FAC SIMILE Per la società - su carta intestata indicare: Denominazione...

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STATUTO SOCIALE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE SCOPO COLORI SOCIALI Art. 1 E costituita l associazione denominata Associazione Sportiva Dilettante.! ed in breve., d ora innanzi solo Associazione. La sede sociale è fissata in. Via. Art. 2 - L Associazione non persegue fini di lucro. Essa ha per scopo l organizzazione e l esercizio di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nelle discipline sportive di ogni genere, compresa quella calcistica, sia di calcio a 11 giocatori che di calcio a 5 giocatori, compresa l attività didattica per l avvio, l aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva, con le finalità e con l osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Lega Nazionale Dilettanti. L Associazione, inoltre, persegue lo scopo di gestire impianti per la pratica degli sports, organizzare e gestire eventi sociali, sportivi e culturali, ivi compresa l organizzazione di manifestazioni e tornei e di ogni altra attività connessa o consequenziale all attività sportiva in generale; di assicurare la continuità e la proiezione futura, senza limiti, delle attività della Società; di salvaguardare l aspetto sociale, a favore dei ragazzi meno abbienti e meritevoli, previo l assegnazione di borse di studio; nonché di esercitare attività editoriale per pubblicazioni su carta stampata e rete internet. L Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I. L Associazione potrà svolgere attività editoriali. Le attività sociali si svolgeranno secondo gli indirizzi e le norme generali e particolari che stabilirà il Consiglio Direttivo dell Associazione, alle quali norme, come alle norme del presente Statuto, i soci e gli atleti rimangono obbligati per il fatto stesso della loro partecipazione dell Associazione stessa. Art. 3 I colori sociali sono: ed in alternativa. Art. 4 - L Associazione aderisce alla F.I.G.C., della quale riconosce lo Statuto ed i regolamenti, nonché alle altre Federazioni per la pratica di eventuali altre discipline sportive. TITOLO II SOCI Art. 5 Soci dell Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi. I soci si distinguono in: Onorari; Fondatori; Ordinari; Sostenitori; Sono Soci Onorari coloro che per particolari benemerenze, anche non sportive, vengono chiamati dal Consiglio Direttivo a fare parte dell Associazione. Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l atto costitutivo della società e che per meriti riconosciuti siano, dai soci fondatori, eletti, a maggioranza dei voti, a tale rango. Sono Soci Ordinari coloro che saranno ammessi a fare parte dell Associazione, secondo quanto stabilito appresso. I Soci Ordinari potranno ottenere la qualifica di Soci Fondatori, con le relative attribuzioni e facoltà, inoltrando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, sempreché i due terzi dei Soci Fondatori esprima parere favorevole. Ottenuto tale parere, dovranno effettuare il versamento di una quota associativa pari a un decimo del patrimonio sociale annualmente stimato e comunque non inferiore alla somma di Euro 5.000,00 (cinquemila/00). Sarà cura del Consiglio Direttivo comunicare agli stessi la maturazione di detta qualifica e degli importi dovuti per il passaggio di categoria con iscrizione nell elenco relativo.

Sono Soci Sostenitori coloro che, ammessi a fare parte del sodalizio in tale categoria si soci, secondo quanto appresso stabilito, contribuiscono o economicamente o con le loro prestazioni gratuite (es. medico sportivo, massaggiatore, accompagnatore, allenatore, preparatore atletico, etc ) alla vita dell Associazione. La qualifica di Socio Sostenitore ha la validità di un anno e si rinnova automaticamente, e, per quanto riguarda i Soci Sostenitori con contribuzione economica, mediante la contestuale corresponsione del contributo stabilito dal Consiglio Direttivo. Sono atleti coloro, che facendone domanda, verranno ammessi in tale categoria a fare parte del sodalizio da tesserati. Per essere ammesso nelle categorie di socio sostenitore od ordinario, l aspirante deve rivolgere domanda di ammissione al Consiglio Direttivo con la firma di almeno 2 (due) soci fondatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo decide l ammissione a maggioranza e, comunque con non meno del 50% (cinquanta percento) di tutti i soci fondatori. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile ed inoppugnabile. Ricevuta la comunicazione di ammissione, che il Consiglio Direttivo farà pervenire loro a mezzo raccomandata anche a mano: a) i soci ordinari dovranno versare all Associazione la tassa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed indicata nella comunicazione di ammissione; b) i soci sostenitori, che intendono contribuire economicamente, dovranno versare all Associazione il contributo fissato dal Consiglio Direttivo ed indicato nella comunicazione di ammissione. c) i soci sostenitori che intendono contribuire non economicamente (soci sostenitori in natura) ma mettendo gratuitamente a disposizione dell Associazione la loro attività di esperti, dovranno far pervenire all Associazione un impegno, scritto e sottoscritto, a fornire effettivamente, continuamente e gratuitamente detta loro attività; d) gli atleti sono tenuti al versamento in denaro della quota associativa annualmente fissata dal Consiglio Direttivo. Sia la tassa che il contributo di cui alle precedenti lettere a) e b) saranno fissati secondo l effettivo costo della gestione dell Associazione e dello svolgimento della sua attività, e secondo tali criteri verranno aggiornati dal Consiglio Direttivo annualmente ed i relativi nuovi importi aggiornati verranno comunicati dal Consiglio stesso sia dai soci ordinari che ai soci sostenitori entro il 15 (quindici) giugno di ciascun anno per mettere in condizione gli obbligati di provvedere ai relativi versamenti, in unica soluzione, entro e non oltre il 15 (quindici) luglio di ciascun anno; salvo altre modalità previste dal regolamento interno; Ai soci sostenitori in natura non spetterà alcun compenso, ma previa autorizzazione, soltanto un rimborso delle spese vive sostenute. I versamenti e gli impegni, scritti e sottoscritti, di cui alle precedenti lettere, dovranno pervenire all Associazione nel termine dal regolamento interno. Art. 6 I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal presente statuto, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l Associazione come da apposito Regolamento. I soci si impegnano a fare parte del sodalizio per almeno 1 (uno) anno. L anno sociale inizia il primo luglio di ogni anno e finisce il trenta giugno successivo. Il socio che si sarà reso moroso, nei versamenti da lui dovuti, dovrà regolarizzare la sua posizione entro novanta giorni; in mancanza, salvo altro previsto dal regolamento interno, verrà automaticamente escluso dal sodalizio. I soci sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Statuto e dai regolamenti interni.

I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno saranno considerati soci anche per l anno successivo ed obbligati al versamento delle quote associative. Art. 7 - La qualità di socio si perde: a) per dimissioni; b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno; c) per il venir meno dei requisiti per l ammissione; d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall Assemblea all uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutabilità. TITOLO III ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA Art. 8 Gli Organi dell Associazione sono : a) il Presidente; b) il Vice-presidente; c) l Assemblea dei soci; d) il Consiglio Direttivo. Art. 9 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati. Cura, altresì, l esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari. Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Cassiere. Il Vice-presidente è nominato dal Presidente ed in caso di assenza, anche temporanea, di quest ultimo svolge tutte le funzioni a questi attribuite. Art. 10 - L Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria. L Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell Associazione a mezzo lettera raccomandata A.R., spedita ai singoli soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l ora della prima e della seconda convocazione dell Assemblea nonché l ordine del giorno. All Assemblea dei soci partecipano i soci fondatori, i soci ordinari ed i soci sostenitori; questi ultimi vi partecipano ma non esprimono voti. I soci ordinari, separatamente, eleggono invece i propri rappresentanti. I soci ordinari partecipano all assemblea per il tramite dei propri quattro rappresentanti. I soci fondatori hanno titolo ad esprimere voto personale. Art. 11 - L Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all anno entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale od ogni qualvolta la maggioranza dei soci fondatori lo riterrà necessario per: a) deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente; b) esamina ed approva i rendiconti predisposti dal Consiglio Direttivo;

c) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell Associazione; d) deliberare l indirizzo generale dell attività dell Associazione; e) deliberare sull ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie; f) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente. Art. 12 - L Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci. L Assemblea straordinaria delibera: a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale; b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; c) sull integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile; d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all ordine del giorno; e) sullo scioglimento dell Associazione e sulle modalità di liquidazione. Art. 13 - L assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In ogni caso per la modifica dell Atto Costitutivo e dello Statuto nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 22. Art. 14 - Hanno diritto di intervenire all Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota mensile d associazione. Art. 15 - L Assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori. Il Presidente dell Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati. Art. 16 - Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l effettuazione dell Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell Associazione. Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: - essere soci effettivi dell Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nel presente Statuto; - non avere riportato nell ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.G.C., del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l immediata decadenza dalla carica. Art. 17 - Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati. E composto da undici associati, di cui: - n. 1 Presidente, socio fondatore, che è anche Presidente dell Associazione; - n. 9 consiglieri, eletti dall assemblea e scelti tra i soci fondatori. - n. 1 consiglieri, eletti dall assemblea e scelti tra i soci ordinari; Il Consiglio Direttivo assegna, al suo interno, per elezione le cariche di Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, a maggioranza dei votanti. La carica di Vice Presidente è assegnata ad un socio fondatore. Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili. Nell ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio indice entro trenta giorni l Assemblea per la sua sostituzione. L incarico di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo è assolutamente gratuito. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire cariche sociali presso altre Società ed Associazioni Sportive nell ambito della stessa disciplina sportiva. La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri. Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale annuale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica. Art. 18 - Al Consiglio Direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l amministrazione ordinaria e straordinaria del sodalizio ed ha, inoltre i poteri di tesseramento e svincolo degli atleti, nonché dell acquisizione e cessione dei titoli sportivi. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente. La rappresentanza e la firma legale del sodalizio spettano al Presidente dell Associazione, e, nel caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di quest ultimo da un Segretario appositamente nominato. Il Consiglio Direttivo determina: - il programma dell attività; - l importo delle tasse di ammissione dei nuovi soci; - l importo per il passaggio da una categoria all altra; - l importo annuale delle tasse e dei contributi straordinari a carico di tutti i soci, tranne che per i soci sostenitori in natura; - redige un rendiconto preventivo e consuntivo e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. - predispone il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all attività sportiva e amministrativa dell Associazione e su quant altro stabilito dallo Statuto. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti, in tal caso la riunione deve avere luogo entro un mese dalla richiesta. L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti i membri del Consiglio

Direttivo a mezzo lettera raccomandata, oppure a mezzo e-mail, fax o telegraficamente almeno 5 giorni prima dalla data fissata e deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione straordinaria può farsi telegraficamente o via E-mail o fax, almeno 2 giorni prima della seduta. E in suo potere radiare, per giusta causa, dall Associazione qualsiasi socio o atleta, a suo insindacabile giudizio. La relativa deliberazione è immediatamente esecutiva e verrà comunicata, con le relative motivazioni, all interessato con lettera raccomandata; tale deliberazione potrà essere revocata se il socio atleta interessato faccia pervenire al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata A.R, giustificazioni che il Consiglio Direttivo stesso ritenga facciano venir meno i motivi del provvedimento di radiazione. Al Consiglio Direttivo è, inoltre, consentito redigere Regolamenti interni, che assumono per i soci la forza di norme dello Statuto. TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZI SOCIALI Art. 19 - Il patrimonio sociale è formato: a) dai beni mobili ed immobili che l Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire; b) dai contributi versati dai soci all atto della costituzione o della successiva adesione; c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio; d) da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti. Art. 20 - Le entrate dell Associazione sono costituite da: a) quote associative annue o periodiche dei soci ; b) tasse e contributi ordinari, mensili o straordinari dei soci; c) eventuali contributi del C.O.N.I. della Federazione Italiana Gioco Calcio, di Enti Pubblici o di qualsiasi altro genere; d) introiti di manifestazioni sportive ed attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni; e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l attivo sociale. Art. 21 - L esercizio sociale chiude il 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio che dovrà essere sottoposto all approvazione dell Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio. E fatto divieto all Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione. L eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali. TITOLO V - SCIOGLIMENTO Art. 22 - La durata dell Associazione è illimitata. L Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai 4/5 dei soci aventi diritto a voto. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto al voto. Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoga, ai sensi dell articolo 90, comma 18, n. 6, della Legge n. 289/2002, successive modifiche ed integrazioni. TITOLO VI - CONTROVERSIE Art. 23 - Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio o di tre Probiviri da nominarsi dall Assemblea. Il lodo sarà inappellabile. TITOLO VII - ABROGAZIONI Art. 25 Il presente statuto abroga e sostituisce tutti i precedenti statuti intervenuti negli anni dalla costituzione ad oggi. TITOLO VIII - RINVIO

Art. 26 - Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Giuoco Calcio e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile. Il presente statuto è stato approvato dall assemblea dei soci in data.. Il Presidente (socio fondatore) Signor.. Il Vice Presidente (socio fondatore) Signor.. Il Segretario (socio fondatore) Signor.. Il Cassiere (socio fondatore) Signor.. Il socio fondatore Signora.. Il socio ordinario Signor..