FINANZIARIA 2010 RIVALUTAZIONE di TERRENI e di PARTECIPAZIONI MODELLI INTRASTAT 2010 PRECISAZIONI



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FINANZIARIA 2010 RIVALUTAZIONE di TERRENI e di PARTECIPAZIONI MODELLI INTRASTAT 2010 PRECISAZIONI IN QUESTA CIRCOLARE: 1. Riapertura dei termini per la rivalutazione; 2. Rimborso dell imposta sostitutiva per gli affrancamenti precedenti; 3. Partecipazioni non quotate e successione; Modelli Intrastat 2010 Novità 1. RIAPERTURA dei TERMINI per la RIVALUTAZIONE La Finanziaria 2010 (art. 2, co. 229, L. 191/2009) ha riaperto i termini per la rideterminazione del valore delle partecipazioni sociali non quotate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili o agricoli, modificando l art. 2, co. 2, D.L. 282/2002, conv. con modif. dalla L. 27/2003. Conseguentemente, sulla base del dettato della Finanziaria 2010, le partecipazioni non quotate, nonché i terreni agricoli o edificabili posseduti alla data dell 1.1.2010 possono essere oggetto di affrancamento sulla base di una specifica perizia giurata predisposta entro il 31.10.2010 ovvero, dal momento che detto termine normativamente statuito cade di domenica ed anche l 1.11.2010 è un giorno festivo, entro il 2.11.2010. N. 6-25 febbraio 2010

rivalutazione terreni e partecipazioni AMBITO SOGGETTIVO Dal punto di vista soggettivo, i destinatari della normativa di affrancamento delle plusvalenze relative alle partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati sono: le persone fisiche, purché l operazione non rientri nell ambito dell esercizio dell attività d impresa; le società semplici e le società e associazioni ad esse equiparate; gli enti non commerciali, se l operazione non riguarda l attività commerciale eventualmente esercitata; i soggetti non residenti, per quanto attiene alle plusvalenze derivati da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni; fanno eccezione i soggetti non residenti per cui le plusvalenze sono non imponibili per effetto di apposite previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Relativamente alla rideterminazione del valore dei terreni, i soggetti interessati sono le suddette persone fisiche, società semplici ed equiparate e gli enti non commerciali. AMBITO OGGETTIVO Possono essere oggetto di rivalutazione ai sensi della normativa in esame i seguenti beni: i terreni lottizzati; i terreni su cui sono state costruite opere per renderli edificabili; i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria; i terreni agricoli; i titoli, le quote e le partecipazioni di cui alle lett. c) e c-bis) dell art. 67, co. 1, D.P.R. 917/1986, non negoziati in mercati regolamentati. La rivalutazione di detti beni può essere effettuata solamente se posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi alla data dell 1.1.2010. PERIZIA GIURATA La rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni agricoli o edificabili, posseduti alla data dell 1.1.2010 dai soggetti precedentemente indicati, deve avvenire sulla base di una perizia redatta e giurata davanti ad un notaio o in tribunale entro il 2.11.2010. La redazione della perizia di stima è demandata: ai soggetti iscritti all Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nell elenco dei revisori contabili, se l oggetto della stima sono le partecipazioni, i titoli e le quote non negoziati in mercati regolamentati; ai soggetti iscritti negli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari, dei periti industriali edili e ai periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, se l oggetto della stima sono i terreni edificabili o agricoli. Si segnala che la perizia per l affrancamento dei plusvalori gravanti sulle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati può essere redatta e giurata anche in un momento successivo alla cessione delle medesime, ma comunque entro il termine ultimo del 2.11.2010; tale facoltà deriva dal fatto che il valore periziato in relazione alle partecipazioni non rileva ai fini della tassazione indiretta, ma solamente ai fini delle imposte dirette. Viceversa, relativamente ai terreni edificabili o agricoli, il valore periziato costituisce il valore minimo di riferimento ai fini dell applicazione delle imposte indirette (registro, ipocatastali) dovute in occasione del trasferimento; conseguentemente, è necessario che la relativa perizia di stima venga redatta e giurata prima della cessione. Il costo per la redazione della perizia di stima sui terreni va portato in aumento del valore d acquisto dell area nella misura in cui è stato sostenuto ed è rimasto a carico. In relazione, invece, alle perizie relative alle partecipazioni non quotate, il relativo costo d acquisto rimane in capo al soggetto che l ha effettivamente sostenuto, e quindi: se la perizia è stata predisposta per conto della società o dell ente dove la partecipazione è detenuta, il relativo costo è deducibile dal reddito d impresa degli stessi in quote costanti nell esercizio di sostenimento e nei quattro successivi; se la perizia è stata redatta per conto di tutti o alcuni possessori delle partecipazioni, il relativo costo deve essere portato in aumento del valore d acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto. IMPOSTA SOSTITUTIVA Ricorrendo i requisiti soggettivi ed oggettivi, è possibile procedere sulla base del valore periziato alla rivalutazione del valore dei beni. L affrancamento prevede il versamento di un imposta sostitutiva del: 4% del valore periziato per le partecipazioni qualificate non negoziate in mercati regolamentati e per i terreni; 2% del valore periziato per le partecipazioni non qualificate non negoziate in mercati regolamentati. L imposta deve essere versata tramite il Modello F24 entro il 2.11.2010 in un unica soluzione, N. 6-25 febbraio 2010 2

rivalutazione terreni e partecipazioni FINANZIARIA 2010 RIVALUTAZIONE di TERRENI e di PARTECIPAZIONI NON QUOTATE Ambito soggettivo Ambito oggettivo Persone fisiche, purché l operazione non rientri nell ambito dell esercizio dell attività d impresa; società semplici e società e associazioni ad esse equiparate; enti non commerciali, se l operazione non riguarda l attività commerciale eventualmente esercitata; soggetti non residenti, per quanto attiene alle plusvalenze derivati da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni Terreni lottizzati; terreni su cui sono state costruite opere per renderli edificabili; terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria; terreni agricoli; titoli, quote e partecipazioni di cui alle lett. c) e c-bis) dell art. 67, co. 1, D.P.R. 917/1986, non negoziati in mercati regolamentati Perizia giurata Imposta sostitutiva Rimborsi Successione e partecipazioni La perizia deve essere redatta e giurata davanti ad un notaio o in Tribunale entro il 2.11.2010 da parte di uno dei soggetti previsti dalla norma Quanto: 4% del valore periziato per le partecipazioni qualificate non negoziate in mercati regolamentati e per i terreni; 2% del valore periziato per le partecipazioni non qualificate non negoziate in mercati regolamentati. Quando: l imposta deve essere versata entro il 2.11.2010 in un unica soluzione ovvero in tre rate annuali di pari importo Non è ammessa la compensazione delle somme già versate a titolo d imposta sostitutiva in forza di previgenti normative; le stesse dovranno essere richieste necessariamente a rimborso ai sensi dell art. 38, D.P.R. 602/1973 Se la successione è intervenuta in una data successiva all 1.1.2010, da un punto di vista giuridico non si può ritenere che gli eredi fossero «possessori» della partecipazione alla data dell 1.1.2010, e conseguentemente gli stessi non possono giovarsi della normativa sull affrancamento ovvero in tre rate annuali di pari importo con le seguenti scadenze: prima rata: 2.11.2010; seconda rata: 31.10.2011; terza rata: 31.10.2012. Sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo. Il perfezionamento dell affrancamento ha luogo con il versamento dell intero importo dell imposta sostitutiva ovvero della prima rata entro il 2.11.2010. Le quietanze di versamento dell imposta sostitutiva e la perizia giurata dovranno essere conservate dal contribuente ed esibite o trasmesse su eventuale richiesta dell Amministrazione finanziaria. 2. RIMBORSO dell IMPOSTA SOSTITUTIVA per gli AFFRANCAMENTI PRECEDENTI La normativa relativa alla possibilità di rivalutare il valore delle partecipazioni sociali non quotate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili o agricoli, è stata oggetto di proroghe da parte di numerose normative. I contribuenti che si sono avvalsi della possibilità concessa da previgenti normative di rivalutare i beni in parola, possono comunque optare per la nuova rivalutazione concessa dalla Finanziaria 2010. 3 N. 6-25 febbraio 2010

rivalutazione terreni e partecipazioni Tuttavia, chi intenda agevolarsi della possibilità di affrancamento concessa dalla Finanziaria 2010 dovrà dotarsi di una nuova perizia di stima riferita alla data dell 1.1.2010, corrispondere l intero ammontare dell imposta sostitutiva calcolata sul nuovo valore periziato (anche in forma rateale) e richiedere a rimborso gli importi pagati in forza delle previgenti normative, ai sensi dell art. 38, D.P.R. 602/1973 (e quindi tale possibilità è prevista per i soli versamenti rispetto ai quali non siano trascorsi più di 48 mesi). Pertanto, non è ammessa la compensazione delle somme già versate a titolo d imposta sostitutiva in forza di precedenti normative; le stesse dovranno essere richieste necessariamente a rimborso ai sensi dell art. 38, D.P.R. 602/1973. Diversamente nel caso in cui il contribuente abbia optato per la rateizzazione dell imposta sostitutiva dovuta in relazione a precedenti rivalutazioni, potrà non pagare la rata o le rate non ancora versate. 3. PARTECIPAZIONI e SUCCESSIONE In caso di partecipazione ricevuta per successione mortis causa, l erede può procedere alla sua rivalutazione solamente se in suo «possesso» alla data dell 1.1.2010. Pertanto, se la successione è intervenuta in una data successiva alla suddetta, da un punto di vista giuridico non si può ritenere che gli eredi fossero «possessori» della partecipazione alla data dell 1.1.2010, e conseguentemente gli stessi non possono giovarsi della normativa sull affrancamento in esame. In merito l Amministrazione finanziaria ha previsto un unico caso (peraltro di difficile realizzazione pratica) in cui la rideterminazione del valore della partecipazione del de cuius da parte dell erede è possibile: qualora prima del decesso il de cuius, possessore della partecipazione alla data dell 1.1.2010, abbia conferito all erede mandato con rappresentanza per il compimento di tutti gli atti necessari per beneficiare delle disposizioni agevolative per la rivalutazione della stessa. Inoltre, in merito alla normativa relativa alla rivalutazione di partecipazioni non quotate cadute in successione, si segnala che ai sensi dell art. 68, co. 6, D.P.R. 917/1986, «nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione». Alla luce di tale dettato normativo, pare chiaro che nella generalità dei casi l affrancamento della partecipazione da parte del de cuius non ha alcuna utilità: in capo agli eredi, infatti, il costo fiscalmente riconosciuto è quello dichiarato in successione, ovvero, ai sensi dell art. 16, D.Lgs. 346/1990, il valore determinato sulla base del patrimonio netto contabile della società partecipata, senza considerare plusvalenze latenti sui beni aziendali ed avviamento. Nessuna rilevanza assume il valore rivalutato in capo al de cuius. Diversamente, qualora le partecipazioni non quotate cadute in successione siano esenti dall imposta di successione (art. 3, co. 4-ter, D.Lgs. 346/1990), il costo fiscalmente rilevante della partecipazione in capo agli eredi risulta essere quello di mercato: pertanto, in tal caso, si ha una rivalutazione gratuita del valore della partecipazione. Direttore Responsabile: Ennio Bulgarelli Coordinatore Editoriale: Mauro Rampinelli Proprietario ed Editore: Il Sole 24 ORE Presidente: Giancarlo Cerutti Direttore Generale Area Professionale: Eraldo Minella Sede legale e direzione: Via Monte Rosa n. 91 20149 MILANO Redazione: Donatella Anesi - Martina Brunelli - Ilaria Callegari - Elisa Chizzola - Roberta Coser - Silvano Marchi - Paolo Sardi Sede: Galleria dei Legionari Trentini n. 5 38122 Trento - Telefono 0461.20731 Fax 0461.239268 Periodico settimanale registrato presso il Tribunale www.24orefrizzera.it Rivista licenziata il 24 febbraio 2010 di Milano n. 578 del 18.12.2009 Abbonamenti 2010: Annuo e 189,00 Servizio Clienti Periodici: via Tiburtina Valeria, km 68,700-67061 Carsoli (AQ) - Tel. 023022.5680 oppure 063022.5680 Fax 023022.5400 oppure 063022.5400 e-mail: servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com Concessionaria esclusiva di pubblicità: Focus Media Advertising FME Advertising Sas di Elena Anna Rossi & C. 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modelli Intrastat 2010 MODELLI INTRASTAT 2010 NOVITÀ Facendo seguito alla Circolare di La Settimana fiscale n. 5 del 18 febbraio 2010, con riferimento alle novità relative ai Modelli Intrastat 2010, si illustrano i recenti chiarimenti forniti dall Agenzia delle Dogane. Infatti, con Nota 19.2.2010, prot. 24265/RU, il direttore centrale dell Agenzia delle Dogane è intervenuto sulla problematica afferente alla presentazione dei Modelli Intrastat nel periodo «transitorio» venutosi a creare per effetto dei ritardi nel recepimento delle Direttive comunitarie e nell emanazione dei relativi decreti attuativi. Va, innanzitutto, precisato che il 19.2.2010 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 il D.Lgs. 11.2.2010 n. 18, con cui sono state recepite le Direttive nn. 2008/8/Ce, 2008/9/Ce e 2008/117/ Ce ed in vigore dal 20.2.2010: si è, invece, ancora in attesa dei relativi decreti attuativi. La nota delle Dogane afferma che la presentazione dei Modelli Intrastat agli Uffici doganali dovrà avvenire, solo in fase di prima applicazione, per via telematica attraverso l utilizzo del Servizio Telematico Doganale; diversamente, con successivo provvedimento, verrà comunicata la data a partire dalla quale sarà consentito utilizzare anche i canali telematici dell Agenzia delle Entrate. Inoltre, l Agenzia delle Dogane chiarisce alcuni aspetti legati alla presentazione dei modelli nel periodo gennaio-maggio 2010, già trattati dall Agenzia delle Entrate con la C.M. 5/E/2010, distinguendo tra: Modelli già presentati alla data del 19.2.2010 (pubblicazione del D.Lgs. 18/2010): in tal caso, se gli elenchi riepilogativi sono stati presentati in formato cartaceo o spediti per posta a mezzo raccomandata (ai fini della data farà fede il timbro postale), non vigendo ancora l obbligo di presentazione in via telematica o in formato elettronico, l Ufficio doganale ricevente provvederà direttamente alla loro acquisizione nel sistema AIDA; Modelli presentati successivamente alla data del 19.2.2010: dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia e fino al 30 aprile 2010, i Modelli Intrastat eventualmente presentati agli Uffici doganali secondo modalità non conformi alle previsioni di legge, dovranno essere gestiti come segue: per quelli redatti in forma cartacea e spediti per posta (con raccomandata), il soggetto obbligato deve essere invitato (a mezzo raccomandata) ad inviarli per via telematica o in formato elettronico (predisposto utilizzando intra web), entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell avviso, precisando che non sarà più accettato per il futuro l invio dell elenco riepilogativo a mezzo posta; per quelli presentati su supporto magnetico e spediti per posta (con raccomandata), l Ufficio doganale ricevente provvederà direttamente alla loro acquisizione nel sistema AIDA, comunicando al soggetto obbligato che non sarà più accettato per il futuro l invio dell elenco riepilogativo a mezzo posta. Per quanto riguarda le scadenze di presentazione dei Modelli Intrastat, l Agenzia delle Dogane conferma che la presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie agli Uffici doganali esclusivamente per via telematica va effettuata entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Tuttavia, fino al 30.4.2010, essi possono essere presentati anche in formato elettronico agli Uffici doganali territorialmente competenti ma entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento. In tal caso, è necessario presentare anche gli stampati Intra-1 e/o Intra-2 (frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal soggetto delegato. I frontespizi possono essere redatti anche su carta bianca non specificamente predisposta, purché il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quello dei Modelli Intrastat da utilizzare per la trasmissione telematica. In ogni caso, dunque, non sarà più possibile la presentazione cartacea degli elenchi riepilogativi. In data 22.2.2010 l Agenzia delle Dogane ha adottato la determinazione prot. n. 22778/RU, reperibile sul sito www.agenziadogane.gov.it, con cui sono stati approvati i modelli per la rappresentazione dei dati di natura fiscale e statistica da ricomprendere negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie. La determinazione ha, altresì, previsto che i soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie possano delegare alla sottoscrizione e trasmissione telematica degli elenchi medesimi anche soggetti terzi, ferma restando la responsabilità dei primi in materia: si precisa che la procura deve essere autenticata secondo le modalità di cui all art. 38, D.P.R. 445/2000. La trasmissione telematica dovrà avvenire, per il momento, mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I., per il quale è necessaria una specifica autorizzazione: un successivo provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Dogane di concerto con il Direttore dell Agenzia delle Entrate indicherà la data a partire dalla quale gli elenchi riepilogativi potranno essere trasmessi in via telematica mediante i canali dell Agenzia delle Entrate al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it 5 N. 6-25 febbraio 2010

modelli intrastat 2010 Sempre il 22.2.2010 il Ministero dell Economia e delle Finanze ha emanato il decreto attuativo da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale e avente decorrenza 1.1.2010. Il decreto individua e precisa i soggetti obbligati, la periodicità degli elenchi, il loro contenuto con riguardo alla parte fiscale e a quella statistica. In particolare, con riferimento alla periodicità, è stabilito che ciascun elenco deve essere presentato con riferimento a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro e con riferimento a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano in tale condizione. I soggetti che sono tenuti alla presentazione di un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale possono presentarlo con periodicità mensile per tutto l anno solare. Simone Allodi e Susj Castenetti N. 6-25 febbraio 2010 6