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Transcript:

CODICE DI CONDOTTA PER LA GESTIONE DEGLI ALIAS A seguito della Delibera n. 42/13/CIR circa le norme per la sperimentazione di indicatori alfanumerici per l'identificazione del soggetto chiamante negli sms impiegati per i servizi di messaggistica aziendale, NetFun Italia promuove il presente codice di condotta affinché tutti i soggetti diano il proprio contributo per la corretta distribuzione di responsabilità in cui l'obiettivo comune è quello di recare il massimo vantaggio per l'utente finale. La questione richiede l adozione di cautele, in particolare con riferimento agli aspetti relativi alla identificazione certa del mittente e alla definizione di condizioni che mirino a prevenire comportamenti fraudolenti. Art. 1 (Definizioni) 1. Ai fini del presente provvedimento, si definiscono: a) Utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o che chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; b) Utente finale: la persona fisica o giuridica che utilizza o che chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale o professionale svolta; c) Messaggistica aziendale: le comunicazioni di tipo SMS/MMS e trasmissione dati dirette, in modalità singola o massiva, verso utenti finali da parte di utente non consumatore, quali Aziende o Enti, per finalità sociali, informative e pubblicitarie nonché di ricevere da parte degli utenti finali SMS/MMS o trasmissioni dati per fornire servizi della medesima natura.

d) Servizio di messaggistica aziendale: servizio di comunicazioni elettroniche che consente di realizzare la messaggistica aziendale; e) CLI - Calling line identification: identificazione della linea chiamate mediante il numero definito dalla Raccomandazione UIT-T E.164 associato alla medesima linea; f) Alias: stringa di caratteri alfanumerici trasmessa nel campo previsto per l invio del CLI nelle comunicazioni SMS/MMS e trasmissione dati; g) Codice: Codice delle comunicazioni elettroniche contenuto nel d.lgs. n. 259 del 1 agosto 2003, come modificato dal d.lgs. n. 70 del 28 maggio 2012. Art. 2 (Oggetto ed ambito di applicazione) 1. Il presente provvedimento disciplina per un periodo prefissato di tempo l impiego di Alias nei servizi di messaggistica aziendale di cui all art. 1, comma 1, lettera c), al fine di valutarne le possibili problematiche conseguenti, gli impatti nel mercato, i benefici per le imprese ed i consumatori e di definire le regole idonee a garantire la concorrenza e la tutela dell utenza. 2. I servizi di cui al precedente comma sono svolti dai soggetti muniti di autorizzazione generale per fornire servizi di comunicazione elettronica di cui all art. 25 del Codice. Art. 3 (Deroga) 1. In deroga alle disposizioni di cui all art. 6 (Identificazione della linea chiamante) dell allegato A alla delibera n. 52/12/CIR, fino al 31 dicembre 2014 è consentito l utilizzo di Alias nelle comunicazioni di messaggistica aziendale come identificativo del chiamante (CLI).

2. Fino alla data di cui al precedente comma 1, le numerazioni che possono essere utilizzate ai fini del presente provvedimento sono quelle con i codici: 0, 3, 40, 43, 5, 800 e 803. Ciascuna numerazione è utilizzata nel rispetto di tutte le norme a questa relative. Art. 4 (Costituzione degli Alias) 1. Il fornitore del servizio di messaggistica aziendale che, sulla base di un contratto di fornitura di tale tipo di servizio, consente ai clienti a cui ha dato in uso i numeri l utilizzo degli Alias, adotta la massima diligenza al fine di evitare l impiego di Alias già utilizzati per altri clienti, nonché di Alias che differiscono in maniera non significativa da Alias già utilizzati. 2. Ad un numero dato in uso ad un utente per comunicare con l utenza finale tramite servizi di messaggistica aziendale possono essere associati più Alias purché utilizzati dalla stessa utenza. 3. L Alias è costituito in modo tale da agevolare al massimo l individuazione da parte del destinatario del soggetto responsabile del contenuto della comunicazione oppure del bene o servizio offerto dallo stesso, riducendo, al contempo, le possibilità di indurre a false individuazioni, pertanto è costituito in modo da essere distintivo dell utente, non lesivo di diritti altrui e non ingannevole per il destinatario. 4. L utilizzo di Alias che richiamino Enti ed Istituzioni pubbliche, di qualunque natura, sia di tipo generico, come ad esempio: Ministero, Comune, Ospedale, ecc., sia proprio, come ad esempio: Interno, Roma, San Camillo, ecc. è riservato esclusivamente ai medesimi Enti ed Istituzioni e non è associabile ad altri soggetti. 5. L Alias non può essere composto esclusivamente da caratteri numerici. 6 L Alias è determinato nel rispetto delle norme vigenti relative ai marchi.

Art. 5 (Obblighi dei fornitore del servizio di messaggistica aziendale) 1. Il fornitore del servizio di messaggistica aziendale che consente ai soggetti a cui ha dato in uso i numeri l utilizzo degli Alias costituisce un elenco recante per ciascun Alias almeno quanto segue: i) Alias, ii) il numero E.164 associato, iii) la denominazione del soggetto a cui è dato in uso, iv) il relativo Codice Fiscale, v) la partita IVA e vi) le modalità per contattare tale soggetto e in particolare: vi.1) indirizzo, vi.2) numero telefonico, qualora esistenti, in ordine di preferenza del servizio clienti e del centralino, vi.3) fax, vi.4) e-mail, vi.5) PEC, vi.6) indirizzo del sito web, qualora esistente, vii) data in cui è dato in uso alla clientela; viii) data di cessazione, quando non più in uso. L elenco è reso disponibile, su richiesta, agli Uffici dell Autorità. 2. L elenco di cui al comma 1 è mantenuto aggiornato, apportando le debite aggiunte prima dell inizio dell impiego di un nuovo Alias e segnando, entro 24 ore, la data di cessazione da quando questa è attuata. 3. Il fornitore del servizio di messaggistica aziendale informa i soggetti che utilizzano Alias della natura derogatoria e temporanea del presente provvedimento. 4. Il fornitore del servizio di messaggistica aziendale adotta, preventivamente, uno specifico codice di condotta, che fissa, tra l altro, le regole per la costituzione degli Alias e le iniziative previste per la tutela dell utenza. Il codice è pubblicato, attraverso un link appropriato nella Home page, nel sito web del fornitore del servizio di messaggistica aziendale. 5. Il fornitore del servizio di messaggistica aziendale che consente l utilizzo degli Alias concorda, preventivamente, con tutti i fornitori dei servizi di accesso le modalità di costituzione, scambio ed aggiornamento dei relativi elenchi dati di cui al presente articolo, ciò anche ai fini di cui all art. 7, comma 4.

Art. 6 (Obblighi dei fornitori dei servizi all accesso) 1. Il fornitore dei servizi di comunicazioni elettroniche all accesso stipula accordi con i fornitori di servizi di messaggistica aziendale, agendo in modo non discriminatorio nei confronti dei diversi fornitori di messaggistica aziendale anche con riferimento alla messaggistica originata dallo stesso fornitore di servizi all accesso, per consentire alla propria clientela ed, ove applicabile, in modo non discriminatorio alla clientela degli operatori virtuali della propria rete, di ricevere messaggistica con Alias. 2. Il fornitore dei servizi all accesso attua, prevedendo allo scopo idonei strumenti contrattuali nei rapporti commerciali con operatori nazionali ed esteri con cui è interconnesso, tutte le misure necessarie per impedire che i propri clienti siano destinatari di comunicazioni dati con CLI con codifica alfanumerica originate da utenza estera da soggetti con i quali non ha stabilito uno specifico accordo riguardante l uso degli Alias in coerenza con il presente provvedimento. In ogni caso, per le comunicazioni dati con CLI con codifica alfanumerica originate da utenza estera, il fornitore dei servizi all accesso assume tutti gli obblighi e le responsabilità che il presente provvedimento attribuisce al fornitore di servizi di comunicazioni di messaggistica aziendale, con la sola esclusione del caso in cui l accordo per la ricezione di tali comunicazioni dati da utenza estera è stabilito da altro soggetto autorizzato che agisce in qualità di fornitore del servizio di messaggistica aziendale. 3. Durante la sperimentazione di cui al presente provvedimento, il tracciamento del reale soggetto, mittente dei messaggi con Alias, è effettuato dai fornitori dei servizi all accesso anche su semplice richiesta al centro servizi del proprio Customer care da parte dell utente finale o degli Uffici dell Autorità.

Art. 7 (Norme finali) 1. Al fine di consentire a tutti i soggetti coinvolti la predisposizione delle iniziative necessarie a dare attuazione alle disposizioni del presente provvedimento, l utilizzo di Alias in base alla deroga di cui all art. 3 è consentita trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell Autorità. Prima dell avvio dell utilizzo di Alias ai sensi del presente provvedimento, i fornitori dei servizi di messaggistica aziendale e i fornitori dei servizi di accesso comunicano all Autorità, quanto concordato ai fini dell avvio, tra cui quanto previsto all art. 5, comma 5. 2. Le disposizioni di cui all art. 5, comma 5, cessano di avere efficacia a seguito di comunicazione ai soggetti interessati di disposizioni attuative riguardanti la costituzione presso l Autorità di un elenco unico di tutti gli Alias utilizzati e delle connesse informazioni, le modalità di alimentazione ed aggiornamento, le modalità di consultazione. 3. L Autorità si riserva di dettare disposizioni volte ad uniformare ed a stabilire i contenuti minimi del codice di condotta di cui all art. 5, comma 4. 4. Nell ambito della sperimentazione di cui al presente provvedimento, l Autorità si riserva di disciplinare le modalità per fornire all utenza finale informazioni riguardo agli Alias, attraverso i servizi informazioni elenco abbonati, analogamente a quanto già previsto relativamente alle numerazioni dalla disciplina riguardante la Base Dati Unica di cui alla delibera n. 36/02/CONS. Fino all implementazione di tale disciplina, l obbligo di fornire i servizi di informazioni relativi agli Alias ricade sui fornitori dei servizi all accesso. 5. In caso di necessità, a richiesta degli uffici dell Autorità, i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica attuano con immediatezza tutte le misure necessarie a cessare l impiego di Alias associati a numeri di cui sono assegnatari.

6. Ferma restando l adozione di specifici provvedimenti nei confronti dei responsabili in caso di violazione delle disposizioni che precedono e di ogni altra disposizione vigente, l Autorità si riserva di disporre l annullamento delle disposizioni in deroga di cui al presente provvedimento nel caso in cui si verifichino situazioni diffuse di grave turbativa della concorrenza o di grave danno agli interessi degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica. 7. L Autorità rivede le disposizioni del presente regolamento entro il termine di cui all art. 3, comma 1. Art. 8 (Sanzioni) 1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. COME COMUNICARE GLI ALIAS NetFun Italia ha messo a disposizione dei propri clienti attraverso la propria area riservata sul sito www.netfunitalia.it una pagina web dove aggiungere, modificare ed eliminare i propri ALIAS, ricordando loro di seguire le seguenti indicazioni: Nel caso di rivenditori, NetFun Italia accetterà via e-mail elenchi completi con i seguenti campi obbligatori: "Alias" - "Ragione sociale" - "Codice fiscale" - "Sede legale" - "Recapito tel/fax/e-mail-pec"

MITTENTE DEFAULT E RESPONSABILITA' DEL CLIENTE/RIVENDITORE Eventuali sms con mittenti (ALIAS) non comunicati a NetFun e di conseguenza non caricati sul database dell'agcom potranno essere bloccati oppure verranno convertiti in automatico nel mittente di default che NetFun predisporrà seguendo un criterio logico che terrà conto della ragione sociale del cliente. I clienti NetFun e i rivenditori accettano automaticamente tutte le condizioni, gli articoli, e le responsabilità presenti e descritti nel presente codice di condotta che prende spunto dalla Delibera n. 42/13/CIR (maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'autorità http://www.agcom.it CARATTERI A DISPOSIZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'ALIAS Per la costituzione degli Alias è ammissibile solo quanto segue: 1. Le lettere dell alfabeto internazionale minuscole e maiuscole: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ (codici HEX rispettivamente da 41 a 5A) abcdefghijklmnopqrstuvxywz (codici HEX rispettivamente da 61 a 6A) 2. Le cifre da 0 a 9 0123456789 (codici HEX rispettivamente da 30 a 39) Gli Alias non possono contenere il carattere spazio (SP). (codice HEX 20)