CONVENZIONI POLIZZE ASSICURATIVE



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CONVENZIONI POLIZZE ASSICURATIVE 2014 1

SOMMARIO Presentazione... Pag. 3 Omaggio Polizza R.C. Famiglia Pag. 4 Fascicolo informativo Nobis Pag. 6 RESPONSABILITA CIVILE AMMANCHI DI CASSA Pag. 13 RESPONSABILITA CIVILE PERDITE PATRIMONIALI Pag. 15 RESPONSABILITA CIVILE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI Pag. 21 Modulo di adesione polizze Rela Broker Pag. 25 R.C.P. IMPIEGATI, QUADRI DIRETTIVI E DIRIGENTI - Copertura sinistri colpa grave (Biver Broker)... Modulo di adesione annuale R.C.P. Biver Broker Pag. 29 La Fabi ritiene utile dare indicazioni ai colleghi circa il comportamento da seguire: 1.In caso di errore, con conseguente perdita patrimoniale, avvisare e relazionare la Fabi. 2.Valutare insieme i casi di illegittimità delle richieste di rifusione avanzate da alcuni Istituti Bancari. 3.Pretendere dall'azienda che le eventuali contestazioni di addebito siano formulate per iscritto. 4.Non risarcire di propria iniziativa i terzi o l'azienda di appartenenza, prima di avere informato la Fabi. 5.In caso di ritrovamento di eventuali differenze, restituire tempestivamente la somma risarcita alla Compagnia di Assicurazione. Tali precisazioni risultano necessarie al fine di offrire una completa e chiara tutela sindacale, evitando che i Colleghi a causa di incertezze o timori nei confronti dei propri superiori, si prestino a soluzioni non consone e di difficile gestione. N.B.: L'art. 39 del CCNL ABI - 8 Dicembre 2007, riprendendo l art. 5 della Legge n.190 del 13/05/1985 stabilisce che il datore di lavoro è tenuto ad assicurare contro la Responsabilità Civile verso terzi i propri dipendenti ivi comprese le eventuali connesse spese legali conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave. Poiché appare difficile stabilire il grado di colpa, offriamo a tutte le Colleghe ed i Colleghi la possibilità di stipulare la Polizza Rischi Professionali e Tutela Giudiziaria con la RELA BROKER, che opera anche nei casi di colpa lieve, o con la BIVER BROKER che opera solo nei casi di colpa grave (con sentenza dell Autorità Giudiziaria). Ciò consentirà ai colleghi di lavorare con maggiore tranquillità con un costo polizza veramente limitato. 2

PRESENTAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE 2014 Si rinnova anche quest'anno l impegno della FABI per offrire ai propri associati importanti e convenienti coperture assicurative. La Fabi anche per il 2014 offre in OMAGGIO ed AUTOMATICAMENTE ai propri iscritti la POLIZZA R.C. CAPOFAMIGLIA ALTRE POLIZZE Inoltre per i rischi connessi all attività professionale la Fabi propone le seguenti Polizze: RCC: RESPONSABILITA CIVILE DEL CASSIERE (ammanchi di cassa); RCP: RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE; RCC+RCP(combinata): RESPONSABILITA CIVILE E PATRIMONIALE DEL CASSIERE; RCP CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI: RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE (Rela Broker); RCP IMPIEGATI, QUADRI DIRETTIVI E DIRIGENTI: (copertura sinistri colpa grave Biver Broker) Moduli, condizioni e dettagli per l'adesione sono riportati nelle schede allegate. Per ciascuna delle coperture assicurative riproduciamo in allegato i moduli di adesione. Per i lavoratori a tempo determinato e' possibile chiedere la copertura assicurativa per periodi frazionati in corso d'anno (3-6-9 mesi) a partire dalla data di assunzione (per i moduli contattate i nostri uffici). Per qualsiasi informazione contattate il vostro rappresentante sindacale aziendale o gli Uffici della Segreteria Provinciale FABI al numero 045/8006114. La Segreteria Provinciale Fabi 3

OMAGGIO FABI PER GLI ISCRITTI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE FAMIGLIA La FABI stipula la presente Sezione di polizza a favore di tutti i suoi aderenti. La Società assicura il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l aderente al Sindacato, il coniuge convivente, i figli minorenni, altri familiari o persone con lui conviventi, in seguito definiti Assicurati, siano tenuti pagare a terzi quali civilmente responsabili per danni verificatisi in relazione: A Fatti della vita privata Alla pratica di sport in genere escluse competizioni di carattere agonistico. Alla conduzione delle abitazioni costituenti dimora abituale o saltuaria, ivi compresa l antenna televisiva; per i danni da spargimento d acqua la garanzia è prestata con una franchigia assoluta di EUR 259,00 per sinistro. Alla proprietà detenzione ed uso di armi da fuoco a scopo non venatorio, per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili. Alla proprietà ed all uso di velocipedi, animali da sella e di cani con applicazione su ogni sinistro cagionato dai cani di una franchigia assoluta di EUR 51,00. Relativamente alla proprietà ed uso di cani la stessa ha efficacia se l Assicurato è in regola con il disposto dell Ordinanza Ministeriale del 9/9/2003 e successive integrazioni. All impiego di collaboratori familiari nello svolgimento delle proprie mansioni. Sono esclusi i danni fisici subiti dagli stessi. LE GARANZIE SONO VALIDE IN TUTTO IL MONDO Gestione delle vertenze spese legali e peritali: La Società assume, fino al termine del grado di giudizio in corso, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. 4

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. ESCLUSIONI: Sono esclusi dall assicurazione i danni: a) Cagionati dolosamente; b) Derivanti dalla proprietà di fabbricati; c) Derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria di fabbricati; d) Derivanti dalla proprietà, uso o guida di veicoli a motore, natanti, aeromobili, apparecchi per il volo; e) Derivanti dalla partecipazione a gare e competizioni; f) Derivanti dalla pratica del modellismo e del parapendio; g)alle cose che gli Assicurati detengano a qualsiasi titolo; h) Da furto, nonché i danni a cose altrui da incendio, scoppio ed esplosione di cose di proprietà degli Assicurati o da loro detenute avvenuti all interno delle dimore indicate in scheda di polizza e relative pertinenze; i) Inerenti ad attività professionali; j) Derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici; k) Da inquinamento; l) Derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardati avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi. Non sono considerati terzi: Gli Assicurati I loro ascendenti o discendenti MASSIMALE: La garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata per ogni Assicurato per EUR 500.000,00.= unico, che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo. FRANCHIGIA: Si applica solo in due casi: sinistro causato da cani, nella misura di euro 51,00.= sinistro causato da spargimento d'acqua nella misura di euro 259,00.= IN TUTTI GLI ALTRI CASI LA COMPAGNIA LIQUIDA IL SINISTRO PER INTERO Si allega di seguito il fascicolo informativo IN CASO DI SINISTRO CONTATTARE: FABI VERONA Vicolo Ghiaia, 5 37122 Verona Tel. 045 8006114 fax 045 8009165 - E-mail: sab.vr@fabi.it 5

FIIM-001092013-20130901 pag. 1 di 18 Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione POLIZZA INFORTUNI Nobis Compagnia di Assicurazioni Modello: Infortuni EDIZIONE: Novembre 2012 Versione: 11.12.01 Contratto di Assicurazione Perdite pecuniarie sindacati bancari Fascicolo Informativo FIPP-001112013-20131101 pag. 1 di 18 EDIZIONE: Novembre 2013 VERSIONE: 01.11.2013 Il presente Fascicolo IN VIGORE DAL 01.11.2013 Informativo, contenente: a) La Nota Informativa Il presente Fascicolo Informativo, contenente (comprensiva del Glossario) a) la Nota Informativa (comprensiva del Glossario), b) Le Condizioni di assicurazione deve b) le Condizioni di assicurazione, essere consegnato al deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di contraente prima della sottoscrizione del contratto assicurazione. o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Prima

FIIM-001092013-20130901 pag. 2 di 18 A1. NOTA INFORMATIVA NOTA INFORMATIVA CONTRATTO pag.1 di 5 PREMESSA Dal 1 gennaio 2013 l'ivass - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'isvap a seguito del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135. Ogni riferimento, contenuto nel presente fascicolo informativo, ad Isvap, deve intendersi al nuovo Istituto Ivass. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente e l Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Sono operanti solo le garanzie specificamente richiamate nel Modulo di polizza/certificato di assicurazione.. La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) e all Assicurato (il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall Art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005) affinché pervenga ad un fondato giudizio sui diritti e sugli obblighi contrattuali. Naturalmente la presente Nota Informativa non sostituisce le condizioni di polizza di cui l Assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1 Informazioni generali Sede Legale Via Lanzo, 29-10071 Borgaro Torinese (TO) Telefono 011 4518708 Direzione Operativa Via Lanzo, 29-10071 Borgaro Torinese (TO) Telefono 011 4518726 Sito Internet www.nobisassicurazioni.it Email info@nobisassicurazioni.it Autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Provvedimento Isvap n 2621 del 06 Agosto 2008, iscritta alla Sez. I dell albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168; Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è società soggetta alla direzione e coordinamento di Gruppo Intergea S.p.A. Il contratto è concluso con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 2 Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Sulla base del Bilancio 2012 il Patrimonio Netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta a 6,71 milioni di Euro di cui 5,0 milioni per capitale sociale e 1,71 milioni per totale di riserve patrimoniali. L indice di solvibilità, rappresentato dal rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2012, è di 3,78. B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 3 Legge applicabile al contratto Ai sensi dell art. 180 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, il contratto è regolato dalla Legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica Italiana. Le parti comunque possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative previste dall Ordinamento italiano. Se il rischio assicurato è ubicato in altro Stato membro, il contratto è regolato dalla legislazione del medesimo Stato. Qualora il rischio assicurato sia ubicato in uno Stato terzo, il contratto è regolato dalle disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con Legge 18 dicembre 1984 n. 975. 4 Durata del contratto Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo. Il contratto ha validità annuale e non si rinnova alla sua naturale scadenza.

FIIM-001092013-20130901 pag. 3 di 19 5 Coperture assicurative offerte limitazioni ed esclusioni La polizza offre una serie di coperture per perdite pecuniarie (art. A.1, art. B.1, art. C.1) e le condizioni particolari aggiuntive (art. D.3). NOTA INFORMATIVA CONTRATTO pag.2 di 5 AVVERTENZE: a) Sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative o condizioni di sospensione delle garanzie stesse che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Gli articoli delle condizioni di assicurazione da leggere attentamente a tal riguardo sono, oltre che gli articoli che definiscono l oggetto dell assicurazione (artt. A.1, B.1, C.1) e definiscono l importo di liquidazione (art. 5), i seguenti: artt. 1 Modalità di adesione e decorrenza delle garanzie, 3 Validità della garanzia per le sezioni A), B), C), A.2 esclusione dolo assicurato, A.3 altre esclusioni, D.1 esclusioni b) Sono presenti franchigie e scoperti. A tal riguardo vedere i seguenti articoli: SEZIONE A: art. A.4 Franchigia/Scoperto, SEZIONE B: art. B.4 Franchigia/Scoperto, SEZIONE C: art. C.2 Franchigia/Scoperto; SEZIONE D: art. D.2 massimali, premi lordi, franchigia/scoperto. 6 Dichiarazioni da parte dell assicurato in merito alle circostanze del rischio nullità AVVERTENZE: Eventuali dichiarazioni false e reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo o la stessa cessazione dell assicurazione. A tal proposito leggere attentamente l articolo 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Buona fede, per le conseguenze e gli articoli del codice civile richiamati. Ai sensi dell art. 1895 c.c. Inesistenza del Rischio il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. 7 Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente e l Assicurato hanno l obbligo di comunicare ogni aggravamento o diminuzione del rischio come prescritto dall art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Buona fede. La mancanza di comunicazione delle cause di aggravamento può comportare la cessazione dell assicurazione o la perdita parziale dell indennizzo. Causa di modifica del rischio, nel caso delle garanzie rientranti nella sezione Danni diretti al veicolo, è, a titolo esemplificativo, il cambiamento di residenza dell Assicurato da una provincia/comune di residenza ad un altra/altro. Per quanto attiene le sezioni Infortuni la variazione della professione non comporta modifica del rischio. 8 Premi Il pagamento del premio è annuale. Il premio può essere corrisposto esclusivamente tramite bonifico bancario sul c/c indicato nelle condizioni di polizza e nella scheda di adesione. Il premio non è frazionabile. 9 Diritto di recesso AVVERTENZA: La Polizza prevede il diritto di recesso sia per il Contraente/Assicurato che per Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a seguito di sinistro (art. 7 Disdetta in caso di sinistro). Per recedere è necessario dare preavviso di 30 giorni tramite raccomandata. Il diritto di recesso è esercitabile fino al 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo. 10 Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Il Contraente/Assicurato sono gli unici soggetti legittimati a richiedere, tramite lettera raccomandata A.R., l indennizzo entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro. Durante l istruttoria per la liquidazione del sinistro, il Contraente/Assicurato, ai fini dell indennizzo, deve dare comunicazione, tramite raccomandata all Intermediario e/o all Impresa di assicurazione, della volontà di interrompere i termini prescrizionali. L Impresa di assicurazione inoltre ha diritto ad esigere il pagamento delle rate di premio entro un anno dalle singole scadenze. 11 Lingua in cui è redatto il contratto Il presente contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

FIIM-001092013-20130901 pag. 4 di 19 12 Regime fiscale Al contratto vengono applicate le seguenti aliquote fiscali: del 21,25% per la garanzia PERDITE PECUNIARIE. NOTA INFORMATIVA CONTRATTO pag.3 di 5 C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13- Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZE: Esistono modalità e termini per la denuncia del sinistro. A riguardo leggere attentamente l articolo 5 Obblighi dell assicurato in caso di sinistro. Il Contraente e/o l Assicurato devono dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza, entro 30 giorni da quello in cui l Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell addebito notificato. 14 Reclami Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la Legislazione Italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. UFFICIO RECLAMI Via Lanzo, 29 10071 - Borgaro Torinese (TO) Tel: 011 4518737 Fax: 011 4518738 E-mail: reclami@nobisassicurazioni.it Nel caso l esponente (persone fisiche e giuridiche, associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale i soggetti portatori di interessi collettivi) non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi a: IVASS Servizio Tutela Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 ROMA Oppure Fax 06-42133426/06-42133353 Il reclamo presentato, all Impresa di assicurazione o all IVASS, deve contenere: a) nome, cognome e domicilio della reclamante, b) l individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato, c) breve descrizione del motivo di lamentela, d) copia del reclamo presentato all Impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa, e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Non rientrano nella competenza dell IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata adita l Autorità Giudiziaria. Si ricorda che permane la facoltà, in capo all esponente, di adire l Autorità Giudiziaria. I reclami per l accertamento dell osservanza della normativa di settore vanno invece presentati direttamente all IVASS. L IVASS riporta sul suo sito Internet - www.ivass.it - le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico al quale i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie in merito alla trattazione del reclamo. 15 Arbitrato La polizza prevede procedure arbitrali per la risoluzione di controversie dal contratto, come disciplinato dall art. 6 Clausola arbitrale delle Condizioni Particolari Aggiuntive.

FIIM-001092013-20130901 pag. 5 di 19 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO pag.4 di 5 Informativa in corso di contratto L Impresa di assicurazione si impegna nei confronti del Contraente a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa, successive alla conclusione del contratto. Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Legale Presidente ed Amministratore Delegato Salvatore Passaro

FIPP-001112013-20131101 pag. 6 di 19 Ammanco di cassa A2. GLOSSARIO Deficienze di cassa per contanti e/o valori riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti NOTA INFORMATIVA CONTRATTO pag.5 di 5 Assicurato Assicurazione Contraente Cose Franchigia Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione Il contratto di assicurazione Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio o di altre persone Sia gli oggetti materiali che gli animali Importo, espresso in cifra fissa o percentuale della somma assicurata, che rimane a carico dell assicurato per ogni singolo sinistro Gestione del bancomat Per tali si intendono le operazioni di materiale caricamento, svuotamento e controllo della macchina del bancomat Impresa assicuratrice Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Indennizzo o Indennità Somma dovuta dalla Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a. all assicurato o al contraente in caso di sinistro Intermediario Perdite patrimoniali Polizza Premio Scoperto Sinistro Il soggetto persona fisica o giuridica iscritto al Registro Unico degli Intermediari che svolge attività di intermediazione assicurativa Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, di morte o di danneggiamenti a cose L insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione La somma dovuta dal Contraente/Assicurato a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. La parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato. Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

FIPP-001112013-20131101 pag. 7 di 19 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag.1 di 11 B. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE In ottemperanza a quanto previsto dall articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo 7/9/2005 n. 209) le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere grassetto e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza. 1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Buona fede Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.). Tuttavia l'omissione, l incompletezza o l inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente Polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato. 2. Altre assicurazioni Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in Polizza. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.). 3. Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall Art. 47 del Regolamento ISVAP n 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l intermediario. 4. Variazioni del rischio Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio entro 6 mesi dal suo verificarsi. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell art. 1898 C.C. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'assicurato, ai sensi dell art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. 5. Durata dell'assicurazione La presente assicurazione ha validità dalle ore 24 del 31/12/2013 alle ore 24 del 31/12/2014 per la durata di anni UNO, senza tacito rinnovo. 6. Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

FIPP-001112013-20131101 pag. 8 di 19 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag.2 di 11 7. Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 8. Clausola Broker Il Contraente dichiara e la Società ne prende atto che il Broker da lui incaricato per la gestione del contratto è la Spett.le RELA BROKER s.r.l. Piazza della Vittoria 12/15 16121 GENOVA. Pertanto, agli effetti di quanto sopra, tutte le comunicazioni tra le Parti, avverranno per il tramite della Spett.le RELA BROKER S.r.l. a mezzo telefax o lettera raccomandata. Se tali comunicazioni hanno lo scopo di introdurre nella polizza varianti e modificazioni di qualsiasi genere, queste debbono risultare da un'appendice firmata dalla Società e dal Contraente. Ai sensi e per gli effetti dell art.118 comma 2 del D.Lgs 209/2005 Codice delle assicurazioni si da atto che il suddetto broker è autorizzato all incasso dei premi per conto della Impresa secondo le modalità di seguito specificate. 9. Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 10. Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. 2. PERDITE PECUNIARIE PER AMMANCHI DI CASSA E ALTRE PERDITE PECUNIARIE SEZIONE A) PERDITE PECUNIARIE DA AMMANCHI DI CASSA A.1. Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga a rifondere agli Assicurati la perdita pecuniaria che gli stessi, in qualità di dipendenti dell Istituto Bancario, dovessero subire a causa di addebito da parte del Datore di Lavoro, per deficienze di cassa (per contanti o valori), anche determinate da errate operazioni relative alla gestione del bancomat, riscontrate alla chiusura giornaliera dei conti, verificatesi dopo la stipulazione della polizza e delle singole adesioni, che abbiano comportato a carico dell Assicurato stesso il rimborso ai sensi di quanto previsto dal CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO in essere e/o interveniente per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle Aziende di Credito e Finanziarie e/o similari, nonché eventuali analoghe disposizioni contenute in contratti di eventuali altri Istituti di Credito. A.2. Esclusione dolo assicurato La garanzia prestata con la presente polizza non sarà operante per le perdite pecuniarie conseguenti ad ammanchi o perdite dovute a fatto penalmente perseguibile, infedeltà e dolo dell Assicurato. A.3. Altre esclusioni L assicurazione non comprende le perdite conseguenti: a) a furto, rapina ed estorsione; b) ad ammanchi derivanti dal malfunzionamento del bancomat; c) ad ammanchi relativi a banconote risultate false; d) a smarrimento, danneggiamento e distruzione di valori che non siano ammanchi di cassa ; e) a sanzioni di natura fiscale, sanzioni amministrative e/o pecuniarie in genere; f) ad eventi di qualsiasi natura, avvenuti antecedentemente l adesione alla presente polizza.

FIPP-001112013-20131101 pag. 9 di 19 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag.3 di 11 A.4. Massimale Premio lordo per ogni assicurato La garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata per ogni Assicurato per : OPZIONE 1) MASSIMALE 6.000,00 che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo; PREMIO LORDO 115,00 per le adesioni avvenute nei primi tre mesi di validità della copertura e fino alla scadenza della polizza; 95,00 per le adesioni avvenute nel periodo dal 31 marzo al 30 giugno; 63,00 per le adesioni avvenute successivamente il 30 giugno e fino al 30 settembre; 31,50 per le adesioni avvenute successivamente il 30 settembre e fino alla scadenza della polizza. OPZIONE 2) MASSIMALE 10.000,00 che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo; PREMIO LORDO 135,00 per le adesioni avvenute nei primi tre mesi di validità della copertura e fino alla scadenza della polizza; 111,00 per le adesioni avvenute nel periodo dal 31 marzo al 30 giugno; 74,00 per le adesioni avvenute successivamente il 30 giugno e fino al 30 settembre; 37,00 per le adesioni avvenute successivamente il 30 settembre e fino alla scadenza della polizza FRANCHIGIA OPZIONE 1) La garanzia assicurativa è prestata con una franchigia assoluta a carico di ogni Assicurato di 80,00 (ottanta) per ogni sinistro. Dopo la denuncia di due sinistri da parte del medesimo Assicurato nello stesso anno assicurativo, la suddetta franchigia sarà elevata a 155,00 (centocinquantacinque) per ogni sinistro successivo. OPZIONE 2) La garanzia assicurativa è prestata con una franchigia assoluta a carico di ogni Assicurato di 100,00 (cento) per il primo sinistro e di 200,00 (duecento) per il secondo sinistro e successivi.

FIPP-001112013-20131101 pag. 10 di 19 SEZIONE B) ALTRE PERDITE PECUNIARIE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag.4 di 11 B.1. Oggetto dell assicurazione GARANZIA ALTRE PERDITE PECUNIARIE La Società si obbliga a rifondere agli Assicurati la perdita pecuniaria che gli stessi dovessero subire a causa di addebito da parte del Datore di Lavoro, a titolo di trattenuta sullo stipendio, per errori materiali involontariamente commessi nell espletamento e nell adempimento di compiti di ufficio o di incarichi svolti nella loro qualità di dipendenti dell Istituto Bancario. L assicurazione vale anche per le perdite pecuniarie che hanno la loro origine dallo smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore. Si intendono comunque esclusi i rischi conseguenti alla concessione di mutui e prestiti in genere, nonché alla concessione di fidi e negoziazione titoli e alla gestione del bancomat. A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende le perdite conseguenti ad errori commessi nelle operazioni di tesoreria, nelle operazioni con l estero, nelle operazioni di cambio, nelle operazioni di bonifico, nei ritardati pagamenti di utenze e tributi (IVA, IRPEF, ILOR, INPS ed altre imposte), negli errori di pagamento di titoli trafugati (assegni, travel-cheques, -cheques), nel taglio cedole, nel ritardato incasso di certificati di deposito, nei mancati richiami o proroghe di assegni ed effetti cambiari, nel ritardo degli storni e segnalazioni di impagato degli assegni, nel pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario, in seguito a presentazione di documenti contraffatti. B.2. Condizioni aggiuntiva In deroga alla garanzia di cui al punto B.1. che precede, sono compresi nelle garanzie di polizza anche le perdite che trovano origine nella concessione di fidi, prestiti, mutui, estimatori pegni, purché derivanti da errori che riguardino gli aspetti formali e/o documentali delle pratiche, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: raccolta e conservazione delle garanzie, erogazione con documentazione incompleta, errori documentali nelle fidejussioni. B.3. Condizione aggiuntiva In deroga alla garanzia di cui al punto B.1. che precede, sono compresi nella garanzia di polizza i rischi conseguenti alla negoziazione titoli. B.4. Massimale e premio lordo per ogni assicurato Le garanzie di cui alla presente Sezione di polizza si intendono prestate, per ogni Assicurato per i massimali e ai premi lordi indicati nella Scheda COMBINAZIONI DI GARANZIA di cui a pagine seguenti. FRANCHIGIA SCOPERTO Per ciascun sinistro si applica uno scoperto del 10%, con il minimo di 150,00 (centocinquanta) ESCLUSIONI L assicurazione non comprende le perdite pecuniarie derivanti da: ammanchi di cassa; operazioni relative alla gestione del bancomat; fatti dolosi dell Assicurato; l attività di consulenza, il mancato raggiungimento del risultato o l insuccesso di iniziative prese a qualunque scopo; smarrimento, distruzione, deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore; incendio, furto, rapina, sottrazione di cose; attività connessa alla gestione del personale;

FIPP-001112013-20131101 pag. 11 di 19 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag.5 di 11 azioni commesse per creare illecito profitto a chiunque; danni da inquinamento; danni da interruzione, sospensione, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi. SEZIONE C) - PERDITE PECUNIARIE DA AMMANCHI DI CASSA e ALTRE PERDITE PECUNIARIE C.1. Oggetto dell assicurazione Relativamente alle ipotesi IV) IV)BIS e V) V)BIS di cui alla Scheda che segue COMBINAZIONI DI GARANZIE, premesso che gli Assicurati, nel corso dell annualità assicurativa, possono cambiare le mansioni lavorative loro affidate, si conviene che le garanzie prestate con la presente Sezione valgono sia per la copertura PERDITE PECUNIARIE DA AMMANCHI DI CASSA, sia per la copertura ALTRE PERDITE PECUNIARIE, comprese le condizioni aggiuntive B.2 e B.3. C.2. Massimale e premio lordo per ogni assicurato Le garanzie di cui alla presente Sezione di polizza si intendono prestate, per ogni Assicurato per i massimali e ai premi lordi indicati nella Scheda COMBINAZIONI DI GARANZIA di cui a pagine seguenti. FRANCHIGIA SCOPERTO Per quanto riguarda gli ammanchi di cassa: - La garanzia assicurativa è prestata con una franchigia assoluta a carico di ogni Assicurato di 80,00 (ottanta) per ogni sinistro. Dopo la denuncia di due sinistri da parte del medesimo Assicurato nello stesso anno assicurativo, la suddetta franchigia sarà elevata a 155,00 (centocinquantacinque) per ogni sinistro successivo. Relativamente alle OPZIONI IV)BIS e V) BIS la garanzia assicurativa è prestata con una franchigia di 100,00 per il primo sinistro e 200,00 per il secondo sinistro e successivi. - Per quanto riguarda le ALTRE PERDITE PECUNIARIE per ogni sinistro si applica uno scoperto del 10%, con il minimo di 150,00 (centocinquanta). I IPOTESI COMBINAZIONI DI GARANZIE: SEZIONI A) B) C) GARANZIA B1 MASSIMALE 75.000,00 PER ANNO CON IL LIMITE DI 25.000,00 PER SINISTRO Premio Annuo Adesioni II semestre 20,00 11,00

FIPP-001112013-20131101 pag. 12 di 19 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag.6 di 11 II IPOTESI GARANZIA B1+B2+B3 MASSIMALE 50.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio Annuo Adesioni II semestre 50,00 28,00 III IPOTESI GARANZIA B1+B3 MASSIMALE 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio Annuo Adesioni II semestre 86,00 47,00 IV IPOTESI GARANZIA B1+B2+B3 MASSIMALE 25.000,00 PER SINISTRO - 75.000,00 PER ANNO + AMMANCHI CASSA MASSIMALE 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio Annuo Adesioni II semestre 140,00 77,00 IV BIS IPOTESI GARANZIA B1+B2+B3 MASSIMALE 25.000,00 PER SINISTRO 75.000,00 PER ANNO + AMMANCHI CASSA MASSIMALE 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio Annuo Adesioni II semestre 160,00 88,00 V IPOTESI GARANZIA B1+B2+B3 MASSIMALE 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO + AMMANCHI CASSA MASSIMALE 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio Annuo Adesioni II semestre 190,00 105,00 V BIS IPOTESI GARANZIA B1+B2+B3 MASSIMALE 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO + AMMANCHI CASSA MASSIMALE 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio Annuo Adesioni II semestre 210,00 115,00 VI IPOTESI GARANZIA B1+B2+B3 MASSIMALE 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio Annuo Adesioni II semestre 100,00 55,00 Garanzia B1+B2+B3 MASSIMALE 200.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio Annuo Adesioni II semestre 200,00 110,00

FIPP-001112013-20131101 pag. 13 di 19 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag.7 di 11 PREMI DAL 01.04.2014 AL 31.12.2014 PERDITE PECUNIARIE DA AMMANCHI DI CASSA OPZIONE 1) MASSIMALE 6.000,00 PREMIO LORDO 95,00 OPZIONE 2) MASSIMALE 10.000,00 PREMIO LORDO 111,00 IV IPOTESI ALTRE PERDITE PUCUNIARIE GARANZIA B1+B2+B3+B4 MASSIMALE 25.000,00 PER SINISTRO - 75.000,00 PER ANNO + AMMANCHI CASSA MASSIMALE 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio 116,00 IV BIS IPOTESI GARANZIA B1+B2+B3+B4 MASSIMALE 25.000,00 PER SINISTRO 75.000,00 PER ANNO + AMMANCHI CASSA MASSIMALE 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio 132,00 V IPOTESI GARANZIA B1+B2+B3+B4 MASSIMALE 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO + AMMANCHI CASSA MASSIMALE 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio 156,00 V BIS IPOTESI GARANZIA B1+B2+B3+B4 MASSIMALE 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO + AMMANCHI CASSA MASSIMALE 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio 173,00

FIPP-001112013-20131101 pag. 14 di 19 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag.8 di 11 PREMI TRIMESTRALI DAL 31.12.2013 AL 31.12.2014 PERDITE PECUNIARIE DA AMMANCHI DI CASSA OPZIONE 1) MASSIMALE 6.000,00 PREMIO LORDO 31,50 OPZIONE 2) MASSIMALE 10.000,00 PREMIO LORDO 37,00 I IPOTESI COMBINAZIONI DI GARANZIE: SEZIONI A) B) C) GARANZIA B1+B2 MASSIMALE 75.000,00 PER ANNO CON IL LIMITE DI 25.000,00 PER SINISTRO Premio 5,50 II IPOTESI GARANZIA B1+B2+B3+B4 MASSIMALE 50.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio 14,00 III IPOTESI GARANZIA B1+B2+B4 MASSIMALE 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio 23,50 IV IPOTESI GARANZIA B1+B2+B3+B4 MASSIMALE 25.000,00 PER SINISTRO - 75.000,00 PER ANNO + AMMANCHI CASSA MASSIMALE 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio 38,50 IV BIS IPOTESI GARANZIA B1+B2+B3+B4 MASSIMALE 25.000,00 PER SINISTRO 75.000,00 PER ANNO + AMMANCHI CASSA MASSIMALE 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio 44,00

FIPP-001112013-20131101 pag. 15 di 19 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag.9 di 11 V IPOTESI GARANZIA B1+B2+B3+B4 V BIS IPOTESI GARANZIA B1+B2+B3+B4 VI IPOTESI GARANZIA B1+B2+B3+B4 Garanzia B1+B2+B3+B4 MASSIMALE 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO + AMMANCHI CASSA MASSIMALE 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio 52,50 MASSIMALE 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO + AMMANCHI CASSA MASSIMALE 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio 57,50 MASSIMALE 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio 27,50 MASSIMALE 200.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio 55,00 ESTENSIONE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI D.1. Estensione copertura altre perdite pecuniarie Le coperture di cui agli artt. B1, B2 e B3 sono estese consulenti e/o i quadri direttivi dell Istituto. Sono compresi anche le perdite derivanti da errori materiali commessi nella negoziazione titoli. ESCLUSIONI L assicurazione non comprende i danni derivanti da : ammanchi di cassa; operazioni relative alla gestione del bancomat; fatti dolosi dell Assicurato; l attività di consulenza, il mancato raggiungimento del risultato o l insuccesso di iniziative prese a qualunque scopo, le conseguenze di decisioni discrezionali; smarrimento, distruzione, deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore; incendio, furto, rapina, sottrazione di cose; attività connessa alla gestione del personale; azioni commesse per creare illecito profitto a chiunque; danni da inquinamento; danni da interruzione, sospensione, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi.

FIPP-001112013-20131101 pag. 16 di 19 D.2. Massimali, premi lordi e franchigia Scoperto CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag.10 di 11 Per ciascun sinistro si applica uno scoperto del 10% con il minimo di 1.000,00 (mille) ed il massimo di 7.500,00 (settemilaciinquecento) I IPOTESI II IPOTESI SEZIONE D) PERDITE PATRIMONIALI CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI MASSIMALE 51.000,00 PER ANNO CON IL LIMITE DI 20.000,00 PER SINISTRO Premio Annuo Adesioni II semestre 120,00 70,00 MASSIMALE 51.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio Annuo Adesioni II semestre 150,00 80,00 III IPOTESI MASSIMALE 103.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio Annuo Adesioni II semestre 200,00 120,00 IV IPOTESI MASSIMALE 206.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio Annuo Adesioni II semestre 250,00 150,00 V IPOTESI MASSIMALE 258.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio Annuo Adesioni II semestre 300,00 180,00 VI IPOTESI MASSIMALE 500.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio Annuo Adesioni II semestre 400,00 240,00

FIPP-001112013-20131101 pag. 17 di 19 VII IPOTESI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag.11 di 11 VIII IPOTESI MASSIMALE 750.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio Annuo Adesioni II semestre 450,00 270,00 MASSIMALE 1.000.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio Annuo Adesioni II semestre 500,00 300,00

FIPP-001112013-20131101 pag. 18 di 19 3. CONDIZIONI PARTICOLARI CONDIZIONI PARTICOLARI pag.1 di 2 CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE VALIDE PER LA SEZIONE D) D.3. Validità della garanzia L assicurazione vale per le perdite pecuniarie verificatesi nel periodo di efficacia dell assicurazione, purché gli errori e le omissioni che ne hanno causato la perdita, si siano verificati nel periodo di assicurazione stesso e siano stati denunciati entro 12 mesi dal termine della copertura. CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE comuni alle SEZIONI A) B) C) e D) 1. Modalità di adesione e decorrenza delle garanzie Le adesioni alla presente polizza devono avvenire mediante sottoscrizione dell apposita scheda di adesione e pagamento di bonifico, con valuta a favore del beneficiario entro i 7 gg. Successivi. La copia della scheda di adesione e della disposizione del bonifico vanno inviate al Broker nei giorni immediatamente successivi, al fax nr. 010/8562299, mentre una copia va consegnata al Contraente. La ricevuta del fax va trattenuta dall Assicurato ai propri atti, a comprova dell avvenuta adesione. Nei confronti di ciascun Assicurato, la garanzia decorre dalle ore 24 del 31/12/2013, se la disposizione di bonifico come sopra, andato a buon fine, è effettuata entro tale data. Per gli Assicurati che effettueranno il pagamento successivamente, la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno della disposizione del bonifico come sopra, purché la valuta per il beneficiario non sia superiore ai 7 gg. successivi. 2. Variazioni La combinazione di garanzie scelta dall Assicurato al momento dell adesione non può essere successivamente modificata, a meno che non intervengano variazioni nelle mansioni che rendano necessario applicare la garanzia di una sezione diversa. La richiesta di variazione dovrà essere inviata al Broker, accompagnata dalla documentazione comprovante il cambio delle mansioni; la modifica della garanzia sarà operante dalle ore 24 del giorno indicato nell appendice, sempreché sia stato nel frattempo pagato l eventuale premio integrativo. 3. Validità della garanzia per le Sezioni A) B) C) L assicurazione vale per: - I sinistri verificatisi e denunciati nel corso di validità del contratto. - Le richieste di risarcimento pervenute entro un anno dalla data del sinistro e purché si riferiscano a sinistri verificatisi nel corso di validità del contratto. Limitatamente alle sanzioni amministrative e agli interessi di mora, il periodo di prescrizione viene elevato a due anni dalla data del sinistro. 4. Precisioni D accordo fra le parti si conviene che : - in caso di uscita anticipata dei singoli Assicurati, nel corso dell annualità assicurativa, non è dovuto alcun rimborso salvo quanto previsto per il recesso a seguito di sinistro; - tutta la documentazione intercorsa tra la Contraente, il Broker e gli Assicurati è a disposizione della Compagnia, che ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli;

FIPP-001112013-20131101 pag. 19 di 19 CONDIZIONI PARTICOLARI pag.2 di 2 - limitatamente ai dipendenti dell Istituto di Credito CA.RI.GE., in caso di sinistro, l indennizzo verrà liquidato direttamente alla spettabile CA.RI.GE. e non ai singoli Assicurati. - nessuna copertura assicurativa potrà avere durata oltre il 31/12/2014, data di scadenza della polizza. Per coloro che sono assunti a tempo determinato o per i lavoratori interinali e/o similari (pensionati, maternità, ecc.) è possibile stipulare copertura assicurativa con un premio semestrale o trimestrale, secondo la durata del contratto di lavoro. Le condizioni saranno concordate di volta in volta tra l Assicurato e la Compagnia, per il tramite del Broker. Comunque, nessuna copertura assicurativa potrà avere durata oltre il 31/12/2014, data di scadenza della polizza. 5. Obblighi dell assicurato in caso di sinistro Alla Società, per il tramite della RELA BROKER s.r.l., deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni da quello in cui l Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell addebito notificato. La Società mette a disposizione dell Assicurato l importo da lui pagato all Istituto di Credito di appartenenza, come da dichiarazione scritta rilasciata dall Istituto stesso, entro il limite del massimale convenuto, dedotte la franchigia e gli scoperti previsti in polizza. Il pagamento del sinistro sarà effettuato tramite assegno di traenza, senza emissione di alcuna quietanza. Con la riscossione dello stesso da parte dell Assicurato, la Società esaurisce ogni suo obbligo in dipendenza del sinistro stesso. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale, o parziale, del diritto al risarcimento a termini dell Art. 1915 C.C. Le parti concordano che all atto della denuncia di sinistro dovrà essere allegata fotocopia del bonifico attestante l avvenuto pagamento del premio e copia della dichiarazione scritta rilasciata dall Istituto di appartenenza di avvenuto pagamento del danno, oltre i restanti documenti su indicati. La Società, prima del pagamento del sinistro, ha facoltà di chiedere il rapporto ispettivo redatto dall Istituto di Credito in caso di ammanco e/o di raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie. Per differenze di cassa superiori a 516,46 (cinquecentosedici/46) è obbligatorio indicare i presunti motivi che hanno determinato l ammanco. 6. Clausola arbitrale Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, potranno essere deferite, su accordo delle parti, alla decisione di un Collegio di tre Arbitri, così nominato: la parte che ha sollevato la contestazione dovrà rendere noto all altra, con atto notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, l Arbitro che essa nomina con invito a procedere alla designazione del proprio; la parte alla quale è rivolto l invito deve notificare nei 20 giorni successivi le generalità dell Arbitro da essa nominato, mentre, in caso di inattività, l Arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Genova su ricorso dell Arbitro designato dalla parte che ha sporto il reclamo; il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, sarà nominato dai due Arbitri o, in caso di disaccordo e su ricorso di uno o di entrambi gli Arbitri, dal Presidente della Camera di Commercio di Genova, salvo il disposto dell Art. 810 - ultimo comma C.P.C. Gli Arbitri decideranno, in via irrituale, secondo diritto, regolando lo svolgimento delle procedure arbitrali nel modo che riterranno più opportuno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Arbitro; quelle del terzo Arbitro sono ripartite a metà. Sede dell arbitrato in Genova. 7. Disdetta in caso di sinistro Dopo il secondo sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento del risarcimento, l Assicurato e la Società possono, con preavviso di 30 giorni, recedere dall assicurazione limitatamente ad ogni singolo Assicurato, inviando la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno. La Società si impegna a comunicare il recesso inviato all Assicurato anche al Contraente. La Società si impegna a mettere a disposizione dell Assicurato, presso il Broker, il premio non goduto, calcolato pro rata fino al 31/12/2014, al netto delle sole imposte di legge, applicate nella misura del 21,25%. L Assicurato che ha ricevuto comunicazione di recesso non può più aderire alla polizza, nemmeno con una combinazione di garanzie diversa.

MODULO ADESIONE CONVENZIONE SINDACATI BANCARI ANNO 2014 SINDACATO CONTRAENTE: FABI VERONA REGIONE: VENETO ADERENTE (NOME COGNOME) CODICE FISCALE NATO IL: / / SESSO (M/F) INDIRIZZO CITTA PROV. CAP TELEFONO UFFICIO CELL EMAIL DIPENDENTE DELLA BANCA Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia integrale delle condizioni di polizza nr. 100001419, e dopo averle lette, dichiara di voler aderire alla polizza scegliendo l opzione sotto contrassegnata. A tal fine provvedo ad effettuare in data / / il pagamento del premio dovuto per l opzione prescelta, a mezzo bonifico bancario a favore del C/C IT 26 K 03177 01400 000 000 270606 intestato a RELA Broker Srl. Opzione prescelta RC Ammanchi Massimale Limite per sinistro GARANZIE CASSIERI PERDITE PECUNIARIE RC Patrimoniale B1 B2 B3 B4 Massimale Limite per sinistro Premio Annuo dal 01/01 Premio Annuo dal 01/04 Premio Annuo dal 01/07 Premio Annuo dal 01/10 (indicare con una X) (di cui tasse 21,25%) (di cui tasse 21,25%) (di cui tasse 21,25%) (di cui tasse 21,25%) A1 6.000 6.000 -- -- 115,00 95,00 63,00 31,50 A2 10.000 10.000 -- -- 135,00 111,00 74,00 37,00 1 75.000 25.000 20,00 20,00 11,00 5,50 2 50.000 50.000 50,00 50,00 28,00 14,00 3 100.000 100.000 86,00 86,00 47,00 23,50 4 4bis 5 6.000 6.000 75.000 25.000 140,00 116,00 77,00 38,50 10.000 10.000 75.000 25.000 160,00 132,00 88,00 44,00 6.000 6.000 100.000 100.000 190,00 156,00 105,00 52,50

MODULO ADESIONE CONVENZIONE SINDACATI BANCARI ANNO 2014 5bis 10.000 10.000 100.000 100.000 210,00 173,00 115,00 57,50 6 -- 100.000 100.000 100,00 100,00 55,00 27,50 6Bis -- 200.000 200.000 200,00 200,00 110,00 55,00 Opzione prescelta (indicare con una X) Massimale GARANZIE PERDITE PECUNIARIE - CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI RC Patrimoniale Limite per sinistro Premio Annuo dal 01/01 (di cui tasse 21,25%) Premio Annuo dal 01/07 (di cui tasse 21,25%) D1 51.000 20.000 120,00 70,00 D2 51.000 51.000 150,00 80,00 D3 103.000 103.000 200,00 120,00 D4 206.000 206.000 250,00 150,00 D5 258.000 258.000 300,00 180,00 D6 500.000 500.000 400,00 240,00 D7 750.000 750.000 450,00 270,00 D8 1.000.000 1.000.000 500,00 300,00 NOTA BENE: per il perfezionamento della copertura assicurativa la presente scheda, i moduli 7A e 7B e copia del bonifico vanno inoltrati al Fax Nr 010/8562299 o a mezzo mail: nobis_ad@relabroker.it ed a Fabi Verona fax n. 045/8009165 o a mezzo mail a sab.vr@fabi.it. La ricevuta del bonifico, andato a buon fine, per l esatto importo del premio, costituisce prova della copertura assicurativa. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") Con riferimento ai dati sensibili già a disposizione o che potranno essere acquisiti in futuro dalla Rela Broker s.r.l. dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. e ai sensi degli artt. 23,26 e 43 dello stesso D.Lgs do il consenso a che i dati che mi riguardano vengano utilizzati esclusivamente per gli usi interni dell'organizzazione sindacale, della società di assicurazione e della società di brokeraggio assicurativo e resi pubblici solo in modo aggregato. La informiamo che il mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità obbligatorie renderà impossibile la stipula del contratto. Firma Data Firma per adesione Nobis Compagnia di Assicurazioni / /

CONVENZIONE NAZIONALE 01/01/2014 31/12/2014 Polizza Assicurativa R.C. Professionale MODULO DI ADESIONE ED ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA ASSICURATO/A: Azienda di Credito:..Ag./uff. Durata polizza: 12 mesi Decorrenza garanzia: dalle ore 24 del giorno del bonifico. Per le durate inferiori a 12 mesi scadranno comunque inderogabilmente alle ore 24 del 31/12/2014 Importo contributo assicurativo pagato in.: bonifico bancario a favore di Biverbroker S.r.l. con coordinate bancarie sotto indicate (barrare l ipotesi desiderata - ATTENZIONE: codici IBAN diversi a seconda dell ipotesi). ADESIONE ANNUALE = 01/01/14-31/12/14 R.C. PROFESSIONALE IPOTESI 1C (vedi tabella) IPOTESI 2C (vedi tabella) IPOTESI 3C (vedi tabella) IPOTESI 4C (vedi tabella) IPOTESI 5C (vedi tabella) IPOTESI 6C (vedi tabella) IPOTESI 7C (vedi tabella) IPOTESI 8C (vedi tabella) IPOTESI 9C (vedi tabella) Garanzia Ipotesi 1C oppure R.C. Prof comprensiva di attività assicurativa Garanzia Ipotesi 2C oppure R.C. Prof comprensiva di attività assicurativa Garanzia Ipotesi 3C oppure R.C. Prof comprensiva di attività assicurativa Garanzia Ipotesi 4C oppure R.C. Prof comprensiva di attività assicurativa Garanzia Ipotesi 5C oppure R.C. Prof comprensiva di attività assicurativa Garanzia Ipotesi 6C oppure R.C. Prof comprensiva di attività assicurativa Garanzia Ipotesi 7C oppure R.C. Prof comprensiva di attività assicurativa Garanzia Ipotesi 8C oppure R.C. Prof comprensiva di attività assicurativa Garanzia Ipotesi 9C oppure R.C. Prof comprensiva di attività assicurativa 20,00 27,00 58,00 78,00 90,00 121,50 120,00 162,00 140,00 189,00 165,00 222,75 190,00 256,50 335,00 452,25 445,00 600,75 IT25A0558401603000000019005 IT25A0558401603000000019005 IT25A0558401603000000019005 IT25A0558401603000000019005 IT25A0558401603000000019005 IT25A0558401603000000019005 IT25A0558401603000000019005 IT25A0558401603000000019005 IT25A0558401603000000019005 NOTA BENE Trasmettere il presente modulo via fax a: Biverbroker S.r.l. via Carducci, 37 20123 MILANO ai numeri 0286463845/0286983835 Fabi Verona vicolo Ghiaia, 5 37121 Verona al n. 045/8009165

ESTRATTO PRINCIPALI CONDIZIONI DI POLIZZA R.C. PROFESSIONALE OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di Legge e di Contratto Nazionale a fronte di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l Istituto di appartenenza, in relazione all espletamento ed all adempimento di compiti di ufficio o di incarichi affidatigli e svolti nella loro qualità di dipendenti. L assicurazione opera anche nel caso in cui l Istituto di Credito, dopo aver risarcito il danno al Terzo, si rivalga sul Dipendente. A titolo esemplificativo la garanzia comprende: Smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore. Rischi connessi con la concessione di prestiti, mutui e fidi. Attività svolta presso uffici titoli e/o borsini, operazioni di tesoreria, operazioni con l estero e di cambio, bonifici, ritardati pagamenti utenze e tributi, compravendita di valori mobiliari, taglio cedole, pagamento di titoli trafugati, mancati richiami e/o proroghe di assegni ed effetti cambiari, ritardo di storni e segnalazioni di non pagato di assegni, pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario in seguito a presentazione di documenti contraffatti. Danni cagionati a terzi dall assicurato durante lo svolgimento delle proprie mansioni, comprese la conduzione dei locali e delle attrezzature in affidamento. La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale per sinistri relativi a controversie a seguito di danni cagionati dall assicurato nell espletamento delle proprie mansioni, conseguenti ad un fatto non doloso. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA L assicurazione vale per le richieste di risarcimento prestate per la prima volta dall Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell Assicurazione a condizione che tali richieste diano origine ad un danno non conosciuto a seguito di comportamenti colposi posti in essere non oltre 60 mesi (5 anni) prima dell adesione del dipendente assicurato. L assicurazione vale anche per le richieste effettuate entro 12 mesi dalla cessazione della polizza purché l evento si sia verificato durante il periodo di validità della polizza stessa. FRANCHIGIE E SCOPERTI 10% con un minimo di 125,00 e con un massimo di 2.500,00 per ogni sinistro e per ogni evento sinistrale di un eventuale sinistro in serie. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI Ricevuta l informativa sull utilizzazione dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, consento al loro trattamento nella misura necessaria per la sottoscrizione delle polizze. Consento anche che i dati riguardanti l iscrizione sindacale, siano comunicati alla società dal Sindacato FABI di Verona delegato a tale scopo e da questa trattati nella misura necessaria all adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dai contratti o dalle convenzioni. Luogo e data F.A.B.I. / S.A.B. Assicurato Assicurato (timbro e firma attestante (firma per modulo adesione) (firma per privacy) l iscrizione al Sindacato) VERONA ----------------------------------------- -------------------------------------- ----------------------------------------- ---------------------------------- Compagnia: VITTORIA ASSICURAZIONI ALLEGATO N. 7A In occasione del primo contatto con il contraente gli intermediari consegnano copia della presente comunicazione informativa. COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento IVASS n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari: 1. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilevo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento IVASS) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; 2. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta; 3. sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; 4. informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;

5. consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; 6. possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; c) denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto. Cognome e Nome del Contraente/Assicurato: Data Nascita: Comune nascita: Provincia nascita: Codice fiscale: Residenza Indirizzo: CAP: Località: Provincia: Dichiaro: di aver ricevuto esaustiva e comprensibile informativa in merito a tutto quanto precede, anche in relazione alle notizie sull'intermediario, agli strumenti di tutela dei miei interessi, di aver avuto esaustiva e comprensibile risposta ai quesiti ed alle richieste di chiarimenti formulati, di aver verificato che le mie richieste precontrattuali sono state prese in considerazione e debitamente tenute in conto nella proposta formulata, che risponde alle mie aspettative, per come manifestate e nei limiti dei prodotti reperibili sul mercato. Lì, X Letto, confermato e sottoscritto X. Compagnia : VITTORIA ASSICURAZIONI ALLEGATO N. 7B Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. PARTE I - Informazioni qenerali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente 1) cognome e nome : CICCHITTI Marcello 2) numero e data di iscrizione nel RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi), con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera; numero iscrizione B000063445 - data iscrizione 19/02/2007 - - iscritto alla Sezione B - il soggetto opera quale Legale rappresentante ed Amministratore Delegato di BIVERBROKER SRL iscritto nella Sezione B 3) indirizzo delle sedi operative di BIVERBROKER SRL; a) Via Gramsci,12/f - BIELLA b) Via Carducci, 37 - MILANO c) Via Unione, 1 - MILANO 4) recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica; Sede Legale ed operativa Sede operativa di Milano Sede operativa di Milano Via Gramsci, 12/F Via Carducci, 37 Via Unione, 1 13900 Biella 20123 Milano 20123 Milano Tel.015-2522595 Tel. 02-8055007 Tel. 02-80509472 Fax 015-2523045 Fax. 02-86983835 Fax. 02-80509676 E-mail: info.bi@biverbroker.it E-mail: infocomm@biverbroker.it E-mail: infocomm@biverbroker.it Web: www.biverbroker.com 5) denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti: VITTORIA ASSICURAZIONI; 6) l'ivass è l Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta dall intermediario : IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) Via del Quirinale, 21 00187 ROMA (sito web www.ivass.it numero verde 800-486661). PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi Si precisa: a) l'intermediario NON E DETENTORE di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione; b) NESSUNA Impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrice o meno di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente Si precisa: a) che ai sensi dell art. 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso; b) che l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge; c) il Contraente e l Assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21-00187 Roma (fax: 0039 0642133745), per chiedere il risarcimento del danno professionale loro causato dall esercizio dell attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dell intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui ai precedenti punti: sempre il Contraente e l Assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all autorità giudiziaria, di proporre reclamo all IVASS; d) in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa di cui intermediano il contratto (denominazione sociale della Compagnia VITTORIA ASSICURAZIONI) - ad incassare i premi, evidenziando le relative conseguenze per il contraente ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni private. In caso di sussistenza dell accordo con l impresa o con l agenzia, ratificato dall impresa in corso di validità che autorizza l intermediario ad incassare i premi. Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell art. 118 del d. lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna l impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. In caso di mancanza dell accordo con l impresa o di sussistenza dell accordo con l agenzia NON ratificato dall impresa in corso di validità che autorizza l intermediario ad incassare i premi. Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell art. 118 del d. lgs. 209/2005 NON ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente NON impegna l impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. In tal caso, l effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata dall impresa. Cognome e Nome del Contraente/Assicurato : Data Nascita: Comune nascita: Provincia nascita: Codice fiscale: Residenza Indirizzo: CAP: Località: Provincia: Si dichiara: - di aver ricevuto esaustiva e comprensibile informativa in merito a tutto quanto precede, anche in relazione alle notizie sull'intermediario, agli strumenti di tutela dei miei interessi; - di aver avuto esaustiva e comprensibile informativa sui quesiti e sulle richieste di chiarimenti formulati da rendere anche prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche; - di aver verificato che le mie richieste precontrattuali sono state prese in considerazione e debitamente tenute in conto nella proposta formulata, che risponde alle mie aspettative, per come manifestate e nei limiti dei prodotti reperibili sul mercato. Lì, X, Letto, confermato e sottoscritto X

Polizza Assicurativa R.C. Professionale operante anche nel Settore Titoli - Estero ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA ASSICURATI: Impiegati, Quadri direttivi, Dirigenti iscritti alla F.A.B.I. del settore creditizio. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di Legge e di Contratto Nazionale a fronte di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l Istituto di appartenenza, in relazione all espletamento ed all adempimento di compiti di ufficio o di incarichi affidatigli e svolti nella loro qualità di dipendenti. L assicurazione opera anche nel caso in cui l Istituto di Credito, dopo aver risarcito il danno al Terzo, si rivalga sul Dipendente. A titolo esemplificativo e ferme le limitazioni di polizza, la garanzia comprende la responsabilità sulle seguenti attività: smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore; rischi connessi con la concessione di prestiti, mutui e fidi; attività svolta presso uffici titoli e/o borsini, operazioni di tesoreria, operazioni con l estero e di cambio, bonifici, ritardati pagamenti utenze e tributi, compravendita di valori mobiliari, taglio cedole, mancati richiami e/o proroghe di assegni ed effetti cambiari, ritardo di storni e segnalazioni di non pagato di assegni, pagamento di assegni a persone diverse al beneficiario in seguito a presentazione di documenti contraffatti e/o falsi; danni cagionati a terzi dall assicurato durante lo svolgimento delle proprie mansioni, comprese la conduzione dei locali e delle attrezzature in affidamento. A titolo esemplificativo e ferme le limitazioni di polizza, la garanzia nel settore ESTERO comprende la responsabilità anche sulle seguenti attività: - Pagamenti sull Estero - Crediti Documentari - Anticipi Export - Finanziamenti a breve termine - Operazioni in merci - Liquidazione conti attesa - Anticipi Import - Operazioni in cambi divisa - Sconti Import/Export - Garanzie Import A titolo esemplificativo e ferme le limitazioni di polizza, la garanzia nel settore TITOLI comprende la responsabilità anche sulle seguenti attività: - Compravendita di titoli azionari - Acquisto/vendite Fondi comuni d investimento - Gestione patrimoni immobiliari TUTELA E SPESE LEGALI La copertura assicurativa è comprensiva delle eventuali spese legali della difesa in giudizio offerta dalla compagnia per un massimale pari ad un quarto di quello della polizza di riferimento. La Compagnia quindi assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale per sinistri relativi a controversie a seguito di danni cagionati dall assicurato nell espletamento delle proprie mansioni, conseguenti ad un fatto non doloso. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA L assicurazione vale per le richieste di risarcimento prestate per la prima volta dall Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell Assicurazione a condizione che tali richieste diano origine ad un danno non conosciuto a seguito di comportamenti colposi posti in essere non oltre 60 mesi (5 anni) prima dell adesione del dipendente assicurato. L assicurazione vale anche per le richieste effettuate entro 12 mesi dalla cessazione della polizza purché l evento si sia verificato durante il periodo di validità della polizza stessa. ATTENZIONE!!!: E indispensabile sottolineare, al proposito, che tale segmento della polizza si attiva esclusivamente laddove il lavoratore sia chiamato a rispondere del proprio operato a terzi o verso la banca; è conseguentemente indispensabile che l iscritto coinvolto nel sinistro non si renda disponibile a pagare il presunto danno patrimoniale imputatogli dall azienda riservandosi la successiva denuncia dello stesso all assicurazione, ma resista temporaneamente alle richieste del datore di lavoro coinvolgendo immediatamente il sindacato nel contenzioso che lo riguarda.

POLIZZE ASSICURATIVE 2014 R.C. PROFESSIONALE Massimale per sinistro e anno assicurativo Importo 01/01/14-31/12/14 FRANCHIGIA IPOTESI 1C Eu 75.000,00 per anno Eu 25.000,00 per sinistro Eu 20,00 oppure Eu 27,00 (compresa attività assicurativa) Per ogni sinistro si applica una franchigia del 10% con un minimo di Eu 125,00 ad un massimo di Eu 2.500,00 IPOTESI 2C Eu 120.000,00 per anno Eu 60.000,00 per sinistro Eu 58,00 oppure Eu 78,00 (compresa attività assicurativa) IPOTESI 3C Eu 100.000,00 per anno Eu 100.000,00 per sinistro Eu 90,00 oppure Eu 121,50 (compresa attività assicurativa) IPOTESI 4C Eu 200.000,00 per anno Eu 100.000,00 per sinistro Eu 120,00 oppure Eu 162,00 (compresa attività assicurativa) IPOTESI 5C Eu 400.000,00 per anno Eu 200.000,00 per sinistro Eu 140,00 oppure Eu 189,00 (compresa attività assicurativa) IPOTESI 6C Eu 500.000,00 per anno Eu 350.000,00 per sinistro Eu 165,00 oppure Eu 222,75 (compresa attività assicurativa) IPOTESI 7C Eu 500.000,00 per anno e per sinistro Eu 190,00 oppure Eu 256,50 (compresa attività assicurativa) IPOTESI 8C Eu 750.000,00 per anno e per sinistro Eu 335,00 oppure Eu 452,25 (compresa attività assicurativa) IPOTESI 9C Eu 1.000.000,00 per anno e per sinistro Eu 445,00 oppure Eu 600,75 (compresa attività assicurativa)