ASSOCIAZIONE CULTURALE "DIMENSIONE TRASPORTI" STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede È costituita l'associazione culturale "DIMENSIONE TRASPORTI", ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile. L'Associazione ha sede legale in Roma. Art. 2- Finalità L'Associazione non ha fini di lucro. In piena autonomia da partiti, sindacati, istituzioni ed imprese, l Associazione persegue le seguenti finalità: a) favorire l'aggiornamento, l'arricchimento culturale e professionale degli associati; b) promuovere e realizzare studi nel comparto dei trasporti, esaminando, in particolare, costi, modelli di gestione, allocazione degli investimenti, impatto ambientale e territoriale, fruibilità, standard di qualità e livelli di sicurezza, con riferimento alle esigenze socio-economiche del Paese e nel rispetto delle scelte comunitarie; c) sviluppare forme di cooperazione e di solidarietà tra gli associati; d) favorire lo sviluppo di una cultura volta al risanamento e allo sviluppo dei servizi di trasporto, contribuendo a delineare le strategie necessarie per lo sviluppo del comparto. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione si prefigge di: a) sviluppare indagini ed analisi sui problemi di trasporto e sulla organizzazione dei servizi di altri paesi, in specie europei. Elaborare proposte atte a favorire 1o sviluppo e la migliore utilizzazione e integrazione di quelli nazionali e comunitari; b) svolgere ricerche sulle varie modalità di trasporto e sui servizi operanti nel territorio al fine di formulare piani per un loro razionale utilizzo con riguardo ai costi di produzione, alla pianificazione territoriale e ambientale, agli indicatori qualitativi e quantitativi della domanda ed alla loro evoluzione; c) promuovere la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale degli associati assumendo le iniziative relative; d) organizzare e gestire convegni, seminari, dibattiti, corsi di formazione sui temi corrispondenti alle proprie finalità; e) curare la redazione e la diffusione di notiziari, riviste, manuali, pubblicazioni di carattere professionale e scientifico; 1
f) stabilire e mantenere rapporti con le istituzioni centrali e locali, enti e aziende pubbliche e private, università, professionisti ed esperti nelle materie di interesse delle associazioni, strutture di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e con organizzazioni sociali analoghe operanti all'interno ed all'esterno del Paese. Possono inoltre stabilirsi, con decisione del Consiglio Nazionale, specifiche forme di adesione e/o collaborazione con organizzazioni omologhe di aziende o enti pubblici e privati operanti nel settore dei trasporti e dei servizi. Analogamente, potranno prevedersi, nei casi sopraccitati, modalità specifiche di adesione; queste ultime si configurano in qualità di soci ordinari, come previsto dal successivo art. 4. Art. 3 - Durata La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea Straordinaria dei soci a maggioranza dei quattro quinti aventi diritto al voto. Art. 4 - Soci: domanda di ammissione, diritti e doveri 1. Possono essere iscritti all'associazione gli operatori, autonomi e dipendenti, in servizio o che abbiano fatto parte del comparto dei trasporti. 2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell' dovranno redigere una domanda su apposito modulo. 3. la validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione e ammesso appello all' Assemblea Generale. 4. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata e non può essere temporanea. I soci si distinguono in: a) fondatori b) ordinari c) onorari. Sono soci fondatori i firmatari dell' atto costitutivo. Sono soci ordinari gli operatori che ne fanno richiesta accettando il presente statuto, ed ammessi nella qualità di socio dalla Giunta Esecutiva. Sono soci onorari coloro che per professionalità e cultura siano ritenuti meritevoli di far parte dell'. La nomina di socio onorario è deliberata dal Consiglio Nazionale. Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, la cui misura e stabilita dall'assemblea su proposta del Consiglio Nazionale. Tutti i soci al momento dell'ammissione godono del diritto di partecipazione nelle assemblee, nonché all'elettorato attivo e passivo. 2
I soci hanno diritto di partecipare alla vita ed all'attività dell'associazione e ad usufruire dei servizi secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. Art. 5 - Decadenza dei soci La qualità di socio si perde per dimissioni, comunicate al Consiglio Nazionale, o per. esclusione deliberata dallo stesso Consiglio, per morosità, per gravi azioni contrarie alle finalità dell'associazione, per comportamenti contrari all'etica professionale. Con riguardo all'esclusione da socio per comportamenti contrari all' etica professionale, il Consiglio Nazionale, prima di procedere all'esc1usione, dovrà acquisire il parere del Collegio dei Probiviri e contestare all'interessato gli addebiti mossi consentendo diritto di replica. Art. 6 - Organi dell'associazione Gli organi dell'associazione sono: a) l'assemblea; b) il Consiglio Nazionale; c) la Giunta Esecutiva; d) il Presidente; e) il Collegio dei Revisori dei Conti; f) il Collegio dei Probiviri. Gli organi sociali hanno durata triennale. Le cariche elettive sono a titolo gratuito e volontario. Art. 7 - L'Assemblea L'Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria o straordinaria e convocata, con almeno 15 giorni di preavviso, dal Presidente, almeno una volta l'anno. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La convocazione dell'assemblea può essere richiesta per iscritto dai soci aventi diritto al voto inoltrandola al Consiglio Nazionale per il tramite del Presidente. La richiesta è comunque accolta allorquando sia sottoscritta dalla maggioranza dei soci. 1l Presidente convocherà l'assemblea nei quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta. L'Assemblea elegge, per l' ordinato svolgimento dei lavori, un presidente ed un 3
segretario. Sono compiti dell'assemblea ordinaria: a) deliberare il piano annuale di attività proposto dal Consiglio Nazionale; b) approvare i bilanci preventivo e consuntivo; c) deliberare la misura delle quote associative; d) determinare le direttive di massima per il funzionamento ed il raggiungimento degli scopi dell'associazione e deliberare su tutti gli argomenti che le saranno sottoposti all'ordine del giorno del Consiglio Nazionale; e) nominare il Consiglio Nazionale; f) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti; g) nominare il Collegio dei Probiviri. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata per deliberare sulle seguenti materie: modifiche statutarie; scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie quando sono presenti la maggioranza degli associati aventi diritto di voto, mentre ai sensi dell'art. 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'ssociazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati. Art. 8 - Il Consiglio Nazionale 1l Consiglio Nazionale è composto da un minimo di 11 ad un massimo di 75 membri eletti dall'assemblea, che stabilisce il numero dei componenti. Sono compiti del Consiglio Nazionale: a) eleggere nel proprio seno, con votazione separata, il Presidente, i due Vice Presidenti, il Tesoriere ed i membri della Giunta Esecutiva; b) stabilire, sulla base delle direttive fissate dall'assemblea, le regole da seguire per la gestione, il coordinamento e la direzione di tutte le attività dell'associazione; c) stabilire annualmente la quota associativa; d) predisporre i rendiconti di attività ed i programmi annuali; e) adottare i provvedimenti organizzativi e funzionale dell'associazione, predisponendo le relative proposte da sottoporre all'assemblea; f) approvare i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'assemblea; g) deliberare l'esclusione dei soci. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. 4
Il Consiglio Nazionale è convocato almeno una volta l'anno. Art. 9 - La Giunta Esecutiva La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Tesoriere e da un numero massimo di quindici membri, fra cui due Vice Presidenti eletti sulla base delle esigenze funzionali. È compito della Giunta Esecutiva collaborare con il Presidente per il conseguimento degli scopi statuari e per l'attuazione delle decisioni dell'assemblea e del Consiglio Nazionale. La Giunta delibera l'ammissione o la decadenza dei soci e procede all'assegnazione degli incarichi di lavoro. Art. l0 - Il Presidente Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione. Esso convoca il Consiglio Nazionale, convoca e presiede la Giunta Esecutiva, conferisce deleghe ai Vice Presidenti ed ai membri della Giunta Esecutiva. Nei casi di assenza o di impedimento, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano e, in caso di loro impedimento, dal Consigliere più anziano della Giunta. 1l Presidente dirige I'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto degli altri organi sociali; sovrintende il Tesoriere nella gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione. In tale ambito, previa delibera del Consiglio Nazionale, il Tesoriere potrà compiere operazioni finanziarie, immobiliari, ipotecarie, acquisire titoli mobiliari, immobiliari, partecipazioni, provvedere ad acquisti per quanto ritenuto necessario per le attività ed i servizi dell'associazione. Ogni atto avente rilevanza esterna dovrà essere a firma congiunta del Tesoriere e del Presidente o del Vice Presidente a ciò delegato. 1l Tesoriere presenta all'assemblea dei soci, a nome del Consiglio Nazionale, i bilanci consuntivi e preventivi per l'approvazione. Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti 1l Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti. 1l Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'assemblea anche tra i non associati: esso esercita il controllo sull'attività amministrativa e sui singoli atti. Predispone la forma dei bilanci e ne certifica I'attendibilità dei risultati. 1l Presidente del Collegio partecipa ai lavori del Consiglio Nazionale con diritto di parola. Art. 12 - Il Collegio dei Probiviri La risoluzione di tutte le controversie tra associati e tra associato ed 5
Associazione relative al rapporto associativo rientra nella competenza, a richiesta di una sola delle parti, del Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncerà entro 60 giorni dal ricorso, ex bono et equo, senza formalità di procedura ed informandone tutte le parti in causa. Il lodo dei Probiviri e inappellabile. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due sl Collegio elegge nel suo seno un Presidente. Il Presidente partecipa ai lavori del Consiglio Nazionale con diritto di parola. Art. 13 - Il Comitato Scientifico Il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva, può nominare un Comitato Scientifico composto, al massimo, da venti membri scelti fra qualificati studiosi ed esperti nel campo dei trasporti e dell'economia. Il Comitato Scientifico collabora con la Giunta Esecutiva per la realizzazione delle finalità previste dal precedente art. 2. Art. 14 - Struttura L Associazione si organizza territoria1mente a livello regionale e comunale in strutture territoriali e di base autonome ed autogestite. La costituzione delle strutture regionali, comunali o territoriali è decisa, d'intesa con la Giunta Esecutiva, dai soci presenti in sede locale riuniti in Assemblea, che adotterà le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'associazione. Art. 15 - Patrimonio Le risorse dell'associazione sono costituite da: a) quote sociali; b) lasciti, donazioni, sovvenzioni, erogazioni; c) contributi comunque erogati all' per la realizzazione, di studi, iniziative, programmi e progetti; d) proventi derivanti da sottoscrizioni in particolare tra Ie persone tisiche 0 giuridiche, sia pubbliche che private, interessate 0 partecipi degli scopi statutari; e) beni mobili ed immobili dei quali l'associazione acquisisca la proprietà; f) eventuali proventi delle attività svolte; g) ogni altra elargizione consentita dalla legge e accettata dal Consiglio Nazionale. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, fatte salve le disposizioni di legge; i singoli soci, in caso di recesso, non possono chiedere la divisione del fondo comune. La situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione viene rilevata dal bilancio/rendiconto approvato annualmente dall'assemblea seguendo la cadenza dell' esercizio finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre di 6
ciascun anno. Art. 16 - Scioglimento L'Assemblea Straordinaria convocata per lo scioglimento dell'associazione, validamente costituita, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo sarà devoluta a fini di pubblica utilità, sentito l' organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/1996. Art. 17 - Disposizioni finali Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla legge 460/97 ed alle norme del codice civile. 7