Giornata di Approfondimento per i Lavori in Edilizia Pisa, 26 maggio 2016
Il Contratto Collettivo Giornata di Approfondimento per i Lavori in Edilizia Pisa, 26 maggio 2016
IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI SPESSO RIMANDA ALL APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO del settore e del territorio: Art. 23 - Livelli della progettazione co 16 Art. 30 Principi per l aggiudicazione e l esecuzione co 3, 4 Art. 97 Offerte anormalmente basse co 5 Art. 105 Subappalto - co 9
IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI VALE: per tutte le imprese per i lavoratori da esse dipendenti, che svolgono le lavorazioni direttamente citate nel contratto stesso siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale delle imprese stesse.
Tra le lavorazioni vi rientrano le seguenti: costruzioni edili, costruzioni idrauliche, movimento di terra, costruzioni stradali e ferroviarie ponti e viadotti, costruzioni sotterranee, costruzioni di linee e condotte, etc. Comprese tutte le altre attività, comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all edilizia, quando il personale, anche ausiliario, che vi è addetto, è alle dipendenze di una impresa edile. Ogni qualvolta l attività eseguita in cantiere sia propedeutica allo svolgimento di lavorazioni edili, l impresa è tenuta ad applicare il CCNL edile.
L Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici nella Deliberazione n.5 del 30/01/2008 ha affermato che la verifica della «prestazione più rilevante» assume valore decisivo poiché «connota oggettivamente l appalto, attribuendo carattere accessorio alle altre prestazioni che presentano, rispetto alla prima, rilievo non solo economico inferiore». Quindi, se la natura dei lavori che l impresa è chiamata a svolgere rientra nella categoria dei lavori prevalentemente edili, dal quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento ne segue che tra gli obblighi derivanti dall applicazione del CCNL edile ci sia anche l obbligo di iscrizione e di relativo adempimento contributivo alla Cassa Edile. Anche il Nuovo Codice degli Appalti prevede espressamente all art.30 co.4 il Principio della Prevalenza (non vi sono ancora riferimenti precisi, ma elementi induttivi possono essere CSC INPS, categoria SOA, oggetto sociale dell Impresa ecc.)
1 Luglio 2014 - Rinnovo CCNL 19 Aprile 2010 Trasferta ART. 21 INDUSTRIA ed ART. 70 COOPERATIVE DURATA DEI LAVORI: se si tratta di cantieri di durata inferiore a tre mesi l impresa mantiene l iscrizione alla Cassa edile di provenienza. se si tratta di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, l impresa dovrà iscrivere l operaio in trasferta alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori, sempreché l operaio sia in trasferta per l intero mese (non è obbligatoria l iscrizione alla Cassa del luogo dei lavori in caso di rotazione mensile degli operai su vari cantieri)
1 Luglio 2014 - Rinnovo CCNL 19 Aprile 2010 Trasferta ART. 21 INDUSTRIA ed ART. 70 COOPERATIVE TIPOLOGIA DEI LAVORI: restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza, indipendentemente dalla durata degli stessi, gli operai dipendenti dalle imprese che eseguono le seguenti lavorazioni: COSTRUZIONE DI LINEE E CONDOTTE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONI STRADALI, ARMAMENTO FERROVIARIO, PALI E FONDAZIONI, ACCERTAMENTI GEOGNOSTICI, PRODUZIONE E FORNITURA CON POSA IN OPERA DI STRUTTURE IN FERRO PER CEMENTO ARMATO, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO, VERNICIATURA, IMPERMEABILIZZAZIONE, STUCCATURA, MANUTENZIONE, CIMINIERE E FORNI, IMPIANTI INDUSTRIALI (ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO, COIBENTAZIONI, RIVESTIMENTI REFRATTARI ED ANTIACIDI), DIFESA FLUVIALE, MANUTENZIONE DI GALLERIE E PERTINENZE DEL CORPO STRADALE DI RETI FERROVIARIE IN ESERCIZIO, CONSOLIDAMENTI E/O RINFORZI STRUTTURALI, PAVIMENTAZIONI SPECIALI, IMPIANTI SPORTIVI. L impresa è tenuta a darne comunicazione, prima dell inizio dei lavori, alla Cassa della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Il Contratto prevede l obbligo dell applicazione della trasferta regionale, al fine di realizzare, a regime, l istituto della trasferta nazionale.
In data 2/2/2015 ANCE - ACI PL FENEAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL hanno sottoscritto l accordo sulla trasferta regionale, hanno stabilito i criteri e l entrata in vigore della trasferta regionale, al 2/5/2015. Il 20/11/2015 a Firenze le Parti Sociali regionali hanno sottoscritto il regolamento della trasferta regionale al fine di rendere indicazioni univoche alle Parti Sociali territoriali e alle relative Casse Edili per la determinazione delle modalità di gestione omogenea della trasferta. Cassa Edile di Provenienza: Cassa della sede legale, Cassa della sede amministrativa, Cassa dove insiste l unità locale dell impresa, ovvero il cantiere presso cui il lavoratore è stato assunto La Cassa Edile ove è ubicato il cantiere è tenuta a verificare i seguenti dati: Ubicazione del cantiere e tipologia dei lavori Elenco degli operai in trasferta Denunce mensili presentate Versamenti contributivi effettuati
Si applica a tutte le imprese iscritte ad una Cassa Edile di una qualsiasi provincia della Regione Toscana L impresa che operi in una provincia toscana diversa da quella della Cassa Edile in cui è iscritta, restando ferma l iscrizione alla Cassa Edile di provenienza, deve comunicare alla Cassa Edile del territorio dei lavori, prima dell inizio degli stessi, l elenco dei lavoratori presenti in cantiere, le imprese subappaltatrici e i riferimenti del cantiere. I lavoratori assunti direttamente sul cantiere dovranno essere iscritti nella Cassa Edile della provincia ove si svolgono i lavori.
Nelle regioni dove non c è l invio telematico delle notifiche preliminari, è fatto obbligo in capo al committente, se coincidente con l impresa esecutrice, o al CPT, negli altri casi, di trasmettere alla Cassa Edile del luogo dove si svolgono i lavori copia della notifica preliminare. Gli operai in trasferta rimangono iscritti alla Cassa Edile di provenienza La contribuzione dovuta alla Cassa Edile per gli operai inviati in trasferta è quella in vigore nella Cassa Edile di provenienza Resta ferma l applicazione del Contratto integrativo della circoscrizione di provenienza Il trattamento economico derivante complessivamente all operaio in trasferta previsto dal Contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento previsto nella circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea. Le prestazioni agli operai in trasferta sono erogate dalla Cassa Edile di provenienza
L impresa in trasferta ha diritto di usufruire di tutti i servizi in materia di sicurezza in essere nell Ente unificato ove si svolgono i lavori Resta ferma l applicazione dell art. 21 del CCNL industria e dell art. 70 del CCNL cooperative nei casi di trasferta di operai da province di altre regioni Le Casse edili sono tenute a verificare la corretta compilazione del MUT ed a monitorare gli appalti indicati attraverso un incrocio dati con le notifiche preliminari e con i dati messi a disposizione dai Comuni in attuazione della l.r.t.65/2014. Nel caso di morosità, vista l incidenza delle stesse non solo sulla Cassa di iscrizione ma anche sulle Casse Edili dove dove si svolgono i lavori per effetto delle compensazioni, le Casse Edili dovranno tempestivamente intervenire potenziando il sistema interno di controllo, mettendo in atto i seguenti strumenti: la responsabilità in solido, gli Interventi sostitutivi, la comunicazione ai comuni delle imprese con irregolarità contributive, così da poter mettere in atto quanto previsto dalla l.r.t. 65/2014 art. 141 in merito alla sospensione dei lavori