ASSOCIAZIONE CULTURALE "DIMENSIONE TRASPORTI" STATUTO

Documenti analoghi
Amici del Cammino di Santiago

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

Associazione Culturale. - Crogiolo - Statuto

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

STATUTO COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA CARCHIDIO E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STROCCHI FAENZA ART. 1 COSTITUZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "ALBATROS"

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

STATUTO. È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'associazione Culturale OFF

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

STATUTI ASSOCIAZIONE GRUPPO COMMERCIANTI CHIASSO

STATUTO AISTP (ottobre 1999) Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri

Segreteria Regionale di Basilicata STATUTO DELLA FEDERAZIONE CISL-MEDICI REGIONE BASILICATA

Statuto. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori

Art. 3 ORGANI Sono organi del Centro: l Assemblea il Consiglio Direttivo il Presidente il Direttore il Revisore dei conti.

ASSOCIAZIONE DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI STATUTO

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

Art. 1 Costituzione. Art. 2 Finalità

ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE

Statuto della Associazione degli Amici della Compagnia Finzi Pasca. Lugano

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Sindacato Sociale e Lavoro Insieme In sigla SINDACATO SLI

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA PER NIDI FAMIGLIA

FOCSIV volontari nel mondo

ARTICOLO 1. (Scopi, finalità e sede dell Associazione)

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA GENERATIVA DELLA SVIZZERA ITALIANA

S T A T U T O APPROVATO il

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO ****

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO

Allegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO

STATUTO SOCIALE ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI

STATUTO. Associazione Nazionale Consiglieri e Assessori Comunali A.N.C.A.C.

Statuto associazione culturale Photocompetition

Statuto CISL Scuola e Formazione Federazione Regionale Lombardia

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SPERANZA BAMBINI

STATUTO SOCIALE. ART. 1 E costituita a norma degli artt. 36 e seguenti del codice civile, un'associazione denominata Piemonte Africa.

VIVERE CORREZZANA STATUTO. E costituita in Correzzana l associazione Vivere Correzzana (di seguito indicata in modo abbreviato VC, o Associazione ).

ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI STATUTO SOCIALE

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE LOGISTICA OPERATIVA

STATUTO DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO Associazione Protezione Civile Volontari Minerva

STATUTO dell ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE PROGETTO AURORA

SVILUPPO ECONOMICO ISERNIA (Azienda Speciale C.C.I.A.A. Isernia) STATUTO. Articolo 1 (Denominazione e sede)

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITA DELLA TERZA ETA UNITRE UNIVERSITA DELLE TRE ETA

ASSOCIAZIONE BETULLA onlus

STATUTO ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Università della Terza età UNITRE Università delle Tre Età

STATUTO ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO, AFFILIATA ALLA FIDAL-ACLI-CONI

ART. 2 SEDE L associazione ha sede in Torino, presso il Comune di Torino, Palazzo Civico P.zza Palazzo di Città, 1.

Statuto Associazione Prematuri Alto Adige

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO DONNE RENDENA

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE (A.S.N.) STATUTO

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

STATUTO DEL C.S.V.M.

INSIEME - PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE

STATUTO E ATTO COSTITUTIVO. ART. 1 Denominazione

Associazione della Rete di aziende formatrici del Cantone Ticino (ARAF Ticino) STATUTO. 2 dicembre Articolo Contenuto Pagina I

Statuto dell Associazione Nazionale Intermediari

Associazione MusicAle

FEDERFARMA LAZIO - STATUTO

STATUTO. Art 2.2 L'associazione non ha fini lucrativi; è apolitica e aconfessionale.

STATUTO Pro Polis Falconara ONLUS. Art. 1 Denominazione

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE Il numero magico

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA ARCADIA. Si è costituita con sede in Via San San Sebastiano 69 a Casalbordino, l'associazione "

Statuto. Dell Associazione Culturale Trastevere Attiva. Art. 1. E costituita l associazione denominata Associazione Culturale Trastevere Attiva

CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE PER GLI STUDI POLITICO-COSTITUZIONALI E DI LEGISLAZIONE COMPARATA GIORGIO RECCHIA.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE UNIVERSITA DELLA TERZA ETA UNITRE UNIVERSITA DELLE TRE ETA

Statuto Associazione Culturale POuL Politecnico Open unix Labs

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. ARCHITETTI ARCO ALPINO" (in sigla "AAA")

Regolamento della Consulta dell Handicap della Provincia di Lecce

STATUTO CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SEMI FORESTI. Articolo1 Costituzione, democraticità della struttura ed assenza del fine di lucro

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E

E' costituita in Roma, con sede in Viale Regina Margherita, 286, l Associazione Tecnica Italiana per la Cinematografia e la Televisione. (A.T.I.C.

Art. 3 SEDE La Società ha sede presso il Presidente in carica.

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni

"ASSOCIAZIONE MAESTRI DI SCI ITALIANI LOMBARDIA".

ASSOCIAZIONE SVIZZERA INQUILINI Federazione della Svizzera Italiana

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AQUILONI (ONLUS) Art. 1 - Sede. Art. 2 - Finalità

STATUTO APPROVATO ALL UNANIMITÀ DALL ASSEMBLEA CONFEDERALE ROMA, 1 OTTOBRE 2016

Associazione Artistica Annette Ronchin Iscritta all Anagrafe Nazionale delle Ricerche 60217SX CF C.p Vicenza Italy

Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte

CVAe opusc. StAtuto.qxp:CVAe opusc. StAtuto.qxp 28/01/09 16:31 pag

Transcript:

ASSOCIAZIONE CULTURALE "DIMENSIONE TRASPORTI" STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede È costituita l'associazione culturale "DIMENSIONE TRASPORTI", ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile. L'Associazione ha sede legale in Roma. Art. 2- Finalità L'Associazione non ha fini di lucro. In piena autonomia da partiti, sindacati, istituzioni ed imprese, l Associazione persegue le seguenti finalità: a) favorire l'aggiornamento, l'arricchimento culturale e professionale degli associati; b) promuovere e realizzare studi nel comparto dei trasporti, esaminando, in particolare, costi, modelli di gestione, allocazione degli investimenti, impatto ambientale e territoriale, fruibilità, standard di qualità e livelli di sicurezza, con riferimento alle esigenze socio-economiche del Paese e nel rispetto delle scelte comunitarie; c) sviluppare forme di cooperazione e di solidarietà tra gli associati; d) favorire lo sviluppo di una cultura volta al risanamento e allo sviluppo dei servizi di trasporto, contribuendo a delineare le strategie necessarie per lo sviluppo del comparto. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione si prefigge di: a) sviluppare indagini ed analisi sui problemi di trasporto e sulla organizzazione dei servizi di altri paesi, in specie europei. Elaborare proposte atte a favorire 1o sviluppo e la migliore utilizzazione e integrazione di quelli nazionali e comunitari; b) svolgere ricerche sulle varie modalità di trasporto e sui servizi operanti nel territorio al fine di formulare piani per un loro razionale utilizzo con riguardo ai costi di produzione, alla pianificazione territoriale e ambientale, agli indicatori qualitativi e quantitativi della domanda ed alla loro evoluzione; c) promuovere la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale degli associati assumendo le iniziative relative; d) organizzare e gestire convegni, seminari, dibattiti, corsi di formazione sui temi corrispondenti alle proprie finalità; e) curare la redazione e la diffusione di notiziari, riviste, manuali, pubblicazioni di carattere professionale e scientifico; 1

f) stabilire e mantenere rapporti con le istituzioni centrali e locali, enti e aziende pubbliche e private, università, professionisti ed esperti nelle materie di interesse delle associazioni, strutture di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e con organizzazioni sociali analoghe operanti all'interno ed all'esterno del Paese. Possono inoltre stabilirsi, con decisione del Consiglio Nazionale, specifiche forme di adesione e/o collaborazione con organizzazioni omologhe di aziende o enti pubblici e privati operanti nel settore dei trasporti e dei servizi. Analogamente, potranno prevedersi, nei casi sopraccitati, modalità specifiche di adesione; queste ultime si configurano in qualità di soci ordinari, come previsto dal successivo art. 4. Art. 3 - Durata La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea Straordinaria dei soci a maggioranza dei quattro quinti aventi diritto al voto. Art. 4 - Soci: domanda di ammissione, diritti e doveri 1. Possono essere iscritti all'associazione gli operatori, autonomi e dipendenti, in servizio o che abbiano fatto parte del comparto dei trasporti. 2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell' dovranno redigere una domanda su apposito modulo. 3. la validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione e ammesso appello all' Assemblea Generale. 4. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata e non può essere temporanea. I soci si distinguono in: a) fondatori b) ordinari c) onorari. Sono soci fondatori i firmatari dell' atto costitutivo. Sono soci ordinari gli operatori che ne fanno richiesta accettando il presente statuto, ed ammessi nella qualità di socio dalla Giunta Esecutiva. Sono soci onorari coloro che per professionalità e cultura siano ritenuti meritevoli di far parte dell'. La nomina di socio onorario è deliberata dal Consiglio Nazionale. Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, la cui misura e stabilita dall'assemblea su proposta del Consiglio Nazionale. Tutti i soci al momento dell'ammissione godono del diritto di partecipazione nelle assemblee, nonché all'elettorato attivo e passivo. 2

I soci hanno diritto di partecipare alla vita ed all'attività dell'associazione e ad usufruire dei servizi secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. Art. 5 - Decadenza dei soci La qualità di socio si perde per dimissioni, comunicate al Consiglio Nazionale, o per. esclusione deliberata dallo stesso Consiglio, per morosità, per gravi azioni contrarie alle finalità dell'associazione, per comportamenti contrari all'etica professionale. Con riguardo all'esclusione da socio per comportamenti contrari all' etica professionale, il Consiglio Nazionale, prima di procedere all'esc1usione, dovrà acquisire il parere del Collegio dei Probiviri e contestare all'interessato gli addebiti mossi consentendo diritto di replica. Art. 6 - Organi dell'associazione Gli organi dell'associazione sono: a) l'assemblea; b) il Consiglio Nazionale; c) la Giunta Esecutiva; d) il Presidente; e) il Collegio dei Revisori dei Conti; f) il Collegio dei Probiviri. Gli organi sociali hanno durata triennale. Le cariche elettive sono a titolo gratuito e volontario. Art. 7 - L'Assemblea L'Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria o straordinaria e convocata, con almeno 15 giorni di preavviso, dal Presidente, almeno una volta l'anno. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La convocazione dell'assemblea può essere richiesta per iscritto dai soci aventi diritto al voto inoltrandola al Consiglio Nazionale per il tramite del Presidente. La richiesta è comunque accolta allorquando sia sottoscritta dalla maggioranza dei soci. 1l Presidente convocherà l'assemblea nei quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta. L'Assemblea elegge, per l' ordinato svolgimento dei lavori, un presidente ed un 3

segretario. Sono compiti dell'assemblea ordinaria: a) deliberare il piano annuale di attività proposto dal Consiglio Nazionale; b) approvare i bilanci preventivo e consuntivo; c) deliberare la misura delle quote associative; d) determinare le direttive di massima per il funzionamento ed il raggiungimento degli scopi dell'associazione e deliberare su tutti gli argomenti che le saranno sottoposti all'ordine del giorno del Consiglio Nazionale; e) nominare il Consiglio Nazionale; f) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti; g) nominare il Collegio dei Probiviri. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata per deliberare sulle seguenti materie: modifiche statutarie; scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie quando sono presenti la maggioranza degli associati aventi diritto di voto, mentre ai sensi dell'art. 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'ssociazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati. Art. 8 - Il Consiglio Nazionale 1l Consiglio Nazionale è composto da un minimo di 11 ad un massimo di 75 membri eletti dall'assemblea, che stabilisce il numero dei componenti. Sono compiti del Consiglio Nazionale: a) eleggere nel proprio seno, con votazione separata, il Presidente, i due Vice Presidenti, il Tesoriere ed i membri della Giunta Esecutiva; b) stabilire, sulla base delle direttive fissate dall'assemblea, le regole da seguire per la gestione, il coordinamento e la direzione di tutte le attività dell'associazione; c) stabilire annualmente la quota associativa; d) predisporre i rendiconti di attività ed i programmi annuali; e) adottare i provvedimenti organizzativi e funzionale dell'associazione, predisponendo le relative proposte da sottoporre all'assemblea; f) approvare i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'assemblea; g) deliberare l'esclusione dei soci. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. 4

Il Consiglio Nazionale è convocato almeno una volta l'anno. Art. 9 - La Giunta Esecutiva La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Tesoriere e da un numero massimo di quindici membri, fra cui due Vice Presidenti eletti sulla base delle esigenze funzionali. È compito della Giunta Esecutiva collaborare con il Presidente per il conseguimento degli scopi statuari e per l'attuazione delle decisioni dell'assemblea e del Consiglio Nazionale. La Giunta delibera l'ammissione o la decadenza dei soci e procede all'assegnazione degli incarichi di lavoro. Art. l0 - Il Presidente Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione. Esso convoca il Consiglio Nazionale, convoca e presiede la Giunta Esecutiva, conferisce deleghe ai Vice Presidenti ed ai membri della Giunta Esecutiva. Nei casi di assenza o di impedimento, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano e, in caso di loro impedimento, dal Consigliere più anziano della Giunta. 1l Presidente dirige I'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto degli altri organi sociali; sovrintende il Tesoriere nella gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione. In tale ambito, previa delibera del Consiglio Nazionale, il Tesoriere potrà compiere operazioni finanziarie, immobiliari, ipotecarie, acquisire titoli mobiliari, immobiliari, partecipazioni, provvedere ad acquisti per quanto ritenuto necessario per le attività ed i servizi dell'associazione. Ogni atto avente rilevanza esterna dovrà essere a firma congiunta del Tesoriere e del Presidente o del Vice Presidente a ciò delegato. 1l Tesoriere presenta all'assemblea dei soci, a nome del Consiglio Nazionale, i bilanci consuntivi e preventivi per l'approvazione. Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti 1l Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti. 1l Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'assemblea anche tra i non associati: esso esercita il controllo sull'attività amministrativa e sui singoli atti. Predispone la forma dei bilanci e ne certifica I'attendibilità dei risultati. 1l Presidente del Collegio partecipa ai lavori del Consiglio Nazionale con diritto di parola. Art. 12 - Il Collegio dei Probiviri La risoluzione di tutte le controversie tra associati e tra associato ed 5

Associazione relative al rapporto associativo rientra nella competenza, a richiesta di una sola delle parti, del Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncerà entro 60 giorni dal ricorso, ex bono et equo, senza formalità di procedura ed informandone tutte le parti in causa. Il lodo dei Probiviri e inappellabile. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due sl Collegio elegge nel suo seno un Presidente. Il Presidente partecipa ai lavori del Consiglio Nazionale con diritto di parola. Art. 13 - Il Comitato Scientifico Il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva, può nominare un Comitato Scientifico composto, al massimo, da venti membri scelti fra qualificati studiosi ed esperti nel campo dei trasporti e dell'economia. Il Comitato Scientifico collabora con la Giunta Esecutiva per la realizzazione delle finalità previste dal precedente art. 2. Art. 14 - Struttura L Associazione si organizza territoria1mente a livello regionale e comunale in strutture territoriali e di base autonome ed autogestite. La costituzione delle strutture regionali, comunali o territoriali è decisa, d'intesa con la Giunta Esecutiva, dai soci presenti in sede locale riuniti in Assemblea, che adotterà le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'associazione. Art. 15 - Patrimonio Le risorse dell'associazione sono costituite da: a) quote sociali; b) lasciti, donazioni, sovvenzioni, erogazioni; c) contributi comunque erogati all' per la realizzazione, di studi, iniziative, programmi e progetti; d) proventi derivanti da sottoscrizioni in particolare tra Ie persone tisiche 0 giuridiche, sia pubbliche che private, interessate 0 partecipi degli scopi statutari; e) beni mobili ed immobili dei quali l'associazione acquisisca la proprietà; f) eventuali proventi delle attività svolte; g) ogni altra elargizione consentita dalla legge e accettata dal Consiglio Nazionale. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, fatte salve le disposizioni di legge; i singoli soci, in caso di recesso, non possono chiedere la divisione del fondo comune. La situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione viene rilevata dal bilancio/rendiconto approvato annualmente dall'assemblea seguendo la cadenza dell' esercizio finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre di 6

ciascun anno. Art. 16 - Scioglimento L'Assemblea Straordinaria convocata per lo scioglimento dell'associazione, validamente costituita, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo sarà devoluta a fini di pubblica utilità, sentito l' organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/1996. Art. 17 - Disposizioni finali Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla legge 460/97 ed alle norme del codice civile. 7