Statuto. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Documenti analoghi
STATUTO ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO, AFFILIATA ALLA FIDAL-ACLI-CONI

Statuto di associazione sportiva riconosciuta / non riconosciuta

Articolo 7 - Organi Gli organi sociali sono: a) l'assemblea generale dei soci; b) il presidente; c) il consiglio direttivo.

Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA MONTEBELLUNA VENETO BANCA STATUTO

Statuto dell'associazione Micro Class Italia

(conforme alle modifiche del D. L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n.128)

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA. Atto costitutivo. L anno il giorno del mese di, si conviene e stipula quanto segue:

Costituzione della associazione sportiva dilettantistica. Repubblica italiana

Statuto Associazione Culturale POuL Politecnico Open unix Labs

Statuto di una associazione sportiva non riconosciuta

Articolo 1 DENOMINAZIONE SEDE LEGALE E costituita in Robbiate Via Villa 10 una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata Team ALBA OROBIA BIKE

QUADRIENNIO OLIMPICO C I R C O L O V E L I C O A R D I Z I O ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA STATUTO

Shooting Club Polizia di Stato Bergamo - Associazione Dilettantistica. Articolo 1 - Denominazione e sede. Articolo 2 - Scopo

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB TERRANOVA

Statuto tipo di circolo velico affiliato alla FIV

STATUTO DEL RUGBY SAN DONATO A.S.D. Articolo 1 Denominazione, sede e colori sociali. Articolo 2 Scopo

1 STATUTO ( di Associazione non riconosciuta) Articolo -1 Denominazione e sede sociale 1 - E costituita con sede in Lecco (LC) Via Cavour,59 un

S T A T U T O. Articolo 1. E costituita ai sensi dell art. 36 Codice Civile. l Associazione denominata Orchestra Italiana del Cinema, Articolo 2

(Fac-Simile) Articolo 2 Colori Sociali I colori sociali sono.. L emblema dell Associazione è rappresentato da

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FITNESS & BENESSERE

STATUTO. Art. 1 - Denominazione e sede -

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE RINASCERE NEL SUONO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL MOTO CLUB GARGAROS

STATUTO SCI CLUB LIVIGNO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONVIVIUM LABORATORIO DI CUCINA. (Modificato con Verbale Assemblea Straordinaria n. 1/2015)

STATUTO TIPO PER ASSOCIAZIONE

Associazione Culturale. - Crogiolo - Statuto

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE BACHMANN CULTURA E SPORT ASD (ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA) - TARVISIO

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO ****

STATUTO COMPAGNIA DELLA VELA GROSSETO

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

Allegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO

BOZZA DI STATUTO 2007 SEMPLIFICATO per ASSOCIAZIONI SPORTIVE

STATUTO CIRCOLO VELA ERIDIO ASD. Articolo 1 - Denominazione e sede 3. Articolo 2 - Scopi 3. Articolo 3 - Durata 4

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

7. Gandini Antonella Mariateresa nata a Voghera (PV) il residente in via Ciovasso n 8

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ALUMNI COLLEGIO DI MILANO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

Statuto associazione culturale Photocompetition

REGOLAMENTO CONFERENZA DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

INSIEME - PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE

REGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

CENTRO VELICO BALESTRATE A.S.D. STATUTO. Con le aggiunte e modificazioni apportate dall Assemblea Straordinaria dei Soci del

STATUTO dell' ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI STATUTO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CICLISTICA BUJESE

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MEDITAZIONE DI SASSARI E ALGHERO Titolo I DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO. Art. 1

ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

STATUTO. Articolo 1 Denominazione, sede, regolamento. E' costituita in Stazzema, località Fontanelle n.1,

S T A T U T O APPROVATO il

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LIBERI NELLA SCLEROSI MULTIPLA

Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia

Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione

STATUTO SCI CLUB GARDOLO

AICA Associazione Italiana per l'informatica ed il Calcolo Automatico - REGOLAMENTO SEZIONI TERRITORIALI

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "ALBATROS"

Statuto dell A.N.I.S. Associazione Nazionale Istruttori Subacquei

STATUTO G.S.A.- POVO A.S.D. ( ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA) STATUTO STATUTO. TITOLO I Denominazione Sede. ART. 1 Denominazione e sede. Art.

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA

POLISPORTIVA COMUNALE ALZANO LOMBARDO Provincia di Bergamo STATUTO

COSTITUZIONE DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SPERANZA BAMBINI

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

STATUTI ASSOCIAZIONE GRUPPO COMMERCIANTI CHIASSO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA ARCADIA. Si è costituita con sede in Via San San Sebastiano 69 a Casalbordino, l'associazione "

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

ADEGUAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE AI SENSI DELLA LE...

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE C.C.S.V.I. NELLA SCLEROSI MULTIPLA LAZIO Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

Il Presidente è eletto dall'assemblea ordinaria degli anni dispari su proposta del Comitato Direttivo.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. ARCHITETTI ARCO ALPINO" (in sigla "AAA")

STATUTO E ATTO COSTITUTIVO. ART. 1 Denominazione

Art. 3 ORGANI Sono organi del Centro: l Assemblea il Consiglio Direttivo il Presidente il Direttore il Revisore dei conti.

Amici del Cammino di Santiago

ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA SALA DELLA COMUNITA DI VO DI BRENDOLA STATUTO TITOLO I COSTITUZIONE, SCOPI, MEZZI FINANZIARI

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE ASSOCIAZIONE CULTURALE ESSERE UMANO. con sede in Recanati in Via Lorenzo Nina, n.100; c/o Castello Malleus.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO GIOVANILE CARDINAL SCHUSTER

STATUTO. È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'associazione Culturale OFF

STATUTO DEL MOTO CLUB

STATUTO COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA CARCHIDIO E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STROCCHI FAENZA ART. 1 COSTITUZIONE

STATUTO * art. 1. Denominazione e sede. Essa ha sede principale presso l ' Ordine Forense al quale appartiene il. art. 2. Scopo

Statuto della Società Italiana di Luce di Sincrotrone (S.I.L.S.)

STATUTO ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

ALLEGATO A STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) (ART. 36 E SEG. CODICE CIVILE)

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE Il numero magico

Transcript:

1 Statuto Art. 1 - Denominazione e sede E' costituita l'associazione denominata Associazione Culturale il Sestante regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto. La sede dell Associazione è in Corso Italia 14/1 Chiavari. Art. 2 Caratteristiche L Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Art. 3 - Scopo L'Associazione persegue i seguenti scopi: divulgazione della conoscenza dell Astronomia, della Marineria e delle Meridiane, in sinergia con il Museo Marinaro Tommasino-Andreatta di Chiavari. L Associazione, per il raggiungimento dei suddetti scopi, intende promuovere varie attività, in particolare: Corsi, Pubblicazioni, Eventi, Mostre, Conferenze, ecc Art. 4 - Durata La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. Art. 5 Domanda di ammissione Fanno parte dell Associazione tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione (salvo il veto del Consiglio Direttivo) e al versamento della quota associativa. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell associato minorenne. La quota associativa non può essere trasferita a terzi. Art. 6 Diritti e doveri dei soci Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all interno dell associazione nel rispetto tassativo del presente statuto. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. 1

2 Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Consiglio Direttivo. Art. 7 Decadenza dei soci I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi: A. dimissione volontaria (da comunicarsi per iscritto con contestuale restituzione della tessera sociale); B. morosità protrattasi per un anno dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa; C. espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti l assemblea ordinaria, pronunciata contro il socio che, con il suo comportamento, rechi pregiudizio agli scopi, al patrimonio dell'associazione o alla sua immagine. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Consiglio Direttivo; D. scioglimento dell associazione ai sensi del presente statuto. Art. 8 Risorse economiche Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote associative versate dai soci contributi donazioni e lasciti rimborsi attività marginali di carattere commerciale e produttivo ogni altro tipo di entrate conferimenti volontari di qualsiasi natura dei soci I contributi dei soci sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari e volontari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione. Art. 9 Anno Sociale L anno sociale e l esercizio economico iniziano il 1 Gennaio e terminano il 31 Dicembre Art. 10 Organi dell Associazione Gli organi dell Associazione sono: l Assemblea Generale dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente. Art. 11 Funzionamento dell assemblea L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo dalla metà più uno, dei soci in regola con il pagamento delle quote associative all atto della richiesta che ne propongono l ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche da due componenti il consiglio direttivo. L assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. 2

3 L assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione. Art. 12 - Diritti di partecipazione Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta al massimo due soci. Art. 13 - Compiti dell'assemblea La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno quindici giorni prima mediante lettera scritta inviata all indirizzo di residenza o altro indirizzo esplicitamente indicato dal socio ovvero con qualsiasi metodo atto a rendere disponibile la certificazione dell avvenuta ricezione. Nella convocazione dell assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l ora dell assemblea e l ordine del giorno. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell associazione nonché in merito all approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell associazione che non rientrino nella competenza dell assemblea straordinaria. Art. 14 - Assemblea straordinaria L assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell adunanza con le stesse modalità di cui all Art. 13. Nella convocazione dell assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l ora dell adunanza e l elenco delle materie da trattare. L assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, elezione ed integrazione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell associazione, scioglimento dell associazione e modalità di liquidazione. Art. 15 Validità e delibere dell Assemblea In prima convocazione l assemblea ordinaria e straordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera con la maggioranza dei presenti. Art. 16 - Consiglio direttivo Il consiglio direttivo è composto da 7 membri scelti fra coloro che si sono candidati. Il socio che riceve più voti ha diritto ad essere nominato Presidente; in caso di parità di voti, salvo rinuncia da parte di uno o più candidati eletti, si deve procedere ad una nuova votazione dalla quale saranno esclusi i candidati in ballottaggio In caso di parità sul settimo eletto, si procede a ballottaggio fra i candidati eletti a pari voti, salvo rinuncia da parte di uno o più candidati in ballottaggio. I Soci fondatori sono automaticamente candidati. 3

4 Il Presidente nomina, fra le persone elette, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica 2 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo siano chiamati in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, può essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta. Art. 17 - Dimissioni Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti mediante elezione e gli eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino al rientro del Presidente. In caso di dimissioni del Presidente o per definitiva impossibilità a svolgere le sue funzioni, il Vice- Presidente assume la carica di Presidente e viene cooptato come consigliere il primo dei non eletti. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata senza ritardo l assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell amministrazione ordinaria dell associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto. Art. 18 - Convocazione del Consiglio direttivo Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno 3 consiglieri anche senza formalità. Art. 19 - Compiti del consiglio direttivo Sono compiti del consiglio direttivo: porre eventuale veto motivato sulle domande di ammissione dei soci; redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea; fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui sopra; redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adottare i provvedimenti di espulsione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attuare le finalità previste dallo statuto e l attuazione delle decisioni dell assemblea dei soci e, in particolar modo, sviluppare l attività della Associazione e promuoverne gli scopi. Art. 20 - Il Presidente Il presidente, per delega del Consiglio direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Art. 21 - Il Vice presidente 4

5 Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato dal Presidente. Art. 22 - Il Segretario Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni ed attende alla corrispondenza. Art. 23 Tesoriere Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Presidente. Art. 24 Scioglimento In caso di scioglimento dell associazione si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni attuative. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. Art. 25 - Norma di rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile. 5