DELIBERAZIONE N. 3 del 14/01/2011 ORE 11,00 CITTA DI BAGHERIA PROVINC IA DI PALERMO. Deliberazione della Giunta Municipale



Documenti analoghi
DELIBERA DI GIUNTA COPIA

Comune di Capaccio (Provincia di Salerno)

Deliberazione della Giunta Municipale

COMUNE DI MOSCUFO. Provincia di Pescara DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. ATTO N. 109 del 27/10/2014

CITTA DI BAGHERIA PROVINCIA DI PALERMO Deliberazione della Giunta Municipale

COMUNE di CAPUA Provincia di Caserta

COMUNE DI FERENTILLO Provincia di Terni

Deliberazione Giunta Comunale

CITTA' DI PIAZZA ARMERINA PROVINCIA DI ENNA

CITTA DI BELGIOIOSO Provincia di PAVIA

COMUNE DI GAMBASCA PROV. DI CUNEO V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E DELLA GIUNTA COMUNALE

ART. 1 OGGETTO DELL INCARICO. Il presente capitolato ha per oggetto la disciplina del servizio di

O P E R A R O M A N I

COMUNE DI VEDANO OLONA Provincia di Varese

DISCIPLINARE D INCARICO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO OBBLIGHI DEL BROKER OBBLIGHI DI ANSF...

1.3 SERVIZIO LAVORI, SICUREZZA, PROVVEDITORATO E PATRIMONIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. n. 608 del 24/10/2012

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNO 2016

DETERMINAZIONE N. 72/2014 del OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER ANNI 1 (UNO). IL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNE DI OYACE COMUNE DI GIGNOD. IL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI MOSCUFO. Provincia di Pescara DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 754 DEL 14/10/2014

COMUNE DI ROVIGO SETTORE SS.DD.PARTECIP.POP./FRAZIONI,RISORSE UMANE,CULTURA UNITA' AMMINISTRATIVA/CONTABILE MUSEO

COMUNE DI MORRO D'ORO C.F PROVINCIA DI TERAMO C.A.P TEL. 085/895145/89588 *********************** FAX 085/

COMUNE DI GAETA Provincia di Latina DELIBERAZIONE DI GIUNTA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI S.MARCO D'ALUNZIO PROVINCIA DI MESSINA

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI

IL BROKER NON E UN COSTO AGGIUNTO PER IL CLIENTE

BOZZA DI CONTRATTO. tra

Comune di Garlenda PROVINCIA DI SAVONA

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO Provincia di Treviso Determinazione del Dirigente del settore Servizi ai cittadini

COMUNE DI SAN VENANZO PROVINCIA DI TERNI

COMUNE DI SALA CONSILINA Provincia di Salerno AREA AFFARI GENERALI *** COPIA ***

COMUNE DI ALLISTE Provincia di Lecce

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

DD n.470 del 24/4/2012

Documento scaricato dal sito internet del Comune di Santa Maria di Licodia (CT)

COMUNE DI CUNEO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRATTI E PERSONALE

COPIA WEB COPIA WEB COPIA WEB COPIA WEB

COMUNE DI MOSCUFO. Provincia di Pescara DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. ATTO N. 10 del 20/02/2015

AZIENDA U.L.S.S. N. 16 DI PADOVA

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

AUTORITA D AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 MARCHE CENTRO MACERATA. Deliberazione Consiglio di Amministrazione

COMUNE DI FERENTILLO Provincia di Terni

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

Città di Ugento Provincia di Lecce

Parco Regionale del Serio

AVVISO PREVENTIVO AVVISA:

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

ORIGINALE. CITTA DI BESANA IN BRIANZA Provincia di Monza e Brianza ATTO DEL 16 APRILE 2013 DEL RESPONSABILE DELL AREA AREA RISORSE E ORGANIZZAZIONE

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI

COMUNE di CAPUA Provincia di Caserta

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

COMUNE DI MARANO LAGUNARE PROVINCIA DI UDINE DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Oggetto: Indizione di una procedura aperta per l affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza in campo assicurativo per la durata di 48 mesi.

COMUNE DI RONCO BRIANTINO

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA. Realizzazione del Progetto:..

C O M U N E D I C I S E R A N O PROVINCIA DI BERGAMO

CITTA DI BAGHERIA PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO PROVINCIA DI CAGLIARI AREA AMMINISTRATIVA C O P I A

IL AREA AMMINISTR.CONTABILE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE

Allegato 1 ART. 1 1/6

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

COMUNE DI PALOMONTE PROVINCIA DI SALERNO

LA GIUNTA COMUNALE. Ritenuto opportuno aderire alla predetta richiesta previa adozione del necessario atto formale;

DECRETO DELL AMMINISTRATORE UNICO. n. 24 del 18/04/2013

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Centro di Responsabilita' 68 Centro di Costo 61

ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'ambiente dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi

SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

Con il presente atto: - SOCIETÀ AEROPORTO TOSCANO S.p.A. (inde cit. SAT ), con sede in Pisa, Aeroporto Galileo Galilei, iscritta al n.

AZIENDA San Valentino Città di Levico Terme LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE, INTEGRITÀ E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

COMUNE DI CONDOVE PROVINCIA DI TORINO

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO. Servizio di Consulenza ed Assistenza Assicurativa (brokeraggio)

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE PROVINCIA DI VERONA

REGIONE VENETO AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA n. 1 BELLUNO ~~~~~~~~~~~~~~~~

CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Determinazione del Responsabile del Servizio Settore Amministrativo Numero Generale 322 ASSICURAZIONE INFORTUNI ALUNNI SCUOLE COMUNALI -

D E T E R M I N A Z I O N E

DECRETO DELL AMMINISTRATORE UNICO (Ex art. 24 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento)

CITTA DI GALATONE Provincia di Lecce

COMUNE DI CORROPOLI. (Provincia di Teramo) Copia di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 07/03/2014 N 16

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO "CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

CAPITOLATO D APPALTO

COMUNE DI SAN BONIFACIO Provincia di Verona

Visti gli artt. 183 e 191 del Decreto Legislativo n. 267 del ; D E T E R M I N A

COMUNICAZIONE E STATISTICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. N 17 del 02/04/2009

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE LATINA CONTRATTO DI APPALTO TRA PER

Parco Regionale del Serio

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

Transcript:

DELIBERAZIONE N. 3 del 14/01/2011 ORE 11,00 CITTA DI BAGHERIA PROVINC IA DI PALERMO Deliberazione della Giunta Municipale Oggetto: Convenzione di brokeraggio assicurativo. P. A. FIRMA SCIORTINO Biagio X SINDACO PRESIDENTE SARDINA Maurizio X Vice sindaco GULLI Vincenzo X Assessore anziano INGRASSIA Gianfranco X Assessore PAGANO Pietro X Assessore MINEO Antonino X Assessore DI STEFANO Giacinto X Assessore TRIPOLI Filippo X Assessore TORNATORE Emanuele X Assessore Impegno provvisorio della Spesa Da parte dell ufficio Ragioneria Lì, Dirigente SS.FF. Impegno definitivo ed attestato di disponibilità della Ragioneria Esercizio Cap. Interv. Disponibilità Lì, Dirigente SS.FF. Osservazioni della Segreteria: Lì. Il Segr. G.le L Assessore proponente Il proponente e relatore della proposta Il dirigente di Settore Il Segretario Generale Il Sindaco - Pres. Con la partecipazione del Vice Segretario Generale dott.a V.za Guttuso, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

L Assessore alle Finanze e Bilancio dott. A. Mineo sottopone il seguente DOCUMENTO ISTRUTTORIO Premesso: - che questa Amministrazione è tenuta per legge e per Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale dipendente a dotarsi di contratti assicurativi, per la totale garanzia contro i rischi cui sono soggetti essa stessa, il proprio patrimonio ed il personale dipendente, alle migliori condizioni ed al minor costo possibile; - che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione; - che le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovarsi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n.792/1984 e ora prevista dall art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209; - che l apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato; - Ritenuto pertanto necessario provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l interesse pubblico dell Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune; - Che la prima sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, con la sentenza n. 179 del 17/04/2008, ha condiviso la tesi in base alla quale il broker, atteso che egli viene remunerato attraverso parte dell aliquota provvisionale già riservata dalle compagnie di assicurazione alla propria rete di vendita, non costituisce mai un costo per la pubblica amministrazione, nei confronti della quale i premi assicurativi rimangono comunque immutati. Di conseguenza, la scelta del broker, considerata la natura consulenziale del suo incarico, può essere effettuata anche direttamente, essendo basata su un rapporto fiduciario ed essendo priva di oneri. - che con nota qui pervenuta il18/10/2010 prot. n. 79329 la COUNSELING BROKER S.r.l-, con Sede Legale Direzione Operativa in Palermo - via Trapani n. 1/D, esercitante l'attività di mediazione assicurativa ai sensi del D.Lgs. 2009/2005 (Codice delle Assicurazioni - Registro Unico degli Intermediari di cui all'art. 109 comma 2 lettera B) del Codice), ha comunicato la propria disponibilità ad espletare in favore di questa Amministrazione in via gratuita incarichi di consulenza ed assistenza in materia di assicurazione; - che tale Società, in virtù delle prescrizioni inerenti l'iscrizione al R.U.I., presenta garanzia di sicura serietà e professionalità, inoltre, possiede uffici operativi nell'ambito della provincia di Palermo; Visto l O.R. EE.LL. Tutto quanto fin qui premesso si

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 1. Affidare, secondo il criterio fiduciario, l incarico di broker esclusivo del Comune di Bagheria all amministratore unico della suddetta società Gabriele Passannanti nato a Palermo il 20/11/1979; 2. Procedere all approvazione dello schema di convenzione, allegata alla presente e di cui è parte integrante, con la società Counseling Broker s.r.l. con sede a Palermo in Via Trapani n. 1/D nella persona dell amministratore unico Gabriele Passannanti per la durata di anni tre. 3. Dare atto che l incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico dell Ente in quanto le provvigioni spettanti al broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative da sottoscrivere con le compagnie di assicurazione; 4. Dare atto che l A. C. procederà alla stipula degli eventuali contratti di assicurazione solo a condizione dell effettiva disponibilità delle risorse finanziarie previste nel bilancio annuale e/o pluriennale degli anni di riferimento della copertura assicurativa. 5. Dare mandato al Dirigente settore I di procedere all adozione degli atti consequenziali. L Assessore al Bilancio f.to dott. A. Mineo Pareri tecnici di competenza Il Dirigente del Settore I esprime in merito ai sensi e per gli effetti dell art.12 L.R. n. 30/2000 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità della proposta di deliberazione in oggetto. Data 27/10/2010 Il Dirigente del Settore f.to dott.ssa L.Picciurro Si attesta che la presente proposta non comporta alcun impegno di spesa Data _27/10/2010 Il Dirigente del Settore f.to dott.ssa L.Picciurro E pertanto

LA GIUNTA MUNICIPALE Esaminato il documento istruttorio e la relativa proposta deliberativa Ritenuta la propria competenza in merito; Visti i pareri di competenza espressi in merito; DELIBERA 1. Affidare, secondo il criterio fiduciario, l incarico di broker esclusivo del Comune di Bagheria all amministratore unico della suddetta società Gabriele Passannanti nato a Palermo il 20/11/1979; 2. Approvare lo schema di convenzione, allegata alla presente e di cui è parte integrante, con la società Counseling Broker s.r.l. con sede a Palermo in Via Trapani n. 1/D nella persona dell amministratore unico Gabriele Passannanti per la durata di anni tre; 3. Dare atto che l incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico dell Ente in quanto le provvigioni spettanti al broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative da sottoscrivere con le compagnie di assicurazione; 4. Dare atto che l A. C. procederà alla stipula degli eventuali contratti di assicurazione solo a condizione dell effettiva disponibilità delle risorse finanziarie previste nel bilancio annuale e/o pluriennale degli anni di riferimento della copertura assicurativa. 5. Dare mandato al Dirigente settore I di procedere all adozione degli atti consequenziali La sopra trascritta deliberazione con i pareri di rito messa a votazione per scrutinio palese viene approvata all unanimità dai n. nove componenti della Giunta Municipale, presenti e votanti

Convenzione di brokeraggio assicurativo Tra L'Ente... c.f.. di seguito denominato Ente, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, il Sindaco Dott... nato a... il..././... - c.f... domiciliato per la carica presso la sede legale dell Ente - Via.. n... (C.A.P) ( ) E la Società Counseling broker S.r.l., d'ora in avanti denominata Società, P. I.V.A. n 05890390825 nella persona di Gabriele Passannanti nato a Palermo il 20/11/1979 C.F.: PSS GRL 79S20 G273U, che interviene nella qualità di Amministratore Unico, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società sita in Palermo via Trapani n. 1/D, esercitante l'attività di mediazione assicurativa ai sensi del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) e iscritta al Registro Unico degli Intermediari di cui all'art. 109 comma 2 lettera B) del Codice, con il n.b000335473. Premesso che: L'Ente ha necessità di razionalizzare in maniera uniforme ed economica la propria situazione assicurativa attraverso una corretta identificazione e quantificazione dei rischi da coprire mediante polizze assicurative; La Società ha ampia esperienza della mediazione del settore assicurativo della Amministrazione in particolar modo con realtà similari, e presenta garanzie di sicura serietà e professionalità. SI DICHIARA, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art.1 L'Ente conferisce alla Società, che accetta nella qualità di Impresa esercitante l'attività di mediazione assicurativa ai sensi del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) e iscritta al Registro Unico degli Intermediari di cui all'art. 109 comma 2 lettera B) del Codice, l'incarico fiduciario di fornire a questo Ente le informazioni tecniche relative ai rischi ed alla individuazione dei medesimi, alle statistiche dei danni derivanti dai rischi che s'intendono assicurare, di fornire un'ampia panoramica dei parametri assicurativi rinvenibili sui mercati con annesse informazioni in ordine ai capitali, alle retribuzioni, alle categorie del personale ai massimali ed alle franchigie; di sottoporre, infine, alla attenzione di questa Ente i testi completi dei capitolati di polizza relativi ai rischi. Art.2 La società si obbliga a fornire all'ente le seguenti prestazioni professionali: 1- Analisi delle polizze dell'amministrazione attualmente in vigore; 2- Elaborazione di un piano assicurativo completo e razionale; 3- Stesura dei capitolati speciali d'appalto per l'espletamento delle gare; 4- Consulenza, gestione ed assistenza relative a tutte le polizze che sono e/o saranno stipulate, ivi compresi appendici, regolazioni e/o proroghe; 5- Assistenza sulla definizione dei sinistri (si attivi sia passivi); 6- Assistenza, consulenza e gestione assicurativa, ivi compreso l'incasso dei premi: L'Ente dal canto suo si impegna a fornire alla Società tutte le notizie che possano rivelarsi utili per l'espletamento dell'incarico di cui alla presente convenzione. L Ente conferisce con il presente contratto apposito mandato rappresentativo alla Società affinchè provveda in nome e per conto dell'ente a tutta l'attività di gestione (compresi trasferimenti e storni) dei contratti assicurativi che saranno stipulati. Art.3 Restano nell'esclusiva sfera decisionale dell Ente:

- L esecuzione di quanto previsto nella presente convenzione in funzione delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio annuale e/o pluriennale degli esercizi finanziari ai quali fa riferimento la copertura assicurativa; - L'adozione degli atti e dei capitolati d'oneri in base ai quali si articoleranno, nelle forme di legge, le gare con le compagnie di assicurazioni; - L'individuazione delle compagnie stesse ed eventualmente dei loro agenti secondo le norme di evidenza pubblica dettate dal D.L.vo 163/2006; - La sottoscrizione dei documenti contrattuali e di ogni altro impegno ivi compreso l'accettazione degli indennizzi. Art.4 Stabilire che il compenso del broker per lo svolgimento di tutte le attività a lui affidate sarà posto a carico della compagnia di assicurazioni mediante riconoscimento di una commissione di brokeraggio sui premi assicurativi, secondo gli accordi o i convenuti in essere tra le Direzioni o le Agenzie Generali delle Compagnie medesime ed il broker incaricato, o in mancanza, secondo la media delle commissioni di mercato riconosciute al broker e da esso presentate,senza che ciò possa determinare aumento dei premi assicurativi a carico dell Ente. Saranno presi in considerazione, per la determinazione di tale commissione di brokeraggio a carico delle compagnie assicuratrici la totalità dei premi relativi ai futuri contratti assicurativi che saranno stipulati con la consulenza della Società, in senso migliorativo per l Ente. Per tutto quanto sopra nessun onere economico, a qualunque titolo, potrà ricadere in capo a questo Ente in virtù della presente convenzione. Ogni previsione relativa a dette commissioni di brokeraggio verrà riportata nei bandi di gara e nelle lettere d'invito, e, comunque verrà riconosciuta dalle compagnie assicuratrici interessate al perfezionamento di ogni contratto assicurativo. Art.5 L Ente si riserva il potere di revocare l'incarico alla Società nell'ipotesi di grave inadempimento delle obbligazioni che dalla presente convenzione nascono. Art.6 La presente convenzione ha durata di anni 3 (tre). Art.7 Tutte le spese relative al presente atto restano a carico della Società. Art.8 Per ogni controversia le parti dichiarano esclusivamente competente il foro ove ha sede l Amministrazione. L'Ente La Società