Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione

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Transcript:

40.50 Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione emanata dal Governo il agosto 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali Art. La denominazione della professione è impiegato d'albergo e di ristorazione. Art. La formazione professionale di base inizia con l'anno scolastico della rispettiva scuola. Essa dura tre anni e trasmette capacità fondamentali relative a tutti gli ambiti del settore alberghiero e della ristorazione. Art. La scuola funge da azienda di tirocinio ed è parte contraente del contratto di tirocinio. Essa impartisce la formazione scolastica e, in collaborazione con l'azienda, la formazione professionale pratica. Gli insegnanti devono soddisfare i requisiti minimi posti dalla Confederazione agli insegnanti per la formazione professionale di base. Denominazione della professione Inizio, durata e obiettivo della formazione professionale di base Requisiti posti alla scuola Art. 4 Le aziende devono garantire che il programma di formazione Requisiti dell'azienda venga seguito secondo gli obiettivi di formazione e la griglia oraria per la formazione e la formazione scolastica, i periodi e la procedura di qualificazione di impiegato d'albergo e di ristorazione. Esse devono disporre di un'autorizzazione dell'ufficio. In assenza di un'autorizzazione d'eccezione precedentemente richiesta all'ufficio, il rapporto tra il numero di apprendisti e quello dei formatori professionali qualificati, degli specialisti, nonché le dimensioni dell'azienda deve essere il seguente: ) CSC 0.00..009

40.50 O sulla formazione professionale di impiegato d'albergo e di ristorazione a) In un'azienda in cui vi è un formatore impiegato al 00 percento può essere formato un apprendista. b) Per ogni ulteriore specialista impiegato al 00 percento o per due specialisti impiegati almeno in misura del 60 percento ciascuno, nell'azienda può essere formato un altro apprendista. Se nell'azienda non può essere offerto un ambito della formazione, una parte del periodo deve essere svolta in un'altra azienda. Requisiti del formatore e degli specialisti Art. 5 Sono autorizzati alla formazione pratica di apprendisti durante il periodo i titolari di un diploma riconosciuto di una scuola specializzata superiore di ristorazione e albergheria. I formatori devono disporre delle qualità personali necessarie per la formazione degli apprendisti e aver concluso con successo un corso di formazione per formatori. Sono inoltre autorizzati alla formazione nel loro settore professionale specialisti con attestato di capacità federale o cantonale o con diploma equivalente e almeno tre anni di esperienza professionale nel settore della ristorazione, rispettivamente nel settore alberghiero. II. Programma di formazione Obiettivi di formazione e griglia oraria Formazione a scuola Art. 6 Gli obiettivi di formazione e la griglia oraria per la formazione e la formazione scolastica, i periodi e la procedura di qualificazione vengono fissati dal Governo in un'appendice ) alla presente ordinanza. Art. 7 La scuola impartisce agli apprendisti le conoscenze professionali nell'insegnamento teorico e pratico, nonché la cultura generale. Sulla base degli obiettivi di formazione, essa allestisce un programma d'insegnamento interno alla scuola. La scuola mette a disposizione degli apprendisti posti di lavoro adeguati e quanto necessario per la formazione scolastica. Per quanto possibile, la formazione scolastica deve preparare e rielaborare i lavori pratici. Si deve mirare al contatto con i formatori e con gli specialisti nelle aziende. ) AGS 008, FUC 857..009

O sulla formazione professionale di impiegato d'albergo e di ristorazione 40.50 Art. 8 I periodi completano la formazione a scuola. Formazione nei periodi La formazione deve avvenire in modo da poter raggiungere gli obiettivi di apprendimento. Art. 9 La scuola e l'ufficio vigilano sulla pratica nelle rispettive aziende. Art. 0 Gli apprendisti svolgono due periodi. Il primo, periodo I, di un anno, dopo il secondo semestre di formazione, il secondo, periodo II, di sei mesi, dopo il quinto semestre di formazione. Vigilanza nell'azienda Durata e suddivisione dei periodi Art. Per ogni periodo, gli apprendisti redigono un rapporto nel Rapporto sul periodo quale annotano i lavori essenziali, le competenze acquisite e le loro esperienze personali nell'azienda. Il rapporto deve essere sottoscritto dal formatore e presentato alla scuola per approvazione. Per promuovere e approfondire le competenze da acquisire nell'azienda, la scuola può assegnare agli apprendisti compiti da svolgere in relazione al periodo. Art. Il formatore annota il livello di formazione dell'apprendista in un rapporto di formazione e in un modulo di valutazione da discutere con l'apprendista, per i settori di formazione cucina, servizio, economia domestica e ricezione/amministrazione. Art. Dai moduli di valutazione cucina, servizio, economia domestica viene calcolato il voto per il periodo I. Dal modulo di valutazione ricezione/amministrazione viene calcolato il voto per il periodo II. I voti dei periodi valgono per la procedura di qualificazione. Art. 4 Chi alla fine del semestre non viene promosso secondo le disposizioni del regolamento sulla promozione emanato dalla scuola, può ripetere il semestre. Chi, durante tutta la durata della formazione, per due volte non viene promosso viene escluso dalla scuola. Un periodo valutato insufficiente o interrotto può venire ripetuto una volta. Rapporto di formazione Valutazione dei periodi Ripetizione..009

40.50 O sulla formazione professionale di impiegato d'albergo e di ristorazione Se un apprendista deve ripetere un semestre o un periodo, la scuola deve trasmettere all'ufficio una domanda per un eventuale prolungamento del contratto di tirocinio. III. Procedura di qualificazione Svolgimento, organizzazione Oggetto Mezzi ausiliari Materie d'esame e tempo a disposizione Art. 5 La procedura di qualificazione si svolge secondo le prescrizioni sulla procedura di qualificazione nella formazione professionale di base. L'esame si svolge a scuola o in altri luoghi idonei. Art. 6 La procedura di qualificazione si basa sugli obiettivi di formazione indicati in appendice ) alla presente ordinanza. Art. 7 Con la convocazione all'esame vengono resti noti gli strumenti ausiliari ammessi. Art. 8 Dopo il quinto semestre di formazione si svolge un esame intermedio nelle seguenti materie: a) materie professionali turismo, scritto 90 minuti b) economia e società, scritto ore orale c) informazione, comunicazione, amministrazione, scritto 5 minuti 90 minuti d) lingue ed ecologia, scritto 50 minuti lingua cantonale quale lingua straniera o francese, orale 5 minuti inglese, orale 5 minuti Dopo il sesto semestre di formazione si svolge un esame intermedio nelle seguenti materie: a) materie professionali settore alberghiero settore alberghiero, pratico -4 ore ) AGS 008, FUC 857 4..009

O sulla formazione professionale di impiegato d'albergo e di ristorazione 40.50 scritto e orale b) materie professionali ristorazione cucina e servizio, pratico cucina e/o servizio, scritto e orale c) materie professionali economia domestica economia domestica, pratico economia domestica, scritto e orale 0-60 minuti 7-8 ore - ore - ore - ore. Art. 9 La scelta degli esperti si conforma alle prescrizioni sulla procedura di Esperti qualificazione nella formazione professionale di base. Gli esperti informano gli apprendisti circa lo svolgimento dell'esame e li rendono attenti sul fatto che ai compiti non svolti viene assegnato il voto. Un esperto sorveglia costantemente lo svolgimento degli esami scritti e annota le proprie osservazioni. Almeno due esperti valutano gli esami scritti. Gli esami orali vengono condotti da almeno due esperti. Un esperto redige un verbale in merito al colloquio d'esame. Art. 0 Se nel corso dell'esame si manifestano lacune nella formazione aziendale o scolastica, gli esperti annotano in un rapporto le loro osservazioni. Il rapporto viene trasmesso all'ufficio insieme al modulo dei voti. Art. Per la procedura di qualificazione, le seguenti materie vengono valutate mediante le seguenti parti: a) Materie professionali turismo parte scritto; parte media dei voti delle pagelle di tutti i semestri scolastici. b) Economia e società parte scritto e orale; parte media dei voti delle pagelle di tutti i semestri scolastici. c) Informazione, comunicazione, amministrazione scritto parte scritto; parte media dei voti delle pagelle di tutti i semestri scolastici. d) Lingue ed ecologia Rapporto degli esperti Inclusione di voti parziali nei voti d'esame..009 5

40.50 O sulla formazione professionale di impiegato d'albergo e di ristorazione parte scritto e media dei voti delle pagelle di tutti i semestri scolastici; parte italiano e francese orale e media dei voti delle pagelle di tutti i semestri scolastici; parte inglese orale e media dei voti delle pagelle di tutti i semestri scolastici. e) Materie professionali settore alberghiero e cucina parte pratico (conta doppio); parte scritto e orale. f) Materie professionali ristorazione parte cucina pratica (conta doppio); parte servizio pratico (conta doppio); parte scritto e orale cucina e/o servizio. g) Materie professionali economia domestica parte pratico (conta doppio); parte scritto e orale. h) Periodo I parte cucina; parte servizio; parte economia domestica. i) Periodo II parte ricezione/amministrazione. Voti parziali, voti delle materie d'esame Modulo dei voti Risultato della procedura di qualificazione Art. Le prestazioni sono valutate con voti da a 6. Il voto 4 e i voti superiori designano prestazioni sufficienti, voti inferiori al 4 designano prestazioni insufficienti. Quali voti parziali delle singole materie vengono assegnati voti interi e mezzi voti. I singoli voti delle materie d'esame corrispondono alla media risultante dai voti parziali. Essi vengono arrotondati alla prima cifra decimale. Art. L'Ufficio mette a disposizione un modulo dei voti per la procedura di qualificazione. Art. 4 Il risultato della procedura di qualificazione viene espresso con un voto complessivo. Questo risulta dai voti delle singole materie d'esame. I voti delle materie d'esame secondo l'art. lett. a d contano singolarmente, quelli secondo l'art. lett. e i contano doppio. Il voto complessivo è la media dei voti delle materie d'esame e viene arrotondato alla prima cifra decimale. 6..009

O sulla formazione professionale di impiegato d'albergo e di ristorazione 40.50 La procedura di qualificazione è superata se la valutazione dei singoli periodi e il voto totale ammontano in media almeno al 4,0 e se di tutti i voti delle materie d'esame non vi sono più di tre voti inferiori al 4,0. Inoltre nessun voto di una materia d'esame deve essere inferiore al,0. Art. 5 Chi ha superato la procedura di qualificazione riceve l'attestato cantonale di capacità ed è autorizzato ad avvalersi della denominazione professionale riconosciuta dal Cantone di "impiegato d'albergo e di ristorazione con attestato cantonale di capacità". Art. 6 La ripetizione della procedura di qualificazione si conforma alle disposizioni della legislazione federale in materia di formazione professionale. Attestato cantonale di capacità Ripetizione della procedura di qualificazione III. Disposizioni finali Art. 7 L'ordinanza concernente la formazione e l'insegnamento professionale, la pratica e l'esame di fine tirocinio di assistente d'albergo e di ristorazione del febbraio 00 ) è abrogata. Abrogazione del diritto previgente Art. 8 La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il agosto 008. Entrata in vigore ) AGS 00, 594 e modifica AGS 005, 4..009 7