STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE Art. 1 Costituzione E costituita l Associazione denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE ESSERE UMANO con sede in Recanati in Via Lorenzo Nina, n.100; c/o Castello Malleus. L Associazione è una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo, senza scopo di lucro e aperta al contributo del volontariato e delle istituzioni civili, regolata a norma del Titolo II, Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto. Art. 2 Finalità e scopi L associazione ha quale scopo la promozione di attività culturali, in Italia e all estero, che favoriscono lo sviluppo tra soci e non soci in genere, con iniziative destinate alla loro formazione culturale, musicale e sociale tramite l utilizzo di tutti i mezzi e le informazioni possibili. Detta formazione aiuterà ad individuare e perseguire un maggior benessere a livello personale, professionale, sociale, fisico, intellettuale e ambientale ed a trovare spazi di crescita, confronto e di condivisione reciproca. L associazione perseguirà le finalità suddette rivolgendosi a singoli individui, alla collettività e ad enti pubblici e privati. Art. 3 Attività L Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, potrà promuovere varie attività in particolare: - convegni, conferenze, dibattiti, seminari e qualsiasi altro evento utile alla diffusione delle proprie finalità, anche nell ambito di qualsiasi altra distinta iniziativa non avente gli stessi fini dell Associazione;
- corsi di aggiornamento teorico/pratici; - pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute; sviluppo dell associazione sul web per favorire una maggiore condivisione e diffusione delle sue finalità; - sviluppare e diffondere progetti innovativi, anche dal punto di vista della tecnologia, anche informatica; - diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non, anche tramite l organizzazione di concerti ed eventi musicali in genere; - ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; - allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale; - proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l ideale dell educazione permanente; - porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio; - organizzare attività di formazione, sensibilizzazione e approfondimento sulle tematiche oggetto degli scopi dell Associazione; - effettuare trattamenti, pratiche di consapevolezza, incontri di crescita personale che siano stati oggetto di approfondimento e/o formazione in eventi
organizzati dall Associazione, per favorire la diffusione degli scopi indicati all art. 2 del presente statuto; - vendita di prodotti di vario genere che per le loro caratteristiche intrinseche tendono a perseguire un maggior benessere a livello personale, professionale, sociale, fisico, intellettuale quali libri, prodotti cosmetici, integratori alimentari ed altro. - qualsiasi altra attività che nel corso dell'esercizio venga ritenuta funzionale al raggiungimento delle finalità associative nel rispetto dei limiti e vincoli posti dalla legge vigente. Per il raggiungimento di dette finalità l'associazione potrà collaborare a manifestazioni e/o iniziative di qualsiasi ente pubblico e/o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti e associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti. Potrà altresì partecipare a bandi europei, nazionali, regionali per il reperimento di fondi per finanziare le attività funzionali al raggiungimento delle finalità così come indicato dall art. 2. L Associazione potrà infine prestare la sua collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza. Art. 4 Soci L'associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
Soci ordinari: persone o enti e istituzioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal consiglio direttivo; Soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Essi hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali. Le quote e il contributo associativo non sono trasmissibili in nessun caso..art. 5 Domanda di ammissione dei soci La domanda di ammissione di un nuovo socio si intende accettata se entro 10 giorni dalla Sua presentazione il Consiglio Direttivo non ha emesso parere contrario e insindacabile. La domanda così approvata verrà poi ratificata alla prima Assemblea dei Soci disponibile in ordine alla data di presentazione della richiesta. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall esercente la potestà parentale. Art. 6 Diritti e doveri dei soci Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell Associazione, l Assemblea dei soci dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. L intervento sanzionatorio di espulsione deve essere preso dall Assemblea dei Soci con deliberazione della maggioranza relativa dei componenti, alla cui
riunione deve essere convocato il socio nei cui confronti il provvedimento è assunto. Contro il definitivo provvedimento non è ammesso ricorso o appello. Tutti i soci, dal momento dell ammissione, hanno diritto di partecipazione e di voto alle assemblee sociali, comprese quelle per l'approvazione e la modificazione dello statuto e degli eventuali regolamenti interni o per la nomina o la revoca degli organi direttivi dell Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso, neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell Associazione. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall art. 6, che ne comportano la perdita. Art. 7 Decadenza dei soci I soci cessano di appartenere all Associazione nei seguenti casi: dimissione volontaria; mancato rinnovo dell iscrizione annuale; radiazione pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell Associazione o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti. Art. 8 Organi dell Associazione Gli organi sociali sono: l Assemblea; il Presidente; il Consiglio Direttivo. Art. 9 Assemblea L Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell Associazione.
Essa è l organo sovrano dell Associazione, all attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo. L Assemblea dei soci costituisce il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Art. 10 Compiti dell assemblea L Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all anno entro il 30 aprile di ciascun anno per l approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell anno precedente. Rientrano inoltre, nelle competenze dell Assemblea, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all art. 11: - ratificare le domande di ammissione dei soci, approvate dal Consiglio Direttivo; - adottare i provvedimenti di radiazione dei soci; - approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche; - approvare l eventuale regolamento interno dell Associazione e le sue eventuali modifiche; - deliberare la cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti; - deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell Associazione;
- deliberare lo scioglimento dell Associazione conformemente a quanto disposto dall art. 28. L assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora se ne ravvisasse l opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell Assemblea dei soci tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione. E compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell Assemblea. Art. 11 Diritti di partecipazione Potranno prendere parte alle assemblee dell Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota sociale. Ciascun socio ha diritto a un voto. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Un socio può essere portatore di una sola delega. Art. 12 Convocazione dell Assemblea dei Soci La convocazione dell Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporne l ordine del giorno. In tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
L'assemblea dei soci dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso l ordine del giorno preveda lo scioglimento dell'associazione o la cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti. La convocazione dell Assemblea avviene mediante affissione di avviso nella sede dell Associazione e contestuale comunicazione agli associati, almeno entro otto giorni prima della data stabilita per l assemblea; la comunicazione agli associati potrà avvenire alternativamente e con la stessa efficacia a mezzo posta, via fax, a mezzo telegramma, per posta elettronica, attraverso la pubblicazione dell avviso a mezzo houseorgan, sito internet. L'avviso deve contenere l indicazione del giorno, dell ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare. Art. 13 Validità assembleare L Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci. Trascorsa un ora dalla prima convocazione, l assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell Assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti. Art. 14 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall Assemblea; il Consiglio Direttivo opera collegialmente a maggioranza e, nel proprio ambito, nomina il Presidente con
conferimento di rappresentanza, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell Associazione, potrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell attività di consigliere svolta. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti. Art. 15 Compiti del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è l organo esecutivo dell Associazione ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Sono compiti del Consiglio Direttivo, tra gli altri: - redigere il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all assemblea;
- fissare le date delle Assemblee dei Soci, da indire almeno una volta all anno, e convocare l Assemblea qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; - redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi alle attività svolte, da sottoporre all approvazione dell Assemblea dei soci; - promuovere l allestimento e l organizzazione di attività previste dall art. 2 e 3 del presente statuto; - deliberare in merito alle domande di ammissione dei soci così come previsto dall art. 5 del presente statuto; - provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione; - determinare l importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento; - determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall Associazione e fissarne le modalità di pagamento; - curare l ordinaria amministrazione e, con l esclusione dei compiti espressamente attribuiti all Assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l Associazione; - attuare le finalità previste dallo statuto. Art. 16 Convocazione Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri, senza formalità o su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Esso è validamente costituito quando sono presenti almeno due membri. Art. 17 Dimissioni Qualora, nel corso dell esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà di quelli dell'ultimo eletto. In carenza di tale condizione, il Consiglio potrà eleggere tra i soci un ugual numero di membri; questi, però, dovranno essere confermati nella prossima Assemblea e decadranno dalla carica contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell Assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell assemblea dei soci. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall incarico. Art. 18 Il Presidente Il Presidente è il legale rappresentante dell Associazione a tutti gli effetti e dura in carica tre anni.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell Associazione. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall elezione di quest ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell Assemblea dei Soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo. Art. 19 Il Vice Presidente Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato. Art. 20 Il Segretario Il Segretario redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l amministrazione dell Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Art. 21 Anno sociale
L anno sociale e l esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Art. 22 Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario Il rendiconto economico e finanziario è redatto dal Consiglio Direttivo. Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell Associazione. Art. 23 Patrimonio ed entrate I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall Assemblea dei Soci, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla Associazione. Inoltre le risorse economiche dell Associazione sono costituite da: - beni, immobili e mobili; - contributi, costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall Assemblea, che ne determina l ammontare; - elargizioni liberali, donazioni e lasciti; essi sono accettati dall Assemblea dei Soci, che delibera sulla utilizzazioni di essi, in armonia con le finalità statutarie dell organizzazione; - rimborsi; - proventi derivanti da attività marginali di carattere commerciale e produttivo; essi sono inseriti in apposita vece del bilancio dell organizzazione e l Assemblea dei Soci delibera sulla loro utilizzazione, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell organizzazione;
- ogni altro tipo di entrate. In nessun caso i proventi, gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 24 Sezioni L Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. Art. 25 Trasformazione L assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n. 50. Art. 26 Modifiche statuto Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall Assemblea dei Soci e solo se poste all ordine del giorno. Art. 27 Scioglimento Lo scioglimento dell Associazione è deliberato dall Assemblea dei Soci con l approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell Assemblea da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell Associazione deve essere presentato da almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto, con l esclusione delle deleghe. L Assemblea, all atto di scioglimento dell Associazione, delibererà sentita l autorità preposta in merito alla destinazione dell eventuale residuo attivo del patrimonio dell Associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 28 Clausola Compromissoria Tutte le controversie insorgenti tra l Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato esistente presso la locale competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Art. 29 Norma di rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.