CENTRO DI STUDI PER LA STORIA DELL ARCHITETTURA

Documenti analoghi
Amici del Cammino di Santiago

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

AICA Associazione Italiana per l'informatica ed il Calcolo Automatico - REGOLAMENTO SEZIONI TERRITORIALI

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "ALBATROS"

STATUTI ASSOCIAZIONE GRUPPO COMMERCIANTI CHIASSO

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

Associazione Culturale. - Crogiolo - Statuto

Statuto della Associazione degli Amici della Compagnia Finzi Pasca. Lugano

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Art. 1 Costituzione. Art. 2 Finalità

Statuto della Società Italiana di Luce di Sincrotrone (S.I.L.S.)

Art. 2 SEDE CENTRALE E SEZIONI REGIONALI L'IN/ARCH ha la sua sede centrale a Roma e si articola in Sezioni Regionali o Interregionali.

FEDERFARMA LAZIO - STATUTO

CONFERENZA ISTITUZIONALE DEGLI ENTI SOCI PER IL CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETÀ UMBRIA SALUTE SCARL REGOLAMENTO

Sportiva Sturla. Associazione Sportiva Dilettantistica. Regolamento Associati e Regolamento Elettivo

ED ENDOVASCOLARE SICVE. STATUTO SICVE IN VIGORE FINO al 31 dicembre 2014

Art. 3 SEDE La Società ha sede presso il Presidente in carica.

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO

STATUTO DEL CIRCOLO DIPENDENTI PROVINCIALI TRENTO. Art. 1 Viene costituito con sede in Trento il "Circolo Ricreativo Dipendenti Provinciali".

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI. Art. 1 Costituzione e finalità

INSIEME - PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE

Statuto della Consulta del Commercio e del Turismo

STATUTO. È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'associazione Culturale OFF

CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

con tutti i soggetti che operano nel contesto cittadino al fine di individuare soluzioni condivise per il miglioramento della qualità della vita in

ASSOCIAZIONE DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI STATUTO

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE SAN MARINO CASSA DI RISPARMIO S.U.M.S.

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO ****

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO DONNE RENDENA

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

ASSOCIAZIONE SVIZZERA INQUILINI Federazione della Svizzera Italiana

C O M U N E D I C O R A T O

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SEMI FORESTI. Articolo1 Costituzione, democraticità della struttura ed assenza del fine di lucro

STATUTO COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA CARCHIDIO E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STROCCHI FAENZA ART. 1 COSTITUZIONE

Associazione Artistica Annette Ronchin Iscritta all Anagrafe Nazionale delle Ricerche 60217SX CF C.p Vicenza Italy

CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE PER GLI STUDI POLITICO-COSTITUZIONALI E DI LEGISLAZIONE COMPARATA GIORGIO RECCHIA.

Statuto - Associazione Genitori Muzio

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

REGOLAMENTO DEL CORO "VIRGO FIDELIS"

STATUTO ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI - MILANO (A.P.I.M.)

STATUTO. Art 2.2 L'associazione non ha fini lucrativi; è apolitica e aconfessionale.

STATUTO. Associazione Nazionale Consiglieri e Assessori Comunali A.N.C.A.C.

COMUNE DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLE CONSULTE COMUNALI

Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali *

Club Italiano Razza Ancona

TNS Consorzio Sviluppo Aree ed Iniziative Industriali. Statuto

Città di Seregno. Regolamento delle Consulte

STATUTO SOCIALE. ART. 1 E costituita a norma degli artt. 36 e seguenti del codice civile, un'associazione denominata Piemonte Africa.

COMUNE DI MARCELLINA Provincia di Roma

COMUNE DI SPILINGA (Provincia di Vibo Valentia) Tel Fax

ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE

CVAe opusc. StAtuto.qxp:CVAe opusc. StAtuto.qxp 28/01/09 16:31 pag

Città di Lecce REGOLAMENTO DELLE CONSULTE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA ARCADIA. Si è costituita con sede in Via San San Sebastiano 69 a Casalbordino, l'associazione "

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

ASSOCIAZIONE COMMISSIONE TERZIARIO CHIASSO STATUTI (Art. 60 e segg. del Codice civile svizzero)

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL LAVORO

STATUTO CONSULTA COMUNALE GIOVANILE

COMUNE DI PALU PROVINCIA DI VERONA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

COMUNE DI PAESE. Provincia di Treviso STATUTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROMOZIONE DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE

STATUTO. Articolo 1. Articolo 2

Segreteria Regionale di Basilicata STATUTO DELLA FEDERAZIONE CISL-MEDICI REGIONE BASILICATA

STATUTO TITOLO I. L'associazione ha sede in Roma, Via Satrico , presso la sede nazionale della Confterziario.

mail

Statuto. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI DI FIESOLE STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL REGIONE CAMPANIA

STATUTO INECOOP DENOMINAZIONE SEDE

STATUTO DEL PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO TICINESE Sezione di Massagno

REGOLAMENTO ELEZIONE ORGANI PRO LOCO RAGOGNA

Nei presenti statuti, le designazioni al maschile si riferiscono sempre a entrambi i sessi.

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANI ARCHITETTI ROMA

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEI COORDINAMENTI MUNICIPALI DEL PARTITO DEMOCRATICO DI ROMA CITTA'

DARCH CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SUI CENTRI STORICI STATUTO

Statuto Associazione Culturale POuL Politecnico Open unix Labs

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA PER LO STUDIO DEI TUMORI EREDO-FAMILIARI

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA GENERATIVA DELLA SVIZZERA ITALIANA

Regolamento della Consulta delle Professioni della provincia di Agrigento.

Club UILOG. Logistica e Supply Chain Management 23 novembre 2015 STATUTO

Regolamento del Partito Democratico della Federazione di Cremona

STATUTO DELLA SCUOLA FORENSE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI

Allegato A) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 309 del 15/12/2016

Regolamento per il funzionamento e l organizzazione della Conferenza Metropolitana di Bologna e dell'ufficio di Presidenza

Associazione MusicAle

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LUDICA DELL ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA.

COMUNE DI CASTEL DI LAMA Provincia di Ascoli Piceno

RENDICONTI MINERALOGICA SOCIET À ITALIANA DE1.I.A ANNO XVI PAVIA. l'ritm. "r1i'. ~UCCIl:SS{JRI ~RAT. rusl

Viene costituita in Crispiano, alla via Martina Franca n.82 l'associazione Sportiva Dilettantistica Biciavventura in breve A.S.D. Biciavventura.

REGOLAMENTO per il funzionamento della CONSULTA SPORTIVA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL MONDO PRODUTTIVO

Fondazione Magnoni-Trotti

REGOLAMENTO DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE SDS PISANA (ALLEGATO A - VERBALE DEL ) TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

A.N.I.T.I.F. Associazione Nazionale Italiana Tecnici Impianti Funiviari STATUTO

Transcript:

CENTRO DI STUDI PER LA STORIA DELL ARCHITETTURA STATUTO ART. 1 E' costituito il Centro di Studi per la Storia della Architettura. L'Ente, che è la continuazione della Associazione Artistica fra Cultori di Architettura fondata nel 1890, ha la sua sede in Roma. ART. 2 Il Centro ha lo scopo di promuovere e di dare incremento a ricerche sui monumenti che costituiscono l'inestimabile patrimonio dell'italia, diffonderne la conoscenza, interessarsi della loro tutela. A tale scopo esso: a) cura di assegnare degna sede e ampio sviluppo alla speciale biblioteca che già appartenne all'associazione fra Cultori di Architettura; b)promuove conferenze, pubblica monografie e articoli su argomenti riguardanti la Storia dell'architettura. c) promuove visite di interesse culturale; d) esegue e raccoglie rilievi di monumenti e ogni altra documentazione relativa; e) organizza convegni, congressi e conferenze di studiosi di Storia dell'architettura;

f) promuove e favorisce iniziative locali volte agli stessi fini e ne agevola e coordina l'attività. ART. 3 Sono organi del Centro il Presidente, il Consiglio e l'assemblea dei Soci. ART. 3b Afferiscono al Centro le Sezioni. Le Sezioni sono costituite da docenti universitari disciplinarmente omogenei (appartenenti allo stesso Settore Scientifico Disciplinare) nella veste di Soci Ordinari e Soci Corrispondenti; i soci eleggono al loro interno un Coordinatore della Sezione. I Soci afferenti a ciascuna Sezione si riuniscono in assemblea per deliberare relativamente alle problematiche specifiche del Settore Scientifico Disciplinare. Laddove le tematiche siano comuni, i Soci di più sezioni possono riunirsi in seduta congiunta. I Coordinatori delle Sezioni intervengono di diritto alle sedute del Consiglio, senza avere diritto al voto. Il funzionamento delle Sezioni e i compiti dei relativi Coordinatori sono disciplinati da apposito regolamento. ART. 4 Il Presidente viene eletto dall'assemblea dei Soci ordinari ed onorari. Rappresenta l'ente sia nei rapporti esterni che in quelli interni; è responsabile insieme con il Consiglio, del suo andamento e della sua amministrazione, e adempie tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente Statuto e dalla Assemblea. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. ART. 5 Il Consiglio, composto di dieci membri, viene eletto dall'assemblea dei Soci ordinari e onorari. Nomina nel suo seno il Vice Presidente; nomina tra i soci ordinari il Segretario verbalizzante, l'economo,i bibliotecari, gli archivisti, i responsabili della Segreteria.

Coadiuva il Presidente che lo convoca e ne dirige le discussioni, prepara il bilancio preventivo e il conto consuntivo, che sottopone all'assemblea, propone ogni anno l'ammontare delle quote e delle eventuali tasse di ammissione, propone quando crede opportuno, le modifiche al presente Statuto, nomina le Commissioni di Studio dell'ente. Nelle sue deliberazioni il voto del Presidente dirime la parità. I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. ART. 6 I Soci del Centro per la Storia dell'architettura sono onorari, ordinari, corrispondenti, aggregati. Possono essere soci onorari coloro i quali si siano resi illustri nelle arti e negli Studi storici, benemeriti verso il Centroo abbiano rivestito la carica di Presidente del Centro. Possono essere soci ordinari coloro che coltivano l'architettura, l'archeologia e la Storia Critica dell'arte e si interessano ai fini di cui all'art. 2. A tal fine gli aspiranti debbono presentare domanda controfirmata da due soci ordinari. Sulla loro ammissione decide il Consiglio. Possono essere soci corrispondenti i docenti universitari che fanno richiesta di far parte della Sezione relativa al loro Settore Scientifico Disciplinare. Possono essere soci aggregati gli studenti universitari. I soci potranno frequentare la sede sociale, consultare le pubblicazioni della biblioteca, partecipare alle riunioni e alle altre iniziative del Centro. I soci corrispondenti e aggregati, pur partecipando alla vita del Centro, non hanno diritto al voto dell'assemblea. ART. 7 L'iscrizione a socio vale per l'anno solare in cui è avvenuta e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal Socio formale atto di dimissione entro il 30 settembre dell'anno in corso. La qualità di socio si perde: a)per dimissioni, nel modo e nei termini fissati nel precedente comma; b) per mancato pagamento della quota annuale; c) per voto del Consiglio quando questo ritenga incompatibile la presenza del Socio in seno all'ente.

Nei casi a) e b)i Soci dimessi potranno essere riammessi previo pagamento delle quote insolute verso la Cassa Sociale, con esonero del pagamento della eventuale tassa di ammissione. ART. 8 I soci si riuniscono ogni anno in assemblea generale ordinaria per l'approvazione dei bilanci e per fissare i contributi sociali; ogni tre anni per la nomina del Presidente, del Consiglio e del Collegio Sindacale. Particolari riunioni per discussioni o comunicazioni di argomenti di storia della architettura, di conservazione o restauro di monumenti, di iniziative che rientrano nelle finalità sociali, saranno tenute mensilmente per convocazione della Presidenza, eventualmente su domanda di un numero di Soci non inferiore a venti. ART.9 Le Assemblee si intendono costituite e valide nei riguardi delle votazioni quando intervenga un quarto dei Soci. Quando non si è raggiunto il numero legale, l'assemblea è riunita in seconda convocazione mezz'ora dopo, e le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti, ART. 10 Il patrimonio del Centro di Studi per la Storia dell'architettura è costituito: a)dai beni mobili ed immobili e dai valori che appartenevano alla Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura, o che per qualunque altro titolo vengano in possesso dell'ente; b) dalle somme destinate comunque ad incremento del patrimonio, oppure a formare speciali accantonamenti o borse di studio. Inventario di detto patrimonio dovrà essere regolarmente registrato e presentato al Consiglio. Costituiscono le entrate della Cassa sociale: a)le quote sociali, le tasse di ammissione e icontributi eventuali; b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per atti di liberalità, per eventuali proventi di pubblicazioni o per altro qualsiasi titolo, che non siano destinate ad incremento del patrimonio. ART. 11 L'esercizio finanziario si inizia con il 1 gennaio e termina col 31 dicembre. Il bilancio preventivo dovrà essere preparato dal Consiglio non oltre il 15 novembre precedente all'anno finanziario cui si riferisce e dovrà essere sottoposto per l'approvazione dell'assemblea dei soci. Il conto consuntivo dovrà essere compilato entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e sottoposto all'esame dei Sindaci e successivamente all'approvazione dell'assemblea. ART. 12 I Sindaci hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di controllare il conto consuntivo e accompagnarlo con una relazione che verrà sottoposta al Consiglio. Essi intervengono di diritto alle sedute del Consiglio e seguono l'andamento finanziario dell'ente, senza avere diritto al voto. Durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati. ART. 13 Per la modifica dello Statuto è necessario l'intervento nell'assemblea di due terzi degli iscritti e la maggioranza di due terzi dei presenti. Qualora i presenti non raggiungano tale numero, la votazione si potrà fare per referendum. ART. 14 Entro il mese di gennaio di ogni anno, il Presidente trasmette al Ministero della Pubblica Istruzione una relazione sull'attività svolta dal Centro nell'anno precedente.