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Statuto

1 Denominazione E' costituita ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile l'associazione, senza fini di lucro, denominata " Previass II Cassa Interaziendale di Assistenza per le Aziende clienti del Gruppo Willis Italia S.p.A.", siglabile in "PREVIASS II successivamente definita "Cassa", retta dal presente Statuto. 2 Sede e Durata La Cassa ha sede in Torino - Via Padova n. 55. La durata è a tempo indeterminato, salvo quanto previsto alla lettera b) dell'art. 15 del presente Statuto. 3 Finalità La Cassa, senza fini di lucro, è costituita per perseguire finalità esclusivamente assistenziali a favore dei soggetti individuati dal presente Statuto. Le predette finalità assistenziali saranno perseguite attraverso l'erogazione, in loro favore, di prestazioni assistenziali attuabili sia in forma mutualistica che assicurativa mediante la sottoscrizione di convenzioni con primarie compagnie di Assicurazioni. La Cassa può compiere soltanto quelle operazioni e svolgere esclusivamente le attività che siano connesse al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Le attività assistenziali, per le quali la Cassa assume obbligazioni verso terzi, saranno svolte dalla Cassa in nome proprio, ma per conto degli Associati. Al fine di ottenere l'erogazione delle prestazioni in oggetto, l'associato Ordinario dovrà inoltrare una specifica richiesta scritta. Le caratteristiche e le norme relative all'erogazione delle prestazioni assistenziali previste dal presente Statuto saranno disciplinate in apposito Regolamento. 4 - Fondo comune Il fondo comune della Cassa è costituito: dalla quota di iscrizione deliberata dal Consiglio di Amministrazione;

dai contributi annui previsti per le sezioni prescelte; dai proventi della gestione del fondo; da ogni altra entrata. Alla Cassa è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Cassa stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Il patrimonio, con tutti i suoi incrementi od accessori, è indivisibile tra gli Associati. In caso di cessazione del rapporto associativo dovuto a qualsiasi causa, essi non possono chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. 5 - Associati Gli Associati fondatori della Cassa sono le Aziende intervenute nell'atto costitutivo. Gli Associati Ordinari della Cassa sono gli Enti e/o le Aziende che aderiscono alla medesima ai sensi del successivo art. 6. Possono aderire alla Cassa, Enti od altre Casse di assistenza e di mutualità volontaria già operanti autonomamente. I beneficiari delle prestazioni erogate dalla Cassa sono i dipendenti o singole categorie di dipendenti, nonché le persone indicate dagli Associati Ordinari, a favore dei quali è stabilita l'erogazione di prestazioni assistenziali in conformità alle disposizioni e secondo le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento. 6 - Acquisto della qualifica di Associato L'ammissione alla Cassa degli Associati Ordinari è deliberata, previa domanda, scritta del richiedente, dal Consiglio di Amministrazione della Cassa. Tale domanda è volta ad ottenere, in favore delle persone indicate dall'associato Ordinario ovvero previste dagli Accordi o Regolamenti Aziendali, l'erogazione delle prestazioni assistenziali. Non sono ammesse forme di partecipazione temporanea alla vita della Cassa. La richiesta di adesione può essere respinta dal Consiglio di Amministrazione con comunicazione scritta e motivata entro trenta giorni.

7 - Perdita della qualifica di Associato La qualifica di Associato si perde per una delle seguenti cause: decadenza recesso esclusione 8 - Decadenza Gli Associati Ordinari decadono dalla loro qualifica qualora, nonostante un invito formale inviato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, non abbiano provveduto nei trenta giorni successivi a regolarizzare i versamenti previsti dal successivo art. 11). Il mancato versamento dei contributi richiesti dalla Cassa può comportare la sospensione dell'erogazione delle prestazioni assistenziali in favore dei beneficiari, nonché l'esclusione dell'associato dalla Cassa ove lo stesso non ottemperi al versamento nei termini previsti. Al verificarsi di tale ipotesi, l'associato Ordinario sarà tenuto ad informare il beneficiario dell'assenza di obbligazioni nei suoi confronti da parte della Cassa stessa. I beneficiari delle prestazioni decadono dal trattamento di assistenza al momento della risoluzione del rapporto di lavoro con l'associato Ordinario, fermo restando l'eventuale trattamento assistenziale già. acquisito a loro favore, o a favore dei propri familiari. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento, resteranno in vigore, se previste, le prestazioni indicate dagli accordi o Regolamenti aziendali, secondo le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento. La decadenza dell'associato Ordinario comporta anche l'automatica decadenza dei relativi beneficiari, fermi restando i diritti acquisiti.

9 Recesso Gli Associati Ordinari e fondatori possono recedere dalla Cassa con preavviso da inviare per iscritto entro il 31 del mese di ottobre, con decadenza automatica al 31 di dicembre dello stesso anno. 10 - Esclusione Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione di un Associato qualora vengano a mancare i requisiti di appartenenza alla Cassa. Le deliberazioni relative all'esclusione degli Associati devono essere notificate dal Presidente agli interessati mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i dieci giorni successivi alla deliberazione. Entro trenta giorni dalla data della notifica le deliberazioni possono essere sottoposte ad un arbitro ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto. 11 - Versamento dei contributi da parte degli Associati Gli Associati Ordinari, in virtù delle prestazioni richieste, sono tenuti a versare, entro i termini previsti dal Regolamento, i contributi nella misura necessaria affinché la Cassa possa perseguire le finalità previste all'art. 3 del presente statuto. L'obbligo di versare il contributo è intrasmissibile. 12 - Assemblea L'Assemblea è composta dagli Associati fondatori e dagli Associati Ordinari. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e si riunisce in via ordinaria, presso la sede od altrove purché in Italia, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto della gestione annuale, entro il 31 maggio di ogni singolo esercizio. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria, solo su delibera del Consiglio di

Amministrazione o quando ne facciano richiesta il Revisore contabile o almeno un terzo degli Associati con richiesta motivata. Le Assemblee, sia in forma ordinaria che straordinaria, sono convocate mediante comunicazione scritta da far pervenire, a mezzo raccomandata, almeno 10 giorni prima della data fissata, ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Revisore contabile e agli Associati. Tuttavia quando particolari motivi di urgenza lo richiedano, l'assemblea può essere convocata a mezzo telegramma o fax o telex da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione agli stessi destinatari di cui sopra. La comunicazione deve riportare l'ordine del giorno nonché l'indicazione del luogo, giorno ed ora della prima adunanza ed eventualmente anche della seconda, che si terrà non prima di 24 ore dopo. Su apposito Libro dei Verbali, sono redatte le delibere delle riunioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. In caso di Assemblea Straordinaria il verbale è redatto da un Notaio. 13 - Rappresentanza Ogni Associato fondatore e Ordinario avrà diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare mediante delega scritta. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o in assenza di entrambi, da una persona scelta dall Assemblea stessa. 14 - Assemblea Ordinaria E' di competenza dell'assemblea ordinaria deliberare sulle seguenti materie: nomina del Consiglio di Amministrazione; nomina del Revisore contabile; approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo; ogni altra questione ad essa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione, l'assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti. 15 - Assemblea Straordinaria L'Assemblea Straordinaria delibera: a) sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione; b) sullo scioglimento della Cassa ivi designando i liquidatori e stabilendone i poteri. Per la validità delle deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto in prima convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno i 2/3 degli Associati ed in seconda convocazione la presenza di almeno la metà degli Associati. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole del 50% + 1 dei presenti. Per deliberare lo scioglimento della Cassa e la nomina dei Liquidatori sono necessari la presenza in proprio o per delega ed il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati aventi diritto al voto. 16 - Consiglio di Amministrazione La Cassa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro a sei membri nominati dall'assemblea dei Soci. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili. Possono essere eletti consiglieri anche persone non dipendenti degli Associati ordinari o fondatori.

Il Consiglio nomina il Presidente, il Vice Presidente e, anche al di fuori dei suoi componenti, un Segretario ed un Tesoriere. Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi causa uno o più dei suoi membri, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione da ratificare alla prima Assemblea. 17 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è convocato con avviso a tutti i suoi membri nonché al Revisore contabile, mediante avviso almeno cinque giorni prima o, nei casi di urgenza, mediante telegramma o fax o telex da inviarsi almeno due giorni prima della riunione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. L'avviso deve riportare l'ordine del giorno nonché l'indicazione dell'ora e del luogo dell'adunanza. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente ed in mancanza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente adottate con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti su qualsiasi deliberazione, prevale quello di chi presiede. Il verbale delle riunioni del Consiglio è redatto dal Segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di Amministrazione. 18 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cassa, nessuno escluso, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto competono all'assemblea.

Il Consiglio ha in particolare i seguenti compiti: a. amministrazione della Cassa; b. accettazione delle domande di ammissione all'associazione; c. redazione del rendiconto annuale di gestione da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea; d. convocazione dell'assemblea; e. proposte di modifica dello Statuto nonché di scioglimento della Cassa e di nomina dei Liquidatori da sottoporre all'assemblea; f. determinazione dell'entità dei contributi dovuti dagli Associati per ciascun anno sociale in funzione delle prestazioni richieste; g. deliberazioni circa l'esclusione degli Associati ai sensi dell'art. 10; h. modifiche al Regolamento, nel rispetto dei criteri previsti nel presente Statuto. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con facoltà di nominare e revocare procuratori. Egli cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre provvedere a delegare poteri ad uno o più consiglieri, al Segretario ed al Tesoriere. 19 - Il Revisore contabile La gestione della Cassa è controllata da un Revisore contabile nominato dall'assemblea e che dura in carica per cinque anni. Il Revisore contabile può essere nominato tra i rappresentanti degli Associati fondatori ed ordinari, nonché terzi anche non Associati, purché non già membro del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore contabile accerta la regolare tenuta della contabilità sociale ed esercita inoltre le proprie funzioni secondo quanto previsto dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile. 20 - Esercizio finanziario L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predisporrà il rendiconto

consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Soci da tenersi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quel cui si riferisce. 21 - Scioglimento e liquidazione della Cassa Qualora l'assemblea deliberi lo scioglimento della Cassa, essa provvede anche alla nomina dei liquidatori determinandone i poteri. In caso di cessazione dell'attività e scioglimento della cassa, il patrimonio dell'ente sarà devoluto ad altro ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 22 Controversie Eventuali controversie insorte tra gli Associati o tra questi e la Cassa o con i suoi organi e tra questi ultimi, saranno sottoposte, permettendo la legge, alla competenza di un arbitro nominato d'accordo tra le parti o in difetto di questo da parte del Presidente del Tribunale di Torino a cura della parte più diligente; esso giudicherà ex bono ed aequo senza formalità di procedura e con decisione inappellabile.