Processo UFSC. n del 15 dicembre 2004 (Stato: 1 gennaio 2011)

Documenti analoghi
Dichiarazione di scomparsa

Revoca della dichiarazione di scomparsa

Cambiamento del nome

Accertamento della paternità

Dichiarazione concernente il cognome

Processo tecnico UFSC

Processo UFSC. n del 15 dicembre 2004 (Stato: 1 gennaio 2013) Nascita in Svizzera di un bambino con filiazione nota. Transazione Nascita

Controllo finale e microfilmatura

Ordinanza sullo stato civile

Processo tecnico UFSC

Aggiornamento in casi particolari

Cittadinanza di stranieri

Accertamento della paternità

Scioglimento matrimonio in Svizzera o all'estero

Informazione destinata ai tribunali e alle autorità amministrative. nuova regolamentazione delle comunicazioni agli uffici dello stato civile

Processo UFSC. no del 15 ottobre Revoca della presunzione di paternità o del riconoscimento in Svizzera o all estero

Registri cartacei dello stato civile

Rilevamento di persone

Nascita di un figlio di genitori stranieri

Matrimonio in Svizzera

Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995)

Modalità di collaborazione tra le autorità dello stato civile e le autorità preposte all asilo

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

INFOSTAR Funzione Ufficio dello stato civile speciale, nonché trattamento delle decisioni giudiziarie e amministrative

Processo UFSC. n del 15 dicembre 2004 (Stato: 1 gennaio 2013) Morte in Svizzera di una persona di identità nota.

I 20 Documentazione dei dati personali di stranieri

Regolamento sullo stato civile (del 29 marzo 2011)

Domande e risposte sul nuovo diritto dei cognomi

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

Ordinanza sullo stato civile

A. CONCESSIONE PER MATRIMONIO

mercati finanziari Informazioni riguardo alla domanda presentata da imprese di revisione

Comunicazioni ufficiali UFSC

Ordinanza sullo stato civile (OSC)

del 28 aprile 2004 (Stato 1 gennaio 2015)

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

DFGP/UFG/UFSC. Commento alla revisione parziale dell ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

Ordinanza sullo stato civile

Richiesta di CITTADINANZA ELENCO DEI DOCUMENTI DA PORTARE PER LA COMPILAZIONE:

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,

Istruzione sulla determinazione e l ortografia dei nomi di cittadini stranieri. (del 1 o gennaio 2012)

Codice civile. (Cognome e cittadinanza) Modifica del 30 settembre 2011

Indicativamente, entro quando avviene l attribuzione? Una settimana dopo l evento. A chi è attribuito il NAVS13? Chi ne fa richiesta?

Promemoria sulla dichiarazione dell autorità parentale congiunta presso l ufficio dello stato civile in Svizzera n

COMUNE DI VALLEDORIA Provincia di Sassari

Carta dei Servizi Demografici

Riconoscimento in Svizzera

POR Sardegna FSE ORE PREZIOSE Avviso pubblico per l erogazione di contributi per la fruizione di servizi alla prima infanzia

Direttive UFSC. n del 1 maggio 2007 (Stato: 1 ottobre 2014)

Modulo di domanda compilata on-line

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Domanda di gratuito patrocinio

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (LCCit) (dell 8 novembre 1994)

Legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni (LCCit)

Spiegazione delle note

Richiesta di una rendita per superstiti

Richiesta di calcolo di una rendita futura

Domanda di gratuito patrocinio

Ordinanza sul Registro centrale degli stranieri

Richiesta assegni familiari per le persone senza attività lucrativa (PSAL)

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Schema di domanda per l erogazione del Buono Famiglia per l anno 2010

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

Codice civile svizzero

Promemoria sulle dichiarazioni concernenti il cognome secondo il diritto svizzero n

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

LA CAPACITA MATRIMONIALE. Cittadini AUSTRALIANI Cittadini AUSTRIACI Cittadini STATUNITENSI Cittadini SVIZZERI

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero

Documenti soggetti a emolumenti

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

DI ESSERE A CONOSCENZA DELLA VOLONTÀ DI ESSERE CREMATO ESPRESSA IN VITA

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001)

Riconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri

Per preparare i documenti di iscrizione e per il dossier di richiesta del permesso servono le seguenti informazioni

del 20 marzo 2009 (Stato 1 gennaio 2013)

Legge federale sui consulenti in brevetti

Foglio di istruzioni per gli assegni familiari: Assoggettamento obbligatorio dei lavoratori indipendenti a partire dal 1 gennaio 2013

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

A. Parte generale Cittadino all estero

COMUNE DI TORANO CASTELLO

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Il/La sottoscritto/a (cognome).. (nome). sesso M F, nato/a a il

Ordinanza concernente il sistema d informazione centrale sulla migrazione

Riconoscimento di figli nati morti o deceduti

REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI DEL COMUNE DI PIACENZA

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI RICORSO PER LA NOMINA DELL AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Maggio 2012 (autrice Cora Graf-Gaiser)

Codice civile svizzero

Questionario sui dati personali dello studente per determinare il Cantone responsabile del versamento dei contributi (Spiegazioni vedi pag.

Checklist for Tourist Application

Promemoria sui documenti di stato civile nei casi di successione ereditaria

Convenzione fra la Svizzera e l Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2

Accordo

MODELLO ANF 42 (nota esplicativa)

Ordinanza per gli archivi comunali, di circolo e distrettuali

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Transcript:

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC n. 31.6 del 15 dicembre 2004 (Stato: 1 gennaio 2011) Morte di una persona di identità nota sopravvenuta all estero (rilevamento retroattivo) Operazione Morte Morte all estero

Indice 0 Visione sistematica 4 1 Documento giustificativo 5 1.1 Atto di morte 5 1.2 Accertamento della morte da parte di un autorità estera 5 1.3 Prova della morte fondata su documenti esteri 5 2 Competenza 5 2.1 Competenza per territorio 5 2.2 Ricusazione 6 3 Esame 6 3.1 Decisione dell autorità di vigilanza 6 3.2 Prova della morte 6 3.2.1 Evento 6 3.2.2 Accertamento 7 3.3 Luogo del decesso 7 3.4 Ora del decesso 7 3.5 Stato civile 7 3.6 Dati statistici 7 3.7 Avvisi speciali 7 4 Preparazione della documentazione 8 4.1 Dati non disponibili 8 4.2 Dati disponibili 8 5 Documentazione 8 6 Comunicazioni ufficiali 8 7 Rilascio di estratti del registro 9 7.1 Conferma dell iscrizione di un decesso sopravvenuto all estero 9 7.2 Certificato di famiglia 9 7.3 Certificato di unione domestica 9 7.4 Aggiornamento del libretto di famiglia 9 7.5 Conferma della documentazione dell avvenuto decesso 9 8 Archiviazione dei documenti giustificativi 10 8.1 Atto di morte estero 10 8.2 Corrispondenza 10 2/10

Tabella delle modifiche Modifica dal 1 gennaio 2011 Tutto il processo Numero 4 Numero 6 Numero 7.3 Nuovo Adeguamento degli articoli alla nuova revisionata OSC in vigore dal 1 gennaio 2011. Nuova versione (immutata sul piano materiale). Precisazione dei dati. Indicazione del certificato di unione domestica. 3/10

0 Visione sistematica Partenza Atto di morte estero 1 Documento giustificativo 1.1 Atto di morte 1.2 Accertamento della morte da parte di un autorità estera 1.3 Prova della morte fondata su documenti esteri Decisione concernente l iscrizione emanata si no Interruzione, accertamenti 2 Competenza 2.1 Competenza per territorio 2.2 Ricusazione Competente? si Esame formale e materiale Preparazione della documentazione n o Interruzione: in caso di recusazione transmissione del caso Rilevamento retroattivo delle persone 3 Esame 3.1 Decisione dell autorità di vigilanza 3.2 Prova della morte 3.2.1 Evento 3.2.2 Accertamento 3.3 Luogo del decesso 3.4 Ora del decesso 3.5 Stato civile 3.6 Dati statistici 3.7 Comunicazioni particolari Dati disponibili? no Mandato di rilevamento retroattivo 4 Preparazione della documentazione 4.1 Dati non disponibili 4.2 Dati disponibili si Dati aggiornati? no Documentare gli eventi mancanti 5 Documentazione 6 Comunicazioni ufficiali Documentazione Comunicazioni ufficiali Rilascio di estratti del registro Archivazione documenti giustificativi 7 Rilascio di estratti del registro 7.1 Conferma di un decesso sopravvenuto all estero 7.2 Certificato di famiglia 7.3 Certificato di unione domestica 7.4 Aggiornamento del libretto di famiglia 7.5 Conferma della documentazione dell avvenuto decesso 8 Archiviazione dei documenti giustificativi 8.1 Atto di morte estero 8.2 Corrispondenza Fine 4/10

1 Documento giustificativo 1.1 Atto di morte È stato presentato un documento secondo il quale una persona la cui identità è nota è deceduta all estero. Fornisce essenzialmente informazioni sull identità della persona, sulla data e il luogo del decesso. 1.2 Accertamento della morte da parte di un autorità estera L iscrizione nel registro delle morti estero può ugualmente basarsi su una disposizione giudiziaria o amministrativa. L autorità di vigilanza decide se la sola costatazione del decesso da parte di un autorità è sufficiente per la documentazione nel registro dello stato civile anche se il decesso non è stato documentato in alcun registro delle morti straniero (art. 32 cpv. 1 LDIP). Sarebbe opportuno esaminare in particolare se la decisione dell autorità è una constatazione del decesso anche se nessuno ha visto il cadavere o se si tratta della dichiarazione di scomparsa. 1.3 Prova della morte fondata su documenti esteri Se il decesso è comprovato da altri documenti esteri (rapporto di polizia, certificato di un ospedale o delle onoranze funebri, carta di passo per cadavere, ecc.) senza che un atto di morte ufficiale sia a disposizione, l autorità di vigilanza dovrà decidere se la morte può venire documentata nel registro dello stato civile in base ai documenti disponibili o se il decesso della persona in questione deve venir costatato dal tribunale competente in Svizzera (art. 34 e 42 CC; art. 40 cpv. 1 lett. a OSC; art. 43 cpv 1 OSC). 2 Competenza 2.1 Competenza per territorio La competenza per la documentazione è retta, nel quadro del diritto federale, dalle norme cantonali in materia di organizzazione (art. 2 cpv. 2 lett. b o cpv. 3 OSC). La morte sopravvenuta all estero è documentata nel Cantone di attinenza (art. 23 cpv. 1 OSC) della persona deceduta. Se non era in possesso della cittadinanza svizzera, la documentazione compete al Cantone di attinenza del coniuge, rispettivamente del partner superstite, eventualmente di un genitore svizzero (art. 23 cpv. 2 lett. a OSC). Se la persona in questione era in possesso di attinenze comunali in più Cantoni, l ufficio dello stato civile che ha ricevuto l atto di morte deve provvedere a documentare l avvenuto decesso. Se la persona straniera non ha familiari svizzeri, il decesso è documentato successivamente nel registro dello stato civile in base alla decisione dell autorità di vigilanza se i dati della 5/10

persona deceduta sono disponibili. La documentazione è effettuata nel Cantone di domicilio della persona deceduta o nel Cantone in cui deve essere effettuato un nuovo atto amministrativo concernente un familiare straniero superstite (art. 23 cpv. 2 lett. b OSC). 2.2 Ricusazione Le collaboratrici e i collaboratori dell ufficio dello stato civile sono tenuti a rispettare l obbligo di ricusazione (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC). 3 Esame 3.1 Decisione dell autorità di vigilanza La decisione concernente la documentazione retroattiva della morte in Svizzera compete all autorità di vigilanza del Cantone di attinenza della persona deceduta (art. 23 cpv. 1 OSC). Se si tratta di uno straniero, l autorità di vigilanza del Cantone di attinenza del coniuge, del partner o di un genitore emana la decisione (art. 23 cpv. 2 lett. a OSC. La decisione può fondarsi sulla valutazione (traduzione sommaria e autenticazione del documento) della rappresentanza svizzera competente per il luogo estero del decesso. Se, applicando la regola citata, sono coinvolti più Cantoni di attinenza, la decisione spetta all autorità di vigilanza che ha ricevuto l atto di morte. Se la persona straniera deceduta non ha rapporti giuridici familiari con un cittadino svizzero, la decisione dell autorità di vigilanza è obbligatoria se i dati della persona in questione sono disponibili. In questo caso la decisione compete all autorità di vigilanza dell ultimo luogo di domicilio della persona straniera interessata oppure a quella del Cantone in cui l evento è sopravvenuto, se presso un ufficio di stato civile è pendente un nuovo atto amministrativo concernente un familiare straniero superstite (art. 23 cpv. 2 lett. b OSC). Non è necessario documentare retroattivamente la morte all estero di una persona straniera domiciliata in Svizzera priva di rapporti giuridici familiari con un cittadino svizzero, se i suoi dati non sono disponibili nel sistema. Di conseguenza, anche la decisione dell autorità di vigilanza non è più necessaria. 3.2 Prova della morte 3.2.1 Evento Anche all estero l evento della morte è normalmente documentato sulla base di un certificato medico. Di regola l atto presentato è un estratto del registro dei decessi tenuto in forma ufficiale. 6/10

3.2.2 Accertamento L atto di morte rilasciato dall autorità competente può fondarsi anche su un accertamento amministrativo o giudiziario del decesso, senza che nessuno abbia visto il cadavere (cfr. n. 1.2). 3.3 Luogo del decesso Il nome dello Stato o, eccezionalmente la denominazione di un territorio riconosciuto dal diritto internazionale, deve essere documentato come luogo del decesso. Seguiranno poi informazioni geografiche complementari (provincia, dipartimento, quartiere, senza tuttavia specificare gli edifici). Queste informazioni si evincono dall atto di morte. Si riferiscono al momento della morte oppure al rilascio dell atto (art. 26 lett. b OSC). 3.4 Ora del decesso Se nell atto estero non è riportata l ora del decesso, va documentato il giorno della morte. Se nel documento figura un lasso di tempo nel quale è avvenuta la morte, quest ultimo va ripreso. Se tuttavia il documento indica soltanto un momento, o un lasso di tempo approssimativo, prima del rinvenimento del cadavere, senza specificarne l inizio, occorre iscrivere il giorno in cui è stato rinvenuto il cadavere. Documentare come giorno della morte il primo giorno di un lasso di tempo possibile non è una soluzione opportuna sul piano giuridico, poiché si tratta di una mera ipotesi contestabile (diritto successorio). 3.5 Stato civile Se nell atto di morte è menzionato lo stato civile della persona deceduta, va chiarito se corrisponde ai dati disponibili nel registro dello stato civile e nel registro delle famiglie (cfr. 4.2). 3.6 Dati statistici Se la persona defunta, o il coniuge, o il partner superstite erano domiciliati in Svizzera al momento del decesso, i dati statistici prescritti dal diritto federale devono in linea di massima venir rilevati nella loro interezza (art. 52 OSC). 3.7 Avvisi speciali La conferma della notificazione di morte (modulo 2.2.3) e l invito a comunicare la causa di morte (modulo 2.2.5) non sono necessari neanche se l ultimo domicilio della persona deceduta era in Svizzera e l inumazione è avvenuta in Svizzera. 7/10

4 Preparazione della documentazione 4.1 Dati non disponibili Se i dati della persona deceduta non sono disponibili, occorre avviare il rilevamento retroattivo (art. 93 cpv. 1 OSC; cfr. processo tecnico n. 30.1 «Rilevamento retroattivo»). Non è necessario rilevare (art. 15a cpv. 2 OSC) e documentare retroattivamente nel registro dello stato civile la morte all estero di una persona straniera domiciliata in Svizzera priva di rapporti giuridici familiari con un cittadino svizzero se i dati della persona deceduta non sono disponibili. Vanno invece emanate le comunicazioni ufficiali non supportate dal sistema (cfr. n. 6). 4.2 Dati disponibili L'autorità dello stato civile esamina se i dati disponibili nel sistema sono corretti, completi e aggiornati (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC). Se risulta che i dati disponibili concernenti lo stato civile della persona in questione non sono aggiornati, il processo deve essere interrotto fino a quando non sono stati comprovati e documentati gli eventi non ancora documentati (art. 15 cpv. 3 OSC). 5 Documentazione Al momento della documentazione della morte deve essere nel contempo aggiornato lo stato civile del coniuge o del partner superstite. 6 Comunicazioni ufficiali La trasmissione di dati all amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno della persona deceduta e, se del caso, del coniuge o del partner registrato superstite (art. 49 cpv. 1 lett. a OSC), all Ufficio federale di statistica (art. 52 OSC) e agli organi dell AVS (art. 53 cpv. 1 OSC) avviene automaticamente e in forma elettronica o in assenza di allacciamento in forma cartacea ai Comuni interessati (art. 49 cpv. 3 OSC). A seconda del caso seguono altre comunicazioni: all ufficio dello stato civile del Comune di attinenza (art. 49a cpv. 2 lett. a OSC), 8/10

all autorità tutoria al luogo di domicilio della madre al momento della nascita del figlio deceduto nel primo anno di vita e i cui genitori non si sono successivamente uniti in matrimonio (art. 50 cpv. 1 lett. a OSC), all autorità tutoria del luogo di domicilio del figlio, se la persona deceduta esercitava l autorità parentale (art. 50 cpv. 1 lett. d OSC), all'ufficio federale della migrazione, se l'evento concerne un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o riconosciuta quale rifugiato (art. 51 cpv. 1 lett. d OSC). Eventuali altre comunicazioni necessitano di una base legale cantonale (art. 56 OSC). 7 Rilascio di estratti del registro 7.1 Conferma dell iscrizione di un decesso sopravvenuto all estero Su richiesta, può essere rilasciato un atto che confermi l iscrizione di una morte avvenuta all estero (modulo 2.3.2). 7.2 Certificato di famiglia In caso di decesso della moglie, del marito o di un figlio comune, un nuovo certificato di famiglia (modulo 7.4) è rilasciato gratuitamente dietro restituzione di quello vecchio. Il rilascio del primo certificato di famiglia è a pagamento. 7.3 Certificato di unione domestica In caso di decesso del partner registrato, un nuovo certificato di unione domestica (modulo 7.12) è rilasciato gratuitamente dietro restituzione di quello vecchio. 7.4 Aggiornamento del libretto di famiglia Su richiesta, il libretto di famiglia svizzero rilasciato prima dell introduzione della documentazione elettronica degli eventi è aggiornato gratuitamente. Inoltre, i libretti di famiglia CIEC vanno in ogni momento aggiornati gratuitamente. Non possono invece venire effettuate iscrizioni in un libretto di famiglia straniero. 7.5 Conferma della documentazione dell avvenuto decesso Una conferma della documentazione in Svizzera del decesso sopravvenuto all estero viene spedita alla rappresentanza svizzera all estero su richiesta. 9/10

8 Archiviazione dei documenti giustificativi 8.1 Atto di morte estero I documenti originali concernenti il decesso e la decisione di riconoscimento dell autorità di vigilanza vanno conservati quali giustificativi per la documentazione. Entro i limiti legali è ammesso rilasciare una copia dell'atto di morte e consegnarla agli aventi diritto. 8.2 Corrispondenza L eventuale corrispondenza relativa alla documentazione di un decesso va conservata nella misura in cui possa risultare rilevante a fini probatori. R:\PRIVAT\EAZW\EAZW\30 Fachprozesse\31 Natürliche Zivilstandsereignisse\31.6 Tod Ausland\ 31.6 Processo_Morte all'estero_i 4_Jan 11_V 4.0 i.doc 10/10