MINISTERO DEL LAVORO NOTA N DEL 28 NOVEMBRE 2011.

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N 48/2011 5 Dicembre 2011(*) Gentili Colleghe e Cari Colleghi, nell ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli. Oggi parliamo di. MODELLO Q FINALMENTE RECITATO IL DE PROFUNDIS. MINISTERO DEL LAVORO NOTA N. 4773 DEL 28 NOVEMBRE 2011. Il Ministero del Lavoro, nota n 4773 del 28 novembre 2011, ha sancito il definitivo abbandono del contratto di soggiorno, modello Q, necessario fino al 15 novembre scorso per l assunzione di un lavoratore extracomunitario. Finalmente, infatti, i nuovi standard operativi della comunicazione UNILAV consentono di mettere in soffitta il modello in questione. Si può, così, finalmente scrivere la parola fine sulla querelle interpretativa sorta all esito del decreto direttoriale n 1546 del 16 marzo scorso del Ministero del Lavoro ed alla successiva smentita operata dal Ministero degli Interni con la circolare n 3666 del 13 maggio, di cui vi avevamo dato contezza nel numero 22 di questa rubrica. 1

CONTINUA IL PROCESSO DI TELEMATIZZAZIONE DEI SERVIZI INPS OFFERTI AI CITTADINI. DAL 1 GENNAIO 2012 LE DOMANDE DI ASSEGNI FAMILIARI PER I PICCOLI COLTIVATORI DIRETTI SARANNO EFFETTUATE TRAMITE WEB. INPS CIRCOLARE N. 149 DEL 22 NOVEMBRE 2011. L Inps, circolare n 149 del 22 novembre 2011, ha reso noto che dal 1 gennaio 2012 sarà attivata la modalità di presentazione telematica delle domande di assegni familiari per i piccoli coltivatori diretti. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2012, la presentazione delle richieste in esame potrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali: WEB; Patronati; Contact - Center. Più in dettaglio.. Presentazione della domanda tramite Web. Per poter utilizzare il servizio di invio OnLine, il cittadino richiedente deve essere in possesso del Pin di autenticazione a carattere dispositivo, in base a quanto previsto con circolare n 50 del 15 marzo 2011. Il servizio è disponibile sul sito internet dell Istituto (www.inps.it), nella sezione SERVIZI ON LINE, attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino Autenticazione con PIN o Carta Nazionale dei Servizi Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito - Assegni Familiari- AF Piccoli Coltivatori Diretti.. Presentazione della domanda tramite Contact Center. Il suddetto servizio è disponibile telefonando al Numero Verde 803.164, solo per utenti dotati di Pin dispositivo. L Istituto ha previsto un periodo transitorio, fino al 31 gennaio 2012, durante il quale le domande potranno essere presentate attraverso i canali tradizionali. Al termine del periodo transitorio, i tre canali sopracitati costituiranno l unica modalità per la presentazione delle istanze di prestazione in questione. 2

IL PROLUNGATO DEMANSIONAMENTO PUO ANCHE ESSERE FONTE DI DANNO NON PATRIMONIALE. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 19413 DEL 23 SETTEMBRE 2011. La Corte di Cassazione, sentenza n 19413 del 23 Settembre 2011, ha ulteriormente corroborato il principio giuridico, consolidato nella Giurisprudenza di Legittimità (per tutte, cfr. Cassazione Sezione Unite n 6572 del 24 marzo 2006), per effetto del quale il demansionamento è fonte non solo di danno patrimoniale ma anche di danno non patrimoniale. Come noto, l art. 2103 c.c., nel sancire l obbligo per il datore di lavoro di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali quest ultimo è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti, faculta il datore ad esercitare nei confronti dei propri dipendenti il c.d. ius variandi ma ne subordina l esercizio esclusivamente nel rispetto di due condizioni: equivalenza o variazione in melius delle mansioni del prestatore. Il casus esaminato dagli Ermellini, ad impulso di una banca datrice di lavoro, trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d Appello di Firenze con la quale un dipendente bancario ultracinquantenne, lamentando un lunghissimo periodo (circa dieci anni) di demansionamento derivantegli dal mancato riconoscimento della categoria quadro, aveva ottenuto il riconoscimento del danno patrimoniale (id: differenze di retribuzione) ed anche del danno non patrimoniale, connesso alla umiliazione subita per anni. I Giudici di Piazza Cavour - nel ribadire che il danno non patrimoniale consiste nel pregiudizio sul fare areddituale del soggetto, inteso quale alterazione delle abitudini di vita e degli assetti relazionali, privazione della possibilità di utilizzare e valorizzare la professionalità del soggetto determinandone l impoverimento ed al tempo stesso l impedimento alla crescita hanno confermato la statuizione della Corte territoriale. In particolare, i Giudici di legittimità hanno ritenuto priva di pregio giuridico la linea difensiva della banca che lamentava la liquidazione del danno non patrimoniale essere avvenuta, dalla Corte di merito, in assenza di una valida prova. I Giudici nomofilattici, ex adverso, hanno precisato che la prova del danno era stata perfettamente allegata dal lavoratore e che la stessa consiste in: 3

mancata predisposizione da parte della banca di adeguate iniziative di aggiornamento per il ricorrente che, essendo ultracinquantenne, si riteneva prossimo alla pensione; inoperosità in cui il ricorrente fu lasciato presso la banca; lunghissimo demansionamento. I Giudici del Palazzaccio, con la sentenza de qua, hanno stabilito che il danno non patrimoniale è legato indissolubilmente alla persona la cui determinazione va effettuata secondo le indicazioni fornite dal soggetto danneggiato in ordine alle circostanze comprovanti l alterazione delle proprie abitudini di vita. IL DATORE DI LAVORO CONDANNATO AL PAGAMENTO DI RETRIBUZIONI ARRETRATE PERDE IL DIRITTO DI RIVALSA DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEL LAVORATORE E NON DEVE OPERARE LE RITENUTE FISCALI. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE - SENTENZA N. 19790 DEL 28 SETTEMBRE 2011. La III Sezione Civile della Corte di Cassazione, sentenza n 19790 del 28 settembre 2011, ha statuito che l esecuzione nei confronti di un datore di lavoro, condannato alla corresponsione di differenze retributive a seguito di contenzioso giudiziario, debba aver luogo per un importo al lordo delle ritenute, sia previdenziali che fiscali. I Giudici di Legittimità, chiamati a pronunciarsi sul ricorso di una lavoratrice che aveva messo in esecuzione una sentenza in forza della quale le erano state riconosciute delle differenze retributive per annualità pregresse, hanno stabilito ribaltando la decisione del Tribunale di Teramo che, conformemente a quanto previsto dall art. 19 della legge 218/52, il datore di lavoro può operare le ritenute previdenziali sulla retribuzione del lavoratore soltanto nel caso in cui lo stesso provveda al versamento dei contributi nei termini previsti dalla legge, restando ex adverso obbligato in via esclusiva, ergo senza possibilità di rivalersi nei confronti del lavoratore. Parimenti dicasi per le ritenute fiscali. A tale riguardo, i Giudici nomofilattici hanno precisato che le ritenute fiscali debbono essere effettuate al momento dell incasso della retribuzione che è successivo a quello dell accertamento, coincidente con la pubblicazione della sentenza. 4

Rectius, con la cessazione del rapporto di lavoro viene meno lo status di sostituto d imposta dell ex datore di lavoro. Peraltro, le ritenute fiscali attengono il distinto rapporto giuridico d imposta (id: fra Stato e contribuente) che esula dalle competenze del giudice chiamato all accertamento delle differenze retributive. Infine, il lavoratore è facultato a scegliere la modalità di applicazione della tassazione più favorevole allo stesso (id: tassazione corrente ovvero separata). Ne deriva che legittimamente l esecuzione nei confronti del datore di lavoro, condannato giudizialmente al pagamento di differenze retributive, ha luogo per un importo dovuto al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali. I CONTRIBUTI INPS PER MALATTIA VANNO SEMPRE VERSATI DAL DATORE DI LAVORO ANCHE SE QUESTI PROVVEDA INTEGRALMENTE AL PAGAMENTO DELL INDENNITA ECONOMICA PER MALATTIA. INPS CIRCOLARE N. 122 DEL 28 SETTEMBRE 2011. L I.N.P.S., circolare n 122 del 28 settembre 2011, fa il punto della situazione in ordine all obbligo di versamento dei contributi per malattia all esito del revirement espresso dal Legislatore con il D.L. 98/2011 convertito, con modificazioni, nella Legge 111 del 15 luglio 2011. Come noto, la manovra correttiva di Luglio articolo 18 comma 16 -, a decorrere dal 1 maggio 2011, ha modificato l art. 20 della Legge 133/2008, mediante inserimento del comma 1-bis. La norma del 2008 al comma 1, interpretando autenticamente l articolo 6 della legge 138/1943, prevede(va) una esenzione dal pagamento dei contributi per malattia per tutti quei datori di lavoro che, per legge o per contratto collettivo alias contratti di diritto comune, avessero integralmente corrisposto ai loro dipendenti il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell INPS dall erogazione della predetta indennità. La disposizione in commento, tuttavia, si poneva palesemente in contrasto con quanto affermato dalla Giurisprudenza, sia di Legittimità che delle Leggi; infatti, la Cassazione prima (sentenza SS.UU. n 10232/2003) e poi la Corte costituzionale 5

(sentenza n 47/2007) avevano statuito che la L. n. 138/1943 non comportava, in nessun caso, l esonero dal versamento dei contributi per malattia. A porre la parola fine a tale antinomia è, dunque, intervenuto l articolo 18 comma 16 della legge 111/2011 che, introducendo il comma 1-bis all articolo 20 della legge 133/2008, ha stabilito che a decorrere dal 1 maggio 2011 - i datori di lavoro sono, in ogni caso, tenuti al versamento della contribuzione per malattia anche se, per legge o per contratto collettivo, sono tenuti a erogare un trattamento economico di malattia ai propri lavoratori. In nuce, pertanto, l esonero dall obbligo di versamento della contribuzione di malattia trova applicazione, fino al 30 aprile 2011, soltanto per i datori di lavoro che abbiano corrisposto l indennità giornaliera per malattia, in quanto a ciò tenuti da norme di legge o dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale. A far data dal 1 maggio 2011, l'obbligo di versamento del contributo di malattia è riaffermato in via generale per tutti i datori di lavoro indicati nella tabella G di cui alla legge n. 41/86, con riferimento ai lavoratori aventi diritto all'indennità economica di malattia. IL PREMIO DI PRODUZIONE, SE HA CARATTERE RETRIBUTIVO, RIENTRA NELLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO DI CUI ALL ART. 18 DELLA LEGGE 300/70. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 20266 DEL 4 OTTOBRE 2011. La Corte di Cassazione, sentenza n 20266 del 4 ottobre 2011, ha affermato che la retribuzione globale di fatto, utile ai fini della quantificazione del risarcimento del danno subito dal lavoratore per licenziamento di cui sia stata accertata giudizialmente l'inefficacia o l'invalidità nell ambito della c.d. tutela reale (id: art. 18 della legge 300/70), debba ricomprendere anche il premio di produzione, qualora ne sia accertata la natura retributiva. Gli Ermellini, con la sentenza de qua, nel confermare le decisioni dei Giudici di prime cure, hanno statuito che la retribuzione globale di fatto - quale parametro di computo sia del risarcimento del danno patito sia della determinazione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione - deve includere non soltanto la retribuzione base ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto momento del licenziamento, quale il premio di 6

produzione, una volta riconosciutone il carattere retributivo, dovendosi invece escludere dal compenso i soli compensi aventi natura indennitaria o di rimborso spese. Inoltre, i Giudici del Palazzaccio hanno ritenuto irrilevante l obiezione, avanzata dal datore di lavoro, circa il mancato raggiungimento degli obiettivi (ai quali era connessa l erogazione del premio) da parte del lavoratore, essendo tale carenza dovuta esclusivamente alla unilaterale e illegittima determinazione del datore che aveva intimato il licenziamento successivamente ritenuto illegittimo dai giudici di merito. Ad maiora IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO (*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!! HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO. 7