Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Atto n. 146) RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Atto n. 146); rilevato come lo schema di decreto legislativo rechi un ampia serie di modifiche al Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005; evidenziato come la direttiva 2009/138/CE armonizzi le legislazioni degli Stati membri in materia assicurativa, al fine di fornire alle imprese un quadro giuridico unitario nel quale esercitare la propria attività nel mercato interno; rilevato inoltre come il quadro normativo delineato dalla direttiva intenda migliorare la quantità e qualità dei requisiti patrimoniali delle imprese di assicurazione, nonché conferire alle autorità di vigilanza gli strumenti appropriati per determinare la solvibilità complessiva delle imprese di assicurazione e riassicurazione; sottolineato altresì come la direttiva riveda la vigilanza prudenziale sul settore assicurativo, seguendo un approccio orientato al rischio, secondo il quale le imprese dovranno tenere in considerazione tutti i rischi ai quali sono esposte, tenendo conto anche dei rischi dal lato dell attivo e delle interrelazioni tra tutti i rischi in capo all'impresa, gestendo tali rischi in maniera efficace ed efficiente; esprime
PARERE FAVOREVOLE con le seguenti osservazioni: a) valuti il Governo l opportunità di inserire nel Titolo III, Capo IV, del CAP, dopo l articolo 44-bis, una norma che vieti la possibilità di effettuare distribuzioni di utili o di altri elementi del patrimonio in relazione agli elementi dei fondi propri, tra cui il capitale, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, in quanto, dando certezza normativa a tale aspetto si eviterebbe che ogni singola società sia costretta a modificare il proprio statuto, con possibili diverse modalità, nonché in quanto, in tal modo, tutti gli azionisti assicurativi avrebbero un uguale trattamento e si eviterebbero gravosi oneri per le imprese; b) con riferimento all articolo 76 del Codice delle assicurazioni private, come modificato dall articolo 1, comma 94, dello schema di decreto, il quale estende l obbligo di possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza già previsti per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, anche a coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione, valuti il Governo l opportunità di specificare che il predetto obbligo si riferisce solo ai titolari o responsabili di tali funzioni fondamentali, in armonia con il dettato della direttiva 2009/138/CE, valutando altresì l opportunità di modulare i requisiti di professionalità secondo un principio di proporzionalità e tenendo conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto; c) con riferimento all articolo 102 del CAP, relativo alla revisione del bilancio delle imprese di assicurazione e riassicurazione, come modificato dall articolo 1, comma 106, dello schema di decreto, il quale prevede che la relazione del revisore o della società di revisione esprime anche un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell impresa, valuti il Governo l'opportunità di individuare meccanismi volti a garantire che tale attività di revisione dei bilanci delle imprese di assicurazione e riassicurazione avvenga nel rispetto dei principi di revisione ISA Italia a cui si attengono i revisori legali e le società di revisione legale, attraverso interventi di coordinamento con la disciplina nazionale vigente, eventualmente mediante l adozione di regolamenti IVASS che ne garantiscano l applicazione per quanto riguarda la specifica tematica delle riserve tecniche; 2
d) valuti il Governo l opportunità di definire con maggiore precisione gli ambiti di competenza delle diverse autorità di vigilanza che a vario titolo esercitano poteri sul settore assicurativo, assicurando, in armonia con la previsione dell articolo 247, comma 8, della direttiva 2009/138/CE, nonché con gli sviluppi della normativa comunitaria in materia, la massima collaborazione tra di esse, al fine di garantire la migliore efficacia degli assetti di vigilanza pubblicistica in materia, in particolare evitando duplicazioni, sovrapposizioni o conflitti di competenza tra le medesime autorità; e) con riferimento alla lettera e) del comma 3-bis dell articolo 188 del CAP, come modificato dall articolo 1, comma 115, dello schema di decreto legislativo, laddove si prevede che l IVASS possa disporre la rimozione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e controllo, nonché dei titolari di funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione, valuti il Governo se tale previsione trovi specifica rispondenza nel contenuto della direttiva 2009/138/CE, valutando altresì l opportunità di circoscrivere tale potere di rimozione ai soli esponenti aziendali che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e controllo, analogamente a quanto previsto in ambito creditizio dagli articolo 70-bis e 98-bis del TUB, come introdotti dallo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva CRD IV (Atto n. 147); f) valuti il Governo l opportunità, al fine di garantire parità di trattamento degli assicurati e salvaguardare la stabilità dei mercati, di prevedere, nel caso di eccezionali condizioni dei mercati finanziari o dei titoli governativi, considerato anche che una norma analoga è prevista per i fondi comuni dall articolo 7, comma 3, del TUF, che con provvedimento del governo, sentito l IVASS, possa essere disposto il differimento delle scadenze sulle polizze e il collegamento del valore di riscatto al valore degli attivi posti a copertura delle riserve; g) con riferimento all articolo 189, comma 2, del CAP come modificato dall articolo 1, comma 116, dello schema di decreto, che consente all IVASS di avvalersi di esperti esterni per le ispezioni nei confronti delle imprese che hanno a oggetto i modelli interni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, valuti il Governo l opportunità, in considerazione dell eccezionalità e specificità della disposizione, di limitare temporalmente l efficacia della previsione al 31 dicembre 2016; h) con riferimento all articolo 191, comma 1, del CAP, come sostituito dall articolo 1, comma 119, dello schema di decreto, valuti il Governo l opportunità di integrare la disposizione nel senso di prevedere che l IVASS 3
può adottare regolamenti o altre disposizioni di carattere generale, nelle materie elencate dallo stesso comma 1, anche per l attuazione delle raccomandazioni, delle linee-guida e delle altre disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza europee; l) con riferimento all articolo 210, comma 2, del CAP, come modificato dell articolo 1, comma 147, dello schema di decreto, relativo alla vigilanza dell IVASS sui gruppi assicurativi, valuti il Governo l opportunità di specificare la definizione a tali fini di società capogruppo, facendo riferimento alla società che sia in grado di esercitare un effettiva attività di direzione e coordinamento sulle altre società del gruppo; m) con riferimento agli articoli 214 e 214-bis del CAP, come sostituiti dall articolo 1, comma 151, dello schema di decreto, valuti il Governo l opportunità di prevedere che l IVASS, nell ambito della vigilanza sui gruppi assicurativi, può effettuare ispezioni, oltre che presso le società del gruppo, anche presso i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle società indicate dall articolo 210-ter, comma 2, del CAP, nonché di prevedere che la stessa IVASS possa esercitare nei confronti della società capogruppo i poteri di intervento previsti dall articolo 188 del CAP; n) con riferimento all articolo 311, comma 3, del CAP, valuti il Governo l opportunità di prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste si applicano anche nel caso di mancata alienazione, entro i termini stabiliti dall IVASS ai sensi dell articolo 77, comma 3, delle partecipazioni nelle imprese di assicurazione e riassicurazione eccedenti le soglie previste dall articolo 77; o) valuti il Governo l opportunità di integrare lo schema di decreto nel senso di prevedere che le sanzioni previste dal Titolo XVIII, Capo II, del CAP si applicano anche in caso di inosservanza del Regolamento UE n. 2015/35, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del Regolamento UE n. 1094/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) direttamente applicabili ai soggetti vigilati, adottati ai sensi di tale ultimo Regolamento; p) con riferimento all articolo 335 del CAP, come modificato dell articolo 1, comma 191, dello schema di decreto, relativo al contributo di vigilanza dovuto all IVASS dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, dalle relative sedi secondarie e dalle mutue di assicurazione, valuti il Governo l opportunità di 4
specificare che tutti i contributi dovuti da tali soggetti devono intendersi calcolati al netto di un aliquota per oneri di gestione sostenuti dai medesimi soggetti; q) valuti il Governo l opportunità di assicurare il massimo coordinamento tra le previsioni del CAP e quelle del TUB, in particolare: 1) prevedendo che l articolo 76 del CAP, relativo ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione, modificato dall articolo 1, comma 94, dello schema di decreto, sia formulato in termini speculari all articolo 26 del TUB, come sostituito dall articolo 1, comma 13, dello schema di decreto recante recepimento della direttiva 2013/36/UE, relativo all idoneità allo svolgimento degli esponenti aziendali delle banche; 2) prevedendo che l articolo 77 del CAP, relativo ai requisiti dei partecipanti al capitale delle imprese di assicurazione, modificato dall articolo 1, comma 95, dello schema di decreto, sia formulato in termini speculari all articolo 25 del TUB, come sostituito dall articolo 1, comma 12, dello schema di decreto recante recepimento della direttiva 2013/36/UE, relativo ai partecipanti al capitale delle banche; r) valuti il Governo l esigenza di rafforzare le risorse umane e professionali dell IVASS, alla luce delle nuove competenze affidate all Istituto dal nuovo sistema normativo sotteso alla direttiva Solvency II, perseguendo prioritariamente a tal fine ogni possibile sinergia con la Banca d Italia 5