Per completa ed incondizionata accettazione delle norme del Presente Regolamento



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REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL RAPPORTO TRA LE SOCIETA CALCISTICHE E GLI ORGANI DI INFORMAZIONE, AI FINI DELL ESERCIZIO DEL DI- RITTO DI CRONACA, IN OCCASIONE DELLE GARE ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE PROFES- SIONISTI SERIE A Per completa ed incondizionata accettazione delle norme del Presente Regolamento Data di pubblicazione: 22 novembre 2013

ART. 1 ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI 1. E consentito l accesso agli impianti sportivi ai fini dell esercizio del diritto di cronaca da parte degli operatori della comunicazione che siano stati autorizzati dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A e risultino in possesso di una testata giornalistica registrata e siano i- scritti al Registro degli operatori della comunicazione tenuto dall Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 2. Per ottenere l autorizzazione di cui al precedente comma 1, l operatore della comunicazione deve trasmettere, all inizio di ciascuna stagione sportiva, la domanda secondo lo schema predisposto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A. 3. Gli operatori della comunicazione che abbiano ottenuto l autorizzazione possono richiedere l accesso all impianto sportivo: - per i soli addetti all informazione iscritti all Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti e/o praticanti ovvero, eccezionalmente, per le persone munite di formale attestazione comprovante l attività propedeutica a divenire pubblicista rilasciato dal direttore responsabile della testata editoriale; - per i tecnici svolgenti attività di ripresa nel rispetto delle limitazioni di cui ai Regolamenti per l esercizio del Diritto di Cronaca Audiovisiva e Radiofonica approvati dall Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con Delibere 599/13/CONS e 600/13/CONS. 4. E altresì consentito l accesso dei: a) giornalisti qualificati in base alla legge n. 69 del 3 febbraio 1963, che siano in possesso della Tessera - Stampa rilasciata dal C.O.N.I.; b) fotografi autorizzati e accreditati in forza del Regolamento per l accesso dei fotografi alle competizioni ufficiali della Lega Nazionale Professionisti Serie A. 5. Ai soggetti autorizzati e accreditati è

- consentito effettuare riprese nelle sole Aree di Ripresa così come definite nei Regolamenti per l esercizio del Diritto di Cronaca Audiovisiva e Radiofonica approvati dall Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con Delibere 599/13/CONS e 600/13/CONS; - tassativamente vietato effettuare riprese in tutte le altre Aree all interno degli impianti sportivi eccezion fatta per quanto previsto dall art. 5, comma 6, del D. Lgs. 8 gennaio 2008, n. 9, in caso di mancata messa a disposizione delle immagini da parte dei produttori delle medesime. Pertanto, i soggetti di cui sopra, al momento del loro accesso all impianto sportivo, sono tenuti a depositare i propri mezzi di ripresa audiovisiva, fino al termine della gara, in un apposito locale allestito a cura della Società calcistica organizzatrice dell evento. 6. Le Società calcistiche organizzatrici degli eventi devono negare l accesso all impianto sportivo a tutti i soggetti che non risultino in possesso delle tessere o delle autorizzazioni o degli accrediti di cui sopra. 7. Non sono ammesse convenzioni in deroga a tali previsioni. Ciò anche da parte dei proprietari e/o gestori dell impianto sportivo, che non possono stipulare accordi elusivi del divieto di accesso a chi non è autorizzato ad assistere alle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Le Società calcistiche organizzatrici degli eventi devono denunciare tali irregolarità alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e intervenire presso il gestore per impedire ogni comportamento in violazione. 8. L organizzatore dell evento indica al momento del rilascio dell accredito il termine entro il quale i soggetti accreditati dovranno presentarsi all impianto sportivo e le modalità di effettuazione dei controlli. ART. 2 AREE DESIGNATE PER I SOLI OPERATORI DELLA COMUNI- CAZIONE 1. Possono accedere alle aree designate solo i soggetti indicati al prece-

dente art. 1, comma 3, e comma 4, lettera a), che abbiano ottenuto l apposita autorizzazione. 2. L accesso alla Tribuna Stampa, fino ad esaurimento della capienza, è consentito ad un solo addetto all informazione per ogni operatore della comunicazione autorizzato. In caso di operatore radiofonico è consentito l ingresso di un tecnico di ripresa a supporto esclusivamente nel caso di effettiva installazione di postazione radiofonica. 3. La Lega Nazionale Professionisti Serie A, tenuto conto dei motivi di sicurezza e ordine pubblico, determina la capienza minima della Tribuna Stampa da allestirsi in ognuno degli impianti sportivi nei quali si disputano eventi delle competizioni dalla stessa organizzate, in conformità a quanto previsto dai Criteri Infrastrutturali del Sistema delle Licenze Nazionali FIGC. 4. E consentito agli organizzatori dell evento derogare alla determinazione della Lega Nazionale Professionisti Serie A e, in ragione della propria specifica situazione nonché della struttura del proprio impianto sportivo, predisporre una Tribuna Stampa più ampia. 5. L accesso nelle Aree di Ripresa è consentito ad un solo addetto all informazione per ogni operatore della comunicazione autorizzato ed a un solo tecnico di ripresa audiovisiva o sonora a supporto. ART. 3 ACCESSO AL RECINTO DI GIOCO 1. Le Società calcistiche organizzatrici degli eventi devono impedire - prima, durante e dopo le gare - l accesso al recinto di gioco (composto da: terreno di gioco, campo per destinazione, eventuali piste e pedane atletiche sino alla rete o altro mezzo di recinzione) a tutti i soggetti non autorizzati dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A. 2. Possono accedere al recinto di gioco soltanto i fotografi autorizzati dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A e che abbiano ottenuto preventivo accredito da parte delle Società organizzatrici degli eventi. 3. I fotografi autorizzati e accreditati devono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco nelle apposite postazioni situate die-

tro le porte ed eventualmente potranno posizionarsi dove possibile, previa autorizzazione dell organizzatore dell evento, sul lato opposto alle panchine, sempre e solo dietro i tabelloni pubblicitari, più precisamente a partire dalla linea di fondo fino ad arrivare alla linea dei 16 metri che delimita l area di rigore di ciascuna delle metà campo. In nessun caso i fotografi autorizzati e accreditati possono operare in a- ree diverse da quelle loro assegnate. ART. 4 ACCESSO ALLE AREE DI COLLEGAMENTO TRA IL TERRE- NO DI GIOCO E GLI SPOGLIATOI, ALLA ZONA SPOGLIATOI E ALL AREA GARAGE/PARCHEGGIO PULLMAN 1. Le Società calcistiche organizzatrici degli eventi devono impedire - prima, durante e dopo le gare - l accesso a tutti i soggetti non autorizzati dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A al sottopassaggio e/o corridoio di collegamento tra il terreno di gioco e gli spogliatoi; agli spogliatoi e alle relative zone antistanti; all area garage o comunque adibita a parcheggio pullman delle due squadre, salvo eventuali specifiche eccezioni previste dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A e da questa comunicate in forma scritta. ART. 5 INTERVISTE AI TESSERATI 1. In occasione delle gare ufficiali i tesserati possono rilasciare interviste, al fine di consentire l esercizio del diritto di cronaca da parte dei soggetti a ciò autorizzati, soltanto nelle Aree di Ripresa. Le Società calcistiche organizzatrici degli eventi sono tenute a impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre nelle suddette aree prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare. 2. Le interviste possono essere trasmesse solo con le modalità previste dai vigenti Regolamenti per l esercizio della cronaca audiovisiva e radiofonica emanati ai sensi dell art. 5, comma 3, del D. Lgs. 8 gennaio

2008, n. 9. ART. 6 MODALITA DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI AC- CREDITI 1. Le Società calcistiche organizzatrici degli eventi possono rilasciare tessere stagionali ( Tessere-Stampa ) ed accrediti-gara ( Tagliandi di accesso ) per l accesso agli impianti sportivi dei soggetti di cui all art. 1, commi 3 e 4, in occasione delle proprie gare interne delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A. 2. Le Tessere - Stampa e i Tagliandi di accesso di cui sopra possono essere rilasciati dalle Società calcistiche organizzatrici degli eventi alle seguenti condizioni: a) le richieste di rilascio delle Tessere - Stampa e dei Tagliandi accesso agli addetti all informazione devono essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai Direttori responsabili degli organi di informazione interessati; b) le richieste di rilascio delle Tessere - Stampa possono riferirsi al massimo ad un intera stagione sportiva, mentre i Tagliandi di accesso hanno validità per una singola gara; c) le richieste di rilascio delle Tessere - Stampa devono essere i- noltrate alle Società calcistiche organizzatrici degli eventi prima dell inizio dell attività agonistica della stagione sportiva di riferimento; le richieste di rilascio dei Tagliandi di accesso devono essere inoltrate alle Società calcistiche organizzatrici degli eventi almeno cinque giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l accesso; d) le Tessere - Stampa possono essere rilasciate unicamente ai giornalisti sportivi qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica organizzatrice dell'evento;

e) i Tagliandi di accesso possono essere rilasciati anche ai giornalisti sportivi qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di inviati, da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica organizzatrice dell'evento; f) i Tagliandi di accesso possono essere altresì rilasciati agli Operatori della comunicazione che abbiano ottenuto l autorizzazione per l esercizio della cronaca audiovisiva o radiofonica dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A e che almeno cinque giorni prima dell evento facciano pervenire richiesta scritta in tal senso alle Società calcistiche organizzatrici degli eventi; g) i Tagliandi di accesso possono essere rilasciati ai fotografi professionisti regolarmente autorizzati dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A; le richieste devono essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche organizzatrici degli eventi dai Legali rappresentanti delle Agenzie fotografiche o dai Direttori Responsabili degli Organi di informazione interessati, ovvero dal fotografo stesso nel caso in cui questi acceda all impianto sportivo come free-lance, almeno cinque giorni prima della gara per la quale viene richiesto l accesso; i fotografi che ottengono il rilascio del Tagliando di accesso sono tenuti al rigoroso rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e, in particolare, dell art. 3 dello stesso; 3. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, le Società calcistiche organizzatrici degli eventi sono tenute a darne immediata comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti Serie A per i provvedimenti di competenza. ART. 7 RAPPORTI CON L U.S.S.I. 1. A seguito delle intese intercorse con l Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), la Lega Nazionale Professionisti Serie A invita le Società calcistiche organizzatrici degli eventi a mantenere assidui rapporti, anche attraverso il proprio Ufficio Stampa, con il Rappresentante regionale della U.S.S.I. stessa e ciò allo scopo:

a) di concordare, sentita la Lega Nazionale Professionisti Serie A, i criteri di valutazione delle richieste di accredito non disciplinate dal presente Regolamento; b) di assicurare il rispetto delle disposizioni emanate dalla Lega Nazio- nale Professionisti Serie A da parte dei giornalisti che abbiano ottenuto l accesso agli impianti sportivi; c) di impedire l accesso di persone non qualificate alla Tribuna Stampa ed alle Aree di Ripresa. 2. Le Società calcistiche organizzatrici degli eventi sono tenute a comunicare alla Lega Nazionale Professionisti Serie A il nome e le attribuzioni del proprio dirigente incaricato di curare i rapporti con la stampa e di mantenere i collegamenti con il Rappresentante Regionale dell U.S.S.I. ART. 8 DEFERIMENTO DELLE SOCIETA E DEI TESSERATI 1. La Lega Nazionale Professionisti Serie A segnala ai competenti Organi disciplinari sportivi le Società calcistiche organizzatrici degli e- venti ed i tesserati che non rispettano o non fanno rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento. ART. 9 COMPETIZIONI INTERNAZIONALI 1. Il presente Regolamento disciplina il rilascio degli accrediti validi u- nicamente per l accesso agli impianti sportivi in occasione delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A. 2. Si precisa, pertanto, che per tutte le gare internazionali ufficiali organizzate in Italia gli Organi di informazione sono tenuti, per quanto riguarda l accesso agli impianti sportivi, al rispetto delle norme conte-

nute nei Regolamenti e nelle specifiche disposizioni della F.I.F.A., dell U.E.F.A. e della F.I.G.C.