LO STATO DELL INGEGNERIA FORENSE IN ITALIA



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LO STATO DELL INGEGNERIA FORENSE IN ITALIA (a cura dell Ordine Ingegneri Ferrara - Commissione Ingegneria Forense) PREMESSA: IL RUOLO E LA FUNZIONE DEI CTU È noto a chi opera nel settore - qual è il ruolo e la funzione del CTU, e l importanza che la sua prestazione assume anche nella società, visto l alto tasso di litigiosità ed il numero di processi in Italia. Brevemente, il CTU svolge una consulenza nel processo per conto del Giudice, in una materia tecnica che Questi non conosce e che, con le specifiche nozioni acquisite, dovrà decidere l esito della controversia. È necessario, dunque, che il CTU (e dal loro punto di vista anche i consulenti tecnici delle parti) pongano il Giudice in grado di metabolizzare le questioni argomentate; pertanto, il CTU non dovrà solo adempiere il suo ordinario compito di tecnico, rispondendo compiutamente ai quesiti posti, ma profondere massimo impegno per erudire sufficientemente il Giudice nella disciplina tecnica oggetto della vertenza, affinché acquisisca tutti gli elementi necessari per giudicare. Per svolgere la propria attività, il CTU deve conoscere perfettamente le regole procedurali che riguardano lo svolgimento delle operazioni peritali, per non incappare in errori che potrebbero costargli la ricusazione (dichiarazione mediante la quale una parte chiede la sostituzione del consulente tecnico d ufficio). Inoltre, l ausiliare del Giudice deve possedere padronanza di sé, per poter gestire al meglio i lavori, soprattutto quando sono caratterizzati da spiccata animosità delle parti (o dei loro consulenti). Dovrà garantire il rispetto del principio del contraddittorio (ciò significa che le parti dovranno sempre essere messe nelle condizioni di partecipare, esprimere a tempo debito le proprie ragioni e controbattere quelle avversarie), che è il principio fondamentale nel processo; dovrà sapersi 1

autocontrollare, nel caso subisca critiche al proprio operato; dovrà sapersi organizzare, per rispettare i termini concessigli per l espletamento dell incarico; dovrà assumere un atteggiamento prudente e al di sopra delle parti. Il CTU risponderà per iscritto al quesito del Giudice, redigendo una relazione chiara ed esaustiva (è dunque importante la perfetta conoscenza della lingua italiana), con la quale descriverà tutte le attività propedeutiche svolte, motiverà esaurientemente le proprie risposte, valuterà le osservazioni delle parti. Ovviamente il CTU dovrà assolvere bene e fedelmente, con equilibrio, serenità ed imparzialità l onorevole compito conferitogli, in ottemperanza al giuramento prestato dinanzi al Giudice all udienza di conferimento d incarico ( Giuro di adempiere bene e fedelmente all incarico ricevuto, con il solo scopo di far conoscere al Giudice la verità ). È, inoltre, tenuto al segreto professionale. Il CTU ha notevoli responsabilità civili e, nel caso di colpa grave, può essere condannato a risarcire i danni arrecati alle parti. Ha anche responsabilità penali in quanto riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale e, a seconda del reato commesso, possono essergli inflitte pene più o meno pesanti (addirittura fino a sei anni di reclusione, nel caso fornisca un parere falso o affermi l esistenza di fatti non veri). Senza trascurare il fatto che il bravo CTU, dopo aver esaminato l intera documentazione prodotta in giudizio, ed eventualmente quella integrativa acquisita presso Pubblici Uffici, compiute le operazioni peritali, sentiti i consulenti delle parti, tenterà la conciliazione della lite, a volte con successo, contribuendo alla diminuzione dei processi civili pendenti in Italia (circa cinque milioni). In poche parole, si può descrivere il CTU con un elenco dalla A alla Z : Autorevole Bilanciato 2

Competente Diligente Esauriente Fedele Grammaticalmente corretto Ha molta pazienza Incensurato Logico Moderatore Neutrale Ordinato Puntuale (e Professionale) Qualificato Riservato Super partes Trasparente Umile Veritiero Zelante LA COMPETENZA DEI CTU Secondo recenti statistiche come ha evidenziato l Ing. Hansjörg Letzner (Consigliere CNI), in occasione del Workshop Ingegneria Forense svoltosi a Roma il 29 aprile scorso circa il trenta per cento dei processi civili appare viziato da perizie errate, espletate addirittura da tecnici non competenti. Nei processi penali la percentuale è anche più alta. 3

Alcuni CTU non conoscono adeguatamente la procedura civile oppure, mal interpretando i poteri concessigli dall incarico, ritengono di non doversi attenere alle regole deontologiche nei rapporti con i colleghi CTP. Taluni si ritengono onniscienti, e spaziano malamente - dalla stima della bicicletta agli appalti sui lavori pubblici; senza dimenticare i CTU che non garantiscono il rispetto del principio del contraddittorio, forse perché non ne conoscono il significato e l importanza (alcuni credono che essere autorizzato a compiere le indagini da sé solo, come previsto dall art. 194 c.p.c., significhi in autonomia rispetto ai CTP e non semplicemente senza la presenza del Giudice, come avviene regolarmente). Queste sono circostanze che, purtroppo, possono constatare tutti coloro che operano nel campo delle consulenze giudiziali. La conseguenza drammatica è che a volte le risultanze errate del CTU incapace vengono assunte dal Giudice e costituiscono la sentenza. Il Giudice, essendo peritus peritorum, dovrebbe analizzare approfonditamente anche le relazioni dei consulenti tecnici delle parti, apprezzare se hanno pregio e fare le proprie valutazioni; ma, si sa, non ha il tempo necessario per farlo, dovendosi occupare di centinaia di contenziosi in un anno. Analizzando questo quadro desolante, l incarico al CTU non dovrebbe essere affidato a rotazione, attingendo da un albo che non certifica le speciali competenze, tanto meno la conoscenza delle regole procedurali, ma si dovrebbero prediligere i tecnici che hanno seguito un percorso formativo ad hoc e/o che hanno acquisito un esperienza sul campo (a maggior ragione per gli incarichi più delicati). Pertanto, dovrebbe esistere un controllo rigoroso delle competenze degli aspiranti CTU ed un vaglio per l accesso agli albi dei Tribunali, come avviene giustamente per altre specializzazioni. 4

L Ordine degli Ingegneri di Ferrara sta comunque predisponendo la possibilità di ricercare le specializzazioni dei CTU sul proprio sito, sulla base di autocertificazioni che potranno eventualmente essere di ausilio sia ai giudici che ad altri soggetti per l individuazione del professionista più indicato. Altri problemi sono rappresentati dalle tariffe e, negli ultimi anni, dai mancati pagamenti. Per quanto riguarda le tariffe, è sacrosanto che andrebbero adeguate (in primis l indegna tariffa a vacazione di 4,075 euro all ora). Come se non bastasse, alle Commissioni di Ingegneria Forense degli Ordini giungono sempre più sovente segnalazioni di ingegneri che, impegnati nel delicato ruolo di consulente tecnico d ufficio, si lamentano dei sempre più frequenti mancati pagamenti dell onorario e delle spese liquidati dal Giudice ad incarico espletato e/o addirittura del fondo spese. Come noto, il CTU, in caso di mancato versamento del fondo spese non può astenersi dall espletare i propri uffici, salvo i rarissimi casi in cui il Giudice revochi l incarico già affidato, mentre, laddove non sia corrisposto il saldo, sempre più frequenti sono i casi in cui il CTU non riesca a recuperare il proprio credito, anche con un azione legale. Ciò spinge i professionisti più qualificati ad orientarsi verso altre attività, la maggior parte degli altri ad impegnarsi in funzione dei compensi attesi (deplorevolmente), evidentemente a scapito della Giustizia. È dunque auspicabile una maggiore formazione dei CTU ed il riconoscimento del giusto compenso per chi investe tempo e denaro per essere qualificato ed adeguato al delicato compito. Anche di queste problematiche si è parlato naturalmente in occasione del Workshop Ingegneria Forense svoltosi a Roma il 29 aprile scorso. 5

WORKSHOP INGEGNERIA FORENSE DELL APRILE 2015 Facendo seguito al 1 Workshop Ingegneria Forense del maggio 2013, in occasione del quale si è discusso a trecentosessanta gradi delle problematiche che interessano lo specifico settore (in estrema sintesi si è evidenziata la rilevanza del ruolo dell'ingegnere forense e la necessità che lo stesso presenti un adeguata preparazione anche in campo giuridico, dunque, l importanza della formazione continua, del riconoscimento legale dell ingegnere forense, dell istituzione di un albo nazionale dei CTU; si è discusso, inoltre, dell inadeguatezza delle tariffe giudiziarie e della difficile riscossione dei crediti), il 29 aprile 2015, in occasione del 5 Salone della Giustizia, si è svolto un nuovo seminario per un aggiornamento sull attività svolta, e le iniziative in corso, da parte del Gruppo di lavoro Ingegneria Forense del CNI. Il primo problema sul quale il CNI ha deciso di intervenire come esposto dall ing. Andrea Gianasso (Consigliere CNI e Coordinatore della Commissione di Ingegneria Forense) - è stato quello delle tariffe, mettendo a punto un documento con proposte di aggiornamento e di modifiche del D.M. del 30 Maggio 2002, che è stato approvato dalla rete delle nove professioni tecniche e già trasmesso al Ministero della Giustizia. In sostanza è stata proposta una revisione del suddetto Decreto, tenendo conto delle seguenti richieste: aggiornamento ISTAT degli onorari a percentuale (invariati dal 2002), al fine di conformare i compensi del CTU a quelli previsti dal D.M. 143/2013 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria); aggiornamento dell importo massimo previsto nelle tabelle (516.456,90 euro, cioè il vecchio miliardo di lire, invariato dal 1980); applicazione della 6

percentuale prevista per l importo massimo anche quando il valore della causa è superiore; che l onorario non sia in nessun caso determinato con le vacazioni (per risolvere il problema dell onorario per le prestazioni che non erano previste nel D.M. del 2002 per esempio, le perizie informatiche e che pertanto oggi non si può che determinare con il criterio residuale delle vacazioni); cumulabilità degli onorari nel caso di quesiti molteplici che comportino, di fatto, l esecuzione di più perizie; attività di progettazione/direzione lavori svolta nell ambito della c.t.u. liquidata secondo il D.L. 143/2013; compenso minimo di 400 euro. Nell'anno 2014, per la necessità di porre gli iscritti in condizione di poter agevolmente accedere alle procedure relative al Processo Civile Telematico, il CNI ha emesso cinque specifiche circolari ed emanato apposite Linee Guida per l'uso degli strumenti informatici. Si è discusso, ma non sono ancora state intraprese iniziative concrete, dei seguenti problemi: della formazione dell ingegnere forense (attualmente i singoli Ordini curano la formazione di base e l unico Master di II livello in Europa fondato e diretto dal Prof. Ing. Nicola Augenti - si svolge all Università di Napoli); della certificazione dell ingegnere forense, tema sul quale, anche in seno al CNI, esiste una divergenza di opinioni: chi chiede che la formazione sia severa e certificata attraverso CertIng (organismo che si occuperà a livello nazionale della certificazione delle competenze degli ingegneri), chi teme che in questo modo si determini l ingegnere di serie A, di serie B e di serie C; 7

dell opportunità di istituire un organismo di mediazione a livello nazionale (che probabilmente non vedrà la luce, almeno a breve, viste le difficoltà riscontrate dagli organismi già attivi a livello provinciale/regionale). IL COORDINAMENTO DELLE COMMISSIONI DI INGEGNERIA FORENSE DEGLI ORDINI D ITALIA Nel febbraio 2015 si è riunito per la prima volta un gruppo di lavoro, finalizzato a coordinare le attività delle Commissioni di Ingegneria Forense degli Ordini distribuiti sul territorio nazionale ed a stabilire un confronto permanente che incentivi lo scambio di esperienze e consenta di affrontare in modo sistematico i temi di interesse. L attività è volta anche a supportare il CNI e le sue iniziative specifiche in questo settore, nonché ad elaborare nuove proposte, che lo stesso Consiglio Nazionale, al momento opportuno, potrà gestire. In particolare, il gruppo di lavoro, coordinato dall Ing. Giovanni Contini (Coordinatore della Commissione di Ingegneria Forense dell Ordine di Milano), anche con l intento di rendere proficua l attività di tutte le Commissioni, ha programmato di approfondire i seguenti temi: coordinamento dello scambio di informazioni tra le Commissioni di Ingegneria Forense di tutti gli Ordini d Italia (con la creazione di una piattaforma informatica per condividere dati, documenti, ricerche ed approfondimenti degli Ordini o di altri Enti, e per far circolare le informazioni sugli eventi, la divulgazione degli esiti dei convegni e dei centri studi); standardizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento (incentivare l'omogeneità dei corsi di formazione e l aggiornamento, così da fornire un idonea preparazione ai CTU; valutare la realizzazione di corsi online e lo streaming dei convegni, realizzare uno standard per i corsi di base ed 8

organizzare convegni e corsi specialistici itineranti, anche utilizzando quanto già sperimentato dai singoli Ordini); responsabilità professionale civile e penale ed aspetti assicurativi (approfondimenti sulla responsabilità professionale civile e penale dell'ingegnere nei diversi ruoli, compreso quello del CTU, con l obiettivo di elevare la consapevolezza dell'ingegnere ed approfondire gli aspetti giuridici, studiando temi specifici, organizzando incontri con enti di controllo, magistrati ed esperti tecnico-legali; individuare criteri per la determinazione delle quote di responsabilità, attesoché sempre più sovente viene affidato al CTU il compito di indicare, oltre alle cause degli inconvenienti riscontrati, le imputazioni, ed a tal proposito sarebbe opportuno che non fosse nominato un consulente tecnico d ufficio appartenente allo stesso albo professionale della/e parte/i in causa); ADR (Alternative Dispute Resolution) e valorizzazione delle camere arbitrali e di mediazione (incentivare la diffusione dei metodi di soluzione alternativa del conflitto e l'istituzione di camere di conciliazione e arbitrali); compensi; azioni di collaborazione con i Tribunali; processo civile telematico; valorizzazione dei CTU ingegneri informatici, ricostruttori di incidenti stradali ed altri. INCONTRO REFERENTI INGEGNERIA FORENSE DEGLI ORDINI INGEGNERI D ITALIA La riunione, svoltasi a Bologna il 30 giugno 2015, è stata convocata dal Gruppo di lavoro Ingegneria Forense del CNI, coordinato dal Consigliere Ing. Andrea Gianasso. Nell occasione i referenti dei gruppi di lavoro coordinati dall Ing. Giovanni Contini hanno illustrato l attività svolta, mentre gli altri intervenuti hanno avuto la 9

possibilità di esprimere pareri, ragionamenti e riflessioni, alcuni dei quali si riportano in appresso. Sulla questione formazione, qualifica, certificazione delle competenze, requisiti per l iscrizione negli albi, criteri seri - per la designazione dei consulenti, temi già discussi nel 1 Workshop Ingegneria Forense del maggio 2013, urgono proposte e provvedimenti in tempi rapidi. Poi, ci sono altri due aspetti di cui ci si dovrebbe occupare, tralasciando quello dei mancati pagamenti, seppur importante. Il primo riguarda gli ambiti di competenza dei tecnici non laureati nella consulenza tecnica d ufficio. Non esiste un omologo del concetto di modesta costruzione civile, ripetuto più volte nel Regio Decreto del 1929, che regola la professione del geometra, per stabilire dei limiti anche nell esercizio dell attività di CTU. È stato evidenziato che le polizze assicurative escludono la copertura nei casi in cui il professionista abbia ecceduto le proprie competenze. Ciò comporta, in generale, anche la nullità del contratto e conseguentemente la perdita del diritto al compenso. È possibile che ciò possa comportare anche la nullità di una CTU? Il secondo aspetto appare di fondamentale importanza. Il CTU dovrebbe avere come suo fondamentale pilastro uno specifico codice etico di comportamento, anche alla luce delle sempre più numerose segnalazioni che giungono ai gruppi di lavoro di Ingegneria Forense istituiti presso i vari Ordini, sulle discutibili condotte di alcuni consulenti d ufficio. Alcuni punti che potrebbero essere discussi ed approfonditi sono i seguenti: a) Il CTU non deve considerarsi un Giudice, di conseguenza non deve cimentarsi a scrivere una pseudo-sentenza, soprattutto non deve entrare nel merito di questioni che non sono di sua competenza; per esempio, nel caso il Giudice incarichi di imputare un danno, il CTU non si ergerà a determinare le 10

responsabilità giuridiche (come a volte capita), ma fornirà quanti più elementi possibili a chi dovrà operare valutazioni e determinazioni secondo il diritto. b) Il CTU non deve utilizzare un linguaggio altamente specialistico, incomprensibile ai più. c) Il CTU dev essere consapevole che tutti i consulenti (d ufficio e di parte) hanno pari dignità. d) Il CTU dev essere autorevole: ciò non significa trascurare impegni pregressi altrui nel fissare le date delle riunioni peritali. e) Il CTU, ai sensi dell art. 194 c.p.c., è generalmente autorizzato dal Giudice a compiere le indagini da sé solo : ciò non significa che può svolgere le indagini in autonomia rispetto ai consulenti tecnici delle parti, snaturando la loro funzione, di esprimere, a tempo debito, ragionamenti/opinioni nell'interesse delle parti che assistono. f) Il CTU, al di là di quanto previsto dall art. 51 c.p.c. (sui motivi di astensione), deve rendere edotto il Giudice di rapporti (anche pregressi) di amicizia/lavoro/credito/debito con le parti in causa, i loro difensori ed anche i loro consulenti tecnici, in modo che sia il Giudice a valutare la loro eventuale irrilevanza. g) Il CTU non può essere onnisciente, perciò dovrà informare il Giudice nel caso la consulenza verta su una materia in cui non si possiedono le previste speciali competenze, in modo che il Giudice possa disporre la sostituzione del consulente, evitando la concreta possibilità che sia un ausiliare del CTU (che non presta giuramento, e talvolta è sconosciuto alle parti) ad indicare sostanzialmente la risposta al quesito, determinando verosimilmente le sorti della causa. h) Il CTU non svolge una normale consulenza professionale: infatti, il suo preciso ruolo è quello di ricercare la verità processuale (nel processo civile), cioè quella determinabile con i soli documenti di causa ed eventualmente svolgendo le 11

specifiche attività/indagini autorizzate dal Giudice; non è compito del CTU fare giustizia, quindi non deve ricercare prove, considerato che era un onere delle parti fornirle (nella fase istruttoria del processo); quando il CTU prende contezza che non è possibile rispondere al quesito deve subito rendere edotto il Giudice, affinché Questi possa emettere il provvedimento che riterrà opportuno. i) Il CTU, nel tentare la pacificazione delle parti, dovrà evitare di proporre come soluzione la media aritmetica tra la richiesta economica di una parte e l offerta dell altra. j) Il CTU, nel corso di un esperimento transattivo, dovrà garantire l assoluta riservatezza delle sessioni private qualora autorizzate dalle parti - e soprattutto un comportamento deontologicamente corretto, nel senso che non dovrà esprimere privatamente alle singole parti un diverso e fuorviante orientamento, per condizionarle psicologicamente ed indurle ad un accordo stragiudiziale. k) Il CTU dovrà preventivamente risultare munito di polizza professionale per la responsabilità civile. CONCLUSIONI Le idee sono tante, gli obiettivi sono chiari, qualcosa si sta cercando di fare, qualcosa si è fatto, molto resta da fare. Si auspica che tutti i contributi che saranno elaborati siano attentamente esaminati dal CNI, dalle Istituzioni, che si trovino le giuste soluzioni, e che ciò contribuisca a migliorare la funzione del CTU, con ovvi conseguenti benefici sulla Giustizia in Italia. Luglio 2015 12