Per pagare c è sempre (troppo) tempo



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Quaderni MCC - n. 4/ Marzo Per pagare c è sempre (troppo) tempo (Breve indagine critica sulle tempistiche del recupero crediti giudiziale in Italia) (Gaetano Arnò - Marco S. Accorrà) TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti

Quaderni MCC - n. 4/ Supplemento alla TLS Newsletter - Pubblicato e distribuito gratuitamente Registrazione presso il di Milano n., in data 11 dicembre 06 Copyright - TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti Il presente fascicolo non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo. Il testo del presente fascicolo non può essere riprodotto senza la preventiva espressa autorizzazione di TLS. La citazione o l estrapolazione di parti del testo è consentita a condizione che siano indicati gli autori e i riferimenti di pubblicazione. 2

Per pagare c è sempre (troppo) tempo Anche un orologio fermo segna l ora giusta due volte al giorno (Hermann Hesse) 3

Quaderni MCC - n. 4/ 1. Premessa I dati sulle imprese italiane recentemente pubblicati da Unioncamere 1 sono, purtroppo, allarmanti e fanno riflettere. Nei primi nove mesi del 14 sono stati dichiarati oltre.000 fallimenti (19% in più rispetto all analogo periodo dell anno precedente) e 6.382 imprese hanno cessato l attività, mentre si è registrato un minimo aumento (+0,3%) del numero delle nuove iniziative rispetto agli stessi mesi del 13. A fronte della persistente voglia di fare impresa, figlia della creatività italiana, il numero delle attività cessate delinea un quadro inquietante in ordine alle concrete possibilità di sopravvivenza delle nuove iniziative, tanto preziose in tempo di crisi. In effetti, sono molteplici le avversità che un imprenditore si vede costretto ad affrontare per tenere a galla la propria azienda; burocrazia macchinosa, costo del lavoro elevato, fisco pesante ed aggressivo sono solo alcune delle tematiche che ogni giorno trovano spazio sulle pagine dei quotidiani e nei talk show televisivi. Tra queste, riveste un ruolo molto importante (quasi prioritario) anche la difficoltà nell incasso dei crediti, ed è proprio su di essa che ci si concentrerà nelle prossime pagine. Nulla di nuovo; il rapporto con gli adepti del detto popolare per pagare c è sempre tempo rientra nel cd. rischio di impresa. Se in alcune ipotesi può rivelarsi sufficiente un approccio stragiudiziale (magari con l ausilio di professionisti specializzati nel recupero crediti), per tutti gli altri casi il legislatore mette a disposizione delle imprese un adeguata varietà di strumenti processuali finalizzati a fronteggiare (anche) le inadempienze agli obblighi di pagamento. Quello che non sempre si considera è che, molto spesso, le difficoltà di incasso non sono legate solo alla riluttanza della controparte contrattuale, e neppure all assenza di misure per ottenere il suo adempimento coattivo, quanto piuttosto alle tempistiche delle autorità giudiziarie e dei diversi soggetti coinvolti a vario titolo nel processo di recupero del credito. 2. Gli strumenti processuali a disposizione dei creditori Il nostro ordinamento prevede diversi istituti a tutela del credito. (i) Il procedimento di cognizione ordinaria, disciplinato dall articolo 163 e seguenti, Codice di Procedura Civile, è avviato con la notifica alla controparte di un atto di citazione a comparire ad un udienza davanti al Giudice competente (un magistrato del o un, a seconda della specifica fattispecie). La controparte è tenuta a prendere posizione sulle contestazioni dell attore, provvedendo a depositare una comparsa di costituzione e risposta. In caso contrario, il processo continua in sua assenza (cd. contumacia). 1. Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/14--2/cresce-numero-imprese-italia-ma-e-boomfallimenti-+19percento-nove-mesi-12313.shtml?uuid=abzuodb 4

Per pagare c è sempre (troppo) tempo Il procedimento di cognizione ordinaria è caratterizzato da un istruttoria piena ed è destinato a concludersi, nel suo iter normale, con la pronuncia di una sentenza di condanna di pagamento, ove venga accertata la fondatezza del credito dell attore. (ii) Il procedimento sommario di cognizione, regolato dall articolo 02 bis e seguenti, Codice di Procedura Civile, è stato introdotto nel nostro ordinamento in tempi relativamente recenti 2 ; avviato con un ricorso e non con atto di citazione, è caratterizzato da un istruzione sommaria ed è destinato a concludersi con la pronuncia di un ordinanza. Con specifico riferimento al recupero del credito, in entrambe le procedure appena descritte ai punti (i) e (ii) è necessario che il creditore fornisca la prova della sussistenza del rapporto contrattuale e della corretta esecuzione della prestazione a suo carico; se tuttavia nella procedura sommaria di cognizione tali produzioni devono avvenire subito (in virtù della speditezza che caratterizza l istituto), nel procedimento di cognizione ordinaria possono essere posticipate al deposito delle memorie di cui all articolo183, VI comma, Codice di Procedura Civile. (iii) Il procedimento di ingiunzione, disciplinato dall articolo 633 e seguenti, Codice di Procedura Civile, è uno speciale istituto caratterizzato da una cognizione sommaria, che si sviluppa in due fasi: la prima, necessaria e senza contraddittorio, avviata con un ricorso depositato dal creditore, si conclude con un decreto pronunciato inaudita altera parte (l accoglimento del ricorso è ovviamente subordinato alla sussistenza di specifici presupposti riguardanti il credito e la prova) 3 ; la seconda, eventuale ed in contraddittorio, avviata su iniziativa del debitore ingiunto il quale, tramite la notifica di un atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, instaura un giudizio ordinario di cognizione. Tutti e tre i procedimenti poc anzi brevemente descritti sono finalizzati ad ottenere una pronuncia del Giudice che certifichi l esistenza del diritto di credito e, di conseguenza, obblighi la controparte ad adempiere al proprio debito. Nel caso in cui il debitore, nonostante la condanna del Giudice, perseveri nel proprio inadempimento, il creditore potrà ricorrere allo strumento dell esecuzione forzata, consistente in un procedimento coattivo finalizzato a colpire, cumulativamente o alternativamente, i beni del debitore (mobili o immobili) o i crediti a sua volta vantati nei confronti di terzi. Tali procedure hanno l obiettivo di soddisfare il creditore mediante la vendita o l assegnazione dei beni o dei crediti pignorati. 2. Articolo 1, comma I, Legge 18 giugno 09, n 69. 3. Nel caso in cui il debitore non promuova opposizione, il provvedimento del Giudice diverrà definitivo e si potranno avviare tutti gli adempimenti prodromici all esecuzione forzata (ottenimento della formula esecutiva e notifica dell ). In caso contrario, l opposizione darà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione nel contraddittorio tra le parti, con tempi di completamento difficilmente prevedibili in quanto dipendenti da molteplici variabili legate alle caratteristiche della fattispecie ed alle peculiarità delle difese svolte dalla controparte, con evidenti ripercussioni sulle tempistiche di incasso. A questo proposito, come si è già avuto modo di rilevare nello Speciale TLS Newsletter, n.6- bis, Anno 8-2 giugno 14 (Il nuovo Processo Civile Telematico), l Organisation for Economic Co-operation and Development ha quantificato in 2.86 (quasi 8 anni) la durata media di tutti i gradi del giudizio civile italiano (di cui 64 per il primo grado, 1113 per il secondo, 1188 per quello di legittimità), rispetto alla media di soli 88 calcolata prendendo come riferimento alcuni dei principali Paesi Europei appartenenti all OCSE. Inoltre, l ultimo rapporto annuale della Commissione Europea ha quantificato in 8 la lunghezza dei procedimenti civili di primo grado in Italia, classificando il nostro paese al terzultimo posto davanti solo a Cipro e Malta (Fonte: http://ec.europa.eu/italy/news//09_justice_scoreboard_it.htm).

Quaderni MCC - n. 4/ Il nostro ordinamento mette, inoltre, a disposizione del creditore anche strumenti di natura preventiva. In particolare, ancor prima di ottenere il riconoscimento del proprio diritto per mezzo di una sentenza, un decreto o un ordinanza, il creditore può richiedere un sequestro conservativo sulle o sulle cose a lui dovute, nel caso in cui abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. Un ultimo cenno meritano, poi, i nuovi istituti stragiudiziali della mediazione e della negoziazione assistita. Tali strumenti sono stati introdotti dai recenti Governi con l obiettivo di ridurre il carico di lavoro dell autorità giudiziaria favorendo la risoluzione stragiudiziale delle controversie (l utilizzo della mediazione è, peraltro, incentivato anche da benefici di natura fiscale). La mediazione è regolata dal Decreto Legislativo 4 marzo, n 28, ed è accessibile a chiunque intenda conciliare una controversia civile e commerciale avente ad oggetto diritti disponibili 4. La negoziazione assistita è, a sua volta, disciplinata dal recente Decreto Legge n 132, del 12 settembre 14, convertito in Legge n 162, del novembre 14, e consiste in un procedimento tramite il quale le parti, assistite da uno o più avvocati, tentano di raggiungere un accordo per la risoluzione stragiudiziale della controversia. In determinati casi, il ricorso a tali strumenti è considerato obbligatorio prima di dare seguito all azione giudiziale (cd. condizione di procedibilità). Con riferimento all oggetto del presente articolo, è bene precisare che: la mediazione non costituisce condizione di procedibilità per le domande di recupero crediti, e la negoziazione assistita non lo è per i procedimenti di ingiunzione e, in generale, per le domande di pagamento di eccedenti Euro 0.000. 3. Il procedimento monitorio: lo strumento più utilizzato dagli avvocati per il recupero dei crediti Dalla breve panoramica appena svolta, appare evidente come nell ordinamento italiano non manchino strumenti potenzialmente idonei ad aiutare l imprenditore nell incasso dei propri crediti non onorati. Tra questi, il procedimento di ingiunzione è quello che ha avuto storicamente più successo tra gli operatori del settore (avvocati e, anche, Giudici ). 4. I diritti disponibili sono quelli che possono essere alienati dal titolare o costituire oggetto di rinuncia. Indisponibili sono, in genere, i rapporti che servono a soddisfare un interesse superiore: tali le potestà o i diritti familiari. In proposito, si veda, tra gli altri, Torrente - Schlesinger - Manuale di Diritto Privato, Giuffrè Editore, diciottesima edizione, pagina 86.. Nella pratica giudiziaria, non sono rari i casi in cui i Giudici, nominati in cause di recupero crediti promosse con un atto di citazione, abbiano rappresentato ai legali il proprio disappunto per il mancato deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo. 6

Per pagare c è sempre (troppo) tempo Di tale strumento si apprezza, infatti, la maggiore snellezza ed economicità, sia in termini di effort dei soggetti coinvolti (per l avvocato, la redazione di un ricorso per decreto ingiuntivo è rapida e, per il magistrato, il campo di analisi per la decisione è estremamente limitato) che di spese vive (il contributo unificato per tali procedure è dimezzato rispetto alle cause di cognizione ordinaria). Come anticipato nel precedente paragrafo, il procedimento di ingiunzione è avviato mediante il deposito in Cancelleria di un ricorso 6 e può essere azionato in presenza di alcune condizioni che riguardano il credito e la prova fornita a suo supporto: il credito deve essere liquido (predeterminato nel suo ammontare o facilmente determinabile con un semplice calcolo matematico) ed esigibile (non soggetto a condizione sospensiva, a termine o ad altri ostacoli di natura giuridica); inoltre, deve avere ad oggetto una somma di denaro od una quantità di cose fungibili o la consegna di una cosa mobile determinata. il diritto di credito deve risultare da prova scritta; in particolare, se il creditore è un imprenditore commerciale e la somma dovutagli è relativa a somministrazioni di merci o di denaro, o riguarda prestazioni di servizi, sono idonee prove scritte gli estratti autentici delle scritture contabili previste dal Codice Civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, a condizione che siano anch esse regolarmente tenute. A seguito del deposito in Cancelleria del ricorso, il Giudice competente esamina la domanda e, se lo ritiene, può chiedere al creditore le integrazioni che considera necessarie. In caso di accoglimento del ricorso, il Giudice emana un ingiunzione di pagamento (i.e. decreto ingiuntivo) mediante il quale ordina al debitore di pagare entro un termine stabilito la somma dovuta al creditore (40 dalla notifica), con l avvertimento che, entro lo stesso termine, potrà proporre opposizione, in mancanza della quale si darà seguito all esecuzione forzata. In determinate ipotesi (es: ove si produca documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere oppure nel caso di possesso di cambiali) il Giudice può ordinare alla controparte di provvedere al pagamento immediatamente, senza dilazione, disponendo che, in difetto, il creditore possa agire da subito in via esecutiva; in questi casi, il Magistrato fissa un termine al solo fine di consentire al debitore di promuovere la propria opposizione. Ottenuto il decreto ingiuntivo, è necessario chiederne in Cancelleria le copie al fine di provvedere alla sua notifica, unitamente al ricorso, al debitore il quale, entro il termine assegnato dal Giudice, dovrà pagare o promuovere opposizione (può accadere che adotti entrambe le soluzioni nel caso in cui il decreto ingiuntivo sia provvisoriamente esecutivo). La notifica del decreto deve avvenire entro dall emissione, pena la sua inefficacia. 6. Il Decreto Legge n /14 ha introdotto l obbligatorietà del deposito telematico degli atti giudiziari a decorrere dal giugno 14, limitatamente ai procedimenti di competenza del ; con riferimento al procedimento di ingiunzione, tale innovazione ha comportato che il deposito del ricorso, la sua eventuale memoria di integrazione e la successiva richiesta di dichiarazione dell esecutività debbano avvenire con modalità informatiche depositando in Cancelleria file in formato pdf firmati digitalmente.. Ai fini dell eventuale successiva esecuzione forzata, sarà richiesto che il diritto di credito sia anche certo, come previsto dall articolo 44, I comma, Codice di Procedura Civile.

Quaderni MCC - n. 4/ Trascorso invano il termine assegnato dal Giudice per il pagamento di quanto dovuto, ed in caso di mancata opposizione, il creditore può chiedere al Magistrato che dichiari esecutivo il decreto ingiuntivo; successivamente, sarà possibile domandare al Cancelliere l apposizione della formula esecutiva, necessaria per l esecuzione forzata. 4. La durata teorica dell'azione giudiziale di recupero crediti avviata con ricorso monitorio Da quanto esposto nel paragrafo precedente, appare evidente che gli adempimenti a carico delle parti coinvolte nel procedimento monitorio siano relativamente pochi. Occorre, in ogni caso, domandarsi se la snellezza di tale strumento sia, comunque, potenzialmente idonea ad offrire al creditore una tutela del proprio diritto in tempi accettabili. Di seguito, verranno quindi ipotizzate le tempistiche che ci si potrebbe legittimamente attendere per il completamento di ciascuna delle attività che compongono il procedimento di recupero coattivo del credito a carico dell Autorità Giudiziaria, sino al suo incasso 8. Per completezza di analisi, va precisato che, in relazione a ciascuno degli adempimenti indicati di seguito, andrebbero stimati - a livello teorico - da un minimo di 2 ad un massimo di per consentire lo svolgimento delle attività pratico - operative di pertinenza dell avvocato difensore. Ciò comporterebbe - in relazione a tutto il procedimento - una tempistica relativa alle attività a carico dei legali di circa 14-3 che non verrano però considerati nel prosieguo con specifico riferimento alle singole fasi procedimentali per evitare di complicare ulteriormente l indagine svolta. Depositato il ricorso, l emissione del decreto ingiuntivo ben potrebbe avvenire entro, essendo il Giudice chiamato a svolgere una cognizione di carattere meramente sommario. Tenendo, comunque, conto del tempo massimo previsto dall articolo 641, Codice di Procedura Civile, per il completamento di tale attività ( dal deposito del ricorso), si può ipotizzare un termine compreso tra i e i. Emesso il decreto ingiuntivo, è necessario ottenere le copie. In caso di richiesta urgente, la Cancelleria potrebbe provvedervi immediatamente (si tratta, infatti, di un adempimento molto semplice che si concretizza nella materiale apposizione di un timbro su fotocopie estratte, in molti casi, direttamente dal richiedente), ma il legislatore riserva comunque all Ufficio per le richieste urgenti un periodo minimo di 2 9. Per una richiesta ordinaria, ci si attenderebbe, invece, una tempistica di massimo 3-. 8. Non è stata effettuata una differenziazione tra le tempistiche del e del in quanto le norme che regolano il procedimento monitorio ed esecutivo sono le stesse e non si ravvisano elementi tali da giustificare una diversa durata delle specifiche attività (neppure dopo l entrata in vigore del Processo Civile Telematico applicabile solo ai procedimenti dinanzi al ). 9. Ai sensi dell articolo 20, DPR n 1, del maggio 02, il rilascio della copia con urgenza è previsto entro 2 ed il diritto da corrispondere è triplicato. 8

Per pagare c è sempre (troppo) tempo Ottenute le copie e richiesta la notifica all Ufficiale Giudiziario, la tempistica per il suo perfezionamento potrà variare a seconda che venga eseguita a mani o a mezzo posta; nel primo caso, sarebbe legittimo attendersi che la notifica avvenga entro dalla richiesta, mentre nella seconda ipotesi, dovendo l Ufficiale Giudiziario avvalersi, a propria volta, del servizio postale, un tempo ragionevole potrebbe essere di circa. Effettuata positivamente la notifica del ricorso, è necessario attendere ulteriori 40 per scongiurare eventuali opposizioni; trascorso tale termine, a seguito della richiesta di apposizione della formula esecutiva, il Giudice dovrebbe limitarsi ad accertare la regolarità della notifica e la mancata proposizione dell opposizione. Per il compimento di tale attività ci si può ragionevolmente attendere un periodo massimo di. Apposta la formula esecutiva, predisposto l e portato alla notifica, per il perfezionamento della stessa risulta ipotizzabile, come per il decreto ingiuntivo, un termine compreso tra e, a seconda della modalità di esecuzione dell incombente. Trascorsi dalla notifica dell, termine richiesto dall articolo 482, Codice di Procedura Civile, è quindi possibile procedere con la fase di esecuzione coattiva. Immaginando di richiedere un pignoramento mobiliare, per il completamento dello stesso appare legittimo attendersi un termine tra e ; trascorsi ulteriori, previsti dall articolo 01, Codice di Procedura Civile, sarà possibile chiedere la vendita del compendio pignorato. A questo punto, è ragionevole considerare un termine massimo di per l emissione del provvedimento di fissazione delle e tra gli 80 ed i per la loro esecuzione (ipotizzando tre tentativi in quanto, tradizionalmente, un potenziale acquirente attende che il prezzo scenda) e l eventuale assegnazione delle, con conseguente soddisfazione del diritto di credito e chiusura della procedura di recupero. Riassumendo, per il completamento di un azione giudiziale di recupero del credito avviata con ricorso per decreto ingiuntivo sino all esecuzione forzata sembra lecito ipotizzare un tempo teorico compreso tra i 184 (Figura A) ed i 249 (Figura B) che tiene conto, rispettivamente, di 124 e 189 per le attività a carico dell Autorità Giudiziaria e di per il decorso dei termini stabiliti dalla Legge indicati in precedenza 11. Considerando anche i 31 previsti per l interruzione estiva dei termini feriali 12, sarebbe ipotizzabile una durata compresa tra i 2 ed i 280, ovvero tra i e i 9 mesi circa; un tempo significativo che, in quanto tale, sarebbe di per sé stesso idoneo a mettere in difficoltà molte imprese creditrici 13.. Calcolato tenendo conto degli adempimenti necessari per la preparazione del plico da parte dell Ufficiale Giudiziario, delle tempistiche di gestione della spedizione da parte degli uffici postali e di quelle di attesa per il recapito della necessaria cartolina di ritorno. 11. A cui andrebbero sommati i 14-3 relativi gli adempimenti di carattere pratico - operativo di competenza dell avvocato difensore. 12. Il termine, in precedenza di 4, è stato recentemente ridotto dal Governo Renzi per mezzo del Decreto Legge 12 settembre 14, n 132, convertito con modificazioni in Legge novembre 14, n 162. Durante le festività natalizie, l attività dei Giudici e delle Cancellerie potrebbe subire dei rallentamenti ma, a differenza del periodo estivo, non vi sono norme che interrompano la decorrenza dei termini processuali. 13. Sono, infatti, innumerevoli i danni che un imprenditore potrebbe subire da incassi così ritardati nel tempo; basti pensare, ad esempio, alla mancanza di fondi nel breve periodo, elemento fondamentale per poter provvedere regolarmente al pagamento di stipendi e imposte. 9

Quaderni MCC - n. 4/ Tale durata è in parte dovuta anche alla presenza di numerosi adempimenti tra loro concatenati, alcuni dei quali, probabilmente, ormai obsoleti, sarebbe opportuno formassero oggetto di un intervento del legislatore volto a valutarne la limitazione 14. Ovviamente, la speranza del creditore è quella di non dover attendere lo svolgimento di tutta la procedura, confidando di ottenere l incasso dopo la notifica del decreto ingiuntivo ma, purtroppo, spesso è imprescindibile ricorrere all esecuzione coattiva del provvedimento. Figura A - Tempistiche minime legittimamente attese dal creditore 9 16 63 0 8 4 2 * ** 184 * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Trascorsi dalla notifica del precetto *** Trascorsi dal pignoramento *** 80 Figura B - Tempistiche massime legittimamente attese dal creditore 3 6 2 122 142 9 * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento * ** *** 249 14. Un analisi meramente pratica degli adempimenti richiesti per il completamento di una procedura monitoria fa sorgere più di un dubbio in ordine alla loro effettiva utilità ai fini di una celere ed efficace tutela del credito dell istante. Si prenda, ad esempio, l ottenimento della formula esecutiva. Dal punto di vista materiale, si tratta della semplice apposizione di un timbro da parte della Cancelleria che recita la seguente formula Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. Dal punto di vista sostanziale, viene solamente rimarcato un principio giuridico procedurale che, in quanto tale, dovrebbe già essere ben a conoscenza dei soggetti destinatari della formula; lecito domandarsi se non se ne possa fare a meno nell ottica di velocizzare la procedura di recupero.

Per pagare c è sempre (troppo) tempo. L effettiva durata dell'azione giudiziale di recupero crediti riscontrata sul territorio italiano Nel paragrafo che precede si è provato ad immaginare le tempistiche minime e massime che un imprenditore potrebbe legittimamente attendersi per il recupero dei propri crediti insoluti. Ma qual è la realtà dei fatti? I tempi teorici trovano effettivo riscontro nella pratica? Per tentare di rispondere a queste domande, è stata avviata un indagine ufficiosa sul territorio italiano, grazie all aiuto di vari avvocati attivi nel settore del recupero del credito. La ricerca ha preso in esame un campione di città equamente distribuito tra nord, centro e sud; nello specifico, sono state scelte, quali fori rappresentativi, tutte le sedi italiane di Corte d Appello. Agli avvocati è stato inviato un apposito questionario, chiedendo loro di indicare le tempistiche medie di completamento degli specifici adempimenti che caratterizzano il procedimento monitorio riscontrate nel corso della propria quotidiana attività professionale (per procedimenti avviati tanto di fronte al quanto dinanzi al ). Laddove il dato comunicato è risultato incompleto o molto diverso dalla media degli altri fori, sono stati chiesti gli opportuni chiarimenti e integrazioni. Per quanto riguarda la fase esecutiva, è stata presa in considerazione la procedura di pignoramento mobiliare presso il debitore, strumento molto utilizzato nel recupero dei cd. small/medium tickets, caratterizzato da adempimenti snelli e regolari che, in quanto tali, si prestano più facilmente ad un analisi su larga scala quale quella in oggetto. Ebbene, la ricerca ha fatto emergere una netta discrasia tra le tempistiche teoriche e quelle effettive (i risultati dell indagine sono raccolti nelle tabelle di cui alla Figura C e Figura D). Dall analisi dei dati si riscontra un significativo gap tra la testa e la coda dell impropria classifica 16. I dati di Trieste e Bolzano sono senz altro eccezionali, risultando addirittura inferiori rispetto alle tempistiche minime che legittimamente un creditore potrebbe attendersi per il soddisfacimento del proprio diritto (ipotizzate in 184 ). Abbastanza buoni i dati raccolti in relazione ai fori di Firenze, Genova, Venezia, Palermo, Reggio Calabria, Catanzaro e L Aquila, che hanno fatto registrare un risultato superiore alle tempistiche minime attese ma, comunque, inferiore o sostanzialmente allineato a quelle massime (ipotizzate di 249 ).. Per il dettaglio delle tempistiche di completamento di ciascuna attività, in relazione allo specifico Foro, si rinvia all Appendice A in calce al presente articolo. 16. Come precisato in precedenza, i dati riportati nelle Figure C e D non considerano i termini di sospensione feriale nè eventuali inefficienze degli avvocati difensori rispetto ai termini teorici di esercizio delle incombenze a proprio carico che andrebbero - ove del caso - ad aggravare ulteriormente la situazione. 11

Quaderni MCC - n. 4/ Figura C Procedimenti di competenza del - Tempistiche di completamento delle procedure di recupero del credito, con evidenza dei tempi teorici ( minimi attesi 184/ massimi attesi 249). 184 249 REGGIO CALABRIA L'AQUILA ANCONA 144 16 9 2 214 226 226 238 238 280 281 283 2 31 33 343 32 3 36 38 413 423 440 440 440 48 92 63 691 0 0 400 0 800 Figura D Procedimenti di competenza del - Tempistiche di completamento delle procedure di recupero del credito, con evidenza dei tempi teorici ( minimi attesi 184/ massimi attesi 249). 184 249 REGGIO CALABRIA L'AQUILA ANCONA 4 181 4 9 22 231 23 23 264 23 28 286 2 313 32 342 3 36 38 408 423 42 4 43 443 644 66 886 0 00 00 12

Per pagare c è sempre (troppo) tempo Interessanti anche i dati emergenti dal confronto tra i due principali Tribunali italiani, Roma e Milano, le cui tempistiche sono risultate pressoché allineate (rispettivamente 440 e 413 ), seppur di molto superiori ai tempi teorici. Sicuramente negativi i dati degli ultimi fori in classifica, Catania, Taranto e Napoli, la cui durata dei rispettivi procedimenti si è attestata su oltre un anno e mezzo; nel caso del Giudice di Pace di Napoli, può superare addirittura i due anni. E di tutta evidenza come le tempistiche riscontrate in più della metà dei fori non possano ritenersi coerenti con le legittime aspettative del creditore di ottenere un rapido soddisfacimento del proprio diritto; peraltro, i risultati peggiori si sono registrati soprattutto nella fase esecutiva, dove il ruolo della pubblica amministrazione diventa ancor più fondamentale, in quanto unico soggetto titolato ad eseguire materialmente il provvedimento di condanna. Per la comparazione tra le tempistiche relative a ciascuna singola attività si fa espresso rinvio all Appendice B in calce al presente articolo dalla quale emerge chiaramente che la durata dei singoli adempimenti risulta sostanzialmente la stessa tanto per i procedimenti promossi innanzi al quanto per quelli di competenza del. L unica sostanziale diversità nelle tempistiche delle due diverse Autorità giudiziarie sembrerebbe, quindi, riferibile ai tempi di attesa per l emissione del decreto ingiuntivo. Inoltre, la rilevante differenza tra le prime e le ultime città rende opportuno confrontare tali dati con quelli relativi alle pendenze 1 dei Tribunali italiani al 31 dicembre 13, recentemente pubblicati dalla Direzione Generale di Statistica del Dipartimento dell Organizzazione Giudiziaria (DG-STAT) 18, al fine di valutare se la durata riscontrata in ciascun Foro esaminato possa trovare in parte giustificazione nel suo carico di lavoro. Ai fini di una corretta analisi del carico di lavoro, si è ritenuto opportuno mettere in relazione tale dato con il numero dei magistrati in forza al singolo (sempre fornito da DG- STAT) 19. Le risultanze della comparazione, sono state raccolte nella tabella di cui alla Figura E. I dati confermano, in effetti, che nei fori di Trieste e Bolzano il magazzino delle pendenze civili rilevato al 31 dicembre 13 è pari rispettivamente a 3.8 e.1 unità, con un rapporto di pratiche per magistrato di 111:1 per Trieste e 113:1 per Bolzano. 1. Fonte: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_6_1.wp?contentid=nol9626 18. Con riferimento ai dati indicati nello studio, come giustamente rilevato dal dott. Mario Barbuto, capo del Dipartimento dell Organizzazione Giudiziaria, il numero delle pendenze riportato nelle tabelle pubblicate da DG-STAT deve essere letto operando una distinzione tra arretrato e giacenza : Non è solo una questione semantica. La distinzione corrisponde ad una precisa logica fondata sulla patologia e sulla fisiologia del dato rappresentato in modo neutro dalle «pendenze» o «reste». In altre parole: «la giacenza» è tecnicamente il residuato fisiologico di un normale ricambio tra sopravvenienze ed esaurimento; deve essere di data recente ed ha un anzianità coincidente con i tempi del normale ricambio. L «arretrato» è ciò che eccede rispetto alla giacenza; ha una anzianità superiore ai tempi fisiologici del ricambio. L «arretrato» è una patologia, grave o gravissima se di valore alto o altissimo. La giacenza, bassa o alta che sia, è mera fisiologia. (cfr. BARBUTO, Relazione sul documento della DG-STAT - pag.23) Tenendo conto di tale distinzione, Barbuto riferisce che più del 0% delle pendenze civili risulta essere stato iscritto nell ultimo triennio e dobbiamo considerarlo una giacenza fisiologica perché i Tribunali non sfornano sentenze come una fabbrica che produce just in time ; soltanto il % costituisce tecnicamente un arretrato in senso stretto, ossia cause più vecchie di tre anni. (cfr. Intervista a Mario Barbuto La Stampa, numero del 18 novembre 14, pagina 9). 19. Non sono, purtroppo, disponibili dati similari in relazione agli Uffici del. 13

Quaderni MCC - n. 4/ Figura E Relazione tra tempistiche, pendenze civili, numero magistrati e relativo carico di pratiche di alcuni dei principali Tribunali italiani, con evidenza dei tempi teorici ( minimi attesi 184/ massimi attesi 249). < del minimo teorico: 184 > del minimo teorico: 184 > del massimo teorico: 249 > 1 anno > 1 anno e mezzo Città Tempistiche tribunale Procedimenti civili pendenti Numero Magistrati Pratiche per Magistrato 144 3.8 3 111 16.1 1 113 9 29.23 116 22 2 1.9 122 146 214.08 226 43.0 168 261 REGGIO CALABRIA 226 18.816 21 L'AQUILA 238 4.33 24 182 238 19.6 61 314 280 44.961 93 483 281 83.49 129 64 283.082 16 318 ANCONA 2.1 4 21 31 36.684 2 33 31.4 0 343.140 48 32 22.969 9 211 3.002 48 41 36 22.28 89 23 38 4.494 31 14 413 2.836 392 186 423.8 41 186 440.44 8 39 440 18.024 2 34 440 144.011 461 312 48 2.40 499 92.3 144 4 63 3.1 9 41 691 131.4 3 246 184 249 Altrettanto coerenti con le tempistiche sono i dati del carico di lavoro dei fori di Catania e Taranto (rispettivamente.3 e 3.1) che risultano essere molto alti. In questi casi, il rapporto di pratiche per magistrato è pari a 4:1 per Catania e 41:1 per Taranto. Se prima facie sembrerebbe sussistere una diretta relazione tra tempistiche e numero di magistrati (i due fori che sono risultati i più rapidi sono quelli che vantano un miglior rapporto giudici/pratiche), da una più attenta lettura dei dati emerge, tuttavia, che tale teorico rapporto causa-effetto non risulta applicabile, tout court, a tutti i casi. Basti pensare al foro di Napoli che, pur vantando un buon equilibrio di pratiche per magistrato (246:1), ha fatto registrare tempi triplicati rispetto a quello di altri fori aventi un rapporto equivalente (ad esempio, Reggio Calabria e Firenze). Un ragionamento simile può valere per i fori di Milano e Sassari che, nonostante una migliore relazione tra posizioni e numero di Giudici (186:1), risultano avere tempi duplicati rispetto a fori come Venezia e Firenze, aventi valori più sfavorevoli. Eccezionale il dato di Bari, che con un critico rapporto di 64 pratiche per singolo magistrato, in questa ufficiosa classifica si è piazzato all undicesimo posto, con una tempistica di poco superiore a quella massima teorica. Quello che in sostanza pare emergere è che sono diversi i fattori che possono incidere sulla durata dei processi. 14

Per pagare c è sempre (troppo) tempo Se in alcuni casi la carenza degli organici sembrerebbe, in effetti, avere un evidente impatto, in altre ipotesi la causa dovrebbe necessariamente essere ricercata in altri aspetti quali, ad esempio, la mancanza di efficienza e di adeguata organizzazione. 6. Considerazioni finali In questo difficile contesto economico, una riduzione delle tempistiche di pagamento non solo contribuirebbe ad aumentare le possibilità di sopravvivenza delle imprese italiane (come citato in premessa, i fallimenti nei primi nove mesi del 14 hanno fatto registrare un aumento del 19%), ma aiuterebbe anche a rendere più appetibile l Italia per potenziali investitori stranieri, mai come oggi così importanti. L offerta editoriale è ricca di pubblicazioni finalizzate a fornire al potenziale investitore studi comparativi sul fare impresa nei diversi paesi europei e mondiali 21, e la facilità nell incasso dei crediti è sicuramente uno dei fattori che viene analizzato prima di dare seguito all investimento in una determinata nazione. In quest ottica, il paragone tra l Italia e gli altri stati non è incoraggiante. In un recente studio 22, il nostro paese è stato collocato al 2 posto mondiale per complessità nel recupero crediti, posizionandosi alle spalle di tutti i principali concorrenti europei 23, e le abitudini di pagamento delle imprese sono state qualificate tra le meno virtuose d Europa 24. Un immagine non certo invitante Se è molto difficile intervenire sulle abitudini di pagamento, è però senz altro possibile (oltre che doveroso) agire sulle criticità del procedimento giudiziale di recupero del credito 2. Dalla breve panoramica sin qui svolta, è emerso come lo stesso rito monitorio, uno dei più snelli in procedura civile, sia comunque caratterizzato da adempimenti (quali ad esempio, la richiesta di apposizione della formula esecutiva) forse ormai superati e sulla cui necessità sarebbe opportuna una riflessione da parte del legislatore.. In occasione di un recente intervento alla Scuola Superiore Sant Anna di Pisa, l Ambasciatore USA, John R.Philips, ha dichiarato: Sono essenzialmente due i principali problemi che tengono lontani gli investitori stranieri, e americani in particolare, dall Italia: la lentezza del processo civile e la corruzione ( ) Il vostro Paese ha una durata dei processi mediamente lunga tre volte di più rispetto agli altri Paesi sviluppati. Se non si interviene in fretta in questo campo gli investitori esteri continueranno a dirottare altrove le proprie risorse (Fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it//02/26/corruzione-cause-lente-falso-in-bilancioambasciatore-usa-freno-investitori/1480/). 21. Tra queste si cita, a titolo esemplificativo: The World Bank IFC, Doing Business, 12th edition. 22. EULER HERMES, Economic Outlook no.1213, Special Report, December 14. 23. La Germania si è posizionata al secondo posto, la Spagna al quinto, la Francia al dodicesimo, l Inghilterra al tredicesimo. (cfr. pag. 6) 24. L abitudine al pagamento delle imprese è scarsa ed il tempo medio di incasso è nel complesso eccessivo, nonostante le norme in materia di ritardi di pagamento siano più restrittive rispetto a quelle europee (cfr. EULER HERMES, Economic Outlook no.1213, Special Report, December 14 - Pag.18; testo originale: The payment behavior of domestic companies is poor and the average DSO is overall excessive even though the regulations on late payments are more constraining than the applicable EU rules ). 2. E necessario intervenire con una riforma delle procedure che, a costo zero, migliori i tempi e l efficacia nel recupero dei crediti problematici. E questa la richiesta avanzata da Roberto Nicastro, Direttore Generale di Unicredit durante un audizione al Senato lamentando tempi di recupero troppo lunghi ed incerti (in media dura anni una procedura fallimentare e 3 anni l escussione di una garanzia immobiliare) e con tassi di recupero bassi Fonte: http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/economia/banche- Nicastro-urge-riforma-migliorare-recupero-crediti/04-03-/1-A_01398.shtml

Quaderni MCC - n. 4/ Peraltro, si è messo in evidenza come il numero dei giudici non può essere sempre considerato l unico fattore determinante (sebbene abbia una sicura rilevanza) della durata dei processi, suggerendo di indirizzare l indagine anche verso altre tematiche quali, ad esempio, efficienza ed organizzazione 26. Anche l indirizzo seguito dai recenti governi con le cd. procedure di degiurisdizionalizzazione (quali mediazione e negoziazione assistita) con l obiettivo di ridurre il carico di lavoro degli uffici giudiziari, con potenziali benefici anche sulla durata dei procedimenti, non appare, purtroppo, ancora sufficiente dovendosi necessariamente prevedere ulteriori, molteplici, interventi di carattere strutturale e significativi investimenti. Il tutto con l obiettivo primario di liberarsi finalmente dal detto Per pagare c è sempre (troppo) tempo (che sta rischiando di trasformarsi in una sorta di brocardo se non in un vero e proprio dogma). 26. Nel discorso pronunciato in occasione dell inaugurazione dell anno giudiziario, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, Dott. Giorgio Santacroce, ha sottolineato che per smaltire le cause arretrate e accelerare i processi non sono sufficienti riforme a costo zero servono investimenti in risorse umane e strumentali. Non si possono ottenere risultati migliori senza investimenti, considerato che tutte le misure organizzative finora adottate si sono rivelate insufficienti. I magistrati lavorano sotto organico e, nonostante ciò, la produttività delle toghe è la più alta d Europa. Il Dott. Santacroce ha comunque evidenziato come, rispetto al 12, i processi civili pendenti si sono ridotti del 4,2% e del 6,8% nel 14, attestandosi in questo ultimo anno al numero complessivo di 4.898.4. Fonte: ANSA, http://www.ansa.it/sito/notizie/politica//01/23/annogiudiziario-santacroce-basta-scontri-tra-pm_b46dbc68-89ba-41c8-9b98-8b849a01c19.html 16

APPENDICE A Tempistiche rilevate presso lo specifico foro con evidenza della durata di ciascuna attività I dati relativi alle tempistiche riportate nella presente appendice sono stati raccolti ed elaborati da Eliana Gottardello

Quaderni MCC - n. 4/ ANCONA 2 40 12 14 1 2 2 2 3 12 14 1 2 2 2 2 * 2 * ** ** *** *** * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento Dati forniti dall Avv. Nicoletta Cardinali 28 83 91 121 191 281 2 33 88 96 126 196 286 8 8 * 8 ** *** * 8 ** *** * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento Dati forniti dall Avv. Emilia Mastrogiacomo 22 2 182 212 26 32 3 6 19 22 282 322 36 * ** 4 *** 4 * ** 4 *** 4 * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento Dati forniti dall Avv. Alessio Calabrò 18

Per pagare c è sempre (troppo) tempo 14 24 1 81 111 1 * 181 ** *** * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento Dati forniti dall Avv. Alberto Timpone 2 3 11 14 24 36 9 1 18 21 31 43 * ** *** * ** *** 1 1 * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento Dati forniti dall Avv. Romele Claudia 3 6 1 0 1 2 440 0 13 1 2 42 * ** *** * ** *** 0 0 * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento Dati forniti dall Avv. Maria Teresa Pintus 19

Quaderni MCC - n. 4/ 0 3 93 13 193 213 23 343 23 63 143 163 183 223 313 0 3 3 40 40 * 40 ** *** * 40 ** *** * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento Dati forniti dall Avv. Nicola Balistreri 33 43 8 118 138 238 283 23 33 98 8 128 228 23 3 3 * 2 * 2 ** ** *** *** 4 4 * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento Dati forniti dall Avv. Carmela Vaccaro 8 12 22 8 12 02 92 64 4 129 139 19 4 644 8 4 4 * ** *** 36 * ** *** 36 * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento Dati forniti dall Avv. Aldo Messina

Per pagare c è sempre (troppo) tempo 21 28 43 113 128 163 193 238 2 42 112 12 162 192 23 21 * * ** 2 ** 2 *** *** 4 4 * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento Dati forniti dall Avv. Ugo Custo 1 62 69 99 119 9 1 62 69 99 119 9 0 0 * * ** *** ** *** 69 * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento Dati forniti dall Avv. Lorenza Maione 8 23 3 83 3 1 2 23 38 88 98 118 13 22 3 3 * ** *** * ** *** * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento Dati forniti dall Avv. Rita Giuseppina Bruno 21

L AQUILA 18 28 8 88 118 148 238 33 43 93 3 133 163 23 3 3 * ** *** * ** *** * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento Dati forniti dall Avv. Alessandra Tarquini 40 4 1 1 280 4 0 6 1 12 1 19 28 40 4 * * ** 2 *** 2 ** 2 *** 2 * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento Dati forniti dall Avv.Carlo Ciardo 2 42 122 14 18 2 31 3 2 132 19 26 32 * 40 * 40 2 2 ** ** *** *** * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento Dati forniti dall Avv. Natalia Raineri

2 28 8 118 148 3 33 413 23 3 113 143 198 368 408 2 3 3 * ** 4 *** 1 * ** 4 *** 1 40 40 * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento Dati raccolti in proprio 33 1 211 241 21 461 691 2 228 246 406 436 466 66 2 886 18 18 18 18 * 1 * 1 ** ** *** 180 *** 180 2 2 * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento Dati forniti dall Avv. Emanuela Lavorante 38 48 118 128 146 196 226 8 16 26 96 6 124 14 4 8 8 8 * ** 8 *** 40 * ** 8 *** 40 * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento Dati forniti dall Avv. Giovanni Longo

40 10 2 4 440 4 14 1 2 400 4 * ** 40 *** 180 * ** 40 *** 180 * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento Dati forniti dall Avv. Francesca Mele 2 80 23 3 2 80 23 3 * ** *** 1 * ** *** 1 1 1 * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento Dati forniti dall Avv. Francesco Bonito Oliva REGGIO CALABRIA 19 34 81 96 126 196 226 24 39 86 1 131 1 231 4 4 * * ** *** ** *** * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento Dati forniti dall Avv. Marianna Concetta Manti

4 14 1 1 380 440 0 0 16 26 280 3 00 8 0 0 * ** *** 180 * ** *** 180 * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento Dati raccolti in proprio 4 48 68 138 168 198 248 4 48 33 3 123 3 183 233 443 3 3 * ** *** 40 * ** *** 40 2 2 * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento Dati forniti dall Avv. Emanuela Lavorante 33 40 9 2 142 22 63 63 0 12 132 12 2 66 3 3 * ** *** 1 * ** *** 1 36 36 * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento Dati forniti dall Avv. Anthea Mallito

33 63 189 148 188 318 38 33 63 189 148 188 318 38 3 3 * ** *** 1 * ** *** 1 * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento Dati forniti dall Avv. Michela Fracchetti 8 11 3 4 114 144 18 21 63 6 84 124 4 3 3 3 3 * 2 * 2 4 ** *** 4 ** *** * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento Dati forniti dall Avv. Sara Pecchiari 22 32 132 14 1 2 33 2 3 13 2 182 282 342 * ** *** * ** *** * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento Dati forniti dall Avv. Simona Valla

33 48 3 133 13 23 423 33 48 3 133 13 23 423 3 3 * ** 2 *** * ** *** 0 0 * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento Dati forniti dall Avv. Maria Teresa Pintus 2 9 4 129 184 214 0 14 4 19 234 264 * * ** ** *** 4 *** 4 * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento * Trascorsi 40 dalla notifica del ** Passati dalla notifica del precetto *** Decorsi dal pignoramento Dati forniti dall Avv. Michela Perissinotto

Per pagare c è sempre (troppo) tempo APPENDICE B Comparazione delle tempistiche rilevate per ogni singola attività presso i fori analizzati 29

Quaderni MCC - n. 4/ Emissione REGGIO CALABRIA L'AQUILA ANCONA L'AQUILA ANCONA 8 2 4 0 2 0 0 0 0 L'ACQUILA L'AQUILA REGGIO CALABRIA ANCONA ANCONA 2 8 8 21 2 21 40 2 2 4 40 0 4 0 0 0 40 0 L'ACQUILA L'AQUILA REGGIO REGGIO CALABRIA CALABRIA ANCONA ANCONA 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 8 8 18 18 0 L'ACQUILA L'AQUILA REGGIO REGGIO CALABRIA CALABRIA ANCONA ANCONA 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 4 4 4 4 8 8 18 18 0

Per pagare c è sempre (troppo) tempo L'AQUILA REGGIO CALABRIA ANCONA 3 8 18 40 0 40 L'AQUILA REGGIO CALABRIA ANCONA 3 8 18 40 0 40 Formula Esecutiva REGGIO CALABRIA L'ACQUILA ANCONA 2 2 40 40 1 0 0 400 REGGIO CALABRIA L'ACQUILA ANCONA 2 2 2 40 40 1 0 0 0 0 31

Quaderni MCC - n. 4/ L'AQUILA REGGIO CALABRIA ANCONA 4 8 2 0 40 L'AQUILA REGGIO CALABRIA ANCONA 4 8 2 0 40 mobiliare L'AQUILA ANCONA REGGIO CALABRIA 8 2 2 40 4 4 0 40 L'AQUILA ANCONA REGGIO CALABRIA 8 2 2 40 4 4 0 40 32

Per pagare c è sempre (troppo) tempo 33 36 2 2 0 0 1 1 4 4 4 40 0 0 400 L'AQUILA ANCONA REGGIO CALABRIA 36 2 2 0 0 1 1 4 4 4 40 0 0 400 L'AQUILA ANCONA REGGIO CALABRIA 36 180 180 180 1 1 1 1 4 40 40 2 0 0 400 REGGIO CALABRIA ANCONA L'AQUILA 36 180 180 180 1 1 1 1 4 40 40 2 0 0 400 REGGIO CALABRIA ANCONA L'AQUILA