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L.R. 17 giugno 1985, n. 94. Istituzione della riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile. Pubblicata nel B.U. 10 luglio 1985, n. 20. Art. 1 Finalità e classificazione. Allo scopo di tutelare l'integrità delle caratteristiche ambientali e naturali della flora e della fauna e al tempo stesso di valorizzare le risorse al fine di una razionale fruizione da parte dei cittadini, in particolare a scopo scientifico, è istituita a norma degli articoli 4, 6 e 20 della L.R. 28 novembre 1977, n. 46, la «riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile». La riserva di cui al comma precedente è compresa nel sistema dei parchi e delle riserve naturali di cui all'art. 1 della legge sopra citata ed è classificata «riserva parziale» ai sensi dell'art. 4, lettera c), della stessa legge. Art. 2 Delimitazione. La «riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile» è delimitata dai confini riportati nella cartografia in scala 1:25.000 che costituisce parte integrante della presente legge. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consorzio di gestione della riserva provvede all'apposizione di cartelli segnaletici perimetrali e lungo le strade di accesso ad essa recanti la scritta «Regione Lazio riserva parziale naturale laghi Lungo e Ripasottile».

Art. 3 Gestione. La gestione della «riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile» è affidata ad un consorzio costituito tra i comuni di Cantalice, Colli sul Velino, Contigliano, Poggio Bustone, Rivodutri e la comunità montana del Reatino V zona. Art. 4 Statuto ed organi del consorzio. Lo statuto consortile verrà adottato dalla assemblea consortile, con la presenza di almeno due terzi dei membri ad essa assegnati su convocazione del sindaco di Rieti, entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge. Il sindaco di Rieti è tenuto a comunicare al Presidente della Giunta regionale la convocazione dell'assemblea del consorzio. Lo statuto verrà approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare permanente, entro sessanta giorni dal ricevimento. Lo Statuto deve prevedere tra l'altro: a) la sede del consorzio; b) le attribuzioni e le modalità di elezione degli organi per quanto non previsto dalla presente legge; c) le modalità per la partecipazione alle scelte programmatiche dei sindacati, delle associazioni degli agricoltori più rappresentative della Regione oltre ai gruppi culturali locali che operino nell'ambito del consorzio. Sono organi del consorzio di gestione: a) l'assemblea; b) la giunta; c) il presidente;

d) il collegio dei revisori dei conti. L'assemblea del consorzio è costituita dal sindaco, o da un suo delegato, e da due consiglieri, di cui uno per la minoranza, per ogni comune il cui territorio, anche in parte, ricada nella riserva e dal presidente, o suo delegato, e da due consiglieri, di cui uno per la minoranza, della comunità montana del reatino. Le sedute della assemblea sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati. I comuni e la comunità montana consorziati devono designare i propri rappresentanti e comunicare i nomi degli eletti al sindaco di Rieti entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Art. 5 Elezione degli organi consortili. Il sindaco di Rieti convoca l'assemblea consortile entro trenta giorni dalla approvazione dello statuto per procedere alla elezione del presidente, della giunta e del collegio dei revisori dei conti. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, si sostituisce al sindaco di Rieti qualora non adempia, nei termini, ai compiti previsti dalla presente legge. Art. 6 Ufficio tecnico di gestione. Il consorzio per la gestione della riserva si avvale dell'ufficio di piano della comunità montana integrato, qualora non in organico, da un biologo esperto in ecologia, da un agronomo e dal direttore della riserva, che verranno assunti tramite pubblico concorso. Il direttore svolge le funzioni di segretario del consorzio, partecipa con funzioni consultive alle riunioni dell'assemblea e della giunta, coordina le funzioni relative alla gestione tecnica della riserva. Sono compiti dell'ufficio tecnico:

a) l'effettuazione di studi e ricerche, la predisposizione del piano di assetto, del programma e del regolamento di attuazione di cui all'art. 9 della L.R. 28 novembre 1977, n. 46; b) la stesura della relazione annuale sulla attività svolta da trasmettere previa approvazione da parte del consorzio, entro il 31 marzo di ogni anno all'ufficio parchi della Regione; c) le proposte per le attività didattiche, scientifiche, turistiche culturali e promozionali della riserva; d) la vigilanza che verrà assicurata mediante l'impegno di personale addetto degli enti locali consorziati e di un massimo di due unità da assumersi con pubblico concorso i cui termini verranno fissati d'intesa con i competenti uffici regionali. Art. 7 Comitato tecnico-scientifico. Il consorzio di gestione, a supporto dell'ufficio tecnico di cui al precedente art. 6, può avvalersi della consulenza di un comitato tecnico-scientifico costituito secondo le modalità previste dall'art. 10 della L.R. 28 novembre 1977, n. 46 e, date le particolari caratteristiche della riserva parziale dei laghi Lungo e Ripasottile, il comitato tecnico-scientifico è integrato da: a) un esperto in problemi di acquacoltura e idrobiologia, scelto tra una terna di nomi proposta dallo stabilimento ittiologico di Roma; b) un architetto urbanista nominato dal consorzio; c) un agronomo nominato dal consorzio; d) un esperto in materia di turismo, scelto tra una terna di nomi proposti dall'ente provinciale del turismo di Rieti; e) un esperto nella gestione delle aree protette, nominato dalla Giunta regionale. Il comitato tecnico-scientifico sarà presieduto dal presidente del consorzio, o suo delegato. Il direttore della riserva svolgerà le funzioni di segretario del comitato. Vedi poi l'art. 2. L.R. 22 maggio 1995, n. 29.

Art. 8 Regolamento di attuazione. Il territorio della «riserva naturale parziale dei laghi Lungo e Ripasottile» è suddiviso in due zone, indicate con le lettere A e B nella cartografia di cui al precedente articolo 2. Il regolamento di attuazione, oltre quanto previsto dall'articolo 9 della L.R. 8 novembre 1977, n. 46, deve indicare: a) le aree da sottoporre a tutela integrale da reperire con priorità nella zona indicata con la lettera A; b) le aree destinate alla fruizione pubblica, per fini didattici ed educativi, e percorsi attrezzati, con l'obbligo di non uscire dai suddetti percorsi se non con l'accompagnatore, segnalati, descritti e rappresentativi dei diversi ambienti tipici della riserva denominati «sentieri natura» con l'obbligo, per coloro che ne usufruiranno, di non uscire dalle zone e dai percorsi e di essere accompagnati da personale autorizzato dal consorzio; c) le aree da destinare a fruizione pubblica per fini turistici sportivi e le relative attrezzature, punti di sosta, parcheggi, percorsi sportivi e pedonali da reperire nella zona indicata con la lettera B; d) le aree in cui incrementare e razionalizzare le attività agricole, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia delle caratteristiche naturali della riserva, con particolare riferimento alla incentivazione di tecniche e mezzi di conduzione per escludere l'impiego di fitofarmaci, antiparassitari, fertilizzanti chimici, da reperire nella zona indicata con la lettera B; e) la regolamentazione della pesca al fine della razionale utilizzazione delle riserve idrobiologiche. Art. 9 Norme urbanistiche. Le norme urbanistiche da osservare nel territorio della riserva parziale naturale, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 28 novembre 1977, n. 46, sono le seguenti: a) Zona A

nella zona A non sono consentite nuove costruzioni di alcun genere. Per quelle esistenti è consentito il restauro, la ristrutturazione conservatrice e le relative opere igieniche; b) Zona B nella zona B sono consentiti interventi di restauro, ristrutturazione e le relative opere di urbanizzazione. La cubatura esistente può essere aumentata fino ad un massimo del 20 per cento per restauro, ristrutturazione e opere igienico-sanitarie. Ferme restando le finalità istitutive della riserva, possono essere ammesse nuove opere di interesse pubblico e privato nelle località che verranno espressamente indicate dal regolamento di attuazione, anche in rapporto alle necessità per la conduzione del fondo, con l'indice fondiario massimo di 0,02 metri cubi/metri quadrati. In essa potranno essere realizzate strutture di ricreazione e di svago in cui è possibile approntare idonee strutture atte a favorire il turismo, la sosta, la visita. La superficie delle località in cui dette strutture potranno essere realizzate, compresa quella già coperta, non dovrà superare il 3 per cento dell'area corrispondente alla zona X, con la predeterminazione delle tipologie e dei vari materiali edili da impiegare nella realizzazione delle nuove costruzioni e favorendo il recupero dell'esistente. Le norme urbanistiche stabilite nel presente articolo devono essere recepite dagli strumenti urbanistici comunali, ciascuno per il territorio di sua competenza. Art. 10 Divieti. Nel territorio della «riserva naturale dei laghi Lungo e Ripasottile» sono vietati: a) la caccia, l'uccellagione; b) la navigazione a motore ad eccezione del fiume Velino e per motivi scientifici e di gestione della riserva stessa; c) l'immissione nelle acque del lago di sostanze inquinanti od estranee di qualsiasi natura; d) l'abbandono di rifiuti di ogni genere; e) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

f) i movimenti di terreno non esplicitamente autorizzati dall'ente gestore e al fine di eventuali lavori di ripristino ambientale, od inerenti l'agricoltura secondo le modalità che verranno indicate sentito il parere del comitato tecnico scientifico; g) l'apertura di nuove cave e comunque l'esercizio delle attività estrattive, le attività estrattive esistenti potranno essere continuate esclusivamente a fini di ripristino ambientale, secondo le modalità indicate dal comitato tecnico scientifico; h) la circolazione e la sosta di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità ordinaria esistente, fatta eccezione per i mezzi di servizio della riserva, per i mezzi di enti od organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti d'istituto e per i mezzi necessari alle attività agricole, muniti di apposita autorizzazione rilasciata, a titolo gratuito, dall'ente gestore; i) l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di urbanizzazione, ad eccezione di quanto previsto nei precedenti articoli e delle opere classificate di pubblica utilità di interesse statale per le quali si applica quanto disposto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616. Art. 11 Interventi consentiti. Nel territorio della «riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile» è consentito: a) catturare specie animali selvatiche solo a scopo di ricerca scientifica e sulla base di un piano organico, funzionale alle finalità della riserva, preventivamente approvato dall'ente gestore, sentito il parere del comitato tecnico scientifico e dell'ufficio parchi e riserve naturali della Regione; b) effettuare la raccolta e la utilizzazione delle specie vegetali spontanee, con le modalità che verranno indicate dal regolamento di attuazione e ferme restando le disposizioni statali e regionali vigenti; c) esercitare i diritti di pesca con le modalità che verranno indicate nel regolamento di attuazione; d) esercitare la navigazione ai fini educativi con imbarcazioni, nelle forme e nelle misure che verranno stabilite dal regolamento di attuazione, nel rispetto delle finalità istitutive della riserva; e) accendere i fuochi, parcheggiare, campeggiare all'interno delle aree della zona B esplicitamente destinate allo scopo dall'ente gestore.

Art. 12 Sanzioni. Per le sanzioni amministrative, relative alle violazioni dei vincoli o dei divieti o all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione della «riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile», si applicano le norme previste dall'articolo 8 della L.R. 4 aprile 1979, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni. La sanzione minima, applicabile per le violazioni alla legge istitutiva od al regolamento di attuazione della riserva, è stabilita in L. 100.000 raddoppiate in caso di recidività. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella L.R. 15 marzo 1978, n. 6. Art. 13 Gestione servizi. L'ente gestore è autorizzato, con la presente legge, a stipulare convenzioni, previo parere dell'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali, con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi turistici e di servizi generali necessari od utili alla conduzione ordinaria e straordinaria della riserva naturale. L'ente gestore potrà altresì stabilire che il pubblico acceda alle aree attrezzate della «riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile» dietro pagamento di una somma il cui ammontare verrà fissato di concerto con l'ufficio regionale per i parchi al fine di concorrere al finanziamento per la gestione della riserva stessa. In tale caso debbono comunque essere previste facilitazioni per le visite a scopo didattico, di ricerca scientifica e per quelle organizzate da associazioni riconosciute per la promozione culturale dei lavoratori.

Art. 14 Norme finanziarie. Per la realizzazione della «riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile» è autorizzata per l'anno finanziario 1985 la spesa di L. 200 milioni. Detta somma viene iscritta in termini di competenza nel capitolo di spesa di nuova istituzione n. 21021 del bilancio regionale per l'esercizio in corso con la seguente denominazione «Contributi per la gestione della riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile». Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte mediante riduzione, per l'importo di L. 200 milioni, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29842, elenco n. 4, lettera b), del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1985. Alla erogazione dei finanziamenti annuali ordinari successivi la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. La relazione deve essere corredata dal rendiconto della gestione relativa all'anno finanziario precedente e dal preventivo di spesa relativo all'anno successivo e deve contenere la descrizione delle attività svolte, ivi compresi i progetti di attuazione o stralcio di essi, nonchè delle attività da svolgere nell'anno successivo. Possono essere concessi all'ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell'ambito della riserva, o contributi da parte di enti pubblici o privati, per la realizzazione di iniziative utili al raggiungimento delle finalità istitutive ed al funzionamento della riserva stessa.