REGOLAMENTO. Bonus Bebè



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COMUNE DI NURAGUS PROVINCIA DI CAGLIARI Piazza IV Novembre 08030 NURAGUS Tel. 0782/82101-821003 - Fax 0782/818063 segrcomune.nuragus@tiscali.it P.IVA 00697840916 C.F. 81000190918 REGOLAMENTO Bonus Bebè Approvato con atto C.C. N. 04 del 13/03/2010 1

Regolamento Comunale per la concessione degli assegni una tantum denominati Bonus Bebè correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dall 1 gennaio 2010 ART. 1 finalità ART. 2 Definizioni ART. 3 soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda ART. 4 Requisiti ART. 5 Limiti di reddito ART. 6 Importo del bonus ART. 7 Termine e modalità di presentazione della domanda ART. 8 Cumulabilità ART. 9 Disposizioni transitorie ART. 10 Verifiche ART. 11 Clausola di salvaguardia ART. 12 Entrata in vigore 2

ART. 1 - finalità Il presente Regolamento disciplina, in attuazione alla politica dell Amministrazione Comunale di Nuragus che considera la famiglia come soggetto centrale in grado di assumersi la responsabilità primaria dei compiti di cura e di soddisfacimento delle esigenze primarie dei propri membri, i requisiti e le modalità di accesso, l entità, anche in ragione del numero di figli, nonché le modalità di assegnazione ed erogazione agli aventi diritto dei contributi una tantum denominati Bonus bebè, correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dall 1 gennaio 2010. ART. 2 definizioni Ai fini dell applicazione del presente regolamento si intende per: a) nucleo familiare: il nucleo come definito dall articolo 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, N. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449); b) primo figlio: il figlio legittimo, naturale riconosciuto, legittimato o adottivo, nel cui nucleo familiare di appartenenza non risultino presenti, alla data della sua nascita o adozione, altri fratelli o sorelle; c) figlio successivo al primo: il figlio legittimo, naturale riconosciuto, legittimato o adottivo, nato o adottato successivamente al primo figlio; d) figli gemelli: i figli legittimi, naturali riconosciuti o legittimati, qualora la nascita sia avvenuta con le modalità del parto gemellare, o i figli adottivi, anche se non fratelli, qualora siano stati adottati contemporaneamente, indipendentemente dal fatto che si tratti di soggetti nel cui nucleo familiare di appartenenza risultino o meno presente, alla data della nascita o adozione, altri fratelli o sorelle; e) e) adozione: la procedura disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia). ART. 3 - soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda 1. I soggetti beneficiari legittimati a presente la domanda di assegno possono essere: a) nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferentemente uno dei due genitori; 3

b) nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive; c) nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell Autorità Giudiziaria o, nel caso di provvedimento di affido condiviso, il genitore con cui il figlio convive; d) nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico genitore; 2. Le condizioni di cui al comma 1 devono sussisteste alla data della presentazione della domanda. 3. La domanda può essere presentata da un solo genitore. ART. 4 requisiti 1. Il bonus è concesso ed erogato al genitore beneficiario che ha presentato la domanda in occasione della nascita di un figlio o dell adozione di un minore, avvenuta a partire dal 1 gennaio 2010. 2. Almeno uno dei genitori compresi nel medesimo nucleo familiare deve soddisfare, alla data di nascita del figlio o di adozione, una delle seguenti condizioni: Essere residente, da almeno cinque anni, computati anche in maniera non continuativa, nel territorio nazionale. Il genitore, per la cui nascita o adozione si richiede il bonus, devono in ogni caso essere residenti da almeno 1 (un) anno nel territorio del Comune di Nuragus al momento della presentazione della domanda di assegno. La residenza e la fissa dimora dovranno essere mantenute nel territorio del comune di Nuragus per almeno 1 (uno anni dalla nascita o adozione del figlio). ART. 5 - limiti di reddito 1. Il reddito del nucleo familiare di cui fa parte il minore, per la cui nascita o adozione è richiesto il bonus, è valutato con riferimento all indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo N. 109/1998. 2. L ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore ad. 40.000,00 (quarantamila). 4

3. L attestazione ISEE del nucleo familiare deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda di assegno. ART. 6 - Importo del bonus 1. Nel caso di nascita o adozione di un primo o successivo figlio è concesso un bonus di. 1.000,00 (mille); ART. 7 Termine e modalità di presentazione della domanda 1. Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso gli uffici comunali e pubblicati nel sito internet del Comune. Le domande debitamente sottoscritte e corredate da copia di documento di identità, devono essere complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione, indicare l indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative ed essere presentate esclusivamente agli uffici comunali nei giorni di ricevimento al pubblico. 2. La domanda deve essere presentata nel termine perentorio di novanta giorni dalla nascita o di adozione del figlio per il quale è richiesto il bonus, salvo quanto previsto dall articolo 9. 3. Nel caso di adozione il termine perentorio di cui al comma 2 decorre dalla data del provvedimento di adozione. 4. La domanda è accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) che attesti gli stati e le qualità personali possedute dai richiedenti, ai sensi dell articolo 3, il possesso dei requisiti di cui all articolo 4 e da un attestazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità alla data di presentazione, da cui risulti il rispetto dei limiti di reddito indicati dall articolo 5. ART. 8 cumulabilità 1. Il bonus di cui al presente regolamento è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno. ART. 9 disposizioni transitorie 2. Per le nascite ed adozioni avvenute a partire dal 1 gennaio 2010 la domanda di bonus deve essere presentata nel termine perentorio del 31 gennaio 2011. 5

ART. 10 verifiche Ai sensi dell art. 71 del DPR N. 445/2000 spetta all Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. L Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata mediante confronto tra i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero dell Economia e delle Finanze. L Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici e, pertanto, verrà escluso. ART. 11 clausola di salvaguardia L Amministrazione Comunale verificherà costantemente le risorse finanziarie impegnate con le disponibilità di Bilancio. Nel caso di esaurimento delle stesse, con semplice delibera di giunta comunale, potrà sospendere l accettazione di nuove domande. ART. 12 entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 6