Allegato C) alla deliberazione della Giunta regionale n. 750 del 22 maggio 2015

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Allegato C) alla deliberazione della Giunta regionale n. 750 del 22 maggio 2015 SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO DEL DIRETTORE GENERALE DELL AZIENDA USL DELLA VALLE D AOSTA PREMESSO CHE - la Giunta regionale con propria deliberazione n. in data ha designato il/la dott./dott.ssa quale Direttore generale dell Azienda USL della Valle d Aosta; - il Presidente della Regione ha nominato il/la medesimo/a in qualità Direttore generale con decreto n. in data pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d Aosta, - il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 detta norme di riordino della disciplina in materia sanitaria; - il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 reca, tra l altro, norme sul contratto del direttore generale delle unità sanitarie locali; - gli articoli 13 e 14 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, dettano norme in materia di nomina e di rapporto di lavoro del Direttore generale dell Azienda USL; - la deliberazione della Giunta regionale n. 2822 in data 25 agosto 2003 definisce il trattamento economico annuo del Direttore generale dell Azienda USL della Valle d Aosta; - l art. 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2011 i compensi ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 e che sino al 31 dicembre 2015 gli emolumenti non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi dello stesso comma; Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto TRA la Regione autonoma Valle d Aosta (nel prosieguo Regione) in persona del Presidente della Regione sig., nato a ( ) in data domiciliato per gli effetti del presente contratto nel comune di Aosta, piazza A. Deffeyes, n. 1, demandato alla sottoscrizione del presente contratto in forza della deliberazione della Giunta regionale n. del, E 1

il/la dott./dott.ssa (nel prosieguo Direttore generale), nato/a a ( ), in data e residente nel comune di, via, n., codice fiscale, domiciliato per la carica presso la sede legale dell Azienda USL della Valle d Aosta; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 (Natura e durata) La Regione autonoma Valle d Aosta conferisce l incarico di Direttore generale dell Azienda USL della Valle d Aosta al/alla dott./a, che accetta, per la durata di anni a decorrere dalla data del, o dalla data di sottoscrizione del presente contratto, se successiva, salvo quanto previsto dall art. 6. L incarico, rinnovabile, è conferito ai sensi dell articolo 13 della l.r. 5/2000 nonché della normativa statale e regionale vigente in materia. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Direttore generale si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell Azienda USL della Valle d Aosta. E preclusa quindi la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo e, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all Ordine o Collegio competente la sospensione dell attività professionale per il periodo di durata del presente contratto. In particolare, il Direttore generale deve personalmente eseguire con assiduità l incarico ricevuto, avvalendosi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione dei direttori amministrativo e sanitario, da lui nominati, valutata l assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi. Articolo 2 (Oggetto) Il Direttore generale è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dalla l.r. 5/2000 nonché ogni altra funzione connessa all attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento, nonché da leggi e da atti di programmazione regionale, accollandosi ogni responsabilità connessa. Il Direttore generale risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché dell imparzialità e del buon andamento dell azione amministrativa. In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, il Direttore generale si obbliga a rispettare, in coerenza con le disposizioni vigenti, l equilibrio economico e finanziario dell Azienda USL della Valle d Aosta. Il suddetto obbligo è considerato obiettivo essenziale ed irrinunciabile ed il suo rispetto è verificato periodicamente e in sede di conto consuntivo dalla Regione. 2

Trascorsi diciotto mesi dalla nomina, la Giunta regionale verifica i risultati conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente con deliberazione della Giunta regionale ai sensi della normativa vigente in materia, secondo i criteri, i principi e le procedure previsti dalla normativa vigente, e procede o meno alla conferma del Direttore generale con deliberazione della Giunta regionale. L esito negativo di tale verifica comporta la decadenza dalla nomina e la conseguente risoluzione del presente contratto. Articolo 3 (Obbligo di riservatezza e di informazione) Il Direttore generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alle leggi 241/1990 e s.m.i., alla l.r. 19/2007, nonché ai decreti legislativi 196/2003 e s.m.i. e 33/2013, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l Azienda USL e per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi. Il Direttore generale assume tutti gli obblighi d informazione posti a carico dell Azienda dalla normativa vigente e dagli atti nazionali o regionali e s impegna a fornire alla Regione ed ai Ministeri, entro i termini tassativamente previsti, tutti i dati e le notizie richieste. Il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi compresi nel sistema informativo sanitario nazionale e regionale costituisce grave motivo valutabile ai fini della risoluzione del contratto, ai sensi dell articolo 16, comma 1, della l.r. 5/2000. Articolo 4 (Corrispettivo) Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, al Direttore generale è attribuito, a carico del bilancio aziendale e per l intera durata dell incarico, il trattamento economico annuo onnicomprensivo di euro 136.732,00 (centotrentaseimilasettecentotrentadue/00), ridotto ai sensi dell art. 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Tale compenso è definito in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2822 del 29 settembre 2006, è comprensivo di tutte le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell Azienda USL ed è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare. Con la sottoscrizione del contratto il Direttore generale accetta il corrispettivo e riconosce al predetto effetti pienamente remunerativi delle prestazioni da lui rese. Al Direttore generale spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti alle funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti dello Stato di livello C. Il trattamento economico del Direttore generale è integrato fino ad un importo massimo di euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) in relazione a corsi di formazione manageriale ed iniziative di studio ed aggiornamento promossi dalla Regione ai quali il Direttore generale debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio. 3

Articolo 5 (Quota incentivante) Il trattamento economico annuo può essere integrato ogni anno di un ulteriore quota, in ogni caso non superiore al 20% del trattamento stesso, e corrisposto, con deliberazione della Giunta regionale, in correlazione al raggiungimento dei risultati di gestione ottenuti e alla realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell art. 7 della l.r. 5/2000. La corresponsione dell integrazione al trattamento economico è subordinata alla verifica da parte della Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi stessi. L onere finanziario relativo è a carico del bilancio aziendale. Articolo 6 (Estinzione del rapporto) Le parti convengono che il contratto è risolto nei casi previsti dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. e dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, nonché alla sopravvenienza o accertamento di uno degli impedimenti di cui all art. 3, comma 11, del d.lsg. n. 502/1992 e s.m.i. o a seguito dell accertata non corrispondenza al vero dei fatti esposti nelle dichiarazioni richieste ai fini della nomina ai sensi dell articolo 39 della l.r. 19/2007. Il contratto è altresì risolto nei casi previsti dal presente contratto, da leggi o regolamenti statali o regionali. In caso di risoluzione anticipata del contratto a norma del presente articolo, nonché per qualsiasi altra giusta causa che comporti la decadenza della carica di Direttore generale, nulla è dovuto da parte dell Azienda a titolo di indennità di recesso. In caso di recesso anticipato da parte del Direttore generale, salva la possibilità delle parti di addivenire alla risoluzione consensuale del presente contratto, è fatto obbligo allo stesso di dare preavviso di almeno 60 giorni precedenti alla data di effettiva cessazione dall incarico. In caso di mancato preavviso, il Direttore generale è tenuto al pagamento all Azienda sanitaria di una penale pari al compenso a lui spettante per il periodo di mancato preavviso. Articolo 7 (Tutela legale) Ove si apra procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non appaiono commessi in danno dell'ente, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'ente e anticipata da questo; la relativa delibera è inviata al collegio sindacale. Il rinvio a giudizio del Direttore generale per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno dell'ente, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto. Le garanzie e le tutele di cui al presente comma sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del Direttore generale accertati con sentenza ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio l'ente provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore generale, ovvero - in caso di sentenza definitiva di proscioglimento - ad addossarsene l'onere in via definitiva. Articolo 8 (Norme applicabili e Foro competente) Per quanto non previsto dalla l.r. 5/2000, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 e dal presente contratto, si applicano gli articoli 2222 e seguenti del codice civile. 4

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per l interpretazione o l applicazione del presente contratto il Foro competente è quello di Aosta. Articolo 9 (Spese di bollo e registrazione) Il presente contratto, redatto in bollo, è registrato in caso d uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 o ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La spese di bollo e registrazione sono a carico del Direttore generale. Letto, sottoscritto ed approvato in triplice originale. Aosta, il IL DIRETTORE GENERALE DELL AZIENDA USL DELLA VALLE D AOSTA - - IL PRESIDENTE DELLA REGIONE - - 5