, tali importi (crediti da 730 ed eccedenze di versamento) venivano restituiti e contestualmente recuperati dal sostituto d imposta la c.d. verticale (a scomputo delle ritenute ante Mod. F24). La modifica, come evidenziato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, è introdotta allo scopo di semplificare e rendere più trasparente l operato dei sostituti d imposta. Nella risoluzione 13/E/15 del 10 febbraio scorso l Agenzia delle Entrate ha pubblicato l elenco dei codici tributo con cui vanno esposti i crediti da utilizzare in. Rimborsi ai dipendenti Come noto, dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 può emergere un credito che dovrà essere restituito al contribuente od un debito che dovrà essere versato ad opera del sostituto d imposta previa trattenuta al dipendente. Nel 2015, con riferimento ai crediti 730, i sostituti d imposta: continueranno, come accaduto nel 2014, a restituire le singole voci di credito indicate nel Mod. 730-4 utilizzando in via prioritaria le eventuali voci di debito evidenziate nello stesso modello in considerazione del fatto che i debiti ed i crediti di dette imposte sono in capo al contribuente; restituiranno, analogamente a quanto accaduto negli anni scorsi, il risultato contabile di tale, qualora a credito, una corrispondente riduzione delle ritenute (IRPEF e addizionali) 1

effettuate a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l ammontare complessivo delle ritenute operate sui compensi erogati a tutti i percipienti. Diversamente da quanto accaduto fino al 2014, gli stessi sostituti d imposta, per effetto della novità contenuta nell art. 15 del Decreto Semplificazioni Fiscali, provvederanno al recupero delle somme rimborsate ai dipendenti a titolo di credito 730 esclusivamente tramite orizzontale nel Mod. F24. Momento di esposizione della L art. 15 del Decreto Semplificazioni Fiscali dispone che il recupero dei crediti 730 restituiti ai lavoratori, orizzontale, dovrà essere esposto nel Mod. F24 nel mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i rimborsi. Da questo punto di vista non cambia nulla rispetto al 2014: la normativa vigente fino al 2014 prevede che il datore di lavoro compensa i rimborsi 730 effettuati versando minori ritenute nel mese successivo a quello nel quale è stato corrisposto il rimborso; il Decreto Semplificazioni Fiscali prevede il datore di lavoro recupera i rimborsi 730 effettuati in F24 nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso. In pratica, il momento del recupero del credito 730 restituito coincide con quello di versamento delle ritenute sulle retribuzioni sulle quali incide la predetta restituzione. LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE VA ESPOSTA IN F24 Nel mese successivo al rimborso A tal proposito, si ricorda che il momento di erogazione della retribuzione al dipendente (nel mese di maturazione ovvero nel mese successivo) incide, oltre che sull inizio delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale, anche sul termine di versamento delle imposte a debito evidenziate nel Mod. 730-4 nonché sull individuazione del monte ritenute utilizzabile per la restituzione dei crediti risultanti dallo stesso modello. 2

In particolare, nel caso in cui: la retribuzione sia erogata nello stesso mese di maturazione (retribuzione di luglio corrisposta a luglio), l eventuale: debito risultante dal Mod. 730-4 dovrà essere versato dal datore di lavoro entro il 20 agosto contestualmente alle ritenute relative alla retribuzione di luglio; credito risultante dal Mod. 730-4 dovrà essere restituito dal datore di lavoro orizzontale nel Mod. F24 con le ritenute effettuate sulle retribuzioni di luglio utilizzando, se necessario, anche l ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto, da 20 agosto; la retribuzione sia erogata nel mese successivo a quello di maturazione (retribuzione di luglio corrisposta ad agosto), l eventuale: debito risultante dal Mod. 730-4 dovrà essere versato dal datore di lavoro entro il 16 settembre contestualmente alle ritenute relative alla predetta retribuzione; credito risultante dal Mod. 730-4 dovrà essere restituito dal datore di lavoro orizzontale nel Mod. F24 con le ritenute effettuate sulle retribuzioni di luglio utilizzando, se necessario, anche l ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto da 16 settembre. MESE DI DEBITO CREDITO CREDITO CORRESPONSIONE RISULTANTE RISULTANTE RISULTANTE DELLA DAL MOD. 730- DAL MOD. 730-4 DAL MOD. 730-4 RETRIBUZIONE 4 Ante modifica Post modifica Retribuzione di Da versare corrispondente luglio corrisposta entro il 20 riduzione delle nel Mod. F24 con a luglio agosto ritenute da le ritenute da 20 agosto 20 agosto Retribuzione di Da versare corrispondente luglio corrisposta entro il 16 riduzione delle nel Mod. F24 con ad agosto settembre ritenute da le ritenute da 16 settembre 16 settembre 3

Retribuzione lorda di luglio 3.200 Contributi previdenziali 300 Ritenute IRPEF 800 Retribuzione netta 2.100 Rimborso IRPEF da Mod. 730/2015 500 Netto (pagato il 10/08/2015) 2.700 La sarà esposta nel Mod. F24 entro il 16 settembre 2015. La soppressione della possibilità di effettuare la interna (verticale) dei crediti 730 con le ritenute disponibili nel mese e il contestuale obbligo di recuperare tali crediti orizzontale nel Mod. F24, farà venir meno, a partire dal Mod. 770/2016 (riferito al periodo d imposta 2015), la necessità di spiegare nei righi ST, attraverso la compilazione del campo 4, le compensazioni effettuate. Limiti alla L art. 15 del Decreto Semplificazioni Fiscali stabilisce che la del credito da Mod. 730/4 deve avvenire nei limiti previsti dall articolo 37, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997. Tale comma così recita: 4. I sostituti d imposta tengono conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai centri. Il debito, per saldo e acconto, o il credito risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte è rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute d acconto relative al periodo d imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione. Benché il riferimento non sia chiarissimo, si ritiene che il citato limite alla debba intendersi come monte complessivo delle ritenute relative al periodo d imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione. Ciò significa che il rimborso dei crediti da Mod. 730/4 e, quindi, la relativa nel Mod. F24, non potrà eccedere l importo complessivo delle ritenute da versare. In questo modo la disposizione non ha effetti sul bilancio statale; consente cioè di mantenere i saldi invariati. A supporto di tale tesi, nella Relazione illustrativa al Decreto Semplificazioni, con specifico riferimento ai crediti 730, viene chiarito che la norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica ( ). In altri termini la tramite modello di versamento F24 in luogo di quella interna risulta neutrale ai fini contabili per il Bilancio dello Stato (...). 4

In sostanza, ciò che cambia è semplicemente la modalità espositiva della del credito 730 restituito (dal 2015 obbligatoriamente nel Mod. F24) e non le regole di effettuazione della stessa (nel limite della capienza delle ritenute disponibili nel mese). Tali conclusioni sembrerebbero trovare conferma anche nella Circolare n. 31/E dell Agenzia delle Entrate dove viene precisato che a decorrere dal 2015 ( ) i sostituti d imposta recuperano le somme rimborsate ai sostituiti ( ) nel limite delle ritenute d acconto relative al periodo d imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione, ai sensi dell articolo 37, comma 4, del D.Lgs n. 241/1997, tramite modello F24. Ritenute IRPEF dipendenti/professionisti (relative a compensi di luglio erogati in agosto) 1.500 IVA a debito da versare 1.000 Contributi INPS dipendenti 500 Credito da 730/4, da rimborsare 1.600 L importo massimo che il datore di lavoro può rimborsare in busta paga (retribuzione di luglio pagata in agosto) e che, quindi, sarà compensata dallo stesso nel Mod. F24, sarà pari ad 1.500, perché a tale importo ammontano le ritenute IRPEF; non è possibile, invece, utilizzare in i rimanenti 100 di credito con gli altri importi a debito (IVA e contributi). Sebbene né il Decreto Semplificazioni, né la Relazione illustrativa allo stesso, né la Circolare dell Agenzia si esprimano in tal senso, alla luce di quanto affermato in precedenza si ritiene che il sostituto d imposta, analogamente a quanto accadeva in passato, non potrà: rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati; né successivamente utilizzare nel Mod. 770 Semplificato tali importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto. Ritenute e imposte superiori a quelle dovute La lettera b dell art. 15, Decreto Semplificazioni, ha, inoltre, previsto che nel caso di versamento di ritenute/imposta sostitutive in misura superiore al dovuto, il sostituto d imposta debba effettuare il relativo recupero ricorrendo alla orizzontale nel Mod. F24. 5

Contestualmente, alla lettera c) dell art. 15 sopra citato, è stata soppressa la possibilità di effettuare la interna (verticale) delle ritenute di cui all articolo 1, comma 1, D.P.R. n. 445/1997. Codici tributo Nella risoluzione 13/E/15 del 10 febbraio scorso l Agenzia delle Entrate ha pubblicato l elenco dei codici tributo con cui vanno esposti i crediti da utilizzare in. Allo stesso modo, pur non essendo né crediti da 730, né eccedenze di versamento, sono stati creati nuovi codici per recuperare i crediti per famiglie numerose, per canoni di locazione e per il personale ex articolo 4 del D.L. 457/97. 1) CREDITI RIMBORSO DA 730 1631 Rimborso imposte erariali (ad esempio, saldo Irpef, imposta sostitutiva 10%, cedolare secca, c. solidarietà) 3796 Rimborso addizionale regionale (con distinta indicazione del codice regione) 3797 Rimborso addizionale comunale (con distinta indicazione del codice catastale del comune) 2) CREDITI DA ECCEDENZE DI VERSAMENTO 1627 Eccedenze ritenute lavoro dipendente e assimilato (ad esempio 1001, 1601, 1004 ) 1628 Eccedenze ritenute lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (ad esempio 1040, 1038) 1629 Eccedenze ritenute redditi di capitale e imposte sostitutive (ad esempio vecchio 1713) 1669 Eccedenze addizionali regionali (ad esempio 3802) 1671 Eccedenze addizionali comunali (ad esempio 3848) 3) CREDITI VARI 1632 Credito per famiglie numerose ex co. 3, art. 12, TUIR 1633 Credito per canoni di locazione ex co.1-sexies, art. 16, TUIR 1634 Credito per ritenute Irpef per il personale ex art.4, D.L. n. 457/1997 - Riproduzione riservata - 6