Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

Documenti analoghi
Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2 (Legge sul CO 2 )

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

Acquistare un automobile pensando al clima

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di gas serra (Legge sul CO2)

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Legge sulle multe disciplinari (LMD)

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Legge federale concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi

Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP

Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno

Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore

Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

Legge federale sull imposizione delle partecipazioni di collaboratore

#ST# Legge federale sull'aiuto alle università

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Codice penale svizzero e Codice penale militare (modifica del diritto sanzionatorio)

Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera

Legge federale sulla protezione dell'ambiente

Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Codice delle obbligazioni

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Legge federale sui diritti politici

Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure

persone dalla sparizione forzata è approvata.

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

Legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Ingresso visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo sull energia nucleare (LENu),

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri

Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

Disegno. Art dicembre sull Antartide e gli allegati I V al Protocollo sono approvati.

Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente

Ordinanza d esecuzione della legge federale sull imposta federale diretta

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali

Legge federale sul contratto d assicurazione

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto

Codice civile svizzero

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare

Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre sul cinema (legge), ordina:

Codice civile svizzero

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

Legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano

Legge federale sul diritto d autore e sui diritti di protezione affini

Codice delle obbligazioni

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori

Decreto federale Disegno

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Legge federale sul commercio ambulante. Sezione 1: Oggetto. Sezione 2: Autorizzazione. del 23 marzo 2001 (Stato 1 gennaio 2007)

Legge federale relativa all Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

Codice civile svizzero

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1

Codice penale svizzero

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza concernente il mercato delle uova

del 16 novembre 2016 (Stato 15 gennaio 2017)

Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)

Transcript:

A Revisione parziale della vigente legge sul CO 2 Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2 (Legge sul CO 2) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 gennaio 2010 1, decreta: I La legge dell 8 ottobre 1999 2 sul CO 2 è modificata come segue: Titolo prima dell art. 11a Sezione 2a: (nuova) Riduzione delle emissioni di CO 2 delle automobili Art. 11a Principio 1 Le emissioni di CO 2 delle automobili immatricolate per la prima volta (automobili) devono essere ridotte a una media di 130 g di CO 2/km entro la fine del 2015. 2 Il Consiglio federale presenta all Assemblea federale un rapporto sul grado di raggiungimento dell obiettivo di cui al capoverso 1 la prima volta nel 2016 e successivamente ogni tre anni. 3 Esso sottopone per tempo all Assemblea federale proposte per un ulteriore riduzione delle emissioni di CO 2 delle automobili da attuare dopo il 2019. Tiene conto delle prescrizioni dell Unione europea. Art. 11b Obiettivo individuale 1 Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che consente di attribuire a ogni importatore e a ogni costruttore un obiettivo individuale relativo alle emissioni medie di CO 2 delle automobili importate o fabbricate. Il calcolo si basa sulle automobili dell importatore o del costruttore immatricolate per la prima volta durante l anno corrispondente (parco auto). 1 FF 2010 855 2 RS 641.71 2009-2765 907

2 Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale considera in particolare: a. le caratteristiche delle automobili importate o fabbricate, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche; b. le prescrizioni dell Unione europea. 3 Gli importatori e i costruttori possono costituire un raggruppamento. In tal caso è calcolato l obiettivo individuale per il parco auto del raggruppamento. 4 Per gli importatori e i costruttori che importano o fabbricano meno di 50 automobili all anno, l obiettivo individuale è stabilito per ogni singola automobile in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1. Art. 11c Calcolo dell obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO 2 1 Alla fine di ogni anno, l Ufficio federale dell energia calcola per ogni importatore, costruttore o raggruppamento: a. l obiettivo individuale di cui all articolo 11b capoverso 1; b. le emissioni medie di CO 2 del parco auto corrispondente. 2 Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che devono fornire gli importatori o i costruttori di automobili senza approvazione del tipo per i calcoli di cui al capoverso 1. Se le informazioni non sono fornite entro il termine fissato, esso può stabilire che il calcolo si basi su un livello di emissioni forfettario. 3 Per gli anni 2012 2014, il calcolo delle emissioni medie di CO 2 si basa sulle seguenti quote del parco auto con le emissioni di CO 2 più basse: a. per il 2012: 65 per cento; b. per il 2013: 75 per cento; c. per il 2014: 80 per cento. 4 Il Consiglio federale può stabilire in che misura le automobili con emissioni di CO 2 molto basse siano da considerare in modo particolare nel calcolo di cui al capoverso 1 lettera b. Art. 11d Sanzione in caso di superamento dell obiettivo individuale 1 Se le emissioni medie di CO 2 del parco auto di un importatore, di un costruttore o di un raggruppamento superano l obiettivo individuale, l importatore, il costruttore o il raggruppamento deve versare alla Confederazione i seguenti importi per ogni automobile immatricolata per la prima volta durante l anno civile corrispondente: a. per gli anni 2012 2018: 1. per il primo grammo di CO 2/km in eccesso: 7.50 franchi, 2. per il secondo grammo di CO 2/km in eccesso: 22.50 franchi, 3. per il terzo grammo di CO 2/km in eccesso: 37.50 franchi, 4. per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO 2/km in eccesso: 142.50 franchi; 908

b. a partire dal 1 gennaio 2019, per ogni grammo di CO 2/km in eccesso: 142.50 franchi. 2 Per gli importatori e i costruttori che importano o fabbricano meno di 50 automobili all anno, gli importi di cui al capoverso 1 sono applicabili a ogni singola automobile. Per gli anni 2012 2014, gli importi sono moltiplicati per le percentuali di cui all articolo 11c capoverso 3. 3 I membri dei raggruppamenti rispondono in solido del pagamento della sanzione. 4 Per il rimanente, al pagamento della sanzione si applicano per analogia gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 1996 3 sull imposizione degli oli minerali. 5 Nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO 2 della singola automobile, il Consiglio federale può prevedere l obbligo di indicare nella documentazione di vendita delle automobili l importo da pagare conformemente ai capoversi 1 e 2. Art. 11e Procedura Il Consiglio federale disciplina la procedura di esecuzione della sanzione. Art. 11f Impiego dei proventi della sanzione 1 I proventi della sanzione, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese di esecuzione, sono distribuiti equamente alla popolazione. 2 Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di distribuzione. Può incaricare della distribuzione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati. Art. 13a (nuovo) False dichiarazioni sulle automobili 1 Chi fornisce intenzionalmente false dichiarazioni per i calcoli di cui all articolo 11c è punito con una multa fino a 30 000 franchi. 2 Se l autore ha agito per negligenza, la pena è una multa. II Modifica del diritto vigente La legge federale del 19 dicembre 1958 4 sulla circolazione stradale è modificata come segue: 3 RS 641.61 4 RS 741.01 909

Art. 104a cpv. 2 lett. e (nuovo) e cpv. 5 lett. f (nuovo) 2 Il registro serve all adempimento dei compiti legali seguenti: e. esecuzione della riduzione delle emissioni di CO 2 delle automobili. 5 I servizi seguenti possono accedere ai dati contenuti nel registro mediante procedura di richiamo: f. l Ufficio federale dell energia per l esecuzione della riduzione delle emissioni di CO 2 delle automobili. III Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. 910

B Integrazione nella revisione totale della legge sul CO 2 Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2 (Legge sul CO 2) Disegno del Il disegno della nuova legge sul CO 2 conformemente al messaggio del 26 agosto 2009 5 concernente la politica climatica della Svizzera dopo il 2012 va completato con le seguenti disposizioni: Art. 9 Principio 1 Le emissioni di CO 2 delle automobili immatricolate per la prima volta (automobili) devono essere ridotte a una media di 130 g di CO 2/km entro la fine del 2015. 2 Il Consiglio federale presenta all Assemblea federale un rapporto sul grado di raggiungimento dell obiettivo di cui al capoverso 1 la prima volta nel 2016 e successivamente ogni tre anni. 3 Esso sottopone per tempo all Assemblea federale proposte per un ulteriore riduzione delle emissioni di CO 2 delle automobili da attuare dopo il 2019. Tiene conto delle prescrizioni dell Unione europea. Art. 10 Obiettivo individuale 1 Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che consente di attribuire a ogni importatore e a ogni costruttore un obiettivo individuale relativo alle emissioni medie di CO 2 delle automobili importate o fabbricate. Il calcolo si basa sulle automobili dell importatore o del costruttore immatricolate per la prima volta durante l anno corrispondente (parco auto). 2 Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale considera in particolare: a. le caratteristiche delle automobili importate o fabbricate, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche; b. le prescrizioni dell Unione europea. 3 Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti. In tal caso è calcolato l obiettivo individuale per il parco auto del raggruppamento. 4 Per gli importatori o i costruttori che importano o fabbricano meno di 50 automobili all anno, l obiettivo individuale è stabilito per ogni singola automobile in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1. 5 Messaggio: FF 2009 6467; disegno: FF 2009 6557 911

Art. 10a Calcolo dell obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO 2 1 Alla fine di ogni anno, l Ufficio federale dell energia calcola per ogni importatore, costruttore o raggruppamento: a. l obiettivo individuale di cui all articolo 10 capoverso 1; b. le emissioni medie di CO 2 del parco auto corrispondente. 2 Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che devono fornire gli importatori o i costruttori di automobili senza approvazione del tipo per i calcoli di cui al capoverso 1. Se le informazioni non sono fornite entro il termine fissato, esso può stabilire che il calcolo si basi su un livello di emissioni forfettario. 3 Per gli anni 2013 e 2014, il calcolo delle emissioni medie di CO 2 si basa sulle seguenti quote del parco auto con le emissioni di CO 2 più basse: a. per il 2013: 75 per cento; b. per il 2014: 80 per cento. 4 Il Consiglio federale può stabilire in che misura le automobili con emissioni di CO 2 molto basse siano da considerare in modo particolare nel calcolo di cui al capoverso 1 lettera b. Art. 11 Sanzione in caso di superamento dell obiettivo individuale 1 Se le emissioni medie di CO 2 del parco auto di un importatore, di un costruttore o di un raggruppamento superano l obiettivo individuale, l importatore, il costruttore o il raggruppamento deve versare alla Confederazione i seguenti importi per ogni automobile immatricolata per la prima volta durante l anno civile corrispondente: a. per gli anni 2013 2018: 1. per il primo grammo di CO 2/km in eccesso: 7.50 franchi, 2. per il secondo grammo di CO 2/km in eccesso: 22.50 franchi, 3. per il terzo grammo di CO 2/km in eccesso: 37.50 franchi, 4. per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO 2/km in eccesso: 142.50 franchi; b. a partire dal 1 gennaio 2019, per ogni grammo di CO 2/km in eccesso: 142.50 franchi. 2 Per gli importatori e i costruttori che importano o fabbricano meno di 50 automobili all anno, gli importi di cui al capoverso 1 sono applicabili a ogni singola automobile. Per gli anni 2013 e 2014, gli importi sono moltiplicati per le percentuali di cui all articolo 10a capoverso 3. 3 I membri dei raggruppamenti rispondono in solido del pagamento della sanzione. 4 Per il rimanente, al pagamento della sanzione si applicano per analogia gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 1996 6 sull imposizione degli oli minerali. 6 RS 641.61 912

5 Nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO 2 della singola automobile, il Consiglio federale può prevedere l obbligo di indicare nella documentazione di vendita delle automobili l importo da pagare conformemente ai capoversi 1 e 2. Art. 34 Distribuzione alla popolazione I proventi della sanzione di cui all articolo 11 sono distribuiti alla popolazione conformemente dell articolo 33 capoverso 2. Art. 40 False dichiarazioni sulle automobili 1 Chi fornisce intenzionalmente false dichiarazioni per i calcoli di cui all articolo 10a è punito con una multa fino a 30 000 franchi. 2 Se l autore ha agito per negligenza, la pena è una multa. Art. 41 cpv. 2 2 L Amministrazione federale delle dogane è l autorità competente per il perseguimento e il giudizio delle infrazioni. 913

914