RECLUTAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI (Art. 3, comma 1, D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140) I punteggi, rapportati a 30/30 - art. 6, comma 3, D.P.R. 140/2008 - sono attribuiti ai titoli raggruppati nelle seguenti categorie : Titoli culturali punteggio massimo 15/30 Titoli di servizio e professionali punteggio massimo 15/30 1. Titolo di ammissione - diploma di laurea - (fino ad un massimo di punti 3,00) TITOLI CULTURALI (fino ad un massimo di punti 15) votazione fino a 104/110 punti 1,00 votazione da 105/110 a 109/110 punti 1,50 votazione 110/110 punti 2,00 votazione 110/110 con lode punti 3,00 Nota - Le lauree e i titoli ad esse dichiarati equiparati dalle disposizioni vigenti diversamente classificate devono essere rapportate a 110. Nel caso di più diplomi di laurea si valuta quello con punteggio maggiore. 2. Altri titoli culturali (1) a) Per ogni altra laurea punti 1,00 b) dottorato di ricerca punti 2,00 c) borse di studio conseguite a seguito di pubblico concorso indetto da Università, C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca ed usufruite per almeno un biennio punti 1,00 d) master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate punti 3,50
e) master in scienze dell educazione conseguito presso università in Italia o all estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti punti 2,00 f) altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale Si valuta un solo titolo. punti 1,00 g) partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore (2), organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome: in qualità di formatore in qualità di discente punti punti 0,15 0,10 Nota (1) - Per ogni anno accademico si valuta un solo titolo. Nota (2) - Ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall ottenimento della relativa certificazione di tipo: ECDL - Microfoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL - P.E.K.I.T.
TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI (fino ad un massimo di punti 15) (3) (4) 1. Per il servizio prestato quale preside incaricato, vice rettore incaricato o vice direttrice incaricata negli istituti educativi, ovvero come collaboratore vicario in istituzione scolastica di qualsiasi ordine e grado, qualora tale funzione sia stata svolta per più di 180 giorni in assenza del titolare per ciascun anno fino ad un massimo di punti 7,00 2. Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore-vicario nelle istituzioni scolastiche date in reggenza fino ad un massimo di punti 4,00 3. Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore-vicario e/o vicepreside o direttore di scuola coordinata di istituto professionale fino ad un massimo di punti 3,00 4. Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore del capo d istituto, ai sensi dell art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994 e come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 fino ad un massimo di punti 2,00 5. Per ogni anno quale rappresentante della componente docente nella giunta esecutiva del consiglio di circolo/istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale, di componente degli organi esecutivi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione fino ad un massimo di punti 1,00 6. Per ogni anno quale rappresentante della componente docente nel Consiglio di circolo o di istituto, nel Comitato di Valutazione, nel Consiglio scolastico distrettuale, nel Consiglio scolastico provinciale, nel Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione 7. Per ogni anno di incarico per l organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica di cui all art. 307 del D.lgs. n. 297/94 8. Per ogni anno di servizio prestato presso le Università in qualità di supervisore del tirocinio ai sensi dell art. 1, comma 4, della legge n. 315/1998 punti 1,40 punti 0,80 punti 0,60 punti 0,40 punti 0,20
9. Per ogni anno di servizio prestato presso l amministrazione scolastica centrale e periferica per compiti connessi con l attuazione della autonomia scolastica ex art. 26, comma 8, della Legge n. 448/98, nonché per ogni anno di servizio prestato quale componente del Nucleo provinciale a supporto dell autonomia scolastica 10. Per ogni anno di servizio in qualità di: componente del Consiglio direttivo dell ex I.R.R.S.A.E. e C.E.D.E., oppure di componente del Consiglio direttivo dell ex B.D.P. di cui al D.lgs. n. 297/1994 e di componente degli organi di amministrazione e scientifici dell I.N.Val.S.I., I.N.D.I.R.E., I.R.R.E. e A.N.S.A.S.; comandato o collocato fuori ruolo ai sensi dei rispettivi bandi di concorso presso ex I.R.R.S.A.E., B.D.P., C.E.D.E. e I.R.R.E., I.N.D.I.R.E., I.N.Val.S.I., A.N.S.A.S. e Ministero Affari Esteri 11. Per ogni anno di svolgimento della funzione strumentale in compiti afferenti alla gestione del P.O.F., al sostegno al lavoro docente, alla realizzazione di progetti formativi con enti ed istituzioni esterne alla scuola, all intervento a sostegno per gli studenti e/o della funzione di R.S.P.P. all interno della propria istituzione scolastica 12. Per ogni anno di servizio di ruolo prestato presso amministrazioni statali, regionali, sovranazionali ed enti locali in qualifica dirigenziale fino ad un massimo di punti 1,00 13. Per ogni anno di servizio di ruolo prestato presso amministrazioni statali, regionali, sovranazionali ed enti locali in qualifica corrispondente all ex carriera direttiva punti 0,20 Nota (3) - Sono valutati gli incarichi/servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio d istituto. I punteggi previsti dalla presente tabella sono cumulabili tra di loro fino ai limiti massimi. Qualora in uno stesso anno scolastico siano stati prestati più incarichi/servizi si valuta solo quello che dà titolo a maggior punteggio. Nota (4) - Gli incarichi debbono essere stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati.
Art. 14 Preferenze a parità di merito 1. Ai sensi dell art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, a parità di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valore militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) aver prestato servizio militare come combattenti; 17) aver prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca senza demerito; 18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi e i mutilati civili; 20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: a) dal numero dei figli a carico; b) dall aver prestato servizio nelle amministrazioni pubbliche senza demerito; c) dalla minore età.