FONDO UNICO PER LO SVILUPPO DEL MOLISE

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Regione Molise Finmolise SpA FONDO UNICO PER LO SVILUPPO DEL MOLISE Regolamento di attuazione del Fondo per la concessione di Garanzie dirette su finanziamenti alle PMI finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti, di cui alla D.G.R. n. 140 dell'11 aprile 2016 PREMESSA 1. Il presente Regolamento indica le procedure operative per la concessione delle garanzie dirette su finanziamenti alle imprese finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti, di cui alla D.G.R. n. 140 dell'11 aprile 2016 e alle relative convenzioni attuative. 2. Le garanzie sono concedibili verso tutte le forme di finanziamento aventi caratteristiche definite, finalizzate alla realizzazione di investimenti a medio-lungo termine, sia materiali che immateriali, effettuati dalle imprese nel territorio molisano. 3. Il Regolamento opera nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti: Regolamento (UE) n. 651/2014 (cosiddetto GBER), recante la nuova disciplina generale di esenzione per categoria; Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, recante la nuova disciplina in materia di aiuti de minimis ; Regolamento (UE) n. 1408 della Commissione, del 18 dicembre 2013, recante la nuova disciplina in materia di aiuti de minimis in agricoltura; Regolamento (UE) n. 702/2014, recante la nuova disciplina sugli aiuti compatibili nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; Decisione della Commissione europea C(2015) 2771, che modifica la Decisione C(2013)1573 sull approvazione degli orientamenti relativi alla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013). 4. Per le altre normative di riferimento e per tutto ciò che non è esplicitamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle Convenzioni stipulate tra Finmolise e Istituti finanziatori, i cui testi sono pubblicati sul sito internet www.finmolise.it. 5. Per Istituti finanziatori si intendono le banche iscritte all Albo di cui all art. 13 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e gli altri intermediari (comprese le società di leasing e di factoring) di cui all art. 106 dello stesso Decreto. 1

1. BENEFICIARI 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Regolamento esclusivamente le imprese che alla data della domanda risultano operative, ovvero hanno iniziato l attività con la comunicazione alla CC.I.AA. da almeno tre anni e i cui investimenti proposti siano realizzati nel territorio della regione Molise, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei massimali di aiuto previsti dalla normativa de minimis o, in alternativa, dalla normativa sugli aiuti a finalità regionale e sugli aiuti in esenzione, nonché delle ulteriori limitazioni prescritte dalle normative applicabili a tale Fondo. Le imprese di grandi dimensioni possono beneficiare delle suddette agevolazioni esclusivamente secondo il regime previsto dalla normativa de minimis. 2. Per impresa si intende qualunque entità esercente un attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, in conformità alla definizione comunitaria di impresa riportata nel Regolamento di esenzione, a prescindere dalla sua dimensione. In conformità alla normativa nazionale sono considerati ammissibili ai benefici delle agevolazioni di cui al presente Regolamento anche i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell articolo 1, comma 5 bis del decreto legge n. 69/2013. Svolgendo questi ultimi un attività economica, l accezione di impresa utilizzata nel presente Regolamento ricomprende anche la categoria dei professionisti, come sopra richiamata. 3. I seguenti aiuti sono da considerarsi totalmente esclusi dagli interventi di cui al presente Fondo: a) aiuti ad attività connesse all esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l attività d esportazione; b) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; c) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002; d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. 4. Alla data di presentazione della domanda le imprese richiedenti devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione e non essere sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata. 2. OPERAZIONI AGEVOLABILI 1. Le operazioni agevolabili fanno riferimento a tutte le possibili forme di intervento finanziario offerte dal sistema dei soggetti finanziatori per la realizzazione di nuovi investimenti, materiali e immateriali, da parte delle imprese beneficiarie. Sono pertanto inclusi tra i finanziamenti agevolabili anche i prestiti partecipativi ex lege n. 317/91, art. 35, le acquisizioni di partecipazioni, le sottoscrizioni di titoli di debito come definiti ex art. 2483 c.c., la sottoscrizione di strumenti finanziari come definiti ex art 2346, sesto comma, c.c., i finanziamenti destinati ad uno specifico affare ex art. 2447 decies codice civile. 2

2. I contratti di finanziamento dovranno essere stipulati successivamente alla data di pubblicazione sul BURM del presente Regolamento e potranno essere condizionati anche al rilascio della garanzia di cui al presente Fondo. 3. Sono ammissibili all agevolazione gli investimenti realizzati a decorrere dalla data di presentazione della domanda. 4. Gli investimenti dovranno essere avviati, comunque, entro 6 mesi dalla concessione della garanzia ed ultimati entro un periodo massimo di 3 anni dalla stessa, pena la revoca. 5. La durata del finanziamento non dovrà essere inferiore a 18 mesi e superiore a 12 anni. Per le sole iniziative realizzate in leasing, la durata massima potrà essere superiore e raggiungere i limiti stabiliti dalle normative fiscali vigenti. 6. Non potranno essere ammessi alle agevolazioni finanziamenti aventi ad oggetto programmi di investimento inferiori ad Euro 10.000,00. 7. I beni mobili ed immobili oggetto del programma potranno risultare oltre che nuovi di fabbrica anche usati. In quest ultimo caso dovranno essere rispettate formalmente tutte le condizioni previste dall art. 4 del DPR 196/2008 e l indicazione di materiale usato dovrà risultare dai titoli di spesa e da apposita dichiarazione del venditore, contenente le specifiche opportune per consentire la verifica del prezzo e la puntuale valutazione delle caratteristiche tecniche, in riferimento alle esigenze dell impresa. I beni immobili sono ammessi alle agevolazioni anche qualora esistenti, purché non siano stati già oggetto di agevolazioni (comunitarie, nazionali e/o regionali) nei 10 anni anteriori alla presentazione della domanda. Inoltre, non potrà essere considerata ammissibile alle agevolazioni del Fondo l acquisizione di beni provenienti da uno o più soci dell'impresa richiedente, o dei relativi coniugi, parenti o affini entro il secondo grado. 8. I beni oggetto di investimento non potranno essere suscettibili di alienazione, cessione o distrazione, rispettivamente per 5 e 10 anni dalla data di ammissione all intervento del Fondo, pena la revoca delle agevolazioni. 3. MISURA DELLE AGEVOLAZIONI 1. Il Fondo potrà concedere garanzie nella misura massima complessiva del 60% (sessanta per cento) dell ammontare di ciascuna delle operazioni sopra indicate ed entro i limiti fissati dalla normativa comunitaria. 2. L ammontare complessivo della garanzia concedibile non potrà superare il valore di Euro 2.500.000,00, come sancito dall Aiuto di Stato di riferimento riguardante il Metodo nazionale per calcolare l elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI, approvato dalla Commissione Europea, e non potrà superare il massimale di Euro 1.500.000,00 nel caso in cui la garanzia sia concessa secondo il regime de minimis. 3. Ai sensi degli ultimi Regolamenti comunitari emanati sugli aiuti di importanza minore (c.d. de minimis ), indicati al punto 3 del precedente art. 1, qualora le domande di agevolazione siano presentate da imprese operanti nel settore del trasporto su strada, i massimali di garanzia concedibili, di cui sopra, sono ridotti della metà. I medesimi massimali, per le imprese agricole, sono stabiliti, rispettivamente, in Euro 112.500,00 ed Euro 56.250,00 (a 3

seconda se la durata della garanzia è inferiore a 5 anni o compresa tra 5 e 10 anni) e, per le imprese operanti nel settore della pesca, in Euro 450.000,00 ed Euro 225.000,00 (con riferimento alle medesime durate). I massimali di garanzia concedibili, come sopra riportati, vanno comunque verificati in termini di intensità e di soglia di aiuto equivalente, anche rispetto ad eventuali agevolazioni de minimis già ottenute dalle imprese richiedenti nell esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. Infatti, il Regolamento de minimis prevede una soglia massima di aiuto pari ad Euro 200.000,00 in capo alla medesima impresa, nell arco di tre esercizi finanziari (soglia fissata in Euro 15.000,00 per le imprese agricole ed Euro 30.000,00 per le imprese operanti nel settore della pesca). Coloro che, nell esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, abbiano ottenuto altri aiuti a titolo "de minimis" devono indicare, pertanto, tale dato nel modulo di domanda, cosicché le agevolazioni siano concesse per l'importo residuo, assicurando il rispetto dei massimali previsti dai citati Regolamenti de minimis. 4. La garanzia diretta è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti della intensità massime previste dal Regolamento. La Garanzia Diretta non è cumulabile, in relazione allo stesso investimento, con altre agevolazioni, ivi incluse quelle concesse a titolo di De Minimis, qualora il cumulo comporti il superamento delle soglie previste dalla vigente normativa comunitaria. 4. APPLICAZIONE DEI MOLTIPLICATORI 1. La Finmolise e gli istituti finanziatori dovranno assicurare, con riferimento al presente strumento, l applicazione di un moltiplicatore minimo di 1:5. Le modalità di applicazione dei moltiplicatori e di trasferimento delle risorse sono riportate nelle convenzioni quadro sottoscritte tra la Finmolise e gli istituti finanziatori. 5. CRITERI E MODALITA PER L AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI 1. Il presente strumento viene attivato mediante procedura a sportello. 2. La presentazione delle domande di agevolazione potrà avvenire a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale della Deliberazione di Giunta regionale n. 140 dell'11 aprile 2016 e fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale della comunicazione di avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, così come stabilito dalla convenzione quadro tra Finmolise e Istituti finanziatori. In ogni caso le domande non potranno essere presentate oltre il termine del 31/12/2020 3. La domanda va presentata alla Finmolise. 4. Il modulo di domanda di cui all Allegato n. 1 è disponibile sul sito web www.finmolise.it sito accessibile anche attraverso l apposito link presente sul sito della Regione Molise (www.regione.molise.it) a far data dal giorno indicato al comma 2 del presente articolo. 5. La data di arrivo delle domande, in base alla quale viene assegnato un numero di protocollo, determina l ordine per la successiva valutazione delle stesse da parte della Finmolise. 6. Il modulo di domanda deve essere corredato, pena l inammissibilità, della documentazione nello stesso richiesta. 4

7. Le attività di valutazione dell Istituto finanziatore dovranno tener conto dei criteri di merito creditizio dell impresa, nonché del principio di diligenza e correttezza professionale, tenendo in debita attenzione il grado di rischiosità dipendente dallo stato patrimoniale, economico e finanziario dell impresa nel suo complesso e della situazione generale del settore di riferimento. 8. Ai fini della concessione delle garanzie di cui al presente Fondo, la Finmolise dovrà applicare, in linea generale, il quadro delle norme e delle prassi generali relative alla valutazione del merito creditizio. 9. L Istituto finanziatore non potrà richiedere alle imprese beneficiarie il rilascio di garanzie accessorie, quali garanzie reali, bancarie o assicurative, se non in misura inferiore o pari alla quota di finanziamento non coperta da garanzie pubbliche. 10. Gli adempimenti relativi all istruttoria della Finmolise e alla successiva concessione delle garanzie sono disciplinati nella convenzione quadro sottoscritta tra Finmolise e Istituti finanziatori. 11. Tenuto conto dell ordine di arrivo delle domande, qualora il fabbisogno finanziario dell ultima operazione risultata agevolabile sia solo in parte coperta dalle risorse residue, si procederà alla concessione di una somma pari alle suddette risorse. 12. Oltre agli obblighi indicati nella Convenzione quadro Finmolise-Istituti finanziatori, il soggetto finanziatore dovrà far pervenire alla Finmolise dichiarazione attestante le effettive date di valuta dell erogazione, gli importi erogati, la data di scadenza dell ultima rata e il tasso e le ulteriori condizioni applicate all operazione. 5