PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO, SISTEMA DI INDENNIZZO E FONDO DI GARANZIA PER I RISPARMIATORI E GLI INVESTITORI Con lo schema di decreto legislativo adottato oggi dal Consiglio dei Ministri il Governo da attuazione della delega contenuta all articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. 1
MISURE PREVISTE l istituzione di una Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob; l istituzione di procedure di conciliazione ed arbitrato dinanzi alla Consob, per la decisione di controversie insorte tra i risparmiatori o gli investitori (esclusi gli investitori professionali) e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela; l istituzione di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori nei cui confronti banche o intermediari abbiano violato gli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza; l istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori vittima di crack finanziari; che la Camera di conciliazione si avvalga di conciliatori iscritti nell apposito registro tenuto dal ministero della Giustizia. 2
PROCEDURE DI CONCILIAZIONE che la procedura di conciliazione sia attivata dall investitore tramite la presentazione di un istanza a patto che non sia stato già presentato un reclamo all intermediario o non siano scaduti i termini ordinari per l impugnazione del contratto; che in sede di conciliazione le parti possano liberamente definire il contenuto dell accordo; le procedure di conciliazione dovranno chiudersi entro 60 giorni; i costi dovranno essere contenuti nei limiti previsti per gli organismi di conciliazione gestiti da enti pubblici; le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del tentativo di conciliazione non potranno essere utilizzate in un eventuale procedimento sanzionatorio nei confronti dell intermediario. 3
ARBITRATO le procedure arbitrali verranno regolate con regolamento della Consob; L arbitrato avrà natura rituale, ovvero si concluderà con un lodo e sarà ispirato ai criteri di rapidità, economicità ed efficienza che la Consob entro 40 giorni definisca la causa con un lodo arbitrale che avrà efficacia esecutiva immediata; che il provvedimento possa essere impugnato dinanzi al giudice civile solo per la violazione di norme e principi di diritto; 4
SISTEMA DI INDENNIZZO la corresponsione di un indennizzo a favore degli investitori qualora risulti l inadempimento degli intermediari; che l indennizzo debba esse corrisposto a seguito dell accertamento dell inadempimento dell intermediario da parte della Consob; che l accertamento debba avvenire tramite le procedure di conciliazione e arbitrato; che la Consob individui i criteri di determinazione dell indennizzo; che l investitore possa agire in giudizio per il riconoscimento del maggior danno, ulteriore all indennizzo già riconosciuto; 5
FONDO DI GARANZIA Viene istituito un Fondo di Garanzia per gli investitori e i risparmiatori, la cui gestione è attribuita alla Consob, che interverrà nell ipotesi in cui l intermediario condannato non risarcisca il cliente. L obiettivo è quello di garantire gli investitori non professionali con procedure rapide e poco costose di risarcimento diretto; In caso di mancato pagamento da parte dei soggetti ritenuti responsabili di violazione interviene la garanzia del fondo gestito dalla Commissione che si rivarrà nei confronti del soggetto o della società inadempiente. Le risorse del fondo proverranno dal versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniare irrogate per le violazione delle norme che disciplinano l attività degli intermediari. 6