Informativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 Nota Informativa Glossario Condizioni di assicurazione



Documenti analoghi
MODULO RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma

FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO

Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010)

CIG Comitato Italiano Gas

Fondo Pensione Aperto Popolare Vita

POLIZZA MULTIRISCHIO PER LE AZIENDE AGRICOLE. DISPOSIZIONI GENERALI Mod. AGRI 01 T

CIG Comitato Italiano Gas

Richiesta di pagamento su polizza vita individuale


CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

3. Attività svolta dal Medico (indicare l attività realmente svolta dal Medico indipendentemente dalla specializzazione conseguita)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

Comune di Villa di Tirano

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Codice fiscale fccccccccccccccc

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

[LINEA PROTEZIONE. Futuro Amico FUTURO AMICO 2000 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n MODULO DI ADESIONE

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A

DUAL Commercialisti visto di conformità

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato )

CONDIZIONI CONTRATTUALI

NOTA INFORMATIVA. Rischi Vari - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile

INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA

PROVINCIA DI MILANO DISCIPLINARE DI INCARICO. Atti n /15.4/2013/1 ***** TRA

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Via Paracelso, Agrate Brianza (MB) Tel Fax

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006

L adempimento della notificazione al Garante per la Privacy

1 - Parti, oggetto del contratto e definizioni: 2 - Modalità di realizzazione e fornitura dei Servizi 3 - Corrispettivo e tempi di pagamento

REGISTRO DEGLI OSTEOPATI D ITALIA

REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Dati dell erede o della persona residente nel Fabbricato (se diverso dal titolare della linea telefonica) erede (barrare la casella corrispondente)

MODULO DI PROPOSTA NOTE IMPORTANTI. Mediatore Creditizio Agente in attività Finanziaria

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela

L Intermediario Depositario

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DUAL Ambiente e Sicurezza

Istanza di Mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010. (cognome nome) nato a Prov. il. residente a in. n. civ cap. prov. codice fiscale. tel.

VALUTAZIONE DELL ADEGUATEZZA DELLE POLIZZE DANNI OFFERTE

Condizioni derivati DEGIRO

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/ Modena TEL FAX

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Questionario Responsabilità civile professionale AVVOCATI (Ed. 05/2007)

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

! 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GE- NERALI DI VENDITA

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza CONVENZIONE TRA:

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO

Contratto internazionale di Agenzia

Consulenze e Servizi S.r.l.

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

MODULO DI PROPOSTA NOTE IMPORTANTI

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

FOGLIO INFORMATIVO (Trasparenza delle operazioni di prestito e finanziamento D. Lgs. 1/9/1993 n.385-delibera CICR 4/3/2003) CREDITI DI FIRMA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA

Standard di qualità commerciale della vendita. Reclami ed indennizzi automatici. Gestione del rapporto con lo Sportello per il Consumatore.

PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione

Corso di Specializzazione in Infortunistica Stradale

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D.

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

DUAL Professionisti Edizione Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Periti Assicurativi

Indirizzo di posta elettronica Telefono Cellulare

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24;

COMPARIZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PROC. N.

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA

FAC SIMILE da non allegare alla domanda di adesione. La Convenzione verrà successivamente trasmessa in duplice copia per la sottoscrizione

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

Data ultimo aggiornamento: 07/2014

ALLEGATO _B Dgr n del 29/12/2014 pag. 1/5

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

Assicurazioni RC Professionali

Transcript:

linea MPS e PFSS Fascicolo nformativo D SSUZ D M D.. DUS DZ l presente Fascicolo nformativo contenente: nformativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 ota nformativa Glossario ondizioni di assicurazione deve essere consegnato al ontraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione leggere attentamente la ota nformativa

ndice pag. 1 ota nformativa (egolamento SP 35/2010) pag. 4 nformativa ex art.13 del D.gs. 30 Giugno 2003 n.196 rattamento dei dati personali per finalità assicurative pag. 13 D Modalità d uso dei dati personali pag. 14 Diritti dell'interessato pag. 15 Glossario pag. 16 ondizioni Generali di ssicurazione pag. 17 ondizioni che regolano l assicurazione di esponsabilità ivile pag. 22 ondizioni aggiuntive che regolano l assicurazione di esponsabilità ivile per determinati rischi pag. 28 ondizioni particolari relative a garanzie supplementari pag. 33.. DUS DZ

pag. 2 B D S S...... - abella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato, in base a quanto risulta in polizza) iferimento (art.) Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)... 3.3 elativa del 6% egolazione del Premio - Mancata comunicazione dei dati avori nerenti all dilizia e a carpenteria in genere, lavori stradali Sezione esponsabilità ivile verso terzi e prestatori di lavoro 3.12 uro 5.000,00 nei 30 giorni successivi alla scadenza uro 10.000,00 decorso il 30 giorno. ondizioni aggiuntive per determinati rischi (sempre operanti) 4.2 20% min. uro 155,00 Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato) avori eseguiti presso terzi: Danni da incendio Danni a cose trovantisi nell ambito dei lavori 4.3 uro 260,00 uro 40.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Danni da Furto 4.7 Danni da interruzioni attività 4.8 10% min. uro 260,00 10% min. uro 1.550,00 uro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. uro 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico 4.9 uro 155,00 Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate 4.10 10% min. uro 155,00 uro 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo... DUS DZ Danni a cose in custodia 4.11 Franchigia ssoluta per danni a cose sempre operante per lavori in edilizia e opere di impiantistica 10% min. uro 260,00 4.12 uro 500,00 uro 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Danni da cedimento o franamento del terreno Danni a fabbricati per vibrazioni del terreno ondizioni particolari (operanti solo se espressamente richiamate in polizza) 5. 5.D Per danni a fabbricati 10% min. uro 1.550,00 20% min. uro 515,00 Per danni ad altre cose uro 260,00 uro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. uro 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. pag. 3 B Danni a condutture ed impianti sotterranei 5. uro 390,00 uro 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. D nfortuni subiti dagli addetti dell ssicurato non soggetti escindibilità civile dopo il compimento dei lavori 5.F uro 1.500,00 5.H Per i soli danni a cose 10% min. uro 250,00 Per i soli danni a cose: uro 150.000,00 per le attività di installazione uro 50.000,00 per le attività di autoriparatore per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. S S Proprietà di fabbricati descritti in polizza 5. Danni da spargimento acqua uro 75,00 nquinamento accidentale 5.M 10% min. uro 2.580,00 uro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo... DUS DZ

pag. 4 ota nformativa (egolamento SP 35/2010) F M a presente ota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall SP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell SP (ora SS). nche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente ota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il ontraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.. FMZ SU MPS D SSUZ 1) nformazioni Generali ittoria ssicurazioni S.p.. apogruppo del Gruppo ittoria ssicurazioni Sede e Direzione: talia, 20149 Milano, ia gnazio Gardella nr. 2 elefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 20 36 93 Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it (nr. verde 800.016611) mpresa autorizzata all esercizio delle ssicurazioni a norma dell art. 65.D. n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984 odice Fiscale e numero d iscrizione del egistro mprese di Milano 01329510158... n. 54871 scritta all lbo mprese di ssicurazione e iassicurazione sez. n. 1.00014 apogruppo del gruppo ittoria ssicurazioni iscritto all lbo dei gruppi ssicurativi n. 008. 2) nformazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa* l patrimonio netto di ittoria ssicurazioni S.p.. ammonta a 353,228.631 milioni di euro di cui 67,378.924 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 285,849.707 milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali. indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,6 e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. * dati riferiti all ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro. B. FMZ SU l presente contratto può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga. vvertenza.. DUS DZ l ontraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 60 giorni prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito rinnovo del contratto. ermini e modalità per l esercizio della medesima sono regolati dall art. 2.12.

3) operture assicurative offerte imitazioni ed esclusioni l presente contratto si rivolge agli operatori dell industria e dell edilizia. a garanzia esponsabilità ivile verso erzi (...) offre all ssicurato una copertura per il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terze persone in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all attività assicurata. assicurazione può essere estesa anche alla garanzia..., che tutela l ssicurato dall eventuale azione risarcitoria per i danni fisici riportati dai dipendenti e/o addetti in caso di infortunio sul lavoro. Si rimanda agli articoli 3.2 e 3.3. e ondizioni di Polizza sono integrate da una serie di ondizioni aggiuntive, che disciplinano ipotesi particolari ed operano senza bisogno di essere esplicitamente richiamate; si rimanda per il dettagli agli articoli da 4.1 a 4.15 inoltre possibile scegliere, in base alle esigenze specifiche, diverse estensioni tra quelle previste nelle ondizioni particolari relative a garanzie supplementari che devono essere espressamente richiamate in polizza e per le quali va corrisposto il relativo premio; per il dettaglio si rimanda alla lettura degli articoli da 5 a 5M. vvertenza l contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. pag. 5 F M n tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dagli articoli 3.8 Persone che non rientrano nel novero dei terzi, 3.9 che elenca i rischi esclusi dalla garanzia verso i terzi () e 3.10 che elenca i rischi esclusi sia dalla garanzia verso i terzi () che verso gli addetti dell ssicurato per gli infortuni sul lavoro (). sclusioni specifiche sono previste per la garanzia ; si rimanda per i dettagli all art. 3.3. sclusioni e limitazioni sono poi previste nelle ondizione ggiuntiva 4.1 che disciplina le attività complementari e sono indicate con il carattere grassetto. sclusioni e limitazion sono previste nelle ondizioni ggiuntive 4.2 4.3 4.4 4.6 4.7 4.8 4.9 4.11 4.14 ove sono riportate in grassetto, ed alla ondizione aggiuntiva 4.10: si rimanda per il dettaglio alle relative norme. sclusioni e limitazioni sono previste anche nelle ondizioni particolari : si rimanda per i dettagli agli articoli da 5B a 5M (con esclusione del 5F). Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia si rimanda agli art. 2.3 e 3.12 ed alle previsioni dell art. 1901 del odice ivile. Una particolare ipotesi di riduzione della copertura assicurativa si verifica nei casi in cui il premio sia convenuto non in cifra fissa ma in un importo variabile a seconda di determinati dati (fatturato, introiti, retribuzioni, etc.) cosiddetto premio a regolazione - e l ssicurato non abbia adempiuto ai suoi obblighi: si rimanda per il dettaglio all art. 3.12. vvertenza l contratto prevede la presenza di franchigie scoperti e massimali... DUS DZ

pag. 6 F M l Massimale è l importo contrattualmente stabilito e riportato in polizza che costituisce il limite entro il quale l mpresa è obbligata a rispondere nei confronti dell assicurato nel caso in cui si verifichi un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia : si rimanda per i dettagli agli art. 3.4 e 3.6. a polizza prevede ipotesi di sottolimiti, vale a dire casi in cui l mpresa risponde fino ad un importo ridotto rispetto al massimale pattuito; segnaliamo che tale più ridotto importo costituisce la massima esposizione dell mpresa non per sinistro ma per periodo annuo di assicurazione; i sottolimiti sono previsti in buona parte delle ondizioni aggiuntive e delle ondizioni particolari e sono evidenziati in grassetto. Per i dettagli rimandiamo agli artt. 4.3, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 5, 5D, 5, 5H, 5M. sottolimiti non si aggiungono al massimale ma operano nell ambito dello stesso. n accordo tra le parti possono essere inseriti ulteriori limiti, esclusioni e massimali, franchigie e scoperti che saranno esplicitamente riportati sul simplo di polizza. Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati. sempio: l massimale per la garanzia è di 500.000 euro. ssicurato, in conseguenza di un suo comportamento colposo che rientra nella garanzia prestata con la polizza, provoca ad un terzo un danno stimato in 828.000 euro. mpresa assicuratrice corrisponde l importo di 500.000 euro pari al massimale assicurato. ssicurato dovrà provvedere con il proprio patrimonio al risarcimento degli ulteriori 328.000 euro (importo pari alla differenza tra l ammontare del danno ed il massimale assicurato). sempio: l sottolimite per i danni a condutture è di 30.000 euro per anno assicurativo. ssicurato, in conseguenza di due distinti comportamenti colposi, posti in essere nel medesimo periodo assicurativo annuo, che rientrano nella garanzia prestata con la polizza, provoca a terzi danni, il primo per 25.000 euro ed il secondo per 19.000 euro. Per l primo sinistro, l mpresa liquida, al netto dello scoperto, 20.000 euro. n forza di tale liquidazione, l importo disponibile per questo tipo di danni scende a 10.000 euro. Pertanto, per il secondo sinistro, l mpresa metterà a disposizione i 10.000 euro restanti; l ssicurato dovrà provvedere con il proprio patrimonio a risarcire i 9.000 euro restanti... DUS DZ Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l attenzione dell assicurato sull utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture. a franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell ammontare del danno che rimane a carico dell assicurato. el caso il danno venga liquidato per intero al terzo danneggiato, l mpresa procederà al recupero della franchigia o scoperto richiedendola con apposito atto all ssicurato. a franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale. Franchigie sono previste sia nelle ondizioni che regolano l assicurazione di esponsabilità civile che nelle ondizioni aggiuntive che nelle ondizioni particolari: si rimanda per i dettagli agli artt. 3.3, 3.12, 4.2, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 5, 5D, 5, 5F, 5H, 5, 5M. ichiamiamo in particolare l attenzione sulla franchigia prevista dall art. 3.3, che disciplina la esponsabilità civile verso i dipendenti: a differenza delle altre, non è espressa in un importo, ma in una percentuale di invalidità.

sempio: Franchigia ) Franchigia = 50,00 mmontare del danno = 200,00 ndennizzo = 200,00 50,00 = 150,00 Franchigia = 50,00 mmontare del danno = 40,00 ndennizzo = 0,00, in quanto l importo del danno è inferiore alla franchigia Scoperto ) Scoperto = 10% dell ammontare del danno mmontare del danno = 200,00 mporto dello scoperto = 10% di 200,00 = 20,00 ndennizzo = 200,00 20,00 = 180,00 B) Scoperto = 10% dell ammontare del danno, con il minimo di 30,00 mmontare del danno = 200,00 mporto dello scoperto = 10% di 200,00 = 20,00 ndennizzo = 200,00 30,00 = 170,00 pag. 7 F M Se l ammontare del danno è inferiore all importo di minimo scoperto non viene riconosciuto nessuno indennizzo. 4) Dichiarazioni dell ssicurato in ordine alle circostanze del rischio vvertenza l ontraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno l impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi. Si rimanda all articolo 2.1 nonché agli articoli 1892, 1893 del odice ivile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze. vvertenza l presente contratto prevede specifiche cause ed ipotesi di nullità. Si rimanda all art. 2.7 delle ondizioni Generali di ssicurazione per gli aspetti di dettaglio. 5) ggravamento e diminuzione del rischio l ontraente deve dare comunicazione scritta all mpresa di ogni aggravamento o diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del odice ivile. n particolare, in caso di diminuzione del rischio, ossia nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi l evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, l mpresa, a seguito della.. DUS DZ

pag. 8 F M comunicazione del contraente, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio ma potrà recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione medesima. n caso di aggravamento del rischio, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale per cui, se l impresa fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l avrebbe stipulata a condizioni diverse, l impresa a seguito della comunicazione del contraente, può recedere dal contratto. el caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l avviso all mpresa o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l efficacia del recesso, l mpresa può non pagare l indennizzo qualora l aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto oppure (nel caso l mpresa avrebbe chiesto un premio maggiore al momento della stipula del contratto) ridurre l importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto. imandiamo agli articoli 2.7 delle ondizioni Generali di assicurazione ed ai sopra citati articoli del odice ivile per gli aspetti di dettaglio SMP di circostanza rilevante che determini la modificazione del rischio Quando l attività prevista e dichiarata in polizza dall ssicurato cambia o viene implementata con attività non accessorie all attività principale assicurata, come per esempio: ssicurato che dichiara all atto della stipula della polizza dichiara di effettuare installazione di infissi solo all interno di edifici non occupati; successivamente espande la propria attività ed effettua installazione di infissi anche all esterno di edifici con uso di ponteggi senza limiti in altezza. 6) Premi l premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate. discrezione del ontraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%. l premio può essere convenuto anziché in cifra fissa in importo variabile in relazione ad elementi convenuti (fatturato, introiti, retribuzioni etc.) : si tratta del cosiddetto premio a regolazione e si rimanda per il dettaglio all art. 3.12 delle orme che regolano l assicurazione in generale. vvertenza.. DUS DZ impresa di ssicurazione si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio anche inferiori a 6 mesi, pagamenti in unica soluzione e coperture temporanee (cioè di durata inferiore a 1 anno). aumento di premio che sarà applicato nel caso di frazionamenti inferiori a 6 mesi è il seguente: Frazionamento quadrimestrale: 4% Frazionamento trimestrale: 5%

l versamento del premio viene effettuato direttamente in favore di ittoria ssicurazioni S.p.. o in favore dell genzia presso cui viene stipulato il contratto. possibile provvedere al pagamento del premio mediante: - assegno bancario o circolare.. intestati all mpresa o all intermediario; - bonifico bancario; - moneta elettronica; - pagamento in conto corrente postale; - pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore. vvertenza impresa o l intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell mpresa medesima. 7) ivalse vvertenza l contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del ontraente/ssicurato fatte salve eventuali ipotesi previsti dalla legge. pag. 9 F M 8) Diritto di recesso vvertenza l presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del contraente sia in favore dell impresa. n particolare l mpresa può recedere per sinistro e per variazioni intervenute nella persona del ontraente: per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in questione si rimanda agli articoli 2.13 e 2.15. Può inoltre recedere in caso di intervenuti mutamenti nel rischio ai sensi degli artt. 1897 e 1898 del odice civile. l ontraente ha facoltà di recedere qualora l mpresa si avvalga della facoltà di aumentare il premio di polizza, ferma la concessione dello sconto di durata nel caso di polizza poliennale: si rimanda per i dettagli all articolo 2.14. Qualora non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità. el caso di contratto poliennale l contraente ha inoltre facoltà di recedere dal contratto, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. el caso in cui il ontraente/ssicurato abbia scelto più garanzie assicurative il recesso determina la cessazione dell intero contratto. 9) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto diritti dell'ssicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è.. DUS DZ

pag. 10 F M verificato il fatto su cui il diritto si fonda. ell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'ssicurato o ha promosso contro di questo l'azione (parte legata all esistenza della garanzia). assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell assicurato da parte dell mpresa. potesi di decadenza contemplate in polizza. a decadenza dal diritto all indennizzo : - in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti all atto della stipula della polizza; - in caso di mancata comunicazione all mpresa da parte dell assicurato degli intervenuti aggravamenti di rischio o della non accettazione da parte dell mpresa degli stessi; - in caso di denuncia di sinistro presentata oltre il termine indicato in polizza. - n caso di omesso avviso all mpresa da parte dell assicurato dell esistenza di polizze con altri assicuratori per il medesimo rischio; - n caso di omessa denuncia di sinistro agli eventuali altri assicuratori. a decadenza dal diritto di disdettare il contratto o recedere dallo stesso qualora la relativa comunicazione sia stata inviata oltre il termine previsto in polizza o fissato ai sensi di legge. 10) egge pplicabile al contratto a legislazione applicabile al contratto, in base all art. 180 del D. gs. 209/2005, è quella italiana. 11) egime fiscale Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente ota nformativa. assazione del Premio l premio versato sul presente contratto è gravato di un imposta a carico del ontraente pari all importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo. Detrazione Fiscale l presente contratto non da diritto ad alcuna detrazione dall imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal ontraente.. FMZ SU PDU QUD, M S 12) Sinistri - iquidazione dell indennizzo vvertenza.. DUS DZ n caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dall articolo 2.8.

13) eclami Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l utorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla ittoria ssicurazioni S.p.. - Servizio eclami, ia gnazio Gardella, n. 2 20149 Milano (e-mail servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it fax. 0240938413). Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all SS - ia del Quirinale n. 21-00187 oma. Devono essere presentati direttamente all SS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: a) l accertamento dell osservanza delle disposizioni del Decreto legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - odice delle ssicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l attivazione della procedura F-. pag. 11 F M n particolare i reclami indirizzati all SS dovranno contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; - individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo già presentato direttamente all mpresa corredato dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. on rientrano nella competenza dell SS: a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all mpresa: in caso di ricezione l SS provvederà ad inoltrarli all impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b) i reclami per i quali sia già stata adita l utorità Giudiziaria: l SS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c) i reclami concernenti l accertamento dell osservanza delle disposizioni del esto unico dell intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla SB via G.B.Martini 3-00198 oma; d) i reclami concernenti l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla P - via in rcione 71-00187 oma. n caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l SS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti utorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti... DUS DZ

pag. 12 F M 14) rbitrato vvertenza l presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad rbitrato. 15) Mediazione obbligatoria Per la soluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto, la legge prevede che la Parte che intenda promuovere causa debba in precedenza attivare obbligatoriamente una procedura di mediazione davanti ad uno degli rganismi di mediazione abilitati. Si rimanda per dettagli all articolo 2.10 Foro competente e mediazione obbligatoria. vvertenza Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile: l contattare il numero verde 800.016611; l inviare una e-mail all indirizzo di posta elettronica info@vittoriaassicurazioni.it. Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo nformativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com ittoria ssicurazioni S.p.. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente ota nformativa. mministratore Delegato oberto Guarena S n ottemperanza al Provvedimento SS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet dell mpresa www.vittoriaassicurazioni.com è disponibile la nuova S che consente ad ogni liente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio. Per registrarsi è sufficiente inserire: - odice fiscale (o Partita ); - un indirizzo e-mail valido; e seguire le semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail. Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull utilizzo del sistema è attivo il numero verde 800.01.66.11... DUS DZ

nformativa ex art.13 del D.gs.196 del 30 giugno 2003 odice in materia di protezione dei dati personali n applicazione della normativa sulla privacy, a informiamo sull uso dei suoi dati personali e sui Suoi diritti. rattamento dei dati personali per finalità assicurative ( 1 ) l fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che a riguardano dati raccolti presso di ei o presso altri soggetti ( 2 ) e/o dati che devono essere forniti da ei o da terzi per obblighi di egge ( 3 ) e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell assicurazione. e chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. l consenso che e chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili ( 4 ) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela ( 5 ), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. noltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in talia all estero come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. catena assicurativa ( 6 ). pag. 13 F M 1 a finalità assicurativa richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del onsiglio d uropa (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di egge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. 2 d esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che a riguarda (contraenti di assicurazioni in cui ei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6). 3 d esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto egislativo n.231 del 21/11/2007 e al decreto legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. n adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all UF. Pertanto la mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l impossibilità di eseguire l operazione richiesta. 4 Sono i dati di cui all art. 4, comma 1, lett. d), del odice, cioè quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. 5 d esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. 6 Secondo il particolare rapporto di prestazione, i dati possono essere comunicati a Belfor talia S.r.l., a D..S. Difesa utomobilistica Sinistri S.p.., a Mapfre sistencia S.a. e da questi trattati con modalità informatiche e cartacee per la fornitura dei servizi richiesti in esecuzione dei relativi contratti; i dati potranno essere comunicati a soggetti determinati e specificatamente incaricati dalla fornitura di servizi strumentali o necessari all esecuzione delle obbligazioni, ai prestatori di assistenza in talia o all stero. noltre, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di egge); ssociazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ia della Frezza, 70 oma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all esercizio dell attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell industria assicurativa rispetto alle frodi; organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, quali: - assicurazioni incendio: Pool taliano per l ssicurazione dei ischi tomici (ia dei Giuochi stmici, 40 oma), per la.. DUS DZ

pag. 14 F M l consenso che e chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. d esclusione di quelli sensibili i dati raccolti come sopra descritto sono anche trattati dalla Società per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati o del grado di soddisfazione della clientela, di ricerche di mercato etc.: queste attività sono svolte direttamente dalla Società oppure da soggetti terzi, elencati in calce alla nota ( 6 ), che svolgeranno per la Società le attività sopra descritte. l momento della stipulazione del contratto le verrà richiesta di prestare il suo consenso anche per queste finalità. Modalità d uso dei dati personali dati sono trattati ( 7 ) dalla nostra Società titolare del trattamento solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati in talia o all estero per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. ella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati... DUS DZ valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate; - assicurazioni.. generale: Pool per l ssicurazione.. nquinamento (ia Fatebenefratelli, 10 Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate; SP oncessionaria Servizi ssicurativi Pubblici (ia Paisiello, 33 oma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del onto consortile.. uto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, l Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell estorsione e altri onsorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; SS stituto per la igilanza sulle ssicurazioni (ia del Quirinale, 21 oma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n.137; nonché altri soggetti, quali: UF Unità di nformazione Finanziaria Banca d talia (argo Bastia, 35 oma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all art. 13 della egge 6 febbraio 1980, n. 15; asellario entrale nfortuni (ia Santuarioegina degli postoli, 33 oma), ai sensi del Decreto egislativo 23 febbraio 2000, n. 38; SB ommissione azionale per le Società e la Borsa (ia G.B. Martini, 3 oma), ai sensi della egge 7 giugno 1974, n. 216; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (ia Flavia, 6 oma), ai sensi dell art. 17 del Decreto egislativo 21 aprile 1993, n. 124; nti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali PS (ia iro il Grande, 21 oma), MPD (iale delle Provincie, 196 oma), PG (ia izza, 35 oma) ecc.; Ministero dell economia e delle finanze nagrafe tributaria (ia arucci, 99 oma), ai sensi dell art. 7 del D.P.. 29 settembre 1973, n. 605; onsorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l assicurato); Magistratura; Forze dell ordine (P.S.;..; G.d.F.;.FF;.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Per le finalità commerciali e di marketing i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti e da questo trattati: società del gruppo ittoria (comprese le controllanti, controllate e collegate, anche inderettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; altre imprese di assicurazione; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori e altri canali di acquisizione dei contratti di assicurazione, banche e SM. 7 l trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall art. 4, comma 1, lett. a), del odice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l operazione di diffusione di dati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia operanti talvolta anche all estero che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa ( 8 ); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. l consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. Diritti dell interessato ei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento ( 9 ). Per l esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la ittoria ssicurazioni S.p.. ssistenza lienti, ia gnazio Gardella n. 2-20149 Milano ( verde 800.016.611 e-mail info@vittoriaassicurazioni.it) ( 10 ). pag. 15 F M 8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. el caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa (si rimanda alla nota 6). 9 ali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del odice. a cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di egge. Per l integrazione occorre vantare un interesse. opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l opposizione presuppone un motivo legittimo. 10 elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa... DUS DZ

pag. 16 Glossario G S S i sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato: ddetti itolari, soci, famigliari coadiuvanti (anche se non dipendenti), dipendenti (compresi gli apprendisti), lavoratori parasubordinati e interinali che partecipano all attività dell azienda. Per lavoratori parasubordinati si intendono quelli previsti all art. 49, comma 2, lettera a) del D.P.. 22 dicembre 1986 n 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Per lavoratori interinali quelli così definiti dalla egge n 196/97. ssicurato l soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. ontraente l soggetto che stipula l assicurazione. ose Gli oggetti materiali (compresi gli immobili ed in genere qualsiasi sostanza), nonché gli animali. Franchigia importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell ssicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato. mpresa SSUZ S.p.. ed eventuali oassicuratrici. ndennizzo a somma dovuta dall mpresa in caso di sinistro. etribuzioni ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori, i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati, il corrispettivo addebitato all azienda utilizzatrice da quella fornitrice per le prestazioni di lavoro interinale, le retribuzioni convenzionali dei titolari, soci, famigliari coadiuvanti (non dipendenti) dell azienda assicurata. Scoperto a percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell ssicurato... DUS DZ Sinistro l verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l assicurazione.

ondizioni Generali di ssicurazione 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del odice ivile. 2.2 - ssicurazioni presso diversi assicuratori l ontraente/ssicurato deve comunicare all mpresa l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente. Se il ontraente/ssicurato omette dolosamente di dare la comunicazione, l mpresa non è tenuta a pagare l indennizzo. n caso di sinistro, il ontraente/ssicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del odice ivile). gni assicuratore indennizza i danneggiati secondo la propria polizza autonomamente considerata. Qualora la somma di tali indennizzi superi l ammontare del danno, l mpresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. pag. 17 D Z G 2.3 - Decorrenza dell assicurazione e successive scadenze di premio assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui è firmata la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data successiva; in caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite. Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite e il diritto dell mpresa al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 del odice ivile). l premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno, salvo il caso di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in due o più rate. 2.4 - Pagamento del premio e stipula indipendente da assicurazioni obbligatorie per legge a prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze che devono riportare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. l pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l genzia cui è assegnata la polizza o presso la sede della ittoria ssicurazioni S.p.. a presente polizza si intende stipulata indipendentemente ed in aggiunta ad eventuali assicurazioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future... DUS DZ

pag. 18 D Z G Si intendono in ogni caso confermate le condizioni di operatività della garanzia previste al successivo art. 3.3 - garanzia... 2.5 - Modifiche dell assicurazione e eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. 2.6 - Forma delle comunicazioni gni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata all genzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della ittoria ssicurazioni S.p.. 2.7 - ariazioni nel rischio assicurato e clausola tranquillità Premesso che restano confermati: il contenuto dell art. 2.1 in merito alle conseguenze sul diritto alla prestazione assicurativa in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze del ontraente/ssicurato al momento della stipulazione della polizza (artt. 1892, 1893 e 1894 del odice ivile); le esclusioni previste dalla polizza; i massimali assicurati, l mpresa rinuncia all obbligo posto a carico del ontraente/ssicurato dall art. 1898 del odice ivile circa l immediata comunicazione dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se le nuove situazioni fossero esistite e fossero state conosciute dall mpresa al momento della stipulazione della polizza, l mpresa stessa avrebbe comunque accettato di stipulare la presente polizza, ma a condizioni di premio più elevate. esta invece confermato l obbligo del ontraente/ ssicurato di comunicare immediatamente i mutamenti che modificano il rischio aggravandolo in modo tale che, se conosciuti dall mpresa, questa non avrebbe accettato la stipulazione della presente polizza esponsabilità ivile ndustria e dilizia. a rinuncia all immediata comunicazione vale sino alla prima scadenza anniversaria successiva al momento in cui si verificano i mutamenti del rischio, temporanei o definitivi, fermo restando che l mpresa ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificato l aggravamento. Se, invece, il ontraente/ssicurato non comunica neppure in occasione di detta scadenza anniversaria le circostanze che hanno aggravato il rischio durante l anno assicurativo, le pattuizioni previste dal presente articolo diverranno nulle e resterà confermato a tutti gli effetti il disposto del succitato art. 1898 del odice ivile... DUS DZ 2.8 - Modalità per la denuncia dei sinistri n caso di sinistro il ontraente/ssicurato deve darne avviso scritto all genzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della ittoria ssicurazioni S.p.., entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art. 1915 del odice ivile). gli effetti della garanzia... (art. 3.3) il ontraente/ssicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l inchiesta penale a norma di legge, nonché

quelli per i quali, anche se non ha avuto luogo l inchiesta penale, gli è pervenuta richiesta scritta di risarcimento. 2.9 - ssicurazione per conto altrui Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal ontraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall ssicurato, così come disposto dall art. 1891 del odice ivile. 2.10 - Foro competente e mediazione obbligatoria Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l genzia cui è assegnata la polizza. Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell art. 5 del D. gs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito Decreto 28 ). l tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli rganismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente. a parte che viene chiamata in mediazione (sia ittoria, sia il contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione. pag. 19 D Z G addove il regolamento dell'rganismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti. n ogni caso la parte istante si impegna: 1. ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all'rganismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla ompagnia della relativa istanza: mediazione@pecvittoriaassicurazioni.it 2. a richiedere all'rganismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione. Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell rganismo prescelto. e sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell attivazione della procedura sono consultabili all indirizzo internet dell rganismo prescelto. 2.11 - Polizza in coassicurazione el caso in cui il rischio relativo alla presente polizza sia ripartito in quote fra più mprese, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dalla polizza, esclusa ogni responsabilità solidale... DUS DZ