R E G I O N E L A Z I O

Documenti analoghi
Regione Emilia Romagna

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE INDICE

Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia.

COMUNICAZIONE DEL SINDACO METROPOLITANO IN ORDINE A MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali *

Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA

Consiglio regionale della Toscana

COOPERAZIONE LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 1988, N. 15. Promozione e sviluppo della cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativi 1

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTI gli articoli 33 sesto comma, 76 e 87 quinto comma della Costituzione;

proposta di legge n. 83

LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 113

LEGGE REGIONALE N. 21 DEL REGIONE BASILICATA

CONSIGLIO REGIONALE ATTI 1994 II COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI ISTITUZIONALI COMMISSIONE SPECIALE RIORDINO DELLE AUTONOMIE PROGETTO DI LEGGE N.

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE MARCHE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI.

Legge Regionale Basilicata 13/4/1996 n.21. B.U.R. 20/4/1996 n.20

PREAMBOLO. Il Consiglio regionale

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI. Art. 1 Costituzione e finalità

Regolamento della Consulta delle Professioni della provincia di Agrigento.

STATUTO DELL AZIENDA SPECIALE STAZIONE SPERIMENTALE PER L INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI

LEGGE PROVINCIALE N. 41 DEL REGIONE TRENTO (Prov.) Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

STATUTO CONSULTA PARI OPPORTUNITA DEL COMUNE DI ALBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL REGIONE LOMBARDIA. Istituzione del Consiglio per le pari opportunità

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI. Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

COMUNE DI CREAZZO PROVINCIA DI VICENZA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Consiglio regionale della Toscana

CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER I SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI Proposta di Regolamento

Proposta di legge regionale di iniziativa dell Ufficio di presidenza approvata nella seduta del 23 gennaio ON. RICCARDO NENCINI - PRESIDENTE

Regione Lazio. Leggi Regionali 14/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 56

TESTO RISULTANTE DALL ESAME DEGLI EMENDAMENTI IN SEDE REFERENTE

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO Provincia di Treviso

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL REGIONE LOMBARDIA - 26/02/1993, 9 - B.U.R.

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA IPAB ISTITUTO SANTA MARGHERITA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

Istituzione del Comitato tecnico nazionale sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA Provincia di Cremona Via Ponte Rino n. 9 Tel. 0373/74325 Fax 0373/74036 indirizzo

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DEGLI UTENTI

Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL REGIONE CAMPANIA

PROTOCOLLO D INTESA VISTO

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Enti Locali Unioni di Comuni Unione di Comuni "Antica Terra di Lavoro"

Regolamento del Comitato per la Promozione dell Imprenditoria Femminile

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI PROFESSIONISTI. ARTICOLO 1 (Oggetto del Regolamento) ARTICOLO 2 (Finalità e compiti della Consulta)

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1991, n. 27 Art. 1 Art. 2

COMUNE DI CASALE SUL SILE

STATUTO CONSULTA COMUNALE GIOVANILE

Oggetto: Nomina del Referente Sanitario Regionale (RSR) per le grandi emergenze.

Pubblicata nel B.U. Basilicata 1 ottobre 2008, n. 46.

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI BRA

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) REGOLAMENTO CONSULTE COMUNALI

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA. Articolo 1 Ambito di applicazione ( 3 )

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE DEI CITTADINI STRANIERI EXTRA-UE ED APOLIDI RESIDENTI A TRIESTE

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO SUL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE.

Regolamento del Comitato Tecnico Scientifico

CITTÀ DI FOLIGNO. Regolamento per l istituzione ed il funzionamento della Consulta per l Ambiente della città di Foligno

Consiglio Regionale della Puglia Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale. Proposta di legge

REGOLAMENTO DEL TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI SPILINGA (Provincia di Vibo Valentia) Tel Fax

Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137"

Consiglio regionale della Toscana

FORUM GIOVANILE PERMANENTE

Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)

REGOLAMENTO PROVVISORIO DI FUNZIONAMENTO

CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE PER GLI STUDI POLITICO-COSTITUZIONALI E DI LEGISLAZIONE COMPARATA GIORGIO RECCHIA.

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO. Articolo 1 (Principi generali)

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ASSETTO DIREZIONALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ALBO COMUNALE DELL ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO

COMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DELLE DONNE

Università degli Studi di Ferrara

REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO

REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI TRATTATI DAGLI UFFICI COMUNALI

CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

fonte:

REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO

CODICE DELLA TRASPARENZA. (adottato dal CdA del 17 dicembre 2015)

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: Regolamento della Commissione della Biblioteca IL RESPONSABILE DI SETTORE

LEGGE PROVINCIALE 18 novembre 1988, n. 37

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA

Regolamento della Consulta cittadina dell ambiente

Comune di Padova REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE PARI OPPORTUNITA

Statuto del Centro Servizi Informatici

Centro di ricerche sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale

QUINTA COMMISSIONE (Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro) X LEGISLATURA. SEDUTA DEL 7 luglio 2016

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO

Statuto della Consulta del Commercio e del Turismo

COMUNE DI ARENZANO PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO COMUNALE DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

LEGGE REGIONALE N. 51 DEL REGIONE VENETO - 05/09/1984, 51 - B.U.R.

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL LAVORO

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL REGIONE UMBRIA

AZIENDA U.L.SS "Alto Vicentino"

COMUNE DI BITONTO (PROVINCIA DI BARI)

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 45 Norme in materia di risorse energetiche Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n.

Transcript:

X LEGISLATURA R E G I O N E L A Z I O CONSIGLIO REGIONALE Si attesta che il Consiglio regionale l 11 maggio 2016 ha approvato la deliberazione legislativa concernente: ISTITUZIONE DEL COMITATO PER IL MONITORAGGIO DELL ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI Testo coordinato formalmente ai sensi dell articolo 71 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale. - 1 -

Art. 1 (Finalità e oggetto) 1. La presente legge, in considerazione dell esigenza di garantire un utilizzo efficace delle risorse pubbliche, incluse quelle provenienti dall Unione europea, e generare conoscenza condivisa sul funzionamento e l efficacia degli interventi regionali, disciplina l attività di monitoraggio dell attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche da parte del Consiglio regionale. - 2 -

Art. 2 (Istituzione, composizione e funzionamento del Comitato per il monitoraggio dell attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali) 1. Per le finalità di cui all articolo 1, è istituito presso il Consiglio regionale il Comitato per il monitoraggio dell attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, di seguito denominato Comitato. 2. Il Comitato è composto da dieci consiglieri regionali, che rappresentano in modo paritetico i gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, garantendo la presenza di entrambi i generi, secondo le modalità indicate dall articolo 14, comma 3 e dall articolo 15, commi 1, 2 e 3 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale. 3. Il Comitato dura in carica per l intera legislatura ed i componenti sono nominati entro quarantacinque giorni dall insediamento del Consiglio regionale. 4. I componenti del Comitato durano in carica trenta mesi, al termine dei quali possono essere confermati con le medesime modalità di nomina, garantendo l alternanza tra opposizione e maggioranza alla carica di presidente. 5. Non possono far parte del Comitato il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale, i Presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali. 6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, al Comitato si applicano le disposizioni relative all organizzazione, alle strutture e alle modalità di funzionamento delle commissioni consiliari stabilite dal regolamento dei lavori e dal regolamento di organizzazione del Consiglio regionale. - 3 -

Art. 3 (Funzioni del Comitato) 1. Il Comitato ha funzioni di monitoraggio dell attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali di cui agli articoli 21, comma 4, e 33, comma 7, dello Statuto. In particolare: a) formula proposte alle commissioni consiliari permanenti per l inserimento di clausole valutative nelle proposte di legge; b) esprime pareri non vincolanti alle commissioni consiliari permanenti in merito alla formulazione delle disposizioni finalizzate al monitoraggio dell attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nelle proposte di legge nonché in ordine alla qualità delle proposte di legge, tenendo conto della loro omogeneità, semplicità e chiarezza nella formulazione; c) verifica il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative o da altre disposizioni contenute nelle leggi regionali ed esamina la documentazione prodotta dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti attuatori in adempimento alle stesse; d) attiva, d intesa con l Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, anche su proposta delle commissioni consiliari permanenti, lo svolgimento di missioni valutative su politiche promosse con leggi regionali e ne esamina gli esiti; e) propone al Presidente del Consiglio regionale lo svolgimento di comunicazioni da parte del Presidente della Regione sullo stato di attuazione delle politiche regionali; f) collabora con le commissioni consiliari permanenti nell attività di verifica dell attuazione di leggi; g) attiva gli strumenti necessari per ottenere informazioni dai soggetti attuatori delle politiche regionali, dalle rappresentanze degli interessi sociali ed economici e da ogni altra entità di natura pubblica e privata atta a fornire dati inerenti alle attività del Comitato. - 4 -

2. I cittadini, e in particolare i destinatari delle leggi e delle politiche regionali, possono essere consultati nell ambito delle attività di monitoraggio dell attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali, con particolare riferimento alle missioni valutative attivate ai sensi del comma 1, lettera d). - 5 -

Art. 4 (Clausole valutative e missioni valutative) 1. Le clausole valutative sono disposizioni normative che definiscono in modo chiaro quali sono le informazioni necessarie a comprendere i processi di attuazione e i risultati delle politiche regionali, i soggetti preposti alla produzione delle informazioni richieste e le modalità e i tempi per l elaborazione e la trasmissione delle stesse, l eventuale previsione di adeguate risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione. 2. Le missioni valutative sono attività conoscitive di approfondimento volte ad analizzare l attuazione delle leggi e a valutare gli effetti delle politiche regionali con modalità che garantiscano la terzietà e l imparzialità dell analisi. - 6 -

Art. 5 (Convenzioni e rapporti di collaborazione) 1. Per lo svolgimento delle sue attività il Comitato si avvale, oltre che delle strutture del Consiglio regionale, dell Istituto regionale di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo, di cui alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (Costituzione dell istituto regionale di studi giuridici del Lazio) e successive modifiche, secondo le modalità previste da apposite convenzioni. 2. Il Comitato promuove iniziative di collaborazione con la Giunta regionale, in particolare per garantire la realizzazione delle funzioni previste dall articolo 3, comma 1, lettera c). 3. Il Comitato può attivare rapporti di collaborazione, confronto e scambio di esperienze con soggetti istituzionali, statali e regionali, nonché con altri soggetti o enti pubblici o privati. 4. Le convenzioni e le collaborazioni di cui al presente articolo non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale. Le attività svolte in convenzione con l Istituto regionale di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo, ai sensi del comma 1, sono eseguite a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. - 7 -

Art. 6 (Divulgazione degli esiti dell attività del Comitato e relazione all Aula) 1. Il Comitato assicura ai consiglieri e alle commissioni consiliari le informazioni sugli esiti delle attività di monitoraggio e di valutazione, che sono resi pubblici tramite i siti istituzionali del Consiglio regionale e della Regione. Cura, altresì, d intesa con l Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente, iniziative per garantirne la più ampia diffusione e per coinvolgere i cittadini nella discussione pubblica sull efficacia delle politiche regionali. 2. Il Comitato assicura la condivisione con le altre Assemblee legislative regionali delle migliori pratiche adottate per la valutazione degli effetti di specifiche politiche regionali. 3. Il Comitato presenta annualmente all Aula una relazione sull attività svolta. - 8 -

Art. 7 (Disposizione transitoria) 1. In fase di prima attuazione i componenti del Comitato sono nominati, secondo quanto stabilito dall articolo 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e la presidenza è affidata ad un componente dell opposizione. - 9 -

Art. 8 (Abrogazioni) 1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) la lettera b) del comma 6 dell articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di riordino delle Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale); b) all articolo 7bis del regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17 (Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all amministrazione regionale): 1) alla lettera d) del comma 11 le parole:, propone l effettuazione di missioni valutative su politiche promosse con le leggi regionali, ne esamina gli esiti ; 2) la lettera f) del comma 11; 3) alla lettera c) del comma 12 le parole: per l analisi dell attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali. - 10 -

Art. 9 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (Gianluca Quadrana) F.to Gianluca Quadrana IL PRESIDENTE (Daniele Leodori) F.to Daniele Leodori Si attesta che la deliberazione legislativa, costituita da n. 9 articoli e da n. 11 pagine, è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale. IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO, ISTITUZIONALE (Avv. Costantino Vespasiano) F.to Costantino Vespasiano - 11 -