S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBLICA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Ministero della Pubblica Istruzione Dipartimento per l Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1254

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

ARPEA AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 477

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNIVERSITA PER IL BIENNIO ECONOMICO

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133.

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2285

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

A.C Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Dipartimento per l istruzione Direzione Generale per il personale scolastico - Uff.

Delibera n.78 assunta nella seduta del 9 luglio Art. 13 del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2786

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (FLICK)

Regolamento recante statuto dell Ispettorato nazionale del lavoro

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3234

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

IL MINISTRO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3004

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO. relativo al personale del comparto scuola per il secondo biennio economico 2008/2009

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI BIENNIO ECONOMICO

SENATO DELLA REPUBBLICA

Art Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 444

5. Regime per il trasferimento dei beni immobili non necessari per l'esercizio delle funzioni di competenza statale.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1 luglio 2015

C.C.N.L. BIENNIO ECONOMICO AREA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per favorire lo sviluppo dell imprenditoria giovanile nel settore agricolo

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

DECRETI PRESIDENZIALI

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE IN MATERIA DI DETERMINAZIONE FONDO REGIONALE: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO A.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143

ITS Bandini Siena - Decreto 99/2009 istitutivo della lode e modificativo del credito pag. 1/4

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 436

N DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO I.GE.P.A. - Ufficio V

SENATO DELLA REPUBBLI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ##numero_data##

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MUSSOLINI, CASSANO, TARQUINIO, SCILIPOTI, CARIDI, AZZOLLINI, PELINO, AIELLO, LONGO, FORMIGONI, LANGELLA, CONSIGLIO

Approvazione del modello Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

2. Uffici di diretta collaborazione.

Testo ddl. Capo I Disposizioni generali. Art. 1 Oggetto e finalità

COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO Provincia di Cuneo

COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO Provincia di Cuneo

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Area 2 - Servizi Economico Finanziari - Settore Personale

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2283

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) Regione Piemonte

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI. DECRETO 6 giugno Promozione delle societa' di trasformazione urbana. IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PRESTIGIACOMO

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola per il biennio economico 2008/2009

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

n. 42 del 25 Giugno 2014 DECRETO n. 25 del 03/06/2014

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 405

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO DEMANIO E PATRIMONIO DI CONCERTO CON

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO DEI MINISTERI AREA DELLA DIRIGENZA PARTE ECONOMICA - BIENNIO

Legge 9 agosto 1948, n. 1077

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

DETERMINAZIONE del SEGRETARIO GENERALE N. 184 del 05/11/2015

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2017

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Cotituzione del Fondo anno 2015 DIRIGENTI

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. del 18 maggio 1998, n. 429

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Transcript:

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 3451 D I S E G N O D I L E G G E presentato dal Ministro della pubblica istruzione e dell università e della ricerca scientifica e tecnologica (BERLINGUER) di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1998 Disposizioni in materia di compensi per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica 3451 ONOREVOLI SENATORI. Il presente disegno di legge intende corrispondere all esigenza di riqualificare, anche sotto il profilo dell adeguamento delle risorse destinate al suo svolgimento, il nuovo esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, riformato con la legge 10 dicembre 1997, n. 425. Il nuovo esame di Stato infatti si caratterizza, rispetto a quello precedente la riforma, soprattutto per gli aspetti di maggiore compiutezza ed approfondimento degli accertamenti della preparazione dei candidati. In altre parole, si tratta di un esame qualitativamente meglio rispondente alle esigenze di verifica nel momento conclusivo dell itinerario scolastico e, in quanto tale, richiedente le migliori condizioni possibili per il suo espletamento. La prima condizione per realizzare tale finalità deve essere, evidentemente, quella di assicurare compensi soddisfacenti per il personale utilizzato negli esami e che siano di incentivo al loro impegno, anche ad evitare i noti fenomeni di rinunce della nomina, che si sono sempre più registrati negli ultimi anni. Un primo intervento per incrementare (lire 33 miliardi) la dotazione di bilancio destinata agli esami in questione era stato già previsto nella stessa legge di riforma. Questo, tuttavia, non poteva nè può certamente soddisfare le finalità che si intendono ora perseguire con il nuovo esame, in quanto si risolve in un mero adeguamento del fabbisogno finanziario correlato alla nuova composizione delle commissioni d esame, che vede accresciuto il numero dei relativi membri. Non può escludersi anzi che pur con l incremento di cui s è detto, la misura dei compensi venga addirittura a ridursi per effetto del maggior numero di personale richiesto per l espletamento dei nuovi esami. Il provvedimento che si propone intende dunque elevare di lire 120 miliardi le dotazioni di bilancio destinate nel 1999 agli esami di Stato, attualmente previste in lire 180 miliardi circa. Un altra esigenza considerata nel presente disegno di legge è quella di tener conto delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrate o modificate dai provvedimenti legislativi successivamente sopravvenuti. In base a tali disposizioni si può ora affermare che la disciplina su tutte le materie relative al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, salvo le materie individuate nell articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è demandata alla contrattazione collettiva. Appare pertanto congruo, rispetto al quadro normativo vigente, demandare la disciplina dei compensi in questione, in quanto attinente al rapporto di lavoro del personale chiamato a far parte delle commissioni d esame e comportante l attribuzione di emolumenti per l attività da esso svolta, alla contrattazione collettiva di comparto. Il provvedimento si compone quindi di due articoli. Nell articolo 1 si prevede per l appunto l elevazione del limite di spesa di cui trattasi. Si demanda poi alla contrattazione collettiva di comparto la fissazione della misura dei compensi, i quali devono essere, secondo quanto già previsto dall articolo 4, comma 5, della legge n. 425 del 1997, onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, ed inoltre differenziati in relazione alla funzione di presidente o di commissario ed ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d esame. In connessione alla previsione, nella

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica 3451 legge di riforma, dell esame preliminare per i candidati privatisti, esame che deve essere sostenuto davanti ai consigli di classe delle scuole statali, è stabilita altresì l attribuzione del compenso anche ai componenti dei predetti consigli. L articolo 1 prevede infine, in attesa che la materia sia disciplinata in sede di contrattazione collettiva di comparto, che alla determinazione dei compensi si provvede con apposito decreto interministeriale del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L articolo 2 detta la norma di copertura finanziaria. I l r i c o r s o, n e l l a f a t t i s p e c i e, a d u n d i s e - g n o d i l e g g e, è do v u t o a l l a n e c e s s i t à d i e l e v a r e u n l i m i t e d i s p e s a l e g i s l a t i v a m e n - t e s a n c i t o. Q u a n t o a l l a r i c o s t r u z i o n e d e l c o n t e n u t o d e l l e n o r m e p r o p o s t e e d a l l o r o i m p a t t o s u l l a l e g i s l a z i o n e v i g e n t e e d a l l i m p a t t o a m m i n i s t r a t i v o s u l l e s t r u t t u r e a m m i n i s t r a t i v e e s i s t e n t i, n o n s e m b r a n o n e c e s s a r i e u l t e r i o r i c o n s i d e r a z i o n i r i s p e t t o a qu e l l e s v o l t e i n p r e c e d e n z a. S i a g g i u n g e s o l t a n t o c h e l a p r e s e n t e i n i z i a t i v a n o n c o m p o r t a l a n e c e s s i t à d e l l a c r e a z i o n e d i n u o v e s t r u t t u r e a m m i n i s t r a t i v e r i s p e t t o a q u e l l e g i à e s i s t e n t i.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica 3451 RELAZIONE TECNICA L articolo 1, comma 4, del disegno di legge in oggetto stabilisce che «fino al prossimo rinnovo del contratto collettivo di comparto del personale della scuola», la misura dei compensi spettanti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni degli esami di Stato è determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato d intesa con il Ministero del tesoro e del bilancio e della programmazione. Ciò premesso, si indicano, qui di seguito, gli incrementi percentuali che si ritiene possano essere applicati alle spese attualmente sostenute per detti compensi mediante l utilizzazione della somma di lire 120 miliardi indicata nel provvedimento. Si precisa, inoltre, che per la determinazione dei citati incrementi si è tenuto conto degli elementi sotto indicati: 1) durata media dei lavori di commissione: 18 giorni; 2) totale di personale coinvolto nelle operazioni d esame preliminare per i candidati privatisti: 57.000 unità; 3) totale di personale coinvolto nelle operazioni d esame conclusivo: 137.000 unità; 4) totale candidati: 530.000 di cui 120.000 privatisti. Quindi, relativamente al compenso riferito alle funzioni di presidente e di commissario esterno ed interno, viene ipotizzato, con riferimento ai singoli componenti delle commissioni d esame, il seguente incremento percentuale delle risorse finanziarie disponibili in base alla vigente normativa per gli esami di Stato: a) + 10 per cento per i presidenti, comportante un incremento di oneri di circa 12 miliardi (risorse finanziarie attualmente disponibili: 14,2 miliardi); b) + 15 per cento per i commissari esterni, con un incremento di spesa di circa 18 miliardi (risorse finanziarie attualmente disponibili: 42,5 miliardi); c) + 35 per cento per i commissari interni, comportante un incremento di oneri di circa 43 miliardi (risorse finanziarie attualmente disponibili: 42 miliardi). Per quanto riguarda poi l attribuzione dei compensi al personale docente, componente dei consigli di classe, per lo svolgimento degli esami preliminari ai candidati privatisti, viene ipotizzato di destinare a tale scopo circa il 16 per cento della predetta somma di lire 120 miliardi, corrispondenti a circa 20 miliardi, che consente di corrispondere un compenso massimo pro-capite di circa lire 350.000.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica 3451 Per i compensi riferiti alla trasferta, spettanti ai componenti di commissione provenienti da sedi diverse da quelle in cui risultano nominati, si ipotizza invece di poter confermare la spesa già prevista dalle disposizioni vigenti. Si precisa infine che circa il 22,5 per cento delle risorse previste dal presente provvedimento sono assorbite dagli oneri riflessi gravanti sui compensi medesimi.

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica 3451 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Il limite di spesa previsto dalle vigenti disposizioni per i compensi di cui all articolo 4, comma 5, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, dovuti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, è elevato di lire 120 miliardi a decorrere dall anno 1999. 2. La misura dei compensi, differenziata secondo quanto previsto dal medesimo articolo 4, comma 5, secondo periodo, della citata legge n. 425 del 1997, e nel limite di spesa complessiva rideterminato ai sensi del comma 1, è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. 3. Nel limite di spesa complessiva come rideterminato dal comma 1 è altresì attribuito un compenso per i componenti dei consigli di classe presso cui si svolgono gli esami preliminari ai sensi dell articolo 2, comma 3, della citata legge n. 425 del 1997. La quota-parte da riservare al predetto compenso e la relativa misura sono stabilite nella stessa contrattazione collettiva di comparto. 4. Fino al prossimo rinnovo del contratto collettivo di comparto del personale della scuola alla determinazione della misura dei compensi di cui ai commi 2 e 3 si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato d intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Art. 2. 1. All onere derivante dall articolo 1, pari a lire 120 miliardi annui a decorrere dal

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica 3451 1999, si provvede, per gli anni 1999 e 2000, mediante l utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.