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COMUNE DI MARANO TICINO Provincia di Novara REGOLAMENTO DI POLIZIA SUI CANI E PICCOLI ANIMALI DA AFFEZIONE Approvato con delibera di C. C. n 15 del 25.05.2000

TITOLO I Norme per l iscrizione all Anagrafe Canina, il possesso, l accalappiamento dei cani, per la prevenzione del randagismo e per la profilassi della rabbia. ART. 1 Il presente regolamento si applica a tutti i cani presenti ed in transito nel territorio del Comune. ART. 2 Chiunque sia possessore o detentore di cani, é obbligato ad iscriverli all Anagrafe Canina Regionale presso l ufficio di Polizia Municipale del Comune entro il secondo mese di vita o comunque entro sessanta giorni dall inizio della detenzione. ART. 3 All atto dell iscrizione il cane verrà inserito negli appositi elenchi dell Anagrafe Canina Regionale e verrà consegnato al possessore detentore del cane un certificato (modello n. 1 ) riportante la sigla: 53.- NO (sino ad esaurimento verranno utilizzati i codici ex USSL, poi seguiranno i codici A.S.L. - 13 - NO), seguita da un numero progressivo che dovrà essere apposto mediante tatuaggio indelebile da un veterinario autorizzato (dipendente dell ASL o libero professionista) entro quattro mesi dall iscrizione all Anagrafe Canina. Il certificato d iscrizione riporterà le generalità complete del possessore o detentore, il luogo ove il cane é custodito e la descrizione dell animale (sesso, razza, età, taglia e colore del mantello). I proprietari di cani giá tatuati con numero ENCI dovranno consegnare, per l iscrizione all Anagrafe Canina del Comune, copia del Certificato di Iscrizione e Tatuaggio ENCI. ART. 4 I proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare all ufficio di Polizia Municipale del Comune che gestisce l Anagrafe Canina Regionale, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte dell animale, nonché l eventuale cambio di residenza. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato entro tre giorni dal detentore alla Polizia Municipale del Comune. La presenza di cani vaganti o randagi va segnalata agli organi di Polizia Municipale del Comune. In caso di cattura di cani vaganti regolarmente tatuati da parte del Servizio di Accalappiamento convenzionato con il Comune si dovrà provvedere all individuazione del proprietario. Dopo gli accertamenti esperiti dagli organi di polizia municipale il cane potrà essere restituito al legittimo proprietario. I cani non tatuati, di età superiore a sei mesi, ritrovati vaganti e reclamati per la restituzione dal proprietario devono essere inseriti coattivamente nell Anagrafe Canina Regionale. Le spese di cattura e custodia del cane, nonché quelle inerenti a eventuali cure, sono a carico del proprietario. ART. 5 L inosservanza agli obblighi fissati dai precedenti articoli é punita con le sanzioni stabilite dall art. 5 della Legge n. 281/91 e dalla L.R. n. 20/92.

ART. 6 Devono essere condotti al guinzaglio i cani quando si trovino nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico. Devono essere muniti di museruola e guinzaglio i cani condotti in locali pubblici e mezzi pubblici di trasporto. Nelle aree private, nei cortili o in luoghi soggetti a pubblica servitù, i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone o agli animali, tutto ciò ovviamente fermo restando quanto previsto dall art. 2052 C.C. e cioè che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo di cui l ha in uso, é responsabile dei danni cagionati dall animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. ART. 7 I cani vaganti nel territorio comunale, qualora non sia presente il possessore o persona responsabile, verranno catturati dal Servizio di Accalappiamento e custoditi presso il Canile Sanitario convenzionato con il Comune per un periodo di osservazione di dieci giorni che viene effettuato dal Servizio Veterinario dell A.S.L.. Durante il periodo di osservazione i cani privi di tatuaggio verranno iscritti all Anagrafe Canina e tatuati; saranno inoltre sottoposti ad esame clinico e ad eventuali trattamenti terapeutici e/o profilattici. Il responsabile della custodia degli animali del Canile Sanitario deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, sotto il controllo del Servizio Veterinario dell A.S.L. Sul registro devono essere annotati: data e luogo di cattura dell animale vagante, i dati segnaletici dello stesso, il numero di tatuaggio, eventuali interventi sanitari, data di cessione e generalità del futuro affidatario dell animale. Trascorso il periodo di osservazione, i cani catturati possono: 1) essere restituiti al proprietario qualora vengano reclamati dallo stesso o questo venga individuato attraverso il tatuaggio del cane. Il proprietario ha sessanta giorni di tempo per reclamare l animale. Per riottenere il cane, il proprietario deve rimborsare la quota relativa alle spese di cattura, mantenimento e custodia dell animale; 2) essere, qualora pervenuti al Canile Sanitario senza tatuaggio e non reclamati, ceduti a privati che li richiedano in affidamento o al rifugio per cani convenzionato con il Comune. L affidamento del cane può essere definitivo solo quando siano trascorsi sessanta giorni dalla cattura. Cani e gatti catturati non possono essere ceduti in nessun caso per la sperimentazione. Il servizio di cattura dei cani viene effettuato dal Servizio di Accalappiamento convenzionato con il Comune ed é a carico dello stesso. Verrà effettuato da personale appositamente incaricato, addestrato ed attrezzato. ART. 8 Dopo il periodo di osservazione di dieci giorni presso la struttura sanitaria il cane viene affidato al Rifugio per cani convenzionato con il Comune. Il responsabile del rifugio deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico da cui risultino: la data dell introduzione, il canile sanitario di provenienza, lo stato segnaletico, il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalità del destinatario. ART. 9 Il Comune, al fine di migliorare l esistenza dei cani, può destinare a bilancio un indennità, quale rimborso spese, da destinare ai cittadini che decidessero di adottare o prendere in custodia gli animali catturati nel territorio comunale e ricoverati presso il Rifugio del cane convenzionato con il comune. Gli interessati potranno effettuare formale richiesta di adozione, che potrà essere

insindacabilmente accettata o rigettata dal Comune, compilando apposito modulo presso gli uffici di Polizia Municipale del Comune, indicante i dati anagrafici del richiedente, la residenza e se diverso dalla residenza del richiedente il luogo ove intende custodire l animale. Il richiedente dovrà garantire il benessere dell animale. La Polizia Municipale é incaricata ad effettuare sopralluoghi e controlli al fine di verificare lo stato di detenzione dell animale e le condizioni dello stesso. ART. 10 I cani e i gatti morsicatori di persone od animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, saranno tenuti isolati in osservazione per un periodo di dieci giorni presso il Canile Sanitario. L osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del proprietario, custode o detentore, soltanto se non risultino circostanze epizoologiche. In tal caso l interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell animale e l onere per la vigilanza da parte del Servizio Veterinario dell A.S.L. Alla predetta osservazione, ed all isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pur non avendo morsicato, presentano manifestazioni cliniche riferibili all infezione rabida. Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti. Nei casi di rabbia conclamata, il Sindaco ordina l immediato abbattimento degli animali in eutanasia. Qualora, durante il periodo di osservazione l animale muoia o venga ucciso prima che il Veterinario dell A.S.L. abbia potuto formulare la diagnosi, verrà prelevata la testa dal Veterinario medesimo, con le debite precauzioni per l invio al laboratorio competente. Della avvenuta spedizione e dei risultati diagnostici sarà dato avviso alla Prefettura ed al Servizio Veterinario Regionale. E vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, che saranno distrutti unitamente al materiale inquinato, mediante cremazione. Il luogo dove é stato isolato l animale verrà disinfettato sotto la sorveglianza del Servizio Veterinario dell A.S.L. ART. 11 I cani e gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto devono, sottostare al periodo di osservazione sanitaria di mesi sei. Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani e i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabido. I cani e i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli dieci giorni, se durante questo periodo l animale morsicatore si é mantenuto sano. Nel caso che l animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio, da iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite alla testa e non oltre sette giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi tre o anche a mesi due se l animale si trovi nel periodo di protezione antirabbica vaccinale precontagio. Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l animale deve essere ricoverato nel Canile Sanitario o presso Istituti Universitari o Istituti Zooprofilattici. I cani e i gatti morsicati possono essere spostati in conformità agli art. 14 e 15 del Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 08.02.1954, n. 320) durante il periodo di osservazione, soltanto entro sette giorni dalla sofferta morsicatura. Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si procederà in conformità a quanto previsto dal precedente articolo. ART. 12 Allorché nel Comune siano stati constatati casi di rabbia o il territorio del Comune sia stato attraversato da un cane rabido, il Sindaco, oltre alle disposizioni indicate nei precedenti articoli, prescrive:

a) che nei sessanta giorni successivi i cani, anche se muniti di museruola, non possono circolare se non condotti al guinzaglio ed i cani accalappiati no siano restituiti ai possessori se non abbiano subito favorevolmente il periodo di osservazione di mesi sei, riducibili a due, qualora i cani vengano sottoposti a vaccinazione antirabbica post-contagio con le modalità stabilite dal precedente articolo; b) che i possessori di cani segnalino immediatamente all Autorità Comunale l eventuale fuga dei propri cani ovvero il manifestarsi in essi di qualsiasi sintomo che possa far sospettare l inizio della malattia, come ad esempio: cambiamento di indole, tendenza a mordere, manifestazioni di paralisi, impossibilita alla deglutizione. ART. 13 La denuncia dei casi, anche solo sospetti, di rabbia negli animali e la denuncia di morsicature di persone da parte degli animali stessi, deve essere obbligatoriamente inoltrata al Sindaco che provvederà a disporre tutti gli accertamenti del caso da parte dell Ufficiale Sanitario e del Veterinario dell A.S.L., ciascuno secondo le proprie competenze. ART 14 Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, circa le malattie infettive e diffusive, la loro denuncia ed i provvedimenti esecutivi e tutto quant altro concerne l azione cautelativa e preventiva, si fa richiamo a quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR dell 08 02. 1953, n. 320. ART 15 Salvo che il fatto costituisca reato contemplato da Codice Penale o perseguibile con altra disposizione a carattere generale, le violazioni al presente regolamento saranno accertate e punite ai sensi dell art. 5 della legge 281/91, dall art. 15 della L.R. 34/93 e dall art. 8 della L.R. 20/92. ART. 16 TITOLO II Norme contro il maltrattamento animale E fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali che contrastino con le vigenti disposizioni di legge. ART. 17 É fatto divieto di abbandonare animali sul territorio del Comune. ART. 18 É fatto divieto di addestrare cani per la guardia e/o per altri scopi ricorrendo a violenze e percosse.

ART. 19 É fatto divieto di mettere in atto catture di animali randagi ad eccezione di quelle effettuate dall A.S.L. e da associazioni protezionistiche a scopo di controllo demografico e per fini zooprofilattici. ART. 20 É fatto divieto di detenere animali in spazi angusti, esposti alle intemperie e privi dell acqua o di cibo necessario. Il trattamento degli animali d allevamento é definito dalle vigenti disposizioni di legge sulla protezione degli stessi. ART. 21 É fatto divieto di detenere cani sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La detenzione di cani alla catena deve essere evitata, qualora si rendesse necessaria occorre che la stessa abbia una lunghezza non inferiore a metri cinque ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo onde permettere all animale di muoversi senza pericolo di rimanere impigliato nella stessa. Gli animali che per il loro uso debbano essere tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e l adeguato contenitore dell acqua. ART. 22 I recinti per la custodia dei cani devono avere una superficie minima di 8 mq. per ogni singolo cane adulto, fatte salve esigenze particolari di razza. ART. 23 É vietato detenere animali in rimesse, cantine o box in lamiera in modo continuativo. ART.24 E fatto divieto di svolgere sul territorio del Comune spettacoli od altri intrattenimenti pubblici che comportino l'uso di animali. ART. 25 Chiunque detenga un animale da affezione o accetti di occuparsene é responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere suo e della sua prole. ART. 26 La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrino problemi igienico-sanitari o riguardanti il benessere animale é segnalata al Comune che dispone i necessari accertamenti ed eventuali interventi da parte del Servizio Veterinario dell A.S.L. Qualora, a seguito di accertamento congiunto da parte del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica dell A.S.L., la presenza di gatti risulti incompatibile, per motivi di ordine igienico-sanitario, con insediamenti a rischio (es. ospedali, asili, case di cura, ecc.) ovvero in caso di epidemie, che mettano a repentaglio la salute dell uomo o degli animali, il Sindaco può disporre con provvedimento motivato la cattura e

la collocazione degli animali in altra sede più idonea. Il Comune, in accordo con il Servizio Veterinario dell A.S.L., può decidere l affidamento di colonie feline ad associazioni per la protezione degli animali. Qualora si rendesse necessario il Comune organizza interventi di controllo demografico della popolazione felina (presente su area pubblica) che verranno effettuati dal Servizio Veterinario dell A.S.L. Gli interventi di sterilizzazione potranno essere effettuati da Veterinari liberi professionisti appositamente convenzionati con il Comune. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico del Comune. ART. 27 E fatto divieto di detenere animali che non si possano adattare alla cattività. E inoltre, vietato detenere animali d affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienicosanitaria ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi. ART. 28 Le trasgressioni agli articoli di questo titolo, fatte salve le disposizioni penali in materia (art. 727 C.P.), saranno punite con le sanzioni previste dall art. 5 della legge 281/91 e dall art. 15 della L.R. 34/93. TITOLO III Diritti e doveri dei proprietari o detentori di animali da affezione ART. 29 I cani possono essere trasportati su automezzi pubblici, previo acquisto di un biglietto ordinario e muniti di guinzaglio e museruola. Viaggiano gratuitamente i cani guida che accompagnino passeggeri non vedenti muniti di regolare tessera di riconoscimento, nonché i gatti ed i piccoli animali da affezione trasportati negli appositi contenitori. Detti animali devono essere tenuti in braccio ed in modo da non recare molestia agli altri viaggiatori. Non é ammesso il trasporto di qualsiasi altro animale non previsto dalle presenti norme. ART. 30 E fatto divieto di introdurre animali nei negozi di alimentari. Nei bar, ristoranti e locali affini é lasciata alla discrezione del proprietario o gestore se permettere o meno l ingresso agli animali. ART. 31 Gli animali posti in vendita nei negozi specializzati o nelle fiere stagionali devono essere tenuti in buone condizioni igienico-sanitarie. E vietato l utilizzo di cuccioli di età inferiore a mesi 6 per mostre, manifestazioni e fiere stagionali.

ART. 32 É vietata ogni forma di accattonaggio con utilizzo di animali. ART. 33 É possibile fare circolare i cani nei parchi pubblici ed aree verdi, secondo quanto previsto dall art. 6 del titolo I, laddove non esista il divieto sancito con ordinanza sindacale o altro provvedimento, segnalato mediante appositi cartelli. ART. 34 I possessori di cani sono tenuti a raccogliere con appositi strumenti gli escrementi prodotti dai propri animali nel rispetto dei diritti dei cittadini non possessori di cani. ART. 35 La trasgressione ai suddetti articoli, fatte salve le specifiche normative in materia, nonché le disposizioni di natura penale, sarà punita ai sensi degli art. 106-107 del T.U. Legge Comunale e Provinciale del 03.02.1934, n. 383. La Polizia Municipale é incaricata di fare rispettare il presente Regolamento. ART. 36 Il presente Regolamento entra in vigore una volta espletate le formalità di pubblicazione previste dal vigente Statuto Comunale.