I reati nella prevenzione incendi ed il sistema sanzionatorio Ing. Paolo Bruno De Paola 18 Giugno 2015
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.P.R. 27/4/1955 N 547 N art. 33-34 34-35-36-3737 art. 33 Difesa contro gli incendi : : In tutte le aziende o lavorazioni soggette al presente decreto devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l incolumità dei lavoratori in caso di incendio.
art. 34 Divieti Mezzi di estinzione Allontanamento dei lavoratori Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio: a) è vietato fumare; b) èvietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza; c) devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento. Detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto; d) deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi.
art. 37 art. 37: I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente articolo (leggasi attivitàdi cui alle Tabelle A e B del D.P.R. 689/59) o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo esame del Comando del Corpo dei vigili del fuoco, al quale dovràessere richiesta la visita di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni.(omissis)
art. 389 Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: Omissis b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 11, 17, 34, 37, omissis
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.Lgs. 19/9/1994 N 626 N art. 13 (Prevenzione incendi) D.Lgs. 9/4/2008 N 81 N art. 13, 18 e 46 D.M. INTERNO e LAVORO 10/3/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza emergenza nei luoghi di lavoro
D.Lgs. N 81 N DEL 9/4/2008 Art. 13 c. 1 Vigilanza Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente Art. 46 Prevenzione incendi Titolo II (art. 62 68) - Luoghi di lavoro Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro
D.Lgs. N 81 N DEL 9/4/2008 -OBBLIGHI Art. 20 Obblighi dei lavoratori Art. 22 Obblighi dei progettisti Art. 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori Art. 24 Obblighi degli installatori
D.Lgs. N 81 N DEL 9/4/2008 ART. 22 OBBLIGHI DEI PROGETTISTI I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia
D.Lgs. N 81 N DEL 9/4/2008 VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi Art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi Art 30 Modelli di organizzazione e di gestione
D.Lgs. 8 MARZO 2006 N 139N RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FUNZIONI ED AI COMPITI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO Art. 16 Certificato di prevenzione incendi Art. 19 Vigilanza Art. 20 Sanzioni penali e sospensione dell attivit attività
D.Lgs. 8 MARZO 2006 N 139 N art. 16 comma 5 LE DETERMINAZIONI ASSUNTE DAL COMANDO PROVINCIALE VF SONO ATTI DEFINITIVI
Art. 20 D.Lgs. 8 MARZO 2006 N 139 N SANZIONI PENALI OMISSIONE DELLA RICHIESTA PER IL RILASCIO O IL RINNOVO DEL C.P.I. PER ATTIVITA IN CUI, IN CASO DI INCENDIO, DERIVINO GRAVI PERICOLI PER L INCOLUMITA DELLA VITA E DEI BENI ATTESTAZIONE DI FATTI NON RISPONDENTI AL VERO NELLE CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI RESE AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO DEL C.P.I.
COMPITI DEGLI ORGANI DEL C.N.VV.F. ADOTTARE I PROVVEDIMENTI DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE DARE COMUNICAZIONE DELL ESITO ESITO DEGLI ACCERTAMENTI AI SOGGETTI INTERESSATI, AL SINDACO, AL PREFETTO E ALLE ALTRE AUTORITA COMPETENTI ASSICURARE LE INFORMATIVE ALL AUTORITA AUTORITA GIUDIZIARIA
DECRETO LEGISLATIVO 19/12/1994 N 758 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro CAPO II Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro
Art. 20 Prescrizione : 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione omissis 2. Copia della prescrizione ènotificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore. Omissis 4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.
COMPITI DELL ORGANO DI VIGILANZA PRESCRIZIONE CON TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE VERIFICA PRESCRIZIONE COMUNICAZIONE AL PUBBLICO MINISTERO PER OGNI PASSAGGIO RICHIESTA PAGAMENTO AMMENDA
PRESCRIZIONE DELL ORGANO DI VIGILANZA IMPORRE SPECIFICHE MISURE ATTE A FAR CESSARE IL PERICOLO PER LA SICUREZZA O PER LA SALUTE DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO
ESEMPI DI PRESCRIZIONI ESTINTORI MANCANTI O NON REVISIONATI CARTELLONISTICA INSUFFICIENTE FORMAZIONE PERSONALE SQUADRA INTERNA ATTIVAZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CARENTE ADEGUAMENTO USCITE DI SICUREZZA MANCATA PRESENTAZIONE SCIA ADEGUAMENTO AL PROGETTO ANTINCENDIO
TERMINE PER LE PRESCRIZIONI (Art. 20 del D.Lgs. 758) NON ECCEDENTE IL PERIODO DI TEMPO TECNICAMENTE NECESSARIO PROROGABILE A RICHIESTA PER LA PARTICOLARE COMPLESSITA O PER L OGGETTIVA DIFFICOLTA DELL ADEMPIMENTO IN NESSUN CASO SUPERIORE AI 6 MESI
ULTERIORE PROROGA TERMINE SPECIFICHE CIRCOSTANZE NON IMPUTABILI AL CONTRAVVENTORE MASSIMO ALTRI 6 MESI CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO COMUNICATO IMMEDIATAMENTE AL PUBBLICO MINISTERO
VERIFICA DELL ADEMPIMENTO (Art. 21 D.Lgs. 758) ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI CON VERIFICA POSITIVA PAGAMENTO ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA DI ¼DELLA MASSIMA AMMENDA STABILITA PER LA CONTRAVVENZIONE ENTRO 120 GIORNI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO MINISTERO SULL ADEMPIMENTO CON VERIFICA NEGATIVA COMUNICAZIONE ENTRO 90 GIORNI DALLA SCADENZA AL PUBBLICO MINISTERO E AL CONTRAVVENTORE
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE (Art. 23 D.Lgs. 758) DAL MOMENTO DELL ISCRIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO FINO AL MOMENTO IN CUI IL PUBBLICO MINISTERO RICEVE UNA COMUNICAZIONE DALL ORGANO DI VIGILANZA SULL ADEMPIMENTO POSITIVO O NEGATIVO NON SONO PRECLUSI RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE, ASSUNZIONE DELLE PROVE CON INCIDENTE PROBATORIO, INDAGINI PRELIMINARI, SEQUESTRI PREVENTIVI
OBLAZIONE (Art. 162 bis CODICE PENALE) Nelle contravvenzioni con la pena alternativa dell arresto o dell ammenda Ammissione al pagamento di una somma stabilita, prima dell apertura del dibattimento o del decreto di condanna, oltre alle spese del procedimento Estinzione del reato
VALUTAZIONE PER L OBLAZIONE L (Art. 162 bis CODICE PENALE) L ADEMPIMENTO IN UN TEMPO SUPERIORE A QUELLO DELLA PRESCRIZIONE L ELIMINAZIONE DELLE CONSEGUENZE DANNOSE O PERICOLOSE CON MODALITA DIVERSE DA QUELLE INDICATE DALL ORGANO DI VIGILANZA
CONCLUSIONE POSITIVA DEL PROVVEDIMENTO DI PRESCRIZIONE (Art. 24 del D.Lgs. 758) LA CONTRAVVENZIONE SI ESTINGUE IL PUBBLICO MINISTERO RICHIEDE L ARCHIVIAZIONEL
LETTERA -CIRCOLARE N 13061 N DEL 6/10/2011 Con l entrata l in vigore del D.P.R. 1 agosto 2011, n 151, restano ovviamente invariate le procedure previste dal d.lgs. 758/1994, con particolare riferimento al capo II, nonché quelle relative alle comunicazioni previste dal comma 3, dell art. 19 del d.lgs. 139/2006
LETTERA CIRCOLARE N 13061 N DEL 6/10/2011 Si precisa che le sanzioni penali previste per l omessa l richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all art. art. 20 del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell allegato I del D.P.R. 151/11 in caso di mancata presentazione di SCIA
LETTERA CIRCOLARE N 14005 N DEL 26 OTTOBRE 2011 ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DELLE VIOLAZIONI DI COMPETENZA VF (RISCHIO INCENDIO) RIFERITE AL D.Lgs. N 81 N DEL 9/4/2008
VV.F. -COMPETENZA LIMITATA IN BASE ALLA CATEGORIA DEI REATI IN BASE ALLA PROVINCIA DI APPARTENENZA QUANDO E E IN SERVIZIO
CODICE PENALE: DATORE DI LAVORO 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro 449 incendio colposo 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro 650 Inosservanza dei provvedimenti dell autorit autorità
CODICE PENALE: PROGETTISTA 481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità 482 Falsità materiale commessa dal privato 483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
LUOGHI NON CLASSIFICABILI COME DI LAVORO APPLICAZIONE INTEGRALE DEL CODICE PENALE LA CONTRAVVENZIONE NON SI PUO ESTINGUERE SECONDO IL PROCEDIMENTO PRESCRIZIONALE 758
Procedimentiex 758/94 Comando di Roma Anno strutture sanitarie Totale 758 2001 7 103 2002 6 47 2003 1 30 2004 1 61 2005 2 38 2006 0 50 2007 2 69 2008 5 65 2009 7 71 2010 7 125 2011 12 129 2012 17 169 2013 31 233 2014 28 143 2015 3 69 (al 25.05.2015)
OBIETTIVI PRIMARI DI SICUREZZA CONTRO I RISCHI DI INCENDIO Minimizzare le cause di incendio Garantire la stabilità delle strutture per assicurare il soccorso degli occupanti Limitare la produzione e la propagazione degli incendi all interno e all esterno Assicurare che gli occupanti escano indenni o che siano soccorsi in altro modo Garantire le condizioni di sicurezza per le squadre di soccorso
MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E PRECAUZIONALI DI ESERCIZIO Ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio Vie ed uscite di emergenza adeguate (fruibili, ben dimensionate, illuminate) Rapida segnalazione dell incendio Assicurare l'estinzione dell incendio Efficienza dei sistemi di protezione Informazione e formazione dei lavoratori
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (LEGGE 241/1990 Art. 19, LEGGE 122/2010 Art. 49) SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE INIZIO DELL ATTIVITA ATTIVITA : IMMEDIATO SOSTITUISCE LA DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA (DIA) DI CUI AL D.P.R. 37/98
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA VERIFICA DELLA COMPLETEZZA FORMALE DI ISTANZA, DOCUMENTAZIONE E ALLEGATI LA RICEVUTA COSTITUISCE TITOLO AUTORIZZATIVO ART. 4 D.P.R. 151/2011 NON VALIDA PER LA RICHIESTA DEROGA
DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI (LEGGE 122/2010 Art. 49 c. 6) ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE ATTIVITA E RIMOZIONE EFFETTI DANNOSI SANZIONI PENALI
VISITE TECNICHE VV.F. ESPOSTI DA PRIVATI O ORGANISMI PUBBLICI INCARICO DALLA MAGISTRATURA CONTROLLI DISPOSTI A CAMPIONE CONTROLLI SU PROGRAMMI SETTORIALI CATEGORIA C - DPR 151/2011
CONTROLLI VF PER ACCERTARE RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO
PROVVEDIMENTI DI URGENZA VF (D.Lgs. 139/2006 Art. 19) QUANDO RILEVANO: CONDIZIONI DI RISCHIO INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI INADEMPIMENTO DI PRESCRIZIONI E OBBLIGHI
ESITO NEGATIVO DEI CONTROLLI VF COMUNICAZIONI ALL INTERESSATO, AL SINDACO, AL PREFETTO E ALLE ALTRE AUTORITA COMPETENTI AI FINI DEI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEI RISPETTIVI AMBITI DI COMPETENZA (139/2006) MOTIVATI PROVVEDIMENTI DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL ATTIVITA ATTIVITA E DI RIMOZIONE DEGLI EVENTUALI EFFETTI DANNOSI DALLA STESSA PRODOTTI (151/2011)
GRAZIE PER L ATTENZIONE!