ACCORDO ARGENTINA BRASILE ACCORDO AMMINISTRATIVO PARTE 1 Disposizioni Generali Art. 1 (Definizioni) Ai fini dell applicazione della convenzione in materia di Sicurezza Sociale, è da intendersi per: 1. «Organismi di collegamento»: gli uffici che saranno designati dalle autorità competenti, i quali saranno autorizzati a comunicare direttamente tra di loro e per fungere da collegamento con le istituzioni competenti per l espletamento delle pratiche relative alle domande di prestazioni inoltrate ai sensi della presente Convenzione; 2. «Istituzione Competente»: gli organismi che hanno a loro carico la gestione di uno o diversi regimi di previdenza sociale; 3. «Lavoratori»: le persone comprese nell area di applicazione della legislazione di previdenza sociale; 4. «Beneficiari»: persone che percepiscono prestazioni di previdenza sociale; 5. «Periodi di assicurazione»: il tempo da calcolare per generare prestazioni di previdenza sociale conforme le legislazioni degli Stati contraenti; 6. «Familiari»: le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicabile; 7. «Residente permanente»: persone che hanno dimora abituale in un luogo; 8. «Residente temporaneo»: persone che abitano temporaneamente in un luogo; 9. «Legislazione»: le leggi, i decreti, i regolamenti ed ogni altra disposizione esistente o futura concernente i regimi di sicurezza sociale di cui all articolo 1 della presente Convenzione; 10. «Prestazioni in natura»: ogni prestazione consistente nell erogazione di beni o servizi; 11. Qualsiasi altra esperessione o termine utilizzati nella Convenzione e nel presente Accordo avranno il significato che viene loro attribuito nella legislazione di cui trattasi. Art. 2 (Istituti competenti) L applicazione della Convenzione disicurezza sociale spetta alle seguenti Istituzini competenti: 1. Nella Repubblica Argentina: Agli organismi nazionali, provinciali, municipali di previdenza compresi nel regime nazionale di reciprocità, per quanto concerne le prestazioni di vecchiaia, invalidità e morte (pensioni e pensioni di reversibilità). All Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados e le istituzioni di assistenza sanitaria ( obras sociales ), per quanto riguarda il regime di prestazioni medico-assistenziali ai beneficiari di pensione e di rendita. Alla Dirección General de Protección Social della Subsecretaría de Seguridad Social, per quanto riguarda le prestazioni per infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Alle Cajas de Asignaciones y Subsidios Familiares per quanto riguarda il regime delle assegnazioni familiari dei lavoratori dipendenti. 1. Nella Repubblica Federativa del Brasile: All Instituto Nacional de Seguros Sociais (INSS), concessione e mantenimento dei benefici (prestazioni economiche), esami medico-legali, riabilitazione e riadattamento professionale, riscossione e fiscalizzazione dei contributi previdenziali. All Instituto Nacional de Asistencia Médica de Previdencia Social (INAMPS), prestazioni di assistenza sanitaria (medica, odontoiatrica, ambulatoriale, ospedaliera e farmacologica). Art. 3 (Organismi di collegamento) Per facilitare l applicazione della Convenzione di Sicurezza Sociale conforme quanto stipulato all articolo 25 della stessa, vengono istituiti i seguenti Organismi di Collegamento; a) Nella Repubblica Argentina: 1. L Instituto Nacional de Previsión Social, per quanto riguarda i regimi di pensione e rendita, assegnazioni familiari e prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali. 2. L Insituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados del Ministerio de Salud y Acción Social.
b) Nella Repubblica Federativa del Brasile: 1. l Instituto Nacional de Seguros Sociais (INSS). PARTE II Disposizioni particolari Trasferimenti temporanei Art. 4 1. Nei casi previsti dall articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione, l impresa che invia ad un altro Stato un lavoratore a suo servizio per un periodo di fino a dodici (12) mesi, rilascerà un certificato (formulario n. AB-1) da cui risulti che, durante l occupazione temporanea dei lavoratori nel territorio dell altro Stato, il datore di lavoro continuerà ad applicare al surriferito lavoratore la legislazione dello Stato nel quale ha sede l impresa da cui dipendono. 2. Il certificato sarà rilasciato: in cinque (5) esemplari e verrà presentato dal datore di lavoro innanzi all Organismo di collegamento dello Stato in cui ha la sua sede, il quale registrerà nel summenzionato certificato la data della presentazione. Il suddetto Organismo di collegamento spedirà uno degli esemplari all Istituzione competente del suo Stato, restituirà al datore di lavoro due (2) esemplari, uno dei quali verrà consegnato al lavoratore e recapiterà all Organismo di collegamento dell altro Stato i due (2) esemplari restanti, uno da spedire all Istituzione competente di quello Stato e l altro all impresa che impiega il lavoratore trasferito. 3. Se il lavoratore cessasse di appartenere all impresa che lo ha trasferito prima di completare il periodo per il quale lo si è trasferito, il datore di lavoro dovrà comunicare tale circostanza all Istituzione competente dello Stato in cui ha la sua sede. Quest ultimo, comunicherà tale circostanza all Organismo di collegamento del suo Stato che informerà al suo corrispondente dell altro Stato la decadenza del certificato di cui al paragrafo 1. 4. Se il datore di lavoro que promuovesse il trasferimento del lavoratore verso un altro Stato reputa che la sua occupazione supererà il periodo dei dodici (12) mesi, potrà richiedere una proroga per altri dodici (12) mesi affinché il lavoratore continui ad essere sottoposto alla legislazione dello Stato di origine. In questo caso, il surriferito datore di lavoro dovrà presentare innanzi all Organismo di collegamento del suo Stato la richiesta di proroga (formulario n. AB-2), nella quale s indicherà il periodo richiesto affinché questo Organismo di collegamento recapiti al suo corrispondente dell altro Stato il summenzionato formulario. 5. Il datore di lavoro dovrà presentare in duplice copia la richiesta di cui al paragrafo 7, entro il termine di novanta (90) giorni naturali precedenti alla scadenza dei dodici (12) mesi. In caso contrario, il lavoratore resterà automaticamente sottoposto, a partire dalla data di scadenza dei dodici (12) mesi, alla legislazione dello Stato nel cui territorio continui a svolgere le sue attività. 6. L Organismo di collegamento dello Stato di accoglienza comunicherà al suo corrispondente dell altro Stato la decisione presa dall Autorità competente in relazione alla richiesta di proroga. 7. Nel caso in cui più lavoratori siano inviati insieme dallo stesso datore di lavoro a lavorare temporaneamente nel territorio dell altro Stato, verrà rilasciato un certificato collettivo. PARTE III Malattia e maternità Prestazioni in natura Art. 5 1. Per beneficiare delle disposizioni di cui all articolo 6, paragrafo 2), della Convenzione, il titolare di pensione o rendita dovrà presentare innanzi all istituzione del luogo di soggiorno un attestato che ne certifichi il suo diritto a percepire le prestazioni in natura conforme alla legislazione dello Stato competente. Nell attestato s indicherà la data di decadenza del diritto, nel caso esistesse. 2. Il certificato di cui al paragrafo 1) è valido anche per i membri della famiglia del titolare della pensione o rendita sempre che gli stessi siano compresi nello stesso. 3. Questo certificato sarà tenuto come valido fino a quando l istituzione del luogo di residenza non riceva dall istituzione competente notifica circa la sua decadenza. 4. L istituzione del luogo di residenza dovrà informare all istituzione competente l iscrizione del titolare della pensione o rendita e di qualsiasi cambiamento della situazione personale dell interessato. 5. Il certificato sarà rilasciato: In Argentina: dall «Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados» o dalla corrispondente istituzione di assistenza sanitaria («obra social»). Nella Repubblica Federativa del Brasile: dall Instituto Nacional de Seguros Sociais (INSS). Art. 6
(Rimborsi) 1. Le spese sostenute per la concessione delle prestazioni in natura in virtù dell articolo 6, paragrafo 3 della Convenzione, sono rimborsate dall istituzione competente all istituzione che ha erogato dette prestazioni sulla base del costo medio pro-capite in vigore, fissato da ogni Stato contraente. 2. I rimborsi verranno effettuati ai sensi dellla Convenzione di Pagamenti in vigore. 3. Le richieste di rimborsi verranno effettuate semestralmente, aggiornate per fondata decisione ministeriale; le richieste di rimborsi verranno liquidate entro il termine massimo di novanta (90) giorni a partire dalla data della loro presentazione. PARTE IV Prestazioni per Invalidità, Vecchiaia e Morte Art. 7 1. Le persone che intendano beneficiare delle prestazioni conformemente all articolo 7 della Convenzione, possono presentare domanda alla istituzione competente dell uno o dell altro Stato contraente, secondo le modalità indicate dalla legislazione applicata dalla istituzione innanzia alla quale la domanda sia stata inoltrata. A tale scopo saranno confezionati gli appositi formulari di domanda (AB-3). 2. Tali formulari devono contenere i dati personali del richiedente e, qualora fosse necessario, quelli dei suoi familiari, ed ogni altra informazione che possa essere necessaria al fine di stabilire il diritto del richiedente alle prestazioni ai sensi della legislazione applicata dalla istituzione alla quale la domanda è indirizzata. 3. La data in cui viene presentata una domanda presso l istituzione competente di uno Stato contraente, in conformità con il precedente paragrafo, verrà considerata come data di presentazione dalla istituzione competente dell altro Stato. 4. L istituzione competente che ha ricevuto la domanda trasmette tempestivamente all istituzione competente dell altro Stato. 5. Oltre al formulario di cui al paragrafo 1), la istituzione competente che ha ricevuto la domanda deve inviare alla istituzione competente dell altro Stato due copie di un formulario di collegamento (AB-4) che indichi i periodi accreditati ai sensi della legislazione applicata dall istituzione che trasmette il formulario e i diritti derivanti da tali periodi. 6. L istituzione competente dell altro Stato contraente, ricevuti i formulari di cui ai precedenti paragrafi 1) e 5), determina i diritti spettanti al richiedente tanto in base ai soli periodi accreditati ai sensi della legislazione che essa applica, quanto a quelli eventualmente derivanti dalla totalizzazione dei periodi calcolati ai sensi della legislazione di entrambi gli Stati. L istituzione predetta restituirà all istituzione competente dell altro Stato una copia del formulario di collegamento di cui al precedente paragrafo 5), compilato con i dati relativi ai periodi calcolati ai sensi della propria legislazione e con il diritto a prestazioni riconosciuto al richiedente. 7. L istituzione innanzi alla quale è stata presentata inizialmente la richiesta, ricevuto il formulario di collegamento compilato con i dati e le informazioni di cui al precedente paragrafo 6), e determinato il diritto derivante dalla totalizzazione dei periodi calcolati in base alla legislazione di entrambi gli Stati, si pronuncia sulla domanda e ne comunica l esito all altra istituzione competente. 8. I dati personali contenuti nel formulario di domanda di cui al paragrafo 1) saranno accreditati mediante fotocopie dei documenti originali autenticate dall istituzione competente che gli invia. Art. 8 (Totalizzazione dei periodi) 1. I periodi assicurativi presi in considerazione per la totalizzazione delle prestazioni per invalidità, vecchiaia o morte, saranno quelli che risultino calcolabili conforme la legislazione di ciascuno degli Stati in cui sono stati versati i contributi o si è data entrata alle cotizzazioni. 2. Quando in entrambi i paesi fossero stati compiuti simultaneamente periodi assicurativi computabili, al solo effetto della totalizzazione, i periodi assicurativi simultanei, si considereranno compiuti per metà in ognuno degli Stati. 3. La totalizzazione di periodi di cui al paragrafo 1 dell articolo 7 della Convenzione, non si applica alle pensioni concesse basate esclussivamente sul periodo di servizio. Art. 9 (Sussidio di sepoltura) 1. Il decesso di un beneficiario di prestazioni concesse in base alla convenzione, accaduto nel territorio di uno degli Stati contraenti, genera l erogazione di un aiuto o sussidio in danaro o in natura che concordi la legislazione di quello Stato. 2. Il decesso di un beneficiario di prestazione concessa, in virtù della legislazione di uno solo degli Stati, accaduto nel territorio dell altro Stato contraente, genera l erogazione di un aiuto o sussidio previsto dalla legislazione applicabile. Tuttavia, colui il quale risulti beneficiario potrà optare per la prestazione in natura concessa dallo Stato contraente di ultima residenza dell assicurato. In questo caso il servizio reso verrà rimborsato dall istituzione obbligata nella misura del valore di contrattazione o legale, a seconda dei casi.
3. In nessun caso potranno essere concessi, da entrambi gli Stati, sussidi od aiuti per il decesso del beneficiario. PARTE V Disposizioni Varie Art. 10 (Legge applicabile) Per determinare il diritto alle prestazioni in base alla Convenzione, l Istituzione competente di ogni Stato applicherà la Legge in vigore alla data dell ultima cessazione di servizio, anche se questa fosse accaduta nell altro Stato o, qualora fosse il caso, alla data del decesso, salvo disposizione legale in contrario. Art. 11 (Grado di incapacità e pagamento delle prestazioni per invalidità e superstiti) 1. La qualificazione e determinazione dell incapacità resteranno a carico dell Istituzione competente dello Stato nel quale il lavoratore si trovi a rendere servizio o nell ultimo in cui gli abbia resi. 2. Tale Istituzione competente potrà richiedere alla sua corrispondente dell altro Stato i precedenti e documenti medici que reputi necessari. 3. Il pagamento della prestazione per invalidità resterà a carico dell Istituzione competente di cui al paragrafo 1. 4. Se il diritto od il valore della prestazione per invalidità e superstite dipendessero dalla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in entrambi i paesi, il valore della suddetta prestazione verrà determinato e pagato proporzionalmente dalle Istituzioni competenti di ciascuna di esse, conforme quanto disposto dall articolo 8 della Convenzione. Se in tale ipotesi il richiedente non avesse diritto a questa prestazione in uno degli Stati, l Istituzione competente dell altro Stato soltanto liquiderà il valore proporzionale che risulti dal rapporto tra il periodo calcolato e totalizzato. 5. In nessun caso potranno essere concessi da entrambi gli Stati prestazioni indipendenti per invalidità, derivanti dalla medesima causa. Art. 12 Conforme quanto stabilito dall articolo 14 della Convenzione, il pagamento delle prestazioni a coloro i quali risiedano nell altro Stato contraente, verrà effettuato dall Istituzione competente che spetti ai procuratori nominati dai beneficiari. Art. 13 (Applicazione opzionale della Convenzione) Agli effetti dell articolo 10 della Convenzione, la opzione che facciano valere gli interressati avrà carattere di definitiva. Art. 14 (Obblighi dei beneficiari) I beneficiari delle prestazioni di previdenza sociale concesse in virtù della Convenzione, sono obbligati a rendere le informazioni richieste dalle rispettive Isituzioni competenti relative alla loro situazione ai sensi delle leggi che regolano la materia, ed a comunicare alle stesse ogni situazione prevista dalle disposizioni legali che alterino o possano alterare il diritto a percepire, totalmente o parzialmente, la prestazione nei rispettivi Paesi. Art. 15 (Notifica di nuovi fatti) 1. Qualora i beneficiari di prestazioni comunicassero il reinserimento all attività, l Istituzione competente dello Stato in cui effettuasse la comunicazione, informerà tale circostanza al suo corrispondente dell altro Stato. 2. Nello stesso modo procederà quando l Istituzione competente di uno degli stati venga a conoscenza del decesso di beneficiari di prestazioni, o di qualsiasi altro fatto o circostanza che a suo avviso alteri o possa alterare il diritto a percepire, totalmente o parzialmente, la prestazione che ricevono. Art. 16 (Esami medico-legali) Le Istituzioni competenti potranno richiedere alla loro corrispondente dell altro Paese, che vengano effettuati esami medico-legali dei propri assicurati e beneficiari residenti in quello Stato per determinare l incapacità di lavorare e di generare rendita, come così pure la loro revisione. Le spese derivanti da tali esami, le spese di soggiorno ed altre spese di viaggio, verranno liquidati dall Istituzione competente incaricata degli esami e rimborsate dalla sua corrispondente che gli ha richiesti. Il rimborso verrà effettuato in concordanza con le tariffe e le normative applicate dall Istituzione competente che ha effettuato gli esami, dovendo, a tale fine, presentare una relazione dettagliata delle spese affrontate. Art. 17
(Costatazione di fatti e documenti) Se i richiedenti o beneficiari delle prestazioni non allegassero alle loro richieste i documenti o certificati necessari o questi fossero incompleti, l Organismo di collegamento presso il quale è stata inoltrata la domanda potrà rivolgersi al suo corrispondente dell altro Stato contraente ai fini di completare la surriferita documentazione. Art. 18 (Modulistica) Per l applicazione delle disposizioni della Convenzione e del presente Accordo, verranno utilizzati i seguenti formulari, come così pure altri che siano necessari: Formulario AB-1, Certificato di trasferimento temporaneo; Formulario AB-2, Certificato di proroga di trasferimento temporaneo; Formulario AB-3, Domanda di prestazione pecuniaria; Formulario AB-4, Collegamento; Formulario AB-5, Certificato di notifica di Prestazioni per opzione; Formulario AB-6 Certificato di diritto ad Assistenza Sanitaria durante soggiorno temporaneo. Art. 19 (Controllo) Agli effetti del controllo dei suoi rispettivi beneficiari nell altro Paese, le Istituzioni competenti argentine e brasiliane potranno richiedersi reciprocamente, in qualsiasi momento, la verifica o costatazione di fatti dai quali possa derivare, secondo la sua propria legislazione, modifica, sospensione o decadenza del diritto alle prestazioni da esse riconosciute. Art. 20 (Vigore) Il presente Accordo Administrativo entrerà in vigore a partire dalla data in cui venga sottoscritto e si applicherà retroattivamente alla data di entrata in vigore della Convenzione di Sicurezza Sociale tra l Argentina ed il Brasile (18 novembre 1982), ed avrà termine alla data in cui la Convenzione stessa cesserà di essere in vigore.