RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Documenti analoghi
ORDINE DEGLI ATTUARI

Vigilanza sull Informativa finanziaria

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV

BANCA D ITALIA ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE, TITOLO V, CAP. 6. ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE TITOLO V Capitolo 6

REGOLAMENTO EMITTENTI MODALITA E TERMINI DEL CONTROLLO SULL INFORMAZIONE FINANZIARIA DIFFUSA DA EMITTENTI AZIONI (ART.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Decreto del Ministro Gentiloni per i nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi

PROTOCOLLO D INTESA. tra. IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, di seguito Ministero, rappresentato dal Ministro On.

La struttura del mercato dei confidi 107 e le nuove disposizioni di vigilanza della Banca d Italia

Regolamenti 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Isvap attuativi del Codice delle Assicurazioni Private

REGOLAMENTO IVASS N. 28 DEL 26 LUGLIO 2016 CONCERNENTE L APPLICAZIONE DEL METODO LOOK-THROUGH

REGOLAMENTO IVASS N. 28 DEL 26 LUGLIO 2016

VIII COMMISSIONE AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 9/2014. del 14 marzo 2014

DECRETO 3 agosto 2016

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

CHI SONO I MEDIATORI CREDITIZI

INDICE. pag. Articolo 2 Norme di coordinamento con il testo unico bancario Art Modifiche all articolo 1 del d.lgs. n. 385 del

Accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI Normativa di riferimento

CORSO LA TRASPARENZA BANCARIA MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 141/2010 AL TUB

mod. 9 SEG BANCA CARIGE

Compliance in Banks 2010 La sfida di integrazione dei controlli interni

TITOLO II - Capitolo 6 DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Fondo Pensione dei dipendenti delle società del Gruppo Zurigo Politica in materia di gestione dei conflitti di interesse

16/98/SR14/C10. Punto 14) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

Legge 13 giugno 2005, n delega al Governo concernente la disciplina. dell'impresa Sociale.

Regolamento recante statuto dell Ispettorato nazionale del lavoro

INFORMATIVA AL PUBBLICO IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO

PROVVEDIMENTO N DEL 9 MARZO 2007 L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

TABELLA DI CONCORDANZA. per il recepimento della direttiva 2014/33/UE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

AGENZIE DI RATING E COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLE ASSOCIAZIONI DI

Regolamentazione del sistema finanziario

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ASSETTO DIREZIONALE

LEGENDA. TUF Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF

CIRCOLARE N. 411 D. DEL 30 MAGGIO 2000

CRITERI-GUIDA PREMESSA

29 aprile Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il al seguente indirizzo:

DELIBERAZIONE N. 29/1 DEL

REGOLAMENTO SUI LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SESTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO

Relazione del Consiglio di Amministrazione. (Redatta ai sensi dell art. 125-ter del D.Lgs. 58/98 e 84-ter del Regolamento Consob 11971/99)

DELIBERAZIONE N. 28/10 DEL

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N B

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. COMUNICAZIONE n. 7/15

Assemblea straordinaria dei Soci

Spett.le Consob Divisione Strategie Regolamentari Via G. B. Martini, n ROMA. Milano, 4 dicembre 2015

Relazione *** Il Regolamento si compone di 30 articoli ripartiti in sei Capi.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LETTIERI, SANTAGATA, BENVENUTO, PISTONE, BOTTINO

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 18/2014

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI CREDITO IMMOBILIARE AI CONSUMATORI

REGOLAMENTO EMITTENTI

89587/15 Alle Imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia LORO SEDI

DISEGNO DI LEGGE. Art.1 (Contratto nazionale di servizio)

N. 2 DEL 16 FEBBRAIO Consultazioni. Osservazioni al questionario Consob su raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line.

Allegato 1 Possibile ambito di applicazione del giudizio del revisore ANIA

92/49/CEE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE

INFORMATIVA AL PUBBLICO PREVISTA DALLA NORMATIVA DI VIGILANZA IN TEMA DI GOVERNO SOCIETARIO

PROTOCOLLO D INTESA. IN MATERIA DI SICUREZZA e per l esercizio coordinato delle funzioni di polizia locale tra. la PROVINCIA DI PISA e i COMUNI di

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Bail-in: gli adeguamenti alla normativa comunitaria e nazionale IPOTESI DI LAVORO

L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

TESTO RISULTANTE DALL ESAME DEGLI EMENDAMENTI IN SEDE REFERENTE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F.

PROVVEDIMENTO N. 14 del 28 GENNAIO 2014 L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2014, n. 2428

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. ORD DATA 14/01/2016

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti 29 aprile ^ convocazione

Novità per la disciplina delle perdite su crediti

Provvedimento della Banca d Italia

COMUNE DI VILLANTERIO Provincia di Pavia DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 15

Consiglio regionale della Toscana

GOVERNANCE DEI CONTROLLI: LA FUNZIONE COMPLIANCE

BANCA D ITALIA - CONSOB

SOCIETA' PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE SPA

Bilanci: dal 2016 nuove regole con la direttiva 2013/34/UE

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE LA COMMISSIONE

Approvato con deliberazione G.C. n. 263 del 11 luglio 2008 esecutiva

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ALPHA SGR S.p.A. MANUALE DELLE PROCEDURE INTERNE PARTE GENERALE

Federazione Autonoma Bancari Italiani

TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAI RELATORI E ADOTTATO COME TESTO BASE DALLE COMMISSIONI

SEZIONE II Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Art. 10 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Oggetto: Incarichi extraufficio modificazioni legge anticorruzione

Relazione sugli esiti dell Autovalutazione del Collegio Sindacale della Banca di Udine Credito Cooperativo

Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio scpa

Attuazione del diritto dell UE nell ordinamento italiano

L Ivass ha replicato con la nota che pure si allega per opportuna conoscenza.

Riordino dei ruoli dell Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria

PARLAMENTO EUROPEO PROGETTO DI PARERE. Commissione giuridica PROVVISORIO 2004/0097(COD) della commissione giuridica

Transcript:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Atto n. 146) RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Atto n. 146); rilevato come lo schema di decreto legislativo rechi un ampia serie di modifiche al Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005; evidenziato come la direttiva 2009/138/CE armonizzi le legislazioni degli Stati membri in materia assicurativa, al fine di fornire alle imprese un quadro giuridico unitario nel quale esercitare la propria attività nel mercato interno; rilevato inoltre come il quadro normativo delineato dalla direttiva intenda migliorare la quantità e qualità dei requisiti patrimoniali delle imprese di assicurazione, nonché conferire alle autorità di vigilanza gli strumenti appropriati per determinare la solvibilità complessiva delle imprese di assicurazione e riassicurazione; sottolineato altresì come la direttiva riveda la vigilanza prudenziale sul settore assicurativo, seguendo un approccio orientato al rischio, secondo il quale le imprese dovranno tenere in considerazione tutti i rischi ai quali sono esposte, tenendo conto anche dei rischi dal lato dell attivo e delle interrelazioni tra tutti i rischi in capo all'impresa, gestendo tali rischi in maniera efficace ed efficiente; esprime

PARERE FAVOREVOLE con le seguenti osservazioni: a) valuti il Governo l opportunità di inserire nel Titolo III, Capo IV, del CAP, dopo l articolo 44-bis, una norma che vieti la possibilità di effettuare distribuzioni di utili o di altri elementi del patrimonio in relazione agli elementi dei fondi propri, tra cui il capitale, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, in quanto, dando certezza normativa a tale aspetto si eviterebbe che ogni singola società sia costretta a modificare il proprio statuto, con possibili diverse modalità, nonché in quanto, in tal modo, tutti gli azionisti assicurativi avrebbero un uguale trattamento e si eviterebbero gravosi oneri per le imprese; b) con riferimento all articolo 76 del Codice delle assicurazioni private, come modificato dall articolo 1, comma 94, dello schema di decreto, il quale estende l obbligo di possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza già previsti per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, anche a coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione, valuti il Governo l opportunità di specificare che il predetto obbligo si riferisce solo ai titolari o responsabili di tali funzioni fondamentali, in armonia con il dettato della direttiva 2009/138/CE, valutando altresì l opportunità di modulare i requisiti di professionalità secondo un principio di proporzionalità e tenendo conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto; c) con riferimento all articolo 102 del CAP, relativo alla revisione del bilancio delle imprese di assicurazione e riassicurazione, come modificato dall articolo 1, comma 106, dello schema di decreto, il quale prevede che la relazione del revisore o della società di revisione esprime anche un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell impresa, valuti il Governo l'opportunità di individuare meccanismi volti a garantire che tale attività di revisione dei bilanci delle imprese di assicurazione e riassicurazione avvenga nel rispetto dei principi di revisione ISA Italia a cui si attengono i revisori legali e le società di revisione legale, attraverso interventi di coordinamento con la disciplina nazionale vigente, eventualmente mediante l adozione di regolamenti IVASS che ne garantiscano l applicazione per quanto riguarda la specifica tematica delle riserve tecniche; 2

d) valuti il Governo l opportunità di definire con maggiore precisione gli ambiti di competenza delle diverse autorità di vigilanza che a vario titolo esercitano poteri sul settore assicurativo, assicurando, in armonia con la previsione dell articolo 247, comma 8, della direttiva 2009/138/CE, nonché con gli sviluppi della normativa comunitaria in materia, la massima collaborazione tra di esse, al fine di garantire la migliore efficacia degli assetti di vigilanza pubblicistica in materia, in particolare evitando duplicazioni, sovrapposizioni o conflitti di competenza tra le medesime autorità; e) con riferimento alla lettera e) del comma 3-bis dell articolo 188 del CAP, come modificato dall articolo 1, comma 115, dello schema di decreto legislativo, laddove si prevede che l IVASS possa disporre la rimozione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e controllo, nonché dei titolari di funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione, valuti il Governo se tale previsione trovi specifica rispondenza nel contenuto della direttiva 2009/138/CE, valutando altresì l opportunità di circoscrivere tale potere di rimozione ai soli esponenti aziendali che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e controllo, analogamente a quanto previsto in ambito creditizio dagli articolo 70-bis e 98-bis del TUB, come introdotti dallo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva CRD IV (Atto n. 147); f) valuti il Governo l opportunità, al fine di garantire parità di trattamento degli assicurati e salvaguardare la stabilità dei mercati, di prevedere, nel caso di eccezionali condizioni dei mercati finanziari o dei titoli governativi, considerato anche che una norma analoga è prevista per i fondi comuni dall articolo 7, comma 3, del TUF, che con provvedimento del governo, sentito l IVASS, possa essere disposto il differimento delle scadenze sulle polizze e il collegamento del valore di riscatto al valore degli attivi posti a copertura delle riserve; g) con riferimento all articolo 189, comma 2, del CAP come modificato dall articolo 1, comma 116, dello schema di decreto, che consente all IVASS di avvalersi di esperti esterni per le ispezioni nei confronti delle imprese che hanno a oggetto i modelli interni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, valuti il Governo l opportunità, in considerazione dell eccezionalità e specificità della disposizione, di limitare temporalmente l efficacia della previsione al 31 dicembre 2016; h) con riferimento all articolo 191, comma 1, del CAP, come sostituito dall articolo 1, comma 119, dello schema di decreto, valuti il Governo l opportunità di integrare la disposizione nel senso di prevedere che l IVASS 3

può adottare regolamenti o altre disposizioni di carattere generale, nelle materie elencate dallo stesso comma 1, anche per l attuazione delle raccomandazioni, delle linee-guida e delle altre disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza europee; l) con riferimento all articolo 210, comma 2, del CAP, come modificato dell articolo 1, comma 147, dello schema di decreto, relativo alla vigilanza dell IVASS sui gruppi assicurativi, valuti il Governo l opportunità di specificare la definizione a tali fini di società capogruppo, facendo riferimento alla società che sia in grado di esercitare un effettiva attività di direzione e coordinamento sulle altre società del gruppo; m) con riferimento agli articoli 214 e 214-bis del CAP, come sostituiti dall articolo 1, comma 151, dello schema di decreto, valuti il Governo l opportunità di prevedere che l IVASS, nell ambito della vigilanza sui gruppi assicurativi, può effettuare ispezioni, oltre che presso le società del gruppo, anche presso i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle società indicate dall articolo 210-ter, comma 2, del CAP, nonché di prevedere che la stessa IVASS possa esercitare nei confronti della società capogruppo i poteri di intervento previsti dall articolo 188 del CAP; n) con riferimento all articolo 311, comma 3, del CAP, valuti il Governo l opportunità di prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste si applicano anche nel caso di mancata alienazione, entro i termini stabiliti dall IVASS ai sensi dell articolo 77, comma 3, delle partecipazioni nelle imprese di assicurazione e riassicurazione eccedenti le soglie previste dall articolo 77; o) valuti il Governo l opportunità di integrare lo schema di decreto nel senso di prevedere che le sanzioni previste dal Titolo XVIII, Capo II, del CAP si applicano anche in caso di inosservanza del Regolamento UE n. 2015/35, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del Regolamento UE n. 1094/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) direttamente applicabili ai soggetti vigilati, adottati ai sensi di tale ultimo Regolamento; p) con riferimento all articolo 335 del CAP, come modificato dell articolo 1, comma 191, dello schema di decreto, relativo al contributo di vigilanza dovuto all IVASS dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, dalle relative sedi secondarie e dalle mutue di assicurazione, valuti il Governo l opportunità di 4

specificare che tutti i contributi dovuti da tali soggetti devono intendersi calcolati al netto di un aliquota per oneri di gestione sostenuti dai medesimi soggetti; q) valuti il Governo l opportunità di assicurare il massimo coordinamento tra le previsioni del CAP e quelle del TUB, in particolare: 1) prevedendo che l articolo 76 del CAP, relativo ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione, modificato dall articolo 1, comma 94, dello schema di decreto, sia formulato in termini speculari all articolo 26 del TUB, come sostituito dall articolo 1, comma 13, dello schema di decreto recante recepimento della direttiva 2013/36/UE, relativo all idoneità allo svolgimento degli esponenti aziendali delle banche; 2) prevedendo che l articolo 77 del CAP, relativo ai requisiti dei partecipanti al capitale delle imprese di assicurazione, modificato dall articolo 1, comma 95, dello schema di decreto, sia formulato in termini speculari all articolo 25 del TUB, come sostituito dall articolo 1, comma 12, dello schema di decreto recante recepimento della direttiva 2013/36/UE, relativo ai partecipanti al capitale delle banche; r) valuti il Governo l esigenza di rafforzare le risorse umane e professionali dell IVASS, alla luce delle nuove competenze affidate all Istituto dal nuovo sistema normativo sotteso alla direttiva Solvency II, perseguendo prioritariamente a tal fine ogni possibile sinergia con la Banca d Italia 5