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Circolare N.78 del 10 Maggio 2013 Bonus produttività. Tutto definito per l applicazione dell incentivo Gentile cliente, con la presente intendiamo informarla che, con la circolare 30.4.2013 n. 11 del 30.04.2013, l Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sui profili fiscali ed applicativi della detassazione della retribuzione di produttività, disciplinata, per il periodo d imposta in corso, dal DPCM 22.1.2013, soffermandosi in particolare: i) sulle modalità di verifica del superamento, o meno, nel 2012, del limite di 40.000,00 euro di reddito da lavoro dipendente, da non oltrepassare per poter accedere, nel 2013, al regime fiscale agevolato; ii) sulle modalità di calcolo dell imposta sostitutiva del 10%, con la precisazione che l importo massimo di emolumenti agevolabili (pari a 2.500,00 euro) deve essere considerato al lordo dell imposta sostitutiva, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie ; iii) sugli adempimenti richiesti a datori di lavoro e dipendenti. La misura agevolativa in commento prevede però alcune modifiche all apparato normativo precedentemente esistente: il DPCM 22.01.2013 pur mantenendo intatta la sostanza dell agevolazione, ha previsto (per la prima volta dal 2008) una definizione stringente di retribuzione di produttività. Le ipotesi in cui si può beneficiare dell agevolazione previste dal DPCM 22.01.2013 sono principalmente due: i) indici misurabili di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione; ii) almeno 1 misura in almeno 3 delle 4 aree di intervento elencate dal decreto. Con l intervento dell Agenzia delle Entrate viene dunque completato il quadro dell agevolazione.

Il bonus produttività L art. 2, comma 1, DL n. 93/2008 ha introdotto per il periodo 01.07.2008 31.12.2008, a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2007 avevano conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.000, una tassazione agevolata, consistente nell applicazione dell imposta sostitutiva del 10% all importo massimo di 3.000 delle somme relative a: prestazioni di lavoro straordinario (ex D.Lgs. n. 66/2003); prestazioni di lavoro supplementare; incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa (c.d. premi ). Fino ad oggi la misura per incentivare i lavoratori è stata prorogata ininterrottamente, con alcune variazioni ai limti di reddito e ai massimali di importo detassato, che sono stati definiti anno per anno a seconda della copertura economica dell agevolazione. Anno di riferimento Detassazione dei premi di produttività Entità della somma su cui poteva Tetto di reddito entro cui il essere applicata l imposta lavoratore aveva diritto a sostitutiva vedersi applicata l imposta sostitutiva Anno 2008 Euro 3.000 Euro 30.000 Anno 2009 Euro 6.000 Euro 35.000 Anno 2010 Euro 6.000 Euro 35.000 Anno 2011 Euro 6.000 Euro 40.000 Anno 2012 Euro 2.500 Euro 30.000 Vale la pena ricordare che, la disciplina appena descritta, sia per quanto riguarda la disposizione istitutiva che per le successive proroghe, risultava opzionale e dunque destinata a trovare applicazione solo laddove più vantaggiosa per il dipendente: il sostituto d imposta avrebbe potuto continuare ad applicare la tassazione ordinaria ove ne avesse verificato la maggiore convenienza o a seguito di richiesta scritta del lavoratore. Le disposizione in vigore dal 2013 Le nuove disposizioni attuative per il 2013 hanno lasciato sostanzialmente invariata la disciplina del l incentivo, fatta eccezione per alcuni elementi: viene aumentato, infatti, il reddito massimo entro il quale i lavoratori possono accedere all incentivo e viene inserito un meccanismo di rinoscimento degli incrementi diverso da quello degli anni precedenti. 1

Per il 2013 il nuovo limite reddituale per l applicazione dell imposta sostitutiva diventa di 40.000 lordi (riferita al reddito percepito nell anno precedente), considerando anche le somme versate a fronte di incrementi della produttività. Il massimale a cui si può applicare l aliquota agevolata, invece, rimane fermo ad 2.500 ed è da considerare al lordo dell imposta ma al netto dei contributi previdenziali obbligatori. Anno di riferimento Detassazione dei premi di produttività Entità della somma su cui poteva Tetto di reddito entro cui il essere applicata l imposta lavoratore aveva diritto a sostitutiva vedersi applicata l imposta sostitutiva Anno 2013 2.500 40.000 Ambito soggettivo di applicazione dell agevolazione Le misure agevolative in commento sono riservate ai dipendenti di tutti i datori di lavoro del settore privato, indipendentemente dal contratto di lavoro subordinato utilizzato. In merito al requisito dell appartenenza dei beneficiari al settore privato, alla luce dei chiarimenti ministeriali forniti dall Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro (nelle more della precedente disciplina), si ritiene che possono essere destinatari di questa agevolazione fiscale, anche per l anno in corso: i lavoratori in somministrazione; i dipendenti di agenzie per il lavoro che abbiano percepito somme per prestazioni rese nell ambito di missioni nella Pubblica Amministrazione; i lavoratori dipendenti di lavoratori autonomi e, in generale, di datori di lavoro non imprenditori; i lavoratori dipendenti delle fondazioni e degli enti non commerciali di diritto privato; i lavoratori operanti in alcuni settori produttivi particolari, come edili e marittimi; i lavoratori fiscalmente residenti all estero nel 2012 percependo un reddito da lavoro dipendente non superiore ad Euro 40.000,00 euro che, nel nell anno in corso, hanno assunto residenza in Italia; gli eredi del dipendente deceduto che abbiano percepito redditi prodotti dal de cuius a titolo di premio di produttività. Sono escluse dall ambito soggettivo di applicazione, le aziende della Pubblica amministrazione, ovvero tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le 2

Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Rimangono, inoltre, esclusi, i soggetti percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all art. 50 del Tuir (ad esempio, co.co.co. e co.co.pro) e i lavoratori che, pur avendo la residenza fiscale in Italia, ma prestando l attività lavorativa all estero, sono assoggettati a tassazione su base convenzionale ex art. 51, comma 8-bis, TUIR. Emolumenti tassabili con aliquota agevolata La possibilità di beneficiare dell agevolazione è comunque vincolata all approvazione di un contratto collettivo di secondo livello che preveda: emolumenti collegati ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione; Le agevolazioni possono essere concesse anche in caso della correlazione di un emolumento ad una sola di queste voci, che a titolo esemplificativo possono essere le seguenti: andamento del fatturato; aumento del numero dei clienti; minori costi di produzione a seguito dell utilizzo di nuove tecnologie; lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia; prestazioni lavorative aggiuntive a quelle del contratto di categoria; premi di rendimento o produttività collegati a particolari sistemi orari adottati dall azienda; modifiche alla distribuzione degli orari di lavoro. l attivazione di almeno 1 misura in almeno 3 delle seguenti 4 aree di intervento AREE DI INTERVENTO Campi di Modifiche dell articolazione dell orario di lavoro, sia in relazione ad una intervento programmazione mensile di variazioni della quantità di ore sia alla loro diversa collocazione temporale. Programmazione aziendale più flessibile dei periodi di ferie eccedenti le 2 settimane. Introduzione di misure che abbiano il fine di contemperare la tutela dei lavoratori e l'utilizzo di nuove tecnologie funzionali all'attività lavorativa. Disciplina e individuazione di criteri di fungibilità delle mansioni e di implementazione delle competenze. 3

Seppure i due criteri sono alternativi è ammessa la possibilità che questi vengano attuati congiuntamente e che quindi il lavoratore possa beneficiare, nel limite di 2.500 euro, degli emolumenti che corrispondono sia al primo che al secondo punto. Il DPCM 22.01.2013 prevede, come detto, quale limite cui è subordinato l accesso al regime agevolato, che il beneficiario abbia conseguito nel 2012 un reddito da lavoro dipendente non superiore ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno ad imposta sostitutiva di cui all art. 2 del DL n. 93 del 2008. Ai fini della verifica della soglia reddituale di euro 40.000 per l anno 2012: rileva l ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente di cui all art. 49 del TUIR, compresi quelli indicati nel comma 2 dello stesso articolo (come ad esempio le pensioni e gli assegni ad esse equiparate), conseguiti dal soggetto nell anno 2012, anche in relazione a più rapporti di lavoro, e assoggettati a tassazione ordinaria, aumentato delle somme assoggettate all imposta sostitutiva. deve essere altresì considerato il reddito di lavoro dipendente riconducibile ad una attività di lavoro svolta all estero. Pertanto, un soggetto che nel 2013 assume la residenza in Italia e nel 2012 era residente all estero svolgendovi attività di lavoro dipendente deve comunque verificare la sussistenza del requisito reddituale di euro 40.000. Sono esclusi, invece, i redditi sottoposti a tassazione separata e i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente. Per l imputazione dei redditi di lavoro dipendente all anno 2012 occorre considerare le somme e i valori percepiti entro il 12 gennaio 2013, secondo il c.d. principio di cassa allargata di cui all art. 51, comma 1, del TUIR che, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, considera percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono. Come si determina l imposta Il DPCM 22.01.2013 stabilisce in 2.500 lordi nel corso dell anno 2013 l importo massimo della retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell imposta sostitutiva. L agevolazione si applica su un importo massimo di 2.500 euro lordi 4

per l anno 2013 e, quindi, detto limite reddituale deve intendersi al lordo della ritenuta fiscale del 10 per cento applicata dal sostituto di imposta. Analogamente a quanto previsto per il 2012, l importo massimo delle somme detassabili risulta essere pari ad 2.500,00. Tale limite è riferito a ciascun lavoratore dipendente per l intero periodo agevolato e, quindi, non può essere superato neanche in presenza di più rapporti lavorativi nel corso del 2012. Alle somme erogate in eccesso rispetto al limite agevolabile si applica la tassazione ordinaria. L importo massimo delle somme fiscalmente agevolabili: rappresenta un limite alla cui formazione concorrono tutte le somme, riconducibili alla nozione di premio di produttività, erogate nel periodo agevolato con estensione al 12 gennaio dell anno successivo in ottemperanza del principio di cassa allargata e a prescindere dal fatto che le somme si riferiscano a prestazione lavorative svolte in altri periodi; non può essere superato neppure in presenza di più rapporti di lavoro nel corso del medesimo anno, in quanto tale limite reddituale si intende riferito a ciascun lavoratore dipendente per l intero periodo agevolato, e non per ciascun rapporto di lavoro; rappresenta una franchigia, il cui superamento non determina il venir meno del diritto alla detassazione, ma soltanto l applicazione del regime ordinario di tassazione alla parte delle somme erogate che eccede detto limite. L Agenzia chiarisce che per calcolare il limite massimo di 2.500 euro sul quale applicare l imposta sostitutiva, il sostituto deve considerare: gli importi erogati al dipendente al lordo dell imposta sostitutiva; al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. Il decreto, nell individuare l ambito di applicazione dell imposta sostitutiva, fa riferimento esclusivamente alle somme erogate e ciò induce ad escludere dall ambito di applicazione dell agevolazione i compensi in natura erogati a titolo di retribuzione di produttività. OSSERVA Inoltre, non possono essere assoggettate all imposta sostitutiva con l aliquota del 10 per cento le retribuzioni di produttività nelle ipotesi di tassazione del reddito di lavoro dipendente sulla base delle retribuzioni convenzionali. 5

Esempio Si supponga che, nel corso del 2013, un datore di lavoro eroghi ad un suo dipendente un premio di produttività (così come previsto dagli accordi collettivi) di ammontare lordo pari ad 2.000, da assoggettare ad aliquota contributiva del 9,19%. Si precisa che nel 2012 il medesimo dipendente ha conseguito un reddito complessivo (comprensivo delle somme assoggettate nel medesimo anno alla stessa imposta sostitutiva) di Euro 35.000 ( limite massimo di reddito introdotto dal DPCM 40.000) Da un punto di vista prettamente operativo, per individuare il limite dell importo detassabile, il datore di lavoro deve prendere in considerazione gli emolumenti erogati al lavoratore dipendente al lordo dell imposta sostitutiva e al netto delle trattenute previdenziali dovute. In termini concreti, il datore di lavoro deve: sottrarre dall entità del corrispettivo lordo del premio di produttività da assoggettare all imposta sostitutiva del 10% le trattenute previdenziali obbligatorie; applicare la predetta imposta sulla parte residua, nel limite massimo complessivo annuo di 2.500 euro. Ammontare lordo premio di produttività Euro 2.000,00 Contributi previdenziali obbligatori Euro 183,80 Base imponibile dell imposta sostitutiva Euro 1.816,20 Imposta sostitutiva (10%) Euro 181,62 Si supponga, invece, che, nel corso del 2013, il medesimo datore di lavoro eroghi ad un altro dipendente un premio di produttività di ammontare lordo pari ad 5.000, da assoggettare ad aliquota contributiva del 9,19%. Si precisa, anche in questo caso, che il dipendente ha conseguito, ai fini della detassazione, un reddito complessivo di Euro 28.000. Ammontare lordo premio di produttività Euro 5.000 Contributi previdenziali obbligatori Euro 459,50 Base imponibile dell imposta sostitutiva di cui: Euro 2.500 assoggettati a imposta sostitutiva Euro 2.040 (eccedenza) assoggettati a tassazione ordinaria Euro 4.540,5 Imposta sostitutiva (10%) Euro 250 Adempimenti del sostituto d imposta Le modalità applicative dell imposta sostitutiva da parte del sostituto d imposta che dovrà successivamente compilare gli appositi campi del modello CUD 2014 sono rimaste invariate. In particolare, possono distinguersi le seguenti ipotesi: il sostituto d imposta è il medesimo che ha rilasciato, al dipendente, il modello CUD 2013, in relazione ad un rapporto intercorso per l intero anno precedente (anno 2012). In tal caso, il sostituto d imposta potrà applicare la detassazione in via automatica; 6

OSSERVA Tuttavia, qualora il medesimo dipendente abbia intrattenuto, nel medesimo anno 2012, altri rapporti di lavoro subordinato, superando il limite reddituale di 40.000, quest ultimo sarà obbligato a comunicare al sostituto d imposta, tenuto ad applicare la detassazione, l inapplicabilità del regime fiscale agevolato, per superamento del limite reddituale. qualora il sostituto d imposta non sia il medesimo che ha rilasciato al dipendente il modello CUD 2013 ( lavoratore assunto nel 2013), ovvero, abbia rilasciato tale certificazione soltanto per un periodo inferiore all anno ( lavoratore assunto nel 2012 senza conguaglio complessivo di redditi), ai fini dell applicabilità della tassazione, il lavoratore interessato dovrà comunicare al sostituto ( necessariamente per iscritto) l importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel periodo d imposta 2012. OSSERVA In ogni caso, al raggiungimento dell importo agevolabile di 2.500, in virtù del percepimento, nel corso del 2013, di somme già tassate con aliquota agevolata, nell ambito di altri rapporti di lavoro subordinato (precedenti o contestuali), il dipendente dovrà comunicare al sostituto (o ai sostituti interessati) la non spettanza ulteriore dell agevolazione in commento, per raggiungimento dell importo massimo detassabile. Rinuncia al regime agevolato Nonostante il DPCM 22.01.2013 non richiami espressamente la possibilità per il lavoratore dipendente di rinunciare espressamente al regime agevolato optando per la tassazione ordinaria, deve ritenersi che la suddetta opzione sia applicabile anche all anno di imposta 2013. In assenza di rinuncia espressa da parte del dipendente, il sostituto d imposta, ricorrendone i presupposti, procede all applicazione dell imposta sostitutiva. Ciò non toglie, tuttavia, che il sostituto d imposta, ove riscontri che la tassazione sostitutiva risulti meno favorevole per il dipendente, pur in assenza di rinuncia da parte di questi, applichi la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il dipendente. Resta fermo che in sede di dichiarazione dei redditi il dipendente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati ad imposta sostitutiva pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge. Analogamente, il contribuente utilizzerà la dichiarazione dei redditi per assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria nel caso in cui la ritenga più conveniente. 7

Applicazioni delle nuove disposizioni Con la circolare n. 11/E/2013 l Agenzia delle Entrate ha ribadito alcune precisazioni precedentemente fornite dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 15/2013. Riguardo alla prima applicazione dell istituto bisogna ricordare che l art. 3, comma 1, del decreto prevede che i datori di lavoro provvedono a depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformità dell accordo depositato alle disposizioni del presente decreto. Al riguardo, bisogna specificare che: per i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto, il termine di 30 giorni per il deposito dei contratti non può che decorrere da tale data; per tutti i contratti già sottoscritti alla data del 13 aprile 2013 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 29 marzo 2013) il termine per considerare il deposito tempestivo è lunedì 13 maggio 2013 (ossia il trentesimo giorno successivo); per i contratti sottoscritti in vigenza della previgente disciplina che prevedano l erogazione di una retribuzione di produttività coincidente con una o entrambe le nozioni contenute del decreto, sarà possibile l applicazione dell agevolazione sin dal 1 gennaio del corrente anno; nel caso in cui il datore di lavoro ha scelto per ragioni di prudenza di assoggettare a tassazione ordinaria retribuzioni rientranti - da una verifica ex post - nei presupposti e nei limiti stabiliti dal decreto e, quindi, potenzialmente assoggettabili al regime sostitutivo il datore di lavoro può applicare l imposta sostitutiva con la prima retribuzione utile e recuperare il versamento di ritenute alla fonte operate in misura superiore, rispetto a quanto effettivamente dovuto a titolo di imposta sostitutiva, scomputando l eccedenza nei versamenti successivi, secondo le modalità indicate nel d.p.r. n. 445 del 1997. Nei casi in cui il datore di lavoro abbia assoggettato ad imposta sostitutiva retribuzioni in tutto o in parte non rientranti nei presupposti e limiti stabiliti dal decreto, il datore di lavoro dovrà versare la differenza tra l importo dell imposta sostitutiva già versato e l importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, con applicazione di sanzioni ed interessi. 8