DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dei punti franchi nella regione Puglia. d iniziativa del senatore COSTA

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Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 428 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore COSTA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L 8 MAGGIO 2008 Istituzione dei punti franchi nella regione Puglia TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 428 Onorevoli Senatori. Il disegno di legge che si propone all attenzione del Senato istituisce punti franchi in quelle aree della regione Puglia che più di altre soffrono della grave crisi economica industriale che il nostro paese sta attraversando: sofferenza dovuta ad una politica di intervento che, a partire dagli anni Sessanta, ha sorretto un processo di industrializzazione senza sviluppo. Siamo di fronte ad una situazione che, da un lato, ha determinato un consistente aumento di reddito con un corrispondente aumento dei consumi, mentre dall altro lato ha determinato un continuo flusso di trasferimenti al quale l incremento di reddito è risultato direttamente collegato e che ha reso il sistema economico di queste aree in grande misura dipendente rispetto alle strutture esogene che hanno fornito trasferimenti. Un sistema economico, quindi, non in grado di auto sostenersi e che si è configurato come una sovrastruttura attraverso la quale da una parte trasferimenti correnti sono stati trasformati in reddito, il reddito in importazioni, le importazioni in consumo e il consumo nell esigenza di nuovi e maggiori trasferimenti, mentre dall altra parte ed è qui la debolezza e la maggiore sofferenza in momenti di crisi i trasferimenti di capitali non hanno attivato un processo di accumulazione endogena. È urgente e necessario rimediare pensando ad un aumento della partecipazione della base produttiva di queste aree al soddisfacimento della domanda internazionale. Esportazione, quindi, vista come sistema di riequilibrio della base produttiva, come mezzo che consente una integrazione dell economia di queste aree nell economia internazionale. Ci domandiamo se da sole queste aree possano attivare al loro interno dei processi che consentano di creare precondizioni di sviluppo mirate al processo di accumulazione endogena. La risposta è certamente negativa. Abbiamo bisogno della «solidarietà» nazionale ed europea che permetta un efficace richiamo di capitale dall esterno. Lo strumento è nella creazione di punti franchi là dove situazioni geografiche favorevoli, economie esterne reali, economie esterne monetarie dirette e indirette, forti politiche regionali di contrattazione, sono capaci di costituire un mix di provvedimenti che hanno come risultato finale le pre-condizioni dello sviluppo. Il modello di punto franco proposto non può certamente essere visto come strumento di una politica di deregulation, nel senso della eliminazione di ogni vincolo al libero svolgersi delle forze del mercato, ma esso rappresenta quell elemento determinante che, supportato da una classe di «benefici» che sono aggiuntivi, selettivi, temporanei, è capace di creare quelle sinergie utili ad originare una attrazione di capitali esterni e un sostegno all adeguamento della struttura produttiva di queste aree ai trends del mercato internazionale. Le aree proposte quali punti franchi dal presente disegno di legge, geograficamente con potenziale non sfruttato, ma che attraversano una gravissima crisi economica e sociale, hanno bisogno di uno shock e di quella «solidarietà» nazionale ed europea per creare le condizioni per una politica economica non più legata alla vecchia concezione assistenzialistica ma proiettata a favorire quel processo di accumulazione endogena dei capitali, senza di cui non può esservi crescita reale e duratura dell economia e della società.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 428 Le aree proposte, inoltre, presentano delle caratteristiche (porti, aeroporti, infrastrutture stradali e ferroviarie, vaste aree destinate a insediamenti produttivi ed industriali, centri di ricerca) di notevole importanza ai fini di una piena utilizzazione dei punti franchi.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 428 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Istituzione dei punti franchi) 1. In esecuzione del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, e del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, è autorizzata la costituzione di un punto franco nei porti di Bari, Brindisi, Gallipoli, Otranto e Santa Maria di Leuca. 2. Alla delimitazione dei punti franchi di cui al comma 1 si provvede, d intesa con la regione Puglia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con i Ministri dell economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e delle politiche agricole e forestali. Art. 2. (Regime di punto franco) 1. Nel quadro di un organica politica economica tendente a promuovere uno sviluppo autopropulsivo, le aree di cui all articolo 1 sono considerate punti franchi per quanto concerne: a) i diritti di confine, dazi doganali, sovrimposte di confine, prelievi agricoli, restrizioni quantitative e qualitative o qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente; b) imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche; c) imposta sul valore aggiunto, imposte di registro, imposta sull incremento di valore degli immobili, imposte catastali, imposte

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 428 ipotecarie, imposte di fabbricazione, imposte erariali di consumo. 2. Su proposta del Ministro dell economia e delle finanze, sentita la regione Puglia, con decreto del Presidente della Repubblica è emanato il regolamento relativo all entità e alla durata del regime di esenzione di cui alle lettere b) e c) del comma 1. 3. È fatta salva la possibilità che, con legge statale e in conformità con la normativa comunitaria, vengano istituiti altri regimi di esenzione a favore delle imprese localizzate nelle aree di cui all articolo 1 ed operanti nella movimentazione internazionale di merci e prodotti. 4. Possono agire in regime di esenzione dai diritti di confine, nel rispetto della normativa comunitaria, le imprese di distribuzione e di commercializzazione localizzate nei punti franchi di cui all articolo 1, per merci e prodotti importati. Possono agire in regime di esenzione dalle imposte dirette e indirette, nonché dai diritti di confine, nel rispetto della normativa comunitaria sul perfezionamento attivo, le imprese di trasformazione localizzate nei punti franchi di cui all articolo 1, per merci e prodotti importati. 5. In deroga alla normativa comunitaria, le imprese di cui al comma 4 godono dell esenzione dai diritti di confine per l importazione di impianti, macchinari e attrezzature, fonti di energia e lubrificanti, purché destinati all attività produttiva. 6. La regione Puglia indica annualmente agli uffici finanziari dello Stato operanti nel territorio regionale la lista delle imprese ammesse a operare in regime di esenzione. Art. 3. (Consumo finale locale) 1. Nei punti franchi di cui all articolo 1, in deroga alla normativa comunitaria, è concesso un regime di esenzione dai diritti di confine, dalle imposte di fabbricazione e

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 428 dalle imposte erariali di consumo per l immissione al consumo finale locale di determinate quantità di merci e prodotti allestiti da imprese operanti nei punti franchi e giudicati di particolare interesse ai fini degli obiettivi di sviluppo. 2. Il Governo, d intesa con la regione Puglia, provvede a determinare i contingenti annui delle merci e dei prodotti immessi al consumo finale locale ai sensi del comma 1. Art. 4. (Compiti della regione Puglia) 1. La regione Puglia, tenendo conto delle proposte dell Osservatorio di cui all articolo 5, provvede a definire un programma che indichi, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo, i tipi di imprese di distribuzione, di commercializzazione e di trasformazione che possono operare in regime di punti franchi. 2. La regione Puglia, sulla base delle proposte dell Osservatorio di cui all articolo 5, con propri provvedimenti: a) determina le imprese ammesse a operare nei punti franchi; b) istituisce un Fondo di rotazione per iniziative economiche che si localizzino nei punti franchi; c) assicura il funzionamento, nei punti franchi, di un Centro servizi che costituisce lo strumento logistico di supporto per tutte le iniziative, con compiti di consulenza per la commercializzazione dei prodotti; d) promuove la formazione di quadri imprenditoriali e aziendali destinati ad operare nei punti franchi; e) definisce condizioni agevolative per l acquisto e l affitto di terreni ai fini di insediamenti industriali nei punti franchi; f) dichiara di pubblica utilità le infrastrutture di ogni tipo, la cui realizzazione si renda necessaria per il funzionamento dei punti franchi;

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 428 g) attua i provvedimenti necessari al potenziamento delle economie esterne reali e monetarie che contribuiscono ad originare le precondizioni dello sviluppo. Art. 5. (Osservatorio regionale dei punti franchi) 1. Al fine di coadiuvare gli organi regionali preposti alla gestione dei punti franchi di cui all articolo 1, è istituito l Osservatorio regionale dei punti franchi, di seguito denominato «Osservatorio». Fanno parte dell Osservatorio: a) il presidente della Giunta regionale, che lo presiede; b) gli assessori regionali competenti in materia di programmazione, bilancio e assetto del territorio; industria; turismo e commercio; trasporti; c) tre rappresentanti dell Amministrazione delle finanze dello Stato; d) tre rappresentanti sindacali; e) tre rappresentanti degli imprenditori; f) i presidenti dei consorzi industriali e dei nuclei di industrializzazione delle aree in cui insistono i punti franchi; g) tre esperti in problemi dello sviluppo nominati dalla regione Puglia. Art. 6. (Oneri di istituzione e di gestione dei punti franchi) 1. Gli oneri per la istituzione e la gestione dei punti franchi e per il funzionamento dell Osservatorio sono a carico della regione Puglia.

Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica N. 428 Art. 7. (Norme di attuazione) 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e delle politiche agricole e forestali, sentita la regione Puglia, è emanato, ai sensi dell articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento di attuazione della presente legge. E 1,00