LE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO SECONDO IL D.LGS 81/08 CENTRO CONGRESSI PAPA GIOVANNI XXIII - BG 19 FEBBRAIO 2016

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LE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO SECONDO IL D.LGS 81/08 CENTRO CONGRESSI PAPA GIOVANNI XXIII - BG 19 FEBBRAIO 2016

D.L. 81/08 ART. 30 Modelli di organizzazione e di gestione In relazione all adozione di un sistema di gestione idoneo per avere efficacia, deve essere adottato ed attuato assicurando il sistema aziendale per gli adempimenti degli obblighi giuridici. Il Datore di lavoro deve definire con precisione le operazioni, i ruoli e le responsabilità connesse al sistema di gestione di sicurezza aziendale.

Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i. TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale N 3 Capi - N 19 articoli (da art. 69 a art. 87) CAPO I USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO N 5 articoli (da art. 69 a art. 73) - 3 allegati (V, VI, VII) Articolo 69 - Definizioni Articolo 70 - Requisiti di sicurezza Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE N 8 articoli (da art. 80 a art. 87) 1 allegato (IX) CAPO II USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 6 articoli (da art. 74 a art. 79) 1 allegato (VIII) Articolo 74 - Definizioni Articolo 75 - Obbligo di uso Articolo 76 - Requisiti dei DPI Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori Articolo 79 - Criteri per l individuazione e l uso Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro Articolo 81 - Requisiti di sicurezza Articolo 82 - Lavori sotto tensione Articolo 83 - Lavori in prossimità di parti attive Articolo 84 - Protezioni dai fulmini Articolo 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature Articolo 86 - Verifiche Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro

Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i. TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale N 3 Capi - N 19 articoli (da art. 69 a art. 87) CAPO I USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO N 5 articoli (da art. 69 a art. 73) - 3 allegati (V, VI, VII) Articolo 69 - Definizioni Articolo 70 - Requisiti di sicurezza Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento

DdL e organizzazione del lavoro PROCESSO PRODUTTIVO Operatori Attrezzature da lavoro

DICHIARAZIONE CE ---------------... Dichiarazione di conformità

Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro DIRETTIVA DI PRODOTTO definisce i RES Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute a cui devono rispondere i prodotti per poter liberamente circolare nel Mercato Comunitario. ---------------... Direttiva macchine 98/37/CE Recepita in Italia attraverso il DPR 459/96 Dichiarazione di conformità NUOVA Direttiva Macchine: Direttiva 2006/42/CE Pubblicata il 09/06/2006 sulla Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea serie L 157/24 Entrata in vigore 29 dicembre 2009

DEFINIZIONI D. LGS 81/08 DIRETTIVA 2006/42 CE «immissione sul mercato»: prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione; «messa in servizio»: primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto del presente decreto legislativo;

DEFINIZIONI DPR 459/96 ART. 1 3. Si intende per immissione sul mercato la prima messa a disposizione sul mercato dell'unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego. Si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione.

DEFINIZIONI DPR 459/96 ART. 1 4. Si intende per messa in servizio: a) la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza sul territorio dell'unione europea; b) l'utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti sulla base della legislazione precedente e già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore.

Per ogni attrezzatura da lavoro si dovrà distinguere: 1. La fabbricazione; 2. La commercializzazione; 3. La messa in servizio. La fabbricazione: è il momento storico indicato dal fabbricante dell attrezzatura in dichiarazione di conformità. La commercializzazione: è il momento storico che stabilisce il passaggio di proprietà tra un fabbricante e un utente che intende utilizzare l attrezzatura. La messa in servizio: è il momento storico di comunicazione da parte dell utente di uso di una determinata attrezzatura (comunicazione all INAIL e questa emette la MATRICOLA).

PRELIMINARI La matricola INAIL/ISPESL è una attribuzione alfanumerica per la collocazione d archivio da non confondere con il n.f. 08/2/00XXX/BG 08/200XXX/BG 2008/2/00XXX/BG

D.L. 81/08 Art. 71 comma 4 Il Datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d uso e libretto di manutenzione;

D.L. 81/08 Art. 71 comma 4 Il Datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè: b) siano curati la tenuta e l aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

D.L. 81/08 Art. 71 comma 8 8. Fermo restando quanto stabilito al comma 4 il DdL provvede affinchè: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte ad un controllo iniziale (dopo l installazione e prima di mettere in esercizio) ed a un controllo dopo ogni montaggio in una nuova località di impianto.

Funzionamento, verifica, dispositivi, limitatori, indicatori Verifica E necessario all inizio di ogni turno, prima di utilizzare la macchina, prevedere un controllo pre-operativo ed una prova funzionale. Il controllo pre-operativo è un ispezione visiva eseguita dall operatore prima di ogni turno di lavoro.

D.L. 81/08 Art. 71 comma 8 b) Le situazioni soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose devono essere sottoposte: controlli periodici in funzione alle condizioni stabiliti dal fabbricante e in assenze di queste stabiliti da norme o codici di buona prassi. Interventi di controlli straordinari, ogni volta che intervengono situazioni eccezionali che possono causare problemi di sicurezza delle attrezzature quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali e lunghi periodi di inattività.

D.L. 81/08 Art. 71 comma 8 Gli interventi tipo a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e devono essere svolti da persona competente.

controlli: monitoraggio continuo eseguito con procedure disposte dal Ddl, su attrezzature e dispositivi. verifiche: attività svolte da soggetti pubblici e/o privati abilitati e disposti da regolamenti legislativi.

D.L. 81/08 Persona competente Il concetto di competenza parlare di competenza generalmente fa venire in mente il significato di saper fare bene una cosa, essere preparati ed esperti in un determinato settore o attività. Si tratta di un concetto complesso che si riferisce a qualcosa che si lega profondamente alla soggettività, anche se determina una molteplicità di comportamenti osservabili. definizione di competenza In ambito giuridico si definisce competente colui che ha capacità o autorità di esercitare un determinato ufficio, di esprimersi su determinate questioni In generale, è competente in un determinato ambito chi è in grado di parlare o giudicare autorevolmente su argomenti di un arte o di una disciplina (Treccani).

D.L. 81/08 Persona competente Possiamo dire che: La competenza non è direttamente proporzionale alla quantità di conoscenze e di abilità che possediamo (né tantomeno ai titoli che ognuno di noi può ascrivere nel suo curriculum), quanto piuttosto alla capacità di saperli applicare e adattare alle varie situazioni e contesti. Ad esempio, che cosa significa avere la competenza di guida? conoscere il funzionamento della macchina, il codice della strada ed essere in possesso della patente per essere competente? È una competenza che comprende più conoscenze e capacità che vengono orchestrate contemporaneamente. Quindi saremo tanto più competenti quanto più saremo capaci di adattare i nostri comportamenti e il nostro stile alla varie situazioni in cui ci troviamo. In definitiva, le competenze si formano dall integrazione tra molteplici risorse interne della persona, costituite in modo particolare da nozioni (sapere), da abilità (saper fare) ed anche da attitudini e caratteristiche personali (saper essere).

D.L. 81/08 ART. 71 COMMA 11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13.

D.L. 81/08 D.M. 11 aprile 2011 Il datore di lavoro che mette in servizio, un'attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, ne da' immediata comunicazione all'inail per consentire la gestione della relativa banca dati. L'INAIL assegna all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.

Obblighi del datore di lavoro Decreto ministeriale 11 aprile 2011 Verifica periodica E finalizzata ad accertare: - la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d uso; - lo stato di manutenzione e conservazione; - il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell attrezzatura di lavoro; - l efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo

D.M. 11 APRILE 2011 Compiti del datore di lavoro 5.3.3. Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell'esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature per l'inserimento in banca dati. Circolare MIL n 23 del 13 agosto 2012

le procedure amministrative LE MODALITA DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONSEGNA A MANO PRESSO LA SEDE DELL UFFICIO COMPETENTE A MEZZO RACCOMANDATA CON AVVISO DI RITORNO IN QUESTO CASO I TEMPI DECORRONO DALLA DATA DEL PROTOCOLLO IN QUESTO CASO I TEMPI DECORRONO DALLA DATA DI CONSEGNA ALL UFFICIO INAIL A MEZZO FAX IN QUESTO CASO I TEMPI DECORRONO DALLA DATA DI TRASMISSIONE DEL FAX A MEZZO POSTA CERTIFICATA IN QUESTO CASO I TEMPI DECORRONO DALLA DATA DI INVIO DELLA MAIL Allegare una dichiarazione di annullamento della MARCA DA BOLLO riportandone la data di emissione e il numero identificativo (D.M. 10.11.2011)

Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista. IL NOLEGGIATORE È RESPONSABILE DELLA VERIFICA SUI REQUISITI DELL OPERATORE!

UOT Bergamo bergamo.r.dipartimento@inail.it bergamo-ricerca@postacert.inail.it Serverfax 06.88467027 035.352111 centralino

GRAZIE PER L ATTENZIONE Angelo Romanelli a.romanelli@inail.it 035.352364

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