-ALL'ANUSCA CASTEL S.PIETRO TERME (BO)



Documenti analoghi
-ALL'ANUSCA CASTEL S.PIETRO TERME (BO)

Negoziazione Assistita e semplificazione ex dl 132/14. Circolare del Min. Interni: arrivano i chiarimenti

Prot. n /Area II Avellino 15/12/2014 AI SIGG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA LORO SEDI

Separazione e divorzio

Circolare Ministero dell'interno, Uffici Demografici, 28 novembre 2014, n. 19

DELIBERA DI GIUNTA COPIA

Diritto in diretta ogni venerdì alle ore 9,00

Città di Somma Vesuviana

Separazioni e divorzi

C i t t à d i M a r i g l i a n o (Provincia di Napoli)


Avv. Clementina Rauccio

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi

RISOLUZIONE 353/E QUESITO. Le questioni rappresentate dall interpellante sono così riassumibili:

SEPARAZIONE E DIVORZIO DAVANTI ALL UFFICIALE DI STATO CIVILE

LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55. Divorzio. breve

Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale dall IRAP

Negoziazione Assistita L. 162/2014

A T T E N Z I O N E I testi e gli schemi hanno carattere provvisorio, in attesa della pubblicazione del testo definitivo ufficiale in Gazzetta.

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Documento. n. 31. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali

prot. n. 4903/1540PA Tel Fax

Ufficio Stampa COMUNICATO STAMPA

LE NUOVE COMPETENZE DELL UFFICIALE DELLO STATO CIVILE IN MATERIA DI SEPARAZIONI E DIVORZI

730, Unico 2014 e Studi di settore

per info : demografici@comune.cadorago.co.it

Separazioni e divorzi assistiti: procedura gratuita, amministrativa e avvocati custodi degli originali. Ecco le ultime novità dal Ministero

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.

RISOLUZIONE N. 65/E. Roma, 16/07/2015

CIRCOLARE N. 56/E. OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef

DECRETI PRESIDENZIALI

COMUNE DI NOVARA ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale dei Servizi Elettorali. Circolare n. 40 / 2014 Roma, 26 settembre 2014

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/10/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Supplemento n.

COMUNE DI OCCHIOBELLO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. Deliberazione n. 8 del 26/01/2015

Demos rel Pag. 1 di 25

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

Decreto Ministeriale del 16 marzo 2012 (1).

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

CIRCOLARE N. 2/DF. Ai Comuni

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

C O M U N E D I M A N T O V A LA GIUNTA COMUNALE

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

N. I / 2 / /2002 protocollo

La negoziazione assistita nelle procedure di separazione e divorzio: l'articolo 6

Annotazione nell atto di matrimonio della scelta del regime applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

Il provvedimento che si pubblica - emanato del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e

risolvono la lite, dovendo comunque ricorrere a schemi negoziali tipici, ovvero atipici, per la soddisfazione di interessi meritevoli di tutela

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

ATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

RISOLUZIONE N. 90 /E

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/ Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille

COMI. Direzione Affari Generali e Supporto Organi

RISOLUZIONE N. 195/E

CONFRONTO LEGGI REGIONALI NORMATIVA NAZIONALE

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW

Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente

PROTOCOLLO DI INTESA. tra

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 87/E QUESITO

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno

Comune di Cattolica Provincia di Rimini

S E A V OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Decreto 13 maggio 1999, n Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato.

CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

Dipartimento per le statistiche sociali ed ambientali Direzione centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli

P r o d u t tive. Circolare n.

559/C D.A(1) Roma, 4 giugno OGGETTO: Autorizzazione ex art 134 T.U.L.P.S. - consulenti incaricati.

Roma,28 dicembre 2007

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

COMUNE DI ALLEIN REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

OGGETTO: Decreto 3 aprile 2013, n. 55, in tema di fatturazione elettronica- Circolare interpretativa

La legge individua due diverse tipologie di autorizzazioni:

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

RISOLUZIONE N. 68/E. Con l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 32 del DPR n. 601 del 1973, è stato esposto il seguente:

Roma, 25/07/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 113

VISTI CONSIDERATO CHE

Nota di approfondimento

RISOLUZIONE N. 63/E. OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. Dispone:

Transcript:

Servizi Demografici Prot. Uscita del 2410412015 Numero: 0001307 Classifica: 15100.area 3 2 lo11 411 1101 112 1,11,11 11 ji DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Roma, 24 aprile 2015 - AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI - AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA Servizio Affari di Prefettura LORO SEDI TRENTO BOLZANO AOSTA e, per conoscenza: - AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA - AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Direzione Generale Italiani all'estero e Politiche Migratorie - AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA -AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO -ALL'ANCI 90100 PALERMO 09124 CAGLIARI SEDE -ALL'ANUSCA CASTEL S.PIETRO TERME (BO) - ALLA DeA Demografici Associati CASCINA (PI)

CIRCOLARE N. 6/15 OGGETTO: Articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 Chiarimenti applicativi. Con circolari ministeriali n. 16 del 1 ottobre 2014 e n. 19 del 28 novembre 2014 sono state emanate le prime indicazioni in merito agli adempimenti degli ufficiali dello stato civile ai sensi degli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n.132, convertito nella legge 10 novembre 2014, n.162, che hanno introdotto importanti novità in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, finalizzate alla semplificazione delle relative procedure. In sede di applicazione di tali nuove disposizioni normative, sono emerse difficoltà interpretative da parte degli ufficiali dello stato civile in ragione della diversificata casistica, che ha evidenziato fattispecie non sempre esattamente riconducibili all'ambito oggettivo definito con gli indirizzi diramati. L'eventualità che possa essere pregiudicata l'uniforme ed omogenea applicazione sul piano nazionale delle nuove norme, suggerisce la necessità di ulteriori puntualizzazioni che vengono ora svolte, tenuto anche conto di mirati approfondimenti condotti con il Ministero della Giustizia. Premesso quanto innanzi, si vanno ad esporre le nuove e specifiche indicazioni concernenti le principali problematiche interpretative che hanno anche formato oggetto di quesiti inoltrati a questa Direzione Centrale. 1. Applicabilità dell'istituto di cui all'art. 12 nei casi in cui siano presenti figli minori di uno solo dei coniugi. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legge in esame, in forza della quale è escluso il ricorso all'istituto in presenza di figli minori, di figli maggiorenni 2

incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, va intesa nel senso che è possibile accedere al procedimento di cui al citato articolo 12 in tutti i casi in cui i coniugi che chiedono all'ufficiale dello stato civile la separazione o il divorzio nonché la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già intervenuti, non abbiano figli in comune che si trovino nelle condizioni richiamate nell'articolo. Non osta, invece, l'eventuale presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, non comuni ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti. Ne consegue che, il termine "figlio" ove ricorra nelle formule approvate con decreto del Ministro dell'interno del 9 dicembre 2014, deve essere riferito ai figli comuni dei coniugi richiedenti. 2. Ambito di applicazione dell'articolo 12 con riferimento alla previsione di cui al comma 3, terzo periodo (patti di trasferimento patrimoniale). Stante la complessità nonché la varietà delle fattispecie riconducibili all'istituto sopra rubricato, appare opportuno rivisitare l'orientamento già espresso con la citata circolare n. 19/2014 La disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge in esame, vieta espressamente che l'accordo possa contenere "patti di trasferimento patrimoniale" produttivi di effetti traslativi di diritti reali. Non rientra, invece, nel divieto della norma la previsione, nell'accordo concluso davanti all'ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio ( c. d. assegno divorzile). 3

Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa. Si tratta infatti di disposizioni negoziali che determinano tra i coniugi l'insorgenza di un rapporto obbligatorio che non produce effetti traslativi su di un bene determinato preclusi dalla norma. Al riguardo, appare opportuno precisare che l'ufficiale dello stato civile è tenuto a recepire quanto concordato dalle parti, senza entrare nel merito della somma consensualmente decisa, né della congruità della stessa. Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell'assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare). 3. Decorrenza del termine entro cui l'avvocato della parte deve trasmettere l'accordo autorizzato dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 6. In relazione a quanto rappresentato con la circolare ministeriale n. 16/14, appare utile specificare che il termine dei 10 giorni entro il quale l'avvocato della parte è obbligato a trasmettere all'ufficiale dello stato civile copia dell'accordo, decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della segreteria o della cancelleria (in forza del principio generale, di cui all'art. 136 c.p.c., per cui tutti i provvedimenti resi fuori udienza devono essere portati a conoscenza delle parti mediante comunicazione). 4

4. Possibilità che le parti della convenzione di cui all'art. 6 si avvalgono del medesimo avvocato. Il dato letterale della disposizione normativa, secondo cui, in materia di separazione e di divorzio, la convenzione di negoziazione è conclusa con l'assistenza di "almeno un avvocato per parte" preclude l'interpretazione tesa a consentire alle parti di avvalersi di un unico avvocato. A tal proposito, appare utile chiarire che alla trasmissione è sufficiente che provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi ed ha autenticato la sottoscrizione. La sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata pertanto solo qualora nessuno degli avvocati dei due coniugi abbia provveduto alla trasmissione nei termini di cui al punto 3. Si pregano le SS.LL. di comunicare, con ogni consentita urgenza, il contenuto della presente circolare ai Sigg. Sindaci, ai fini dell'esatta osservanza della normativa in riferimento. IL DIRETTORE CENTRALE (Torr melo 5